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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 313/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 1, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
VITIELLO MAURO, Presidente BRAGHO GIANLUCA, Relatore ATANASIO RICCARDO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2432/2025 depositato il 18/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa Quale Inc.te Della Società_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5303/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado
1 MILANO sez. 13 e pubblicata il 23/12/2024
Atti impositivi:
- SILENZIO RI AR TT 2022
- sull'appello n. 2433/2025 depositato il 18/07/2025
proposto da
Ricorrente_2 S.p.a. - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_2 - CF_Rappresentante_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Lombardia
elettivamente domiciliato presso dr.Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5304/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 13 e pubblicata il 23/12/2024
Atti impositivi:
- SILENZIO RI AR TT 2022
- sull'appello n. 2434/2025 depositato il 18/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 Quale Inc.te Della Società_2 Srl - 2 CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5307/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 13 e pubblicata il 23/12/2024
Atti impositivi:
- SILENZIO RI AR TT 2022
- sull'appello n. 2435/2025 depositato il 18/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Lombardia
elettivamente domiciliato presso dr.Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5306/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 13 e pubblicata il 23/12/2024
Atti impositivi:
3 - SILENZIO RI AR TT 2022
- sull'appello n. 2437/2025 depositato il 18/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa Quale Inc.te Della Società_3 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano - Via Dei Missaglia, 97 20100 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5308/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 13 e pubblicata il 23/12/2024
Atti impositivi:
- SILENZIO RI AR TT 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 308/2026 depositato il 10/02/2026.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con distinti ricorsi in appello, tempestivamente notificati, le società Ricorrente_2 S.p.A. ed Ricorrente_1
S.p.a. (in proprio e in qualità di società incorporante) hanno interposto gravame avverso cinque speculari sentenze di primo grado che hanno rigettato, a spese compensate, i ricorsi introduttivi contro il silenzio rifiuto formatosi sulle rispettive istanze di rimborso delle somme versate a titolo di prelievo straordinario ai sensi dell'art. 37 d.l.21.3.2022 n.21, convertito in legge
20.5.2022 n.51, come modificato dall'art. 55 del d.l. 17.5.2022, n.50, convertito in legge 15.7.2022
n.91.
4 Detto prelievo straordinario è sorto all'indomani dell'avvio degli eventi bellici fra Russia ed
Ucraina, che hanno determinato una vera e propria tempesta nel mercato dell'energia, aggravandone i prezzi di distribuzione con conseguente crisi di interi settori produttivi.
Il Legislatore al dichiarato scopo di mitigare gli effetti dell'aumento indiscriminato dei prezzi nel settore dell'energia traslato a detrimento delle imprese e dei consumatori finali ha utilizzato la leva fiscale, introducendo un contributo straordinario da intendersi quale prelievo forzoso aggiuntivo di tipo temporaneo e solidaristico, che incide nel perimetro soggettivo fra gli operatori economici che esercitano nel territorio dello Stato l'attività di produzione di energia elettrica destinata alla vendita e, nel perimetro oggettivo sull'incremento del saldo fra le operazioni attive e le operazioni passive IVA, riferito al periodo compreso fra il 1° ottobre 2021 e il 30 aprile 2022, rispetto ai saldi del periodo corrispondente realizzatisi nell'anno precedente.
I primi Giudici, anche sulla scorta delle statuizioni contenute nella sentenza emessa dalla Corte
Costituzionale n.111/2024, hanno accertato che sul nucleo principale delle questioni sollevate nel giudizio tributario, sia sceso il dictum invalicabile della dichiarata compatibilità del prelievo straordinario e temporaneo, imposto dalla contestata disposizione di cui all'art. 37 del citato decreto legge, ad eccezione della parte in cui la norma, ai fini del calcolo incrementale, prevede che si debba tener conto del totale delle operazioni attive, al netto dell'IVA, anziché del netto dell'IVA
e delle accise versate allo Stato e indicate nelle fatture attive.
I Giudici anteriori hanno altresì accertato l'infondatezza dei motivi di ricorso correlati alla discriminazione fra le imprese del mercato energetico e le imprese operanti negli altri settori merceologici, alla pretesa incisione del contributo straordinario sui c.d. extra-profitti verificatisi contestualmente o successivamente alla crisi pandemica, alla pretesa discriminazione all'interno del settore energetico fra produttori di energie fossi e rinnovabili, al contrasto della normativa tributaria con gli artt. 42, 53 Cost. e 1 del Protocollo Addizionale CEDU, al preteso contrasto con la normativa eurocomunitaria in tema di tutela della concorrenza.
Infine. i primi Giudici hanno rimarcato che le società ricorrenti non hanno sollevato alcuna questione in relazione al tema dello scorporo delle accise, unico profilo normativo espunto dall'ordinamento per sovrapposizione di tributi, con esclusione del thema decidendum dalla pur articolata controversia sottoposta all'esame della Corte.
5 Delle speculari pronunce si dolgono le parti appellanti che si affidano ai seguenti motivi di censura:
- difetto di motivazione in ordine ai numerosi profili di compatibilità con il diritto comunitario, sollevati in primo grado e non esaminati nelle gravate statuizioni;
- difetto di motivazione sulle questioni di costituzionalità non affrontate in base alla sentenza n.111/2024 ed in particolare:
- gravose ripercussioni sul settore delle energie rinnovabili (violazione degli artt. 3 e 53 Cost), che sono assoggettate a ben 4 diversi contributi in violazione dell'uguaglianza tributaria e della capacità contributiva;
- omessa valutazione circa il corretto parametro d'intercettazione della plus ricchezza c.d. revenue cap rispetto al differenziale fra i saldi IVA;
- omessa valutazione degli effetti espropriativi del tributo (violazione art. 117 Cost. e art. 1
Primo Protocollo CEDU);
- omessa pronunzia sull'incompatibilità dell'art. 37 d.l. 21/2022 con i parametri comunitari a salvaguardia delle energie rinnovabili e degli investimenti nel correlato settore (reg. CE
n.1854/2022; art. 4 par. 3 TUE, par.1 TFUE, 106,107,108 TFUE);
- omessa pronunzia circa la contestata violazione dell'art. 17 della c.d. Carta di Nizza.
Le società appellanti chiedono alla Corte di secondo grado di eventualmente dichiarare:
-rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 37
d.l. 21/2022, in relazione agli artt. 3, 42, 53, 117 Cost e art.1 Primo Protocollo CEDU;
-disapplicare la predetta disposizione di cui all'art. 37 del citato decreto-legge, in quanto in contrasto con norme precettive eurocomunitarie (reg. CE n.1854/2022; art. 4 par. 3 TUE, par.1
TFUE, 106,107,108 TFUE), ovvero trasmettere gli atti alla Corte di Giustizia UE affinché la stessa valuti la compatibilità di detta disposizione con i principi e i parametri comunitari.
Le appellanti concludono nel chiedere la riforma delle impugnate pronunzie e, conseguentemente, la non debenza degli importi versati dalle predette a titolo di rimborso di contributo straordinario contro il caro bollette, nonché la restituzione delle predette somme comprensive degli interessi maturati e maturandi.
6 Si è costituito l'Ufficio complessivamente considerato nelle sue articolazioni territoriali (D.R.E.
Lombardia e DP I di Milano) in tutti i predetti giudizi, resistendo con articolate controdeduzioni ai motivi di appello, insistendo per il rigetto del gravame con favore delle spese di lite.
In particolare, l'Ufficio DP I insiste per far dichiarare inammissibile il motivo 4.1 dell'appello in quanto introdotto per la prima volta in secondo grado;
in via comunque principale e nel merito, stante la sentenza n.111/2024 emessa dalla Corte costituzionale, rigettare gli appelli e confermare il diniego su ogni rimborso richiesto;
in via subordinata, di ritenere infondate e comunque non manifestamente rilevanti nel caso di specie le pregiudiziali comunitarie e costituzionali sollevate e in ogni caso, solo nell'ipotesi di rimessione al Giudice delle Leggi, la sospensione del giudizio.
In vista dell'udienza di trattazione in seduta pubblica, le parti appellanti hanno depositato memorie illustrative anche in relazione alla sopraggiunta sentenza n.180/2025 emessa dalla Corte
Costituzionale a definizione delle ordinanze di rimessione depositate dalla CGTI Cagliari e CGTI di
Roma, in relazione al dubbio di costituzionalità della predetta disposizione tributaria con gli artt.
3, 42, 53, 117 Cost e, in via mediata art. 1 Primo Protocollo Addizionale CEDU.
All'udienza del 9.2.2026, le parti hanno concluso riportandosi ai propri scritti difensivi e la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Innanzi tutto, occorre dare contezza della riunione dei giudizi d'appello, per evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, al fine di trattare congiuntamente medesime questioni in fatto e in diritto.
Ciò posto, la Corte ritiene che gli appelli, così riuniti, sia infondati e che non meritino accoglimento, atteso che i primi Giudici hanno fatto buon governo delle regole che presiedono alla motivazione delle gravate statuizioni, mediante un sintetico ed esaustivo vaglio critico che ha ben delineato le prospettate rationes decidendi.
Preliminarmente, si osserva che dall'esame della documentazione prodotta in primo grado e dal tenore delle istanze di rimborso, le società appellanti hanno insistito per l'intera restituzione degli importi versati e non hanno chiesto lo scorporo della c.d. quota accise sulle somme di cui hanno
7 prodotto cumulata quietanza. Trattavasi dell'unica questione che poteva essere rilevante in ragione della parziale declaratoria d'incostituzionalità statuita dalla sentenza n.111/2024 emessa dalla
Corte costituzionale, ma che non può essere esaminata da questa Corte per difetto di domanda, peraltro non correlata a calcoli di scorporo specifici e precisi, che era onere delle contribuenti selezionare e distinguere al fine di provarne il diritto al rimborso.
Sotto un profilo di tecnica redazionale le questioni proposte con l'atto d'appello riflettono invero una revisio prioris istantiae, senza sottoporre a vaglio critico le argomentazioni contenute nelle speculari motivazioni che sorreggono le gravate pronunzie.
Per quel che concerne l'aspetto regolatorio, si osserva agevolmente che tutte le questioni sollevate nei motivi di appello sono state risolte dai due citati precedenti costituzionali che in questa sede s'intendono richiamati (sentenze n.111/2024 e 180/2025), per cui è conseguenziale affermare che l'art. 37 del c.d. decreto contro il caro bollette (d.l. 21/2022), nella sua attuale configurazione normativa, cesellata dall'intervento del Giudice delle Leggi, stante la natura eccezionale e temporanea di contributo straordinario, sia compatibile con gli assetti ordinamentali e comunitari estesi a tutti i settori produttivi dell'energia, quindi anche al settore delle rinnovabili.
La disciplina emergenziale ha preso in considerazione il differenziale imponibile determinato tra fatture attive e passive, sostanzialmente incidendo sull'incremento di fatturato derivante dall'aumento del prezzo di vendita dell'energia.
Al riguardo, si osserva come gli appellanti non abbiamo fornito alcun elemento di prova in ordine alla maggiore convenienza del prezzo di vendita del prodotto energetico proveniente da fonte rinnovabile rispetto a quello proveniente da energie fossili, nel senso di una specifica commercializzazione a valori inferiori rispetto agli indistinti rialzi nel mercato della vendita dell'energia verificatisi nel lasso temporale intercettato dalla contestata disposizione.
La differenziazione sulla base dell'origine dell'energia prodotta è dunque irrilevante a fronte di un incremento generalizzato dei prezzi di riferimento. Detta circostanza rende non irragionevole, ai fini del perimetro soggettivo ed oggettivo del contributo straordinario, un trattamento fiscale uniforme estensibile a tutti i produttori energetici operanti in un dato momento storico sul mercato.
8 Seguendo l'impostazione del giudicante costituzionale, non si ritiene affatto arbitrario, né in contrasto con i principi comunitari di libera concorrenza, di tutela della proprietà privata e degli investimenti nei settori energetici rinnovabili, che il Legislatore nazionale abbia imposto un contributo eccezionale e temporizzato ai produttori di energia, quale risposta adeguata, mediante la leva fiscale, a mitigare, e parzialmente compensare, l'indiscriminato e oggettivo aumento dei prezzi energetici verificatosi fra l'ottobre 2021 e la primavera del 2022, peraltro canalizzando il surplus di prelievo a favore dei cittadini meno abbienti e delle imprese in difficoltà, in tal modo calmierando con effetti sociali di riequilibrio (e di eguaglianza sostanziale oltre che di solidarietà) la spinta immotivata dei prezzi di tutti i prodotti energetici, a prescindere dalla fonte di produzione.
La destinazione sociale del contributo di solidarietà imposto dal prelievo tributario computato mediante calcolo differenziale e temporizzato sui flussi dei ricavi al netto dell'IVA e delle accise, determina l'assoluta infondatezza delle censure in tema di aiuti di Stato, poiché il Legislatore non ha imposto un prelievo per finanziare una specifica misura di aiuto a carattere selettivo e distorsivo della concorrenza, bensì ha inteso eliminare o mitigare gli effetti distorsivi sul mercato dei prodotti energetici che si traslavano a danno dell'intero comparto economico nazionale, produttivo e delle famiglie meno abbienti.
Preme evidenziare che le parti appellanti nei propri scritti difensivi obliterano del tutto gli effetti pregiudizievoli creati da eccezionali condizioni obiettive verificatesi nel mercato energetico, dovute a fattori internazionali (guerra in Ucraina e speculazioni sulle materie prime), che hanno consentito realizzi di quote aggiuntive di capacità contributiva e di ricchezza tassabile in base all'imponibile
IVA, ottenute con un correlato surplus di drenaggio economico dalle categorie dei consumatori e delle imprese produttive non energetiche.
La natura transeunte del prelievo, oggettivo e generalizzato all'intero settore produttivo in campo energetico, ha intercettato in modo non irragionevole l'indice di capacità contributiva sottoposto a tassazione estensibile a tutti i produttori energetici, con esclusione del contrasto di detto prelievo con le norme costituzionali che sopra sono state richiamate, ai sensi della piana lettura dei capi da
1 a 8.3 (motivazioni in diritto sent. Corte Cost. n.111/2024) e dei capi da 1 a 12.4 (motivazioni in diritto sent. Corte Cost. n.180/2025).
9 Il contributo straordinario a mitigazione del caro bollette diverge, inoltre, per base imponibile, aliquota applicabile e limitato periodo temporale di incisione rispetto agli altri meccanismi tributari applicabili alle imprese produttrici di energia rinnovabile, tesi a calmierare le oscillazioni non straordinarie dei prezzi di mercato e dunque non si sovrappone al meccanismo di compensazione a due vie ( altrimenti denominato del price cap, ai sensi dell'art. 15 bis d.l. 4/2022), o al tetto sui ricavi di mercato (art. 1, commi 30-39, l. 197/2022) e al contributo di solidarietà temporanea per il 2023 (art. 1, commi 115-119, l.197/2022).
Non residuano pertanto motivi o questioni che possano indurre a sollevare ulteriori profili di dubbio di costituzionalità o all'interpello della Corte di Giustizia UE in relazione all'applicazione e alla compatibilità con l'ordinamento comunitario dell'attuale formulazione dell'art. 37 del d.l.
21/2022.
Si ritiene che la peculiarità e l'estremo tecnicismo della materia tributaria in contestazione, unitamente alla sopravvenienza della pronunzia emessa dalla Corte Costituzionale
(sent.n.180/2025) nelle more della definizione del presente giudizio, rechino eccezionali motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del grado.
PQM
1. conferma le sentenze impugnate.
2. Spese integralmente compensate.
In Milano, nella camera di consiglio del giorno 9.2.2026.
Il Relatore ed estensore Il Presidente
AN GH MA IT
10
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 1, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
VITIELLO MAURO, Presidente BRAGHO GIANLUCA, Relatore ATANASIO RICCARDO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2432/2025 depositato il 18/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa Quale Inc.te Della Società_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5303/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado
1 MILANO sez. 13 e pubblicata il 23/12/2024
Atti impositivi:
- SILENZIO RI AR TT 2022
- sull'appello n. 2433/2025 depositato il 18/07/2025
proposto da
Ricorrente_2 S.p.a. - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_2 - CF_Rappresentante_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Lombardia
elettivamente domiciliato presso dr.Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5304/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 13 e pubblicata il 23/12/2024
Atti impositivi:
- SILENZIO RI AR TT 2022
- sull'appello n. 2434/2025 depositato il 18/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 Quale Inc.te Della Società_2 Srl - 2 CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5307/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 13 e pubblicata il 23/12/2024
Atti impositivi:
- SILENZIO RI AR TT 2022
- sull'appello n. 2435/2025 depositato il 18/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Lombardia
elettivamente domiciliato presso dr.Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5306/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 13 e pubblicata il 23/12/2024
Atti impositivi:
3 - SILENZIO RI AR TT 2022
- sull'appello n. 2437/2025 depositato il 18/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa Quale Inc.te Della Società_3 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano - Via Dei Missaglia, 97 20100 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5308/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 13 e pubblicata il 23/12/2024
Atti impositivi:
- SILENZIO RI AR TT 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 308/2026 depositato il 10/02/2026.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con distinti ricorsi in appello, tempestivamente notificati, le società Ricorrente_2 S.p.A. ed Ricorrente_1
S.p.a. (in proprio e in qualità di società incorporante) hanno interposto gravame avverso cinque speculari sentenze di primo grado che hanno rigettato, a spese compensate, i ricorsi introduttivi contro il silenzio rifiuto formatosi sulle rispettive istanze di rimborso delle somme versate a titolo di prelievo straordinario ai sensi dell'art. 37 d.l.21.3.2022 n.21, convertito in legge
20.5.2022 n.51, come modificato dall'art. 55 del d.l. 17.5.2022, n.50, convertito in legge 15.7.2022
n.91.
4 Detto prelievo straordinario è sorto all'indomani dell'avvio degli eventi bellici fra Russia ed
Ucraina, che hanno determinato una vera e propria tempesta nel mercato dell'energia, aggravandone i prezzi di distribuzione con conseguente crisi di interi settori produttivi.
Il Legislatore al dichiarato scopo di mitigare gli effetti dell'aumento indiscriminato dei prezzi nel settore dell'energia traslato a detrimento delle imprese e dei consumatori finali ha utilizzato la leva fiscale, introducendo un contributo straordinario da intendersi quale prelievo forzoso aggiuntivo di tipo temporaneo e solidaristico, che incide nel perimetro soggettivo fra gli operatori economici che esercitano nel territorio dello Stato l'attività di produzione di energia elettrica destinata alla vendita e, nel perimetro oggettivo sull'incremento del saldo fra le operazioni attive e le operazioni passive IVA, riferito al periodo compreso fra il 1° ottobre 2021 e il 30 aprile 2022, rispetto ai saldi del periodo corrispondente realizzatisi nell'anno precedente.
I primi Giudici, anche sulla scorta delle statuizioni contenute nella sentenza emessa dalla Corte
Costituzionale n.111/2024, hanno accertato che sul nucleo principale delle questioni sollevate nel giudizio tributario, sia sceso il dictum invalicabile della dichiarata compatibilità del prelievo straordinario e temporaneo, imposto dalla contestata disposizione di cui all'art. 37 del citato decreto legge, ad eccezione della parte in cui la norma, ai fini del calcolo incrementale, prevede che si debba tener conto del totale delle operazioni attive, al netto dell'IVA, anziché del netto dell'IVA
e delle accise versate allo Stato e indicate nelle fatture attive.
I Giudici anteriori hanno altresì accertato l'infondatezza dei motivi di ricorso correlati alla discriminazione fra le imprese del mercato energetico e le imprese operanti negli altri settori merceologici, alla pretesa incisione del contributo straordinario sui c.d. extra-profitti verificatisi contestualmente o successivamente alla crisi pandemica, alla pretesa discriminazione all'interno del settore energetico fra produttori di energie fossi e rinnovabili, al contrasto della normativa tributaria con gli artt. 42, 53 Cost. e 1 del Protocollo Addizionale CEDU, al preteso contrasto con la normativa eurocomunitaria in tema di tutela della concorrenza.
Infine. i primi Giudici hanno rimarcato che le società ricorrenti non hanno sollevato alcuna questione in relazione al tema dello scorporo delle accise, unico profilo normativo espunto dall'ordinamento per sovrapposizione di tributi, con esclusione del thema decidendum dalla pur articolata controversia sottoposta all'esame della Corte.
5 Delle speculari pronunce si dolgono le parti appellanti che si affidano ai seguenti motivi di censura:
- difetto di motivazione in ordine ai numerosi profili di compatibilità con il diritto comunitario, sollevati in primo grado e non esaminati nelle gravate statuizioni;
- difetto di motivazione sulle questioni di costituzionalità non affrontate in base alla sentenza n.111/2024 ed in particolare:
- gravose ripercussioni sul settore delle energie rinnovabili (violazione degli artt. 3 e 53 Cost), che sono assoggettate a ben 4 diversi contributi in violazione dell'uguaglianza tributaria e della capacità contributiva;
- omessa valutazione circa il corretto parametro d'intercettazione della plus ricchezza c.d. revenue cap rispetto al differenziale fra i saldi IVA;
- omessa valutazione degli effetti espropriativi del tributo (violazione art. 117 Cost. e art. 1
Primo Protocollo CEDU);
- omessa pronunzia sull'incompatibilità dell'art. 37 d.l. 21/2022 con i parametri comunitari a salvaguardia delle energie rinnovabili e degli investimenti nel correlato settore (reg. CE
n.1854/2022; art. 4 par. 3 TUE, par.1 TFUE, 106,107,108 TFUE);
- omessa pronunzia circa la contestata violazione dell'art. 17 della c.d. Carta di Nizza.
Le società appellanti chiedono alla Corte di secondo grado di eventualmente dichiarare:
-rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 37
d.l. 21/2022, in relazione agli artt. 3, 42, 53, 117 Cost e art.1 Primo Protocollo CEDU;
-disapplicare la predetta disposizione di cui all'art. 37 del citato decreto-legge, in quanto in contrasto con norme precettive eurocomunitarie (reg. CE n.1854/2022; art. 4 par. 3 TUE, par.1
TFUE, 106,107,108 TFUE), ovvero trasmettere gli atti alla Corte di Giustizia UE affinché la stessa valuti la compatibilità di detta disposizione con i principi e i parametri comunitari.
Le appellanti concludono nel chiedere la riforma delle impugnate pronunzie e, conseguentemente, la non debenza degli importi versati dalle predette a titolo di rimborso di contributo straordinario contro il caro bollette, nonché la restituzione delle predette somme comprensive degli interessi maturati e maturandi.
6 Si è costituito l'Ufficio complessivamente considerato nelle sue articolazioni territoriali (D.R.E.
Lombardia e DP I di Milano) in tutti i predetti giudizi, resistendo con articolate controdeduzioni ai motivi di appello, insistendo per il rigetto del gravame con favore delle spese di lite.
In particolare, l'Ufficio DP I insiste per far dichiarare inammissibile il motivo 4.1 dell'appello in quanto introdotto per la prima volta in secondo grado;
in via comunque principale e nel merito, stante la sentenza n.111/2024 emessa dalla Corte costituzionale, rigettare gli appelli e confermare il diniego su ogni rimborso richiesto;
in via subordinata, di ritenere infondate e comunque non manifestamente rilevanti nel caso di specie le pregiudiziali comunitarie e costituzionali sollevate e in ogni caso, solo nell'ipotesi di rimessione al Giudice delle Leggi, la sospensione del giudizio.
In vista dell'udienza di trattazione in seduta pubblica, le parti appellanti hanno depositato memorie illustrative anche in relazione alla sopraggiunta sentenza n.180/2025 emessa dalla Corte
Costituzionale a definizione delle ordinanze di rimessione depositate dalla CGTI Cagliari e CGTI di
Roma, in relazione al dubbio di costituzionalità della predetta disposizione tributaria con gli artt.
3, 42, 53, 117 Cost e, in via mediata art. 1 Primo Protocollo Addizionale CEDU.
All'udienza del 9.2.2026, le parti hanno concluso riportandosi ai propri scritti difensivi e la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Innanzi tutto, occorre dare contezza della riunione dei giudizi d'appello, per evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, al fine di trattare congiuntamente medesime questioni in fatto e in diritto.
Ciò posto, la Corte ritiene che gli appelli, così riuniti, sia infondati e che non meritino accoglimento, atteso che i primi Giudici hanno fatto buon governo delle regole che presiedono alla motivazione delle gravate statuizioni, mediante un sintetico ed esaustivo vaglio critico che ha ben delineato le prospettate rationes decidendi.
Preliminarmente, si osserva che dall'esame della documentazione prodotta in primo grado e dal tenore delle istanze di rimborso, le società appellanti hanno insistito per l'intera restituzione degli importi versati e non hanno chiesto lo scorporo della c.d. quota accise sulle somme di cui hanno
7 prodotto cumulata quietanza. Trattavasi dell'unica questione che poteva essere rilevante in ragione della parziale declaratoria d'incostituzionalità statuita dalla sentenza n.111/2024 emessa dalla
Corte costituzionale, ma che non può essere esaminata da questa Corte per difetto di domanda, peraltro non correlata a calcoli di scorporo specifici e precisi, che era onere delle contribuenti selezionare e distinguere al fine di provarne il diritto al rimborso.
Sotto un profilo di tecnica redazionale le questioni proposte con l'atto d'appello riflettono invero una revisio prioris istantiae, senza sottoporre a vaglio critico le argomentazioni contenute nelle speculari motivazioni che sorreggono le gravate pronunzie.
Per quel che concerne l'aspetto regolatorio, si osserva agevolmente che tutte le questioni sollevate nei motivi di appello sono state risolte dai due citati precedenti costituzionali che in questa sede s'intendono richiamati (sentenze n.111/2024 e 180/2025), per cui è conseguenziale affermare che l'art. 37 del c.d. decreto contro il caro bollette (d.l. 21/2022), nella sua attuale configurazione normativa, cesellata dall'intervento del Giudice delle Leggi, stante la natura eccezionale e temporanea di contributo straordinario, sia compatibile con gli assetti ordinamentali e comunitari estesi a tutti i settori produttivi dell'energia, quindi anche al settore delle rinnovabili.
La disciplina emergenziale ha preso in considerazione il differenziale imponibile determinato tra fatture attive e passive, sostanzialmente incidendo sull'incremento di fatturato derivante dall'aumento del prezzo di vendita dell'energia.
Al riguardo, si osserva come gli appellanti non abbiamo fornito alcun elemento di prova in ordine alla maggiore convenienza del prezzo di vendita del prodotto energetico proveniente da fonte rinnovabile rispetto a quello proveniente da energie fossili, nel senso di una specifica commercializzazione a valori inferiori rispetto agli indistinti rialzi nel mercato della vendita dell'energia verificatisi nel lasso temporale intercettato dalla contestata disposizione.
La differenziazione sulla base dell'origine dell'energia prodotta è dunque irrilevante a fronte di un incremento generalizzato dei prezzi di riferimento. Detta circostanza rende non irragionevole, ai fini del perimetro soggettivo ed oggettivo del contributo straordinario, un trattamento fiscale uniforme estensibile a tutti i produttori energetici operanti in un dato momento storico sul mercato.
8 Seguendo l'impostazione del giudicante costituzionale, non si ritiene affatto arbitrario, né in contrasto con i principi comunitari di libera concorrenza, di tutela della proprietà privata e degli investimenti nei settori energetici rinnovabili, che il Legislatore nazionale abbia imposto un contributo eccezionale e temporizzato ai produttori di energia, quale risposta adeguata, mediante la leva fiscale, a mitigare, e parzialmente compensare, l'indiscriminato e oggettivo aumento dei prezzi energetici verificatosi fra l'ottobre 2021 e la primavera del 2022, peraltro canalizzando il surplus di prelievo a favore dei cittadini meno abbienti e delle imprese in difficoltà, in tal modo calmierando con effetti sociali di riequilibrio (e di eguaglianza sostanziale oltre che di solidarietà) la spinta immotivata dei prezzi di tutti i prodotti energetici, a prescindere dalla fonte di produzione.
La destinazione sociale del contributo di solidarietà imposto dal prelievo tributario computato mediante calcolo differenziale e temporizzato sui flussi dei ricavi al netto dell'IVA e delle accise, determina l'assoluta infondatezza delle censure in tema di aiuti di Stato, poiché il Legislatore non ha imposto un prelievo per finanziare una specifica misura di aiuto a carattere selettivo e distorsivo della concorrenza, bensì ha inteso eliminare o mitigare gli effetti distorsivi sul mercato dei prodotti energetici che si traslavano a danno dell'intero comparto economico nazionale, produttivo e delle famiglie meno abbienti.
Preme evidenziare che le parti appellanti nei propri scritti difensivi obliterano del tutto gli effetti pregiudizievoli creati da eccezionali condizioni obiettive verificatesi nel mercato energetico, dovute a fattori internazionali (guerra in Ucraina e speculazioni sulle materie prime), che hanno consentito realizzi di quote aggiuntive di capacità contributiva e di ricchezza tassabile in base all'imponibile
IVA, ottenute con un correlato surplus di drenaggio economico dalle categorie dei consumatori e delle imprese produttive non energetiche.
La natura transeunte del prelievo, oggettivo e generalizzato all'intero settore produttivo in campo energetico, ha intercettato in modo non irragionevole l'indice di capacità contributiva sottoposto a tassazione estensibile a tutti i produttori energetici, con esclusione del contrasto di detto prelievo con le norme costituzionali che sopra sono state richiamate, ai sensi della piana lettura dei capi da
1 a 8.3 (motivazioni in diritto sent. Corte Cost. n.111/2024) e dei capi da 1 a 12.4 (motivazioni in diritto sent. Corte Cost. n.180/2025).
9 Il contributo straordinario a mitigazione del caro bollette diverge, inoltre, per base imponibile, aliquota applicabile e limitato periodo temporale di incisione rispetto agli altri meccanismi tributari applicabili alle imprese produttrici di energia rinnovabile, tesi a calmierare le oscillazioni non straordinarie dei prezzi di mercato e dunque non si sovrappone al meccanismo di compensazione a due vie ( altrimenti denominato del price cap, ai sensi dell'art. 15 bis d.l. 4/2022), o al tetto sui ricavi di mercato (art. 1, commi 30-39, l. 197/2022) e al contributo di solidarietà temporanea per il 2023 (art. 1, commi 115-119, l.197/2022).
Non residuano pertanto motivi o questioni che possano indurre a sollevare ulteriori profili di dubbio di costituzionalità o all'interpello della Corte di Giustizia UE in relazione all'applicazione e alla compatibilità con l'ordinamento comunitario dell'attuale formulazione dell'art. 37 del d.l.
21/2022.
Si ritiene che la peculiarità e l'estremo tecnicismo della materia tributaria in contestazione, unitamente alla sopravvenienza della pronunzia emessa dalla Corte Costituzionale
(sent.n.180/2025) nelle more della definizione del presente giudizio, rechino eccezionali motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del grado.
PQM
1. conferma le sentenze impugnate.
2. Spese integralmente compensate.
In Milano, nella camera di consiglio del giorno 9.2.2026.
Il Relatore ed estensore Il Presidente
AN GH MA IT
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