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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 22/07/2025, n. 1177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1177 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TREVISO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati
Dott.ssa Susanna Menegazzi - presidente rel. ed est.
Dott.ssa Alessandra Pesci - giudice
Dott.ssa Giulia Civiero - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. nr. 1805/2024 in data
17/4/2024, promossa da
(C.F. Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'avv. Gloria Bizzotto
parte ricorrente
Contro
(C.F. Controparte_1 C.F._2
con il patrocinio dell'avv. Francesca Commissati
parte resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
***
avente per oggetto: Separazione giudiziale
trattenuta in decisione sulle seguenti CONCLUSIONI
per : Parte_1
“ In via preliminare
Autorizzare il deposito dei documenti n. 25 e 26, prodotti successivamente al decreto che fissava l'udienza di pc.
1. Pronunciare la separazione giudiziale tra la SI.ra e il SI. con addebito Parte_1 Controparte_1
allo stesso della separazione per aver, con il proprio comportamento, causato la crisi coniugale e l'intollerabilità della convivenza.
2. Accertata l'inidoneità del SI. ad accudire ed CP_1
educare le figlie, affidare le figlie Persona_1
nata a [...] il [...], C.F. e C.F._3 [...]
nata a [...] il [...], C.F. Persona_2
, in via esclusiva alla SI.ra C.F._4 T_
, con facoltà per la stessa di assumere anche le
[...]
decisioni di maggiore interesse per le figlie in tema di salute, educazione, istruzione, residenza abituale senza la previa consultazione con l'altro genitore, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle medesime.
3. Disporre che il padre possa tenere con sé le figlie il mercoledì pomeriggio dalle 15.30 (ovvero dall'uscita dalla scuola materna qualora questa sia in un orario successivo)
alle 17,30 e, previo accordo con la madre, mezza giornata
Pag. 2 di 14 nel week end a settimane alterne. Nei momenti previsti per il diritto di visita, egli si recherà presso l'abitazione materna a prelevare le bambine, dove dovrà riportarle all'orario fissato.
4. Disporre a carico del SI. un assegno di CP_1
mantenimento pari ad € 250,00 per ogni figlia con decorrenza dal momento dell'allontanamento della SI.ra dalla casa familiare. T_
5. Disporre che il SI. contribuisca alle spese CP_1
straordinarie per le figlie determinate secondo il protocollo di intesa del Tribunale di Treviso nella misura del 50%.
6. Disporre che l'assegno unico erogato dall' continui CP_2
ad essere percepito interamente dalla SI.ra T_
.
[...]
In Via Istruttoria
1) Assumere le prove orali sulle circostanze di cui ai seguenti capitoli: 1) Vero che i coniugi all'epoca del matrimonio, a settembre 2019, non avevano un lavoro fisso ma svolgevano occasionali lavori di traduzione. 2) Vero che dopo il matrimonio i coniugi andarono ad abitare a Crocetta
del Montello nella casa della nonna della SI.ra e T_
che per tale alloggio non dovevano pagare alcun canone. 3.
Vero che all'inizio del 2020 i coniugi si trasferirono a
RO NC in un appartamento di proprietà di uno zio della SI.ra e che per tale alloggio non dovevano T_
Pag. 3 di 14 pagare alcun canone.
4. Vero che i coniugi hanno abitato a
RO NC fino al mese di aprile 2021. 5. Vero che i coniugi venivano aiutati economicamente dai genitori della
SI.ra .
6. Vero che la SI.ra aveva T_ T_
ultimato nel mese di giugno 2020 gli esami all'Università e che decise di sospendere gli studi per lavorare e occuparsi della famiglia.
7. Vero che sin dall'inizio del matrimonio il SI. ostacolava le occasioni di incontro con i CP_1
familiari e gli amici della SI.ra 8. Vero che nel T_
mese di aprile del 2021 il SI. convinceva la CP_1
moglie a trasferirsi a CO (VA) nell'abitazione dei propri genitori.
9. Vero che l'abitazione di CO era un bilocale e che vi era una sola camera dove dormivano sia i coniugi con la figlia che i genitori del SI. CP_1
10. Vero che dopo la morte del padre SI. i CP_1
rapporti con la SI.ra peggioravano e che la CP_3
stessa era spesso violenta con la nuora ed il figlio e cercava il litigio. 11. Vero che i coniugi e la figlia per evitare litigi uscivano di casa e trascorrevano il tempo girando nei dintorni con macchina. 12. Vero che nel mese di luglio 2021 la famiglia si spostò a Torino
nell'appartamento di un amico del SI. 13. Vero CP_1
che nel mese di marzo 2022 il SI. aveva ricevuto CP_1
una proposta di lavoro a Parigi nella sede amministrativa della Universitè Paris-Pantheon Assas, ma dopo aver svolto un mese di prova in smart working, non si presentò a Parigi
Pag. 4 di 14 per la prosecuzione del rapporto e venne licenziato per assenza ingiustificata. 14. Vero che nel mese di maggio
2023 il SI. fece trasferire la propria madre, CP_1
SI.ra a Treviso nell'appartamento dove egli CP_3
abitava con la moglie e le figlie. 15. Vero che la SI.ra interferiva in qualsiasi decisione da assumere CP_3
per la famiglia e condizionava il SI. il quale CP_1
non prendeva alcuna decisione senza il consenso materno.
16. Vero che la SI.ra maltrattava e insultava CP_3
la nuora, accusandola di essere razzista, di non preoccuparsi delle figlie e di pensare solo a se stessa visto che lavorava fuori casa. 17. Vero che dal mese di maggio 2023 la SI.ra iniziò a perdere peso e a T_
faticare a mangiare e a dormire e che aveva uno stato di serio disagio psico-fisico. 18. Vero che la SI.ra T_
aveva parlato della questione con il marito ma che lo stesso negava ogni problema. Si indicano a testi di SInori
da Milano;
da Mestre Testimone_1 Testimone_2
(VE); da VI (TV); Testimone_3 Tes_4
da RO NC (TV); da LN
[...] Testimone_5
(VA), da San Marino, Testimone_6 Testimone_7
da Rimini, da CO (TV); Testimone_8 Tes_9
da LI (TV).
[...]
2) Ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli: 1.
Vero che da ottobre 2024 a gennaio 2025 la SI.ra T_
ha accompagnato le figlie nell'abitazione del padre in Via
Pag. 5 di 14 28 e le ha riprese nel medesimo luogo ogni volta che Pt_2
al SI. spettava l'esercizio del diritto di CP_1
visita.
2. Vero che da ottobre 2024 a gennaio 2025 quando la SI.ra era al lavoro, la SI.ra T_ Tes_3
accompagnava le bambine nell'abitazione del padre in Via
Canova 28 e le riprendeva nel medesimo luogo ogni volta che al SI. spettava l'esercizio del diritto di CP_1
visita. Si indica a testi: SI.ra Testimone_3
3) Disporre accertamento sulle condizioni e capacità di esercizio della responsabilità genitoriale”
per : Controparte_1
“NEL MERITO
Pronunciare la separazione personale dei coniugi e respingere la domanda di addebito svolta dalla ricorrente.
Disporre l'affidamento condiviso delle figlie ad entrambi i genitori con residenza presso il padre.
- Stabilire l'eventuale collocazione prevalente ed i turni di responsabilità secondo quanto verrà indicato dalla deSInanda CTU. Nelle more, disporre turni di responsabilità paritari o, in subordine, che il padre possa tenere con sé le bambine con i tempi indicati in narrativa.
Prevedere il mantenimento diretto o, in subordine, regolare la contribuzione al mantenimento delle bambine, a carico del genitore che non sarà il collocatario, in misura
Pag. 6 di 14 adeguata alle sue capacità economiche ed ai turni di responsabilità. Se tale assegno verrà posto a carico del padre, limitarsi tale contribuzione all'importo mensile di
€ 200,00 (100 per ciascuna figlia) fino al reperimento di un lavoro stabile. Porre a carico di ciascun genitore l'obbligo di provvedere, nella misura del 50% ciascuno,
alle spese straordinarie previste nel Protocollo adottato da Codesto Tribunale. Respingere ogni altra domanda ed eccezione avversaria. Spese di lite rifuse.
IN VIA ISTRUTTORIA Si producono in copia i documenti indicati in narrativa. Si chiede che venga disposta CTU al fine di determinare il regime di affidamento ed il calendario dei turni di responsabilità dei genitori che più
rispondono all'interesse primario delle bambine”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La SInora adiva l'intestato Tribunale Parte_1
chiedendo la separazione dal coniuge con Controparte_1
il quale aveva contratto matrimonio a RO NC il
21/9/2019.
La ricorrente esponeva che dall'unione erano nate due figlie: il 5/6/2020 e Persona_3 Persona_2
il 20/2/2022; che la famiglia aveva cambiato
[...]
spesso abitazione, in diverse città, facendosi aiutare da
Pag. 7 di 14 terzi, perché nessuno dei due aveva una occupazione stabile;
che nel novembre del 2021 la famiglia si era trasferita nuovamente a Treviso perché il SI CP_1
aveva qui trovato lavoro;
che dopo alcuni mesi il CP_1
lasciava l'occupazione a Treviso e ne lasciava una successiva a Parigi, rimanendo di nuovo disoccupato;
che nell'aprile del 2023 lei aveva trovato occupazione a tempo determinato;
che dal maggio del 2023 , nonostante la contrarietà della moglie, il aveva deciso di far CP_1
venire ad abitare con loro la di lui madre;
che da allora il rapporto di coppia era degenerato fino a quando la
SInora – nulla opponendo il - si era T_ T_
trasferita con le bambine a casa dei propri genitori invitando il a vedere le figlie anche portandole CP_1
a casa;
che dal novembre del 2023 lei aveva una occupazione stabile, con una retribuzione mensile di circa euro 1.200;
che il svolgeva solo lavori occasionali e non CP_1
contribuiva al mantenimento delle figlie.
Tanto premesso, la ricorrente chiedeva disporsi la separazione con addebito al marito;
l'affido condiviso delle figlie, con collocazione prevalente presso la madre,
con facoltà per il padre di vedere le figlie un pomeriggio la settimana, oltre al sabato e alla domenica a weekend alternati, con pernotto;
porsi a carico del un CP_1
contributo al mantenimento delle figlie pari ad euro 150
ciascuna – 100 fino a quando il non avrà reperito CP_1
Pag. 8 di 14 una stabile occupazione;
spese straordinarie a carico di entrambi i genitori al 50% ciascuno;
assegno unico integralmente alla madre.
Il SI si costituiva in giudizio ed evidenziava CP_1
le difficoltà incontrate nel reperire una stabile occupazione;
lamentava la pesante ingerenza della famiglia
, sia nella gestione del rapporto con il marito, sia T_
soprattutto nella crescita ed educazione delle figlie;
confermava le difficoltà economiche incontrate da entrambi
(traduttori in libera professione) in particolar modo durante la pandemia COVID;
evidenziava i propri sforzi nel reperire un lavoro.
Chiedeva il rigetto della domanda di addebito, che la ricorrente fondava sull'omesso mantenimento delle figlie da parte del (ma anche la fino al 2023 era CP_1 T_
senza occupazione e la famiglia si faceva aiutare da terzi); chiedeva che la figlie avessero collocazione prevalente da lui, presso la casa familiare;
ad ogni modo,
i turni di responsabilità indicati dalla ricorrente erano penalizzanti per il padre;
inoltre, la famiglia T_
(nonni e zia delle bambine) alla quale la ricorrente si appoggiava era inadeguata.
Chiedeva che le figlie rimanessero con i genitori a settimane alternate;
nel caso in cui non fosse disposto il mantenimento diretto delle figlie da parte di ciascun genitore, chiedeva di contribuire al mantenimento delle
Pag. 9 di 14 stesse versando mensilmente euro 100 per ciascuna;
l'assegno unico andava diviso al 50% tra i due genitori.
Adottando i provvedimenti provvisori ex art 473bis.22
c.p.c., il giudice disponeva l'affido condiviso delle bambine ad entrambi i genitori, con residenza prevalente presso i genitori della SInora - dove le minori T_
abitavano ormai da un anno;
e considerato anche l'imminente sfratto del - e turni di responsabilità per cui CP_1
il padre vedeva le figlie un pomeriggio la settimana e il fine settimana a weekend alternati;
considerate le perplessità avanzate dal SI circa l'ambiente CP_1
familiare della nonna materna, invitava i competenti
Servizi a verificare se il contesto familiare della madre della SInora fosse idoneo ad ospitare le bambine. T_
I Servizi riferivano di non rilevare nel contesto di vita delle minori alcun elemento di pregiudizio;
il giudice,
ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza per la rimessione della causa in decisione.
La causa veniva quindi trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte.
***
1. La domanda di separazione personale dei coniugi è
fondata e merita accoglimento, sussistendone i presupposti di legge.
Risulta, infatti, che il rapporto coniugale si è
deteriorato fino a rendere impossibile la prosecuzione
Pag. 10 di 14 della convivenza. Questo trova conferma nelle allegazioni contenute negli atti del giudizio e nelle dichiarazioni rese dalle parti;
il contegno dei coniugi nel corso del giudizio denota l'assenza di un interesse alla ricomposizione dell'unione coniugale;
di fatto i coniugi vivono separati già dal novembre 2023.
2. La domanda di addebito avanzata dalla SInora T_
non può essere accolta.
La SInora sostiene che la responsabilità della T_
rottura tra i coniugi è dispesa dall'inosservanza dell'obbligo di mantenimento delle figlie da parte del
. CP_1
La stessa ricorrente, però, riferisce che entrambi i genitori sono rimasti per anni privi di occupazione appoggiandosi a terzi (la famiglia di lei;
piuttosto che amici); dunque una situazione comune ad entrambi e accettata da entrambi, situazione dalla quale poi la
SInora ha voluto discostarsi con l'aiuto dei suoi T_
genitori, e che non può essere considerata la causa del venir meno dell'affectio maritalis. L'espletamento delle prove chieste dalla ricorrente non apporterebbe elementi rilevanti per la valutazione della domanda di addebito.
3. Le figlie possono essere affidate ad entrambi i genitori, come peraltro chiesto in ricorso dalla stessa e secondo la regola generale che privilegia la T_
bigenitorialità; la residenza prevalente delle minori non
Pag. 11 di 14 può che essere quella della madre, con la quale loro abitano, come detto, da oltre un anno e mezzo presso i genitori della . La relazione dei Servizi ha fugato T_
ogni dubbio sulla adeguatezza dell'ambiente , riferendo i
Servizi che “la casa è parsa adeguata e funzionale alle
eSIenze delle bambine;
la presenza di nonna e zia materna
garantisce inoltre un utile supporto alla SI.ra T_
nel conciliare i tempi di lavoro con quelli genitoriali”.
Il può stare con le bambine un pomeriggio la CP_1
settimana – le parti di fatto avevano individuato il mercoledì pomeriggio - ed il sabato e la domenica a weekend alternati, con pernotto solo ove lo stesso reperisca una soluzione abitativa idonea ad ospitare le figlie (i Servizi hanno verificato che il CP_1
all'epoca era “nullatenente e privo di alternative
abitative per sé e per ospitare le figlie”).
4. Può essere confermato quanto disposto dalla Corte
d'appello con provvedimento 11/11/2024 circa il mantenimento delle minori: il contribuirà con il CP_1
versamento di 150 euro al mese per ciascuna figlia – oltre rivalutazione ISTAT;
somma che potrà aumentare quando il troverà occupazione. CP_1
Le spese straordinarie vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50% ciascuno;
l'assegno unico va percepito integralmente dalla SInora con la quale vivono le T_
Pag. 12 di 14 figlie e che provvede in via prevalente al loro mantenimento.
5. Le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti in considerazione della reciproca soccombenza;
sulle spese del reclamo ha già provveduto la Corte d'Appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
definitivamente decidendo nella causa RG nr. 1805/2024,
così decide:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi T_
e che hanno contratto matrimonio
[...] Controparte_1
a RO NC il 21/9/2019; atto trascritto nel Registro
degli atti di matrimonio del Comune di RO NC Anno
2019, n. 4 parte II , Serie A , Ufficio
2. respinge la domanda di addebito;
3. dispone l'affido condiviso delle figlie minori, con collocazione prevalente presso la madre;
4. dispone che il padre possa vedere le figlie,
compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici delle stesse, un pomeriggio la settimana -
il mercoledì pomeriggio, salvo diverso accordo - e, a fine settimana alternati, il sabato e la domenica dalle ore
11.00 fino alle ore 18.00; quando il avrà CP_1
Pag. 13 di 14 reperito sistemazione abitativa adeguata ad ospitare le figlie, nel fine settimana di sua spettanza le bambine pernotteranno da lui e durante le vacanze estive il padre potrà stare con le bambine per due settimane non consecutive, da concordare la SInora almeno due T_
mesi prima;
ad anni alterni, le bambine trascorreranno il giorno di Natale con l'uno dei genitori (quest'anno con la madre) e il giorno di Santo Stefano con l'altro; lo stesso per il giorno di Pasqua e il lunedì dell'Angelo;
5. pone a carico di a titolo di Controparte_1
contributo al mantenimento delle figlie, un assegno mensile di euro 150 per ciascuna figlia, a decorrere dal deposito del ricorso;
oltre rivalutazione annuale ISTAT;
6. pone le spese straordinarie per le figlie – come da protocollo per la famiglia in uso presso questo Tribunale -
a carico di entrambi i genitori al 50% ciascuno;
7. assegno unico integralmente alla SInora T_
;
[...]
8.spese di lite integralmente compensate;
9.ordina al competente ufficiale di Stato Civile la annotazione della presente sentenza.
Così deciso a Treviso nella camera di conSIlio del
22/07/2025
Il presidente estensore dr Susanna Menegazzi
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