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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 22/12/2025, n. 677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 677 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 5977/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. IM OL DE Presidente rel. dott.ssa Marta Vassallo Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 5977/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Marcellina Parte_1
Dall'Asta del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore;
, nato a [...] [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Davide Parte_2
RA e dall'Avv. Alessandro Tanzi, entrambi del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso i medesimi difensori
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, presentando note scritte autorizzate, hanno chiesto l'accoglimento della domanda formulata in ricorso.
Il Pubblico Ministero ha espresso ritualmente parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 29 luglio 2025 e premettevano di avere Parte_1 Parte_2 celebrato matrimonio in Torre del Greco (NA) il 16 dicembre 2005 e che dalla loro unione sono nati (rispettivamente, il 2 febbraio 2011 ed il 6 giugno 2016) i figli e . Per_1 Per_2
Allegando una sopravvenuta crisi coniugale, e fornendo altresì indicazioni in ordine alle risorse economiche familiari, essi chiedevano dichiararsi la loro separazione consensuale con omologa delle condizioni riportate in ricorso (afferenti all'affidamento condiviso dei figli minorenni, alla loro collocazione preferenziale materna, al loro mantenimento, alle frequentazioni con il genitore non collocatario, al godimento della casa familiare e ad ulteriori questioni a queste accessorie e funzionali di prevalente natura patrimoniale), ad un tempo manifestando volontà di non conciliarsi.
Espresso ritualmente parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, i ricorrenti, depositando note pagina 1 di 2 scritte autorizzate, hanno concluso chiedendo accogliersi la domanda formulata in ricorso.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
Il ricorso merita di essere accolto.
La reiterata ed espressa volontà di non addivenire ad una conciliazione, unitamente alle univoche allegazioni formulate in atti, danno conto dell'impossibile prosecuzione della convivenza coniugale che, pertanto, deve ritenersi divenuta intollerabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
Sussiste quindi il requisito legale affinché venga pronunciata la separazione dei coniugi.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e siano rispondenti all'interesse dei figli minorenni (il cui ascolto è perciò manifestamente superfluo) con riferimento al regime di affidamento, di collocazione preferenziale (da cui la conforme assegnazione della casa familiare) e di determinazione dei tempi di permanenza con il genitore non collocatario (appunto, il padre), in quanto evidentemente ispirato a rapporti di effettiva bigenitorialità.
Per converso, anche alla luce della documentazione prodotta, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole.
Vanno, poi, omologate anche le ulteriori condizioni concordate, in quanto afferenti a diritti disponibili degli interessati.
Nulla, infine, in tema di spese processuali, tenuto conto dell'accordo raggiunto dai ricorrenti anche sotto tale profilo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis.51 comma 4 c.p.c., dichiara la separazione dei coniugi ed che avevano celebrato Parte_2 Parte_1 matrimonio in Torre del Greco – Città Metropolitana di Napoli il 16 dicembre 2005, trascritto nel registro atti di matrimonio dello stesso Comune al n. 544, p. II, s. A, anno 2005.
Omologa ad ogni effetto di legge le condizioni di cui al ricorso datato 22 luglio 2025 e depositato il 29 luglio 2025.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Torre del Greco – Città Metropolitana di Napoli di procedere all'annotazione della presente sentenza e a ogni incombente conseguentemente dovuto.
Così deciso in Parma il 22 dicembre 2025
Il Presidente est.
IM OL DE
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. IM OL DE Presidente rel. dott.ssa Marta Vassallo Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 5977/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Marcellina Parte_1
Dall'Asta del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore;
, nato a [...] [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Davide Parte_2
RA e dall'Avv. Alessandro Tanzi, entrambi del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso i medesimi difensori
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, presentando note scritte autorizzate, hanno chiesto l'accoglimento della domanda formulata in ricorso.
Il Pubblico Ministero ha espresso ritualmente parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 29 luglio 2025 e premettevano di avere Parte_1 Parte_2 celebrato matrimonio in Torre del Greco (NA) il 16 dicembre 2005 e che dalla loro unione sono nati (rispettivamente, il 2 febbraio 2011 ed il 6 giugno 2016) i figli e . Per_1 Per_2
Allegando una sopravvenuta crisi coniugale, e fornendo altresì indicazioni in ordine alle risorse economiche familiari, essi chiedevano dichiararsi la loro separazione consensuale con omologa delle condizioni riportate in ricorso (afferenti all'affidamento condiviso dei figli minorenni, alla loro collocazione preferenziale materna, al loro mantenimento, alle frequentazioni con il genitore non collocatario, al godimento della casa familiare e ad ulteriori questioni a queste accessorie e funzionali di prevalente natura patrimoniale), ad un tempo manifestando volontà di non conciliarsi.
Espresso ritualmente parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, i ricorrenti, depositando note pagina 1 di 2 scritte autorizzate, hanno concluso chiedendo accogliersi la domanda formulata in ricorso.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
Il ricorso merita di essere accolto.
La reiterata ed espressa volontà di non addivenire ad una conciliazione, unitamente alle univoche allegazioni formulate in atti, danno conto dell'impossibile prosecuzione della convivenza coniugale che, pertanto, deve ritenersi divenuta intollerabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
Sussiste quindi il requisito legale affinché venga pronunciata la separazione dei coniugi.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e siano rispondenti all'interesse dei figli minorenni (il cui ascolto è perciò manifestamente superfluo) con riferimento al regime di affidamento, di collocazione preferenziale (da cui la conforme assegnazione della casa familiare) e di determinazione dei tempi di permanenza con il genitore non collocatario (appunto, il padre), in quanto evidentemente ispirato a rapporti di effettiva bigenitorialità.
Per converso, anche alla luce della documentazione prodotta, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole.
Vanno, poi, omologate anche le ulteriori condizioni concordate, in quanto afferenti a diritti disponibili degli interessati.
Nulla, infine, in tema di spese processuali, tenuto conto dell'accordo raggiunto dai ricorrenti anche sotto tale profilo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis.51 comma 4 c.p.c., dichiara la separazione dei coniugi ed che avevano celebrato Parte_2 Parte_1 matrimonio in Torre del Greco – Città Metropolitana di Napoli il 16 dicembre 2005, trascritto nel registro atti di matrimonio dello stesso Comune al n. 544, p. II, s. A, anno 2005.
Omologa ad ogni effetto di legge le condizioni di cui al ricorso datato 22 luglio 2025 e depositato il 29 luglio 2025.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Torre del Greco – Città Metropolitana di Napoli di procedere all'annotazione della presente sentenza e a ogni incombente conseguentemente dovuto.
Così deciso in Parma il 22 dicembre 2025
Il Presidente est.
IM OL DE
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