Decreto presidenziale 5 novembre 2025
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00354/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01316/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1316 del 2024, proposto da
De SO Caterina, in proprio e in qualità di procuratrice generale di Rosa Capialbi, FR De SO, AN De SO e AT De SO, rappresentate e difese dagli avvocati Francesco Scaglione e Teresa Celestino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Vibo Valentia, rappresentato e difeso dall'avvocato Maristella Paolì, con domicilio eletto presso lo studio IU VI in Catanzaro, via Crispi, 5;
per l'ottemperanza
dell’ordinanza della Corte d’Appello di Catanzaro n. 913 del 9 maggio 2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Vibo Valentia;
Visto l'art. 114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 il dott. VI DI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Osservato che le ricorrenti hanno agito per l'esecuzione del giudicato formatosi sull'ordinanza della Corte d'Appello di Catanzaro indicata in epigrafe;
Osservato che alla camera di consiglio del 18 febbraio 2026, il difensore delle ricorrenti ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, a seguito del pagamento delle somme dovute da parte del Comune di Vibo Valentia;
Ritenuto, pertanto, che la materia del contendere sia cessata;
Ritenuto che le spese di lite vadano poste a carico dell’amministrazione resistente, in considerazione del fatto che le ricorrenti sono state costrette all’azione giudiziaria dal ritardo dell’amministrazione nel pagamento;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- condanna l’amministrazione intimata al pagamento, in favore delle ricorrenti, delle spese processuali che vengono liquidate in complessivi euro 3.773,00, oltre al rimborso del contributo unificato e delle spese generali nella misura del 15%, nonché oltre a IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
VO OR, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
VI DI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VI DI | VO OR |
IL SEGRETARIO