Trib. Parma, sentenza 22/12/2025, n. 677
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Sentenza 22 dicembre 2025

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  • Accolto
    Intollerabilità della prosecuzione della convivenza

    La reiterata ed espressa volontà di non addivenire ad una conciliazione, unitamente alle univoche allegazioni formulate in atti, danno conto dell'impossibile prosecuzione della convivenza coniugale che, pertanto, deve ritenersi divenuta intollerabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.

  • Accolto
    Condizioni concordate relative ai figli

    Si ritiene che le condizioni concordate dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e siano rispondenti all'interesse dei figli minorenni con riferimento al regime di affidamento, di collocazione preferenziale (da cui la conforme assegnazione della casa familiare) e di determinazione dei tempi di permanenza con il genitore non collocatario (appunto, il padre), in quanto evidentemente ispirato a rapporti di effettiva bigenitorialità. Si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole.

  • Accolto
    Ulteriori condizioni patrimoniali

    Vanno, poi, omologate anche le ulteriori condizioni concordate, in quanto afferenti a diritti disponibili degli interessati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Parma, sentenza 22/12/2025, n. 677
    Giurisdizione : Trib. Parma
    Numero : 677
    Data del deposito : 22 dicembre 2025

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