Sentenza breve 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza breve 24/02/2026, n. 3392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3392 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03392/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00051/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 51 del 2026, proposto da EB Longo, rappresentata e difesa dall’avvocato Sara Candido, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Giolitti, 199;
contro
Ministero della Giustizia, Commissione Interministeriale Ripam e Formez Pa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia
della valutazione della prova scritta sostenuta dalla ricorrente in data 23.10.2025 e pubblicata in data 28.10.2025, per il <Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2600 unità nell'Area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia (codice 02) >, nella parte in cui il quesito n. 6 è stato valutato come errato con attribuzione di penalità pari a -0,25 punti;
del modulo risposte e di ogni atto di correzione automatizzata o manuale nella parte relativa al quesito n. 6;
del punteggio complessivo attribuito alla ricorrente (21,25);
di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale, ivi compreso il bando di concorso, ove occorra;
con conseguente rideterminazione del punteggio mediante attribuzione di +1 punto complessivo (+0,75 per risposta corretta e recupero di -0,25 di penalità).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, della Commissione Interministeriale Ripam e di Formez Pa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2026 il dott. UC RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l’articolo 60, comma 1, c.p.a., che facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso e dieci giorni dal suo deposito ed accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;
Dato atto che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato articolo 60, comma 1, c.p.a., stante la sussistenza dei presupposti di cui al richiamato articolo e l’espletamento delle formalità ivi previste.
Premesso che:
- la ricorrente ha impugnato gli esiti della prova scritta relativa al concorso in oggetto, per le ragioni puntualmente indicate nell’atto introduttivo;
- si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate, eccependo il difetto di legittimazione processuale del Ministero della Giustizia e concludendo per il rigetto del ricorso;
- all’udienza camerale del 20 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso, ex art. 60 c.p.a., di possibile definizione del ricorso con sentenza in forma semplificata;
Rilevato che la parte ricorrente, con nota depositata in data 18 gennaio 2025 ha inter alia rappresentato quanto segue “ -In seguito al deposito del ricorso in commento e all’iscrizione al ruolo, in data 05.01.26, l’Amministrazione resistente provvedeva alla rettifica del punteggio attribuito alla ricorrente, riconoscendo la correttezza della risposta dalla stessa fornita al quesito n. 6; -Pertanto, per effetto di tale rettifica, alla ricorrente veniva attribuito il punteggio corretto, con conseguente riposizionamento in graduatoria e pieno conseguimento dell’utilità sostanziale perseguita con l’azione giudiziaria ”, instando per la definizione del giudizio mediante declaratoria della cessazione della materia del contendere, nonché per la condanna delle Amministrazioni resistenti alla rifusione delle spese di lite sostenute per la instaurazione del presente giudizio;
Ritenuto che:
- l’eccezione di rito formulata dalla difesa erariale sia infondata, in quanto il Ministero della Giustizia è l’Ente con il quale i vincitori sono destinati ad instaurare il rapporto di servizio e, come tale, non può ritenersi estraneo al procedimento, indipendentemente dall’imputazione degli effetti degli atti censurati;
- la circostanza di fatto, allegata dalla ricorrente con la nota depositata in data 18 gennaio 2025, integra un’ipotesi di cessazione della materia del contendere, avendo la parte ottenuto il bene della vita richiesto, vale a dire l’ammissione alle successive fasi della procedura concorsuale;
- le spese di lite possano essere integralmente compensate tra le parti, tenuto conto del fatto che l’Amministrazione ha tempestivamente attivato il suo potere di autotutela, rettificando il punteggio conseguito dalla parte ricorrente alla prova scritta della procedura concorsuale per cui è causa;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese di lite compensate; contributo unificato refuso.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
TA RI, Presidente
UC RO, Primo Referendario, Estensore
Valentino Battiloro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UC RO | TA RI |
IL SEGRETARIO