Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/04/2025, n. 3573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3573 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
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n. 28230 2022 rg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Carla Hubler - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 28230 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa, giusta procura in atti, dall'avv. MASCOLO FLAVIA presso cui elettivamente domicilia in Napoli alla via Nicola Ricciardi 5/E,
RICORRENTE
E
-, non costituito Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Il procuratore della ricorrente ha chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi.
Il Pubblico Ministero ha chiesto dichiararsi la separazione dei coniugi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
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Con ricorso, ritualmente depositato, la ricorrente in epigrafe generalizzata, premesso di essere sposata con il resistente, padre del loro unico figlio nato il Per_1
18.11.1979) ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito al resistente.
All'udienza del 28.02.2023 il Presidente, dato atto dell'impossibilità di esperimento del tentativo di conciliazione per assenza del coniuge, autorizzava i coniugi a vivere separatamente, quindi, rimetteva le parti davanti al giudice istruttore. Quivi non si costituiva il resistente sebbene regolarmene avvisato.
Non avendo parte ricorrente avanzato alcuna richiesta istruttoria, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
Preliminarmente va rilevato che non avendo la difesa di parte ricorrente espressamente ribadito in sede di comparsa conclusionale la domanda di addebito della separazione al resistente contumace, ritiene il Collegio che la stessa sia oggetto di tacita rinuncia dal momento che la condotta processuale della parte ricorrente, la quale non ha fornito alcuna deduzione o prova in relazione a tale domanda, costituisce elemento sufficiente a far ritenere abbandonata la domanda in esame, con conseguente esonero del Collegio dal doverla valutare.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume sia dalla condotta processuale delle parti stesse sia dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
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In assenza di ulteriore domanda, nessun'altra statuizione va adottata dal Collegio.
Tenuto conto della peculiare natura del giudizio, si ravvisano eccezionali motivi per dichiarare non ripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2. dichiara non ripetibili le spese di lite;
3. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) (atto n. 235, parte II, s. A, sez. AR, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1978).
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 24/01/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Carla Hubler
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