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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/03/2025, n. 1441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1441 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1807/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1807/2024
Il Giudice dr. Alberto La Manna,
Viste le note scritte depositate;
preso atto del fatto che le note scritte della parte attrice risultano depositate nel fascicolo principale, potendosi, comunque, tenere conto delle stesse;
Pronuncia la seguente sentenza ex art. 281 sexies cpc;
Il Giudice
dott. Alberto La Manna
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto La Manna ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1807/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. STRUZZIERO IOLE elettivamente domiciliato in VIA Parte_1
D. STOPPANI 16 SARONNO, presso il difensore avv. STRUZZIERO IOLE
ATTORE contro
, con il patrocinio dell'avv. RONCO ALBERTO, Controparte_1
elettivamente domiciliato in VIA PALMIERI, 23 10143 TORINO presso il difensore avv. RONCO
ALBERTO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice
Voglia l'Il.mo Giudice adito:
-Rigettare le eccezioni tutte sollevate da controparte poiche' non veritiere, nuove e tardive rispetto alle difese di cui agli atti dell'opposizione a decreto ingiuntivo pendente innanzi a codesto Ill.mo Giudice adito
-Dichiarare che la firma apposta sulla cartolina, datata 6.12.24, non e' quella del sig. Parte_1
che non ha quindi opposto tardivamente il decreto ingiuntivo di cui trattasi pagina 2 di 5 -Con condanna di al pagamento dei diritti, onorari e spese del presente Controparte_1 giudizio, che verranno distratte, ai sensi dell'art. 93 c.p.c. direttamente in favore dell'avv. Iole
Struzziero, per tutte le motivazioni sopra esposte.
Per parte convenuta
Nel merito
Dichiarare inammissibile e comunque infondata la querela di falso proposta in via incidentale dal signor Parte_1
Dichiarare tenuto e condannare il signor a corrispondere alla Parte_1 Controparte_2
ex art. 96, terzo comma, c.p.c., una somma da determinarsi equitativamente (e che si
[...]
suggerisce come pari al doppio di quella che sarà liquidata per le spese processuali);
Dichiarare tenuto e condannare il signor a rifondere alla Parte_1 Controparte_2
le spese processuali del presente giudizio incidentale.
[...]
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 19.1.2024 proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo 6324/2023 emesso dal Tribunale di Torino per l'importo di € 708.049,41, oltre interessi e spese contestando la validità delle fideiussioni poste a base della pretesa monitoria, la decadenza dell'azione ai sensi dell'art. 1957 c.c. nonché l'importo oggetto di ingiunzione.
Si costituiva la convenuta opposta contestando l'opposizione avversaria e chiedendone il rigetto.
Eccepiva preliminarmente la tardività dell'opposizione essendosi la notifica del decreto opposto perfezionata i6.12.2023 ed essendo stata l'opposizione notificata il 19.1.2024.
Con la seconda memoria ex art. 171 ter cpc l'opponente proponeva, quindi, querela di falso avverso l'attestazione del servizio postale relativa alla sottoscrizione da part del sig. dall'avviso di Pt_1
ricevimento di avvenuto deposito dell'atto in data 6.12.2023.
Ritenuta l'ammissibilità e rilevanza il Giudice autorizzava la proposizione della querela e disponeva
CTU per verificare l'autenticità della sottoscrizione contestata.
Parte convenuta attestava, quindi, di non contestare la non autenticità della sottoscrizione.
Revocato l'incarico al CTU veniva, quindi, fissata udienza per la precisazione conclusioni e discussione ex art. 281 sexies cpc.
pagina 3 di 5 La querela proposta è fondata e deve essere accolta.
Oggetto della querela proposta dall'opponente è la sottoscrizione dell'avviso ex art.140 cpc ricevuto il
6.12.2023 relativo alla notifica del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione.
A fronte della contestazione dell'opponente circa l'avvenuta sottoscrizione di tale avviso e del deposito delle scritture di comparazione, la convenuta ha dichiarato di non contestare il fatto che la sottoscrizione sul predetto avviso non sia ria riconducibile al sig. pur ritenendo, Parte_1
comunque, inammissibile e infondata la querela proposta.
Lo stesso esame della sottoscrizione oggetto di contestazione e delle sottoscrizioni pacificamente riferibili al Fiori contenute nelle scritture comparative depositate fa emergere ictu oculi come la sottoscrizione in contestazione non sia riferibile al Fiori in quanto palesemente differente.
Non è possibile però affermare che dall'esame dell'atto emerge come la sottoscrizione sia in realtà riferibile ad un familiare convivente in ragione della freccia che ricondurrebbe, appunto, alla casella contenente l'indicazione familiare convivente.
Nell'atto è, infatti, presente una freccia che però riconduce la sottoscrizione alla dicitura firma del ricevente e risulta barrata la casella destinatario, per cui non è possibile ritenersi che in realtà quella sottoscrizione sia riferibile ad un soggetto diverso dal . Parte_1
L'interesse alla querela deriva poi dalla stessa non riconducibilità all'opponente della sottoscrizione essendo la querela riferita unicamente a tale elemento, fermo restando che le ulteriori questioni sollevate in relazione alla utilizzabilità o meno dell'avviso con riferimento alle parti non oggetto di querela e alla conseguente tempestività o meno dell'opposizione potranno essere eventualmente valutate al merito della decisione.
In conclusione, pertanto, deve essere dichiarato che la sottoscrizione sull'avviso datato 6.12.2024 oggetto di querela non è riferibile a . Parte_1
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, parzialmente pronunciando, così dispone:
Dichiara che la sottoscrizione sull'avviso datato 6.12.2024 oggetto di querela di falso non è riferibile a pagina 4 di 5 . Parte_1
Manda alla cancelleria, al passaggio in giudicato della presente pronuncia, di annotare la stessa sull'atto oggetto di querela.
Spese al definitivo.
Torino, 24 marzo 2025
Il Giudice dott. Alberto La Manna
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1807/2024
Il Giudice dr. Alberto La Manna,
Viste le note scritte depositate;
preso atto del fatto che le note scritte della parte attrice risultano depositate nel fascicolo principale, potendosi, comunque, tenere conto delle stesse;
Pronuncia la seguente sentenza ex art. 281 sexies cpc;
Il Giudice
dott. Alberto La Manna
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto La Manna ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1807/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. STRUZZIERO IOLE elettivamente domiciliato in VIA Parte_1
D. STOPPANI 16 SARONNO, presso il difensore avv. STRUZZIERO IOLE
ATTORE contro
, con il patrocinio dell'avv. RONCO ALBERTO, Controparte_1
elettivamente domiciliato in VIA PALMIERI, 23 10143 TORINO presso il difensore avv. RONCO
ALBERTO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice
Voglia l'Il.mo Giudice adito:
-Rigettare le eccezioni tutte sollevate da controparte poiche' non veritiere, nuove e tardive rispetto alle difese di cui agli atti dell'opposizione a decreto ingiuntivo pendente innanzi a codesto Ill.mo Giudice adito
-Dichiarare che la firma apposta sulla cartolina, datata 6.12.24, non e' quella del sig. Parte_1
che non ha quindi opposto tardivamente il decreto ingiuntivo di cui trattasi pagina 2 di 5 -Con condanna di al pagamento dei diritti, onorari e spese del presente Controparte_1 giudizio, che verranno distratte, ai sensi dell'art. 93 c.p.c. direttamente in favore dell'avv. Iole
Struzziero, per tutte le motivazioni sopra esposte.
Per parte convenuta
Nel merito
Dichiarare inammissibile e comunque infondata la querela di falso proposta in via incidentale dal signor Parte_1
Dichiarare tenuto e condannare il signor a corrispondere alla Parte_1 Controparte_2
ex art. 96, terzo comma, c.p.c., una somma da determinarsi equitativamente (e che si
[...]
suggerisce come pari al doppio di quella che sarà liquidata per le spese processuali);
Dichiarare tenuto e condannare il signor a rifondere alla Parte_1 Controparte_2
le spese processuali del presente giudizio incidentale.
[...]
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 19.1.2024 proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo 6324/2023 emesso dal Tribunale di Torino per l'importo di € 708.049,41, oltre interessi e spese contestando la validità delle fideiussioni poste a base della pretesa monitoria, la decadenza dell'azione ai sensi dell'art. 1957 c.c. nonché l'importo oggetto di ingiunzione.
Si costituiva la convenuta opposta contestando l'opposizione avversaria e chiedendone il rigetto.
Eccepiva preliminarmente la tardività dell'opposizione essendosi la notifica del decreto opposto perfezionata i6.12.2023 ed essendo stata l'opposizione notificata il 19.1.2024.
Con la seconda memoria ex art. 171 ter cpc l'opponente proponeva, quindi, querela di falso avverso l'attestazione del servizio postale relativa alla sottoscrizione da part del sig. dall'avviso di Pt_1
ricevimento di avvenuto deposito dell'atto in data 6.12.2023.
Ritenuta l'ammissibilità e rilevanza il Giudice autorizzava la proposizione della querela e disponeva
CTU per verificare l'autenticità della sottoscrizione contestata.
Parte convenuta attestava, quindi, di non contestare la non autenticità della sottoscrizione.
Revocato l'incarico al CTU veniva, quindi, fissata udienza per la precisazione conclusioni e discussione ex art. 281 sexies cpc.
pagina 3 di 5 La querela proposta è fondata e deve essere accolta.
Oggetto della querela proposta dall'opponente è la sottoscrizione dell'avviso ex art.140 cpc ricevuto il
6.12.2023 relativo alla notifica del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione.
A fronte della contestazione dell'opponente circa l'avvenuta sottoscrizione di tale avviso e del deposito delle scritture di comparazione, la convenuta ha dichiarato di non contestare il fatto che la sottoscrizione sul predetto avviso non sia ria riconducibile al sig. pur ritenendo, Parte_1
comunque, inammissibile e infondata la querela proposta.
Lo stesso esame della sottoscrizione oggetto di contestazione e delle sottoscrizioni pacificamente riferibili al Fiori contenute nelle scritture comparative depositate fa emergere ictu oculi come la sottoscrizione in contestazione non sia riferibile al Fiori in quanto palesemente differente.
Non è possibile però affermare che dall'esame dell'atto emerge come la sottoscrizione sia in realtà riferibile ad un familiare convivente in ragione della freccia che ricondurrebbe, appunto, alla casella contenente l'indicazione familiare convivente.
Nell'atto è, infatti, presente una freccia che però riconduce la sottoscrizione alla dicitura firma del ricevente e risulta barrata la casella destinatario, per cui non è possibile ritenersi che in realtà quella sottoscrizione sia riferibile ad un soggetto diverso dal . Parte_1
L'interesse alla querela deriva poi dalla stessa non riconducibilità all'opponente della sottoscrizione essendo la querela riferita unicamente a tale elemento, fermo restando che le ulteriori questioni sollevate in relazione alla utilizzabilità o meno dell'avviso con riferimento alle parti non oggetto di querela e alla conseguente tempestività o meno dell'opposizione potranno essere eventualmente valutate al merito della decisione.
In conclusione, pertanto, deve essere dichiarato che la sottoscrizione sull'avviso datato 6.12.2024 oggetto di querela non è riferibile a . Parte_1
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, parzialmente pronunciando, così dispone:
Dichiara che la sottoscrizione sull'avviso datato 6.12.2024 oggetto di querela di falso non è riferibile a pagina 4 di 5 . Parte_1
Manda alla cancelleria, al passaggio in giudicato della presente pronuncia, di annotare la stessa sull'atto oggetto di querela.
Spese al definitivo.
Torino, 24 marzo 2025
Il Giudice dott. Alberto La Manna
pagina 5 di 5