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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/12/2025, n. 1631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1631 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5034/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in VIALE DELLE ALPI 113, PALERMO, presso lo studio dell'Avv. BENIGNO MARIA LAVINIA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato a [...], in data [...], CP_1 elettivamente domiciliato in VIA N. TURRISI, 38/A, PALERMO, presso lo studio dell'Avv. MILAZZO GIANLUCA , che lo\la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 24/10/2025 (matrimonio celebrato in Palermo, il 02/09/2015 ).
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione
1 dell'udienza del 28/11/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“art.1) i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto, con facoltà per entrambi di fissare liberamente la propria residenza, e con l'obbligo tuttavia di dare comunicazione all'altro coniuge in caso di trasferimento;
art. 2) la casa coniugale, sita in Palermo nella Via Conte Federico n. 257 rimane assegnata alla Sig.ra che vi continuerà ad abitare Parte_1 con il figlio minore.
Il Sig. manterrà temporaneamente la residenza sita in Palermo nella CP_1
Via Conte Federico n. 257 ma si trasferirà successivamente al provvedimento del Presidente del Tribunale.
Art. 4) Il figlio minore nato a [...] il [...], Persona_1 rimarrà in affidamento condiviso ad entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso la madre nella abitazione sita in Palermo nella Via Conte
Federico n. 257 e con diritto-dovere per il padre di vederlo e tenerlo con sé a fine settimana alternati e, salve determinazioni di volta in volta diversamente assunte di comune accordo. Le reciproche frequentazioni con il minore saranno disciplinate nel seguente modo: due volte alla settimana, martedì e venerdì, e fine settimana alternati;
secondo il criterio dell'alternanza, il minore trascorrerà le singole festività alternativamente con entrambi i genitori. Resta comunque ben inteso che, nonostante quanto sopra pattuito, i tempi ed i modi di permanenza del figlio con i genitori saranno dettati dal massimo rispetto degli impegni scolastici, formativi, ludici e sportivi del minore;
Art. 5) Il sig. corrisponderà alla sig.ra , CP_1 Parte_1 entro e non oltre i primi cinque giorni di ciascun mese la somma di € 200,00
a titolo di mantenimento per il figlio minore nato a [...] Persona_1 il 05/10/2016. La somma sopra menzionata verrà aggiornata annualmente in base all'indice di aumento del costo della vita accertato dall'ISTAT, senza necessità alcuna di espressa richiesta. Il sig. provvederà al CP_1
2 pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per il figlio, quali ad esempio quelle ludiche, didattiche, scolastiche, universitarie e di viaggio, mediche e sanitarie non coperte dal S.S.N..Si precisa che ciascuna decisione riguardo la salute della figlia, gli studi, le attività scolastiche ed extrascolastiche, nonché viaggi e soggiorni temporanei dovrà deve essere tra i genitori condivisa.
Art. 6) Ciascun coniuge provvederà personalmente al proprio mantenimento. In ordine alla condizione economica e patrimoniale i Sigg.ri
[...]
e sono attualmente disoccupati e non CP_1 Parte_1 possiedono nulla. Ciascun coniuge rinuncia all'assegno di mantenimento reciprocamente
Art. 7) I coniugi autorizzano reciprocamente il rilascio e/o il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio.
Art. 8) le parti applicheranno patti e condizioni contenuti nel presente ricorso sin dalla di sottoscrizione e, dunque, a prescindere dal momento della comparazione innanzi al Presidente del Tribunale”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 176 P. 2, S. A, Anno 2015) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 04/12/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5034/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in VIALE DELLE ALPI 113, PALERMO, presso lo studio dell'Avv. BENIGNO MARIA LAVINIA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato a [...], in data [...], CP_1 elettivamente domiciliato in VIA N. TURRISI, 38/A, PALERMO, presso lo studio dell'Avv. MILAZZO GIANLUCA , che lo\la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 24/10/2025 (matrimonio celebrato in Palermo, il 02/09/2015 ).
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione
1 dell'udienza del 28/11/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“art.1) i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto, con facoltà per entrambi di fissare liberamente la propria residenza, e con l'obbligo tuttavia di dare comunicazione all'altro coniuge in caso di trasferimento;
art. 2) la casa coniugale, sita in Palermo nella Via Conte Federico n. 257 rimane assegnata alla Sig.ra che vi continuerà ad abitare Parte_1 con il figlio minore.
Il Sig. manterrà temporaneamente la residenza sita in Palermo nella CP_1
Via Conte Federico n. 257 ma si trasferirà successivamente al provvedimento del Presidente del Tribunale.
Art. 4) Il figlio minore nato a [...] il [...], Persona_1 rimarrà in affidamento condiviso ad entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso la madre nella abitazione sita in Palermo nella Via Conte
Federico n. 257 e con diritto-dovere per il padre di vederlo e tenerlo con sé a fine settimana alternati e, salve determinazioni di volta in volta diversamente assunte di comune accordo. Le reciproche frequentazioni con il minore saranno disciplinate nel seguente modo: due volte alla settimana, martedì e venerdì, e fine settimana alternati;
secondo il criterio dell'alternanza, il minore trascorrerà le singole festività alternativamente con entrambi i genitori. Resta comunque ben inteso che, nonostante quanto sopra pattuito, i tempi ed i modi di permanenza del figlio con i genitori saranno dettati dal massimo rispetto degli impegni scolastici, formativi, ludici e sportivi del minore;
Art. 5) Il sig. corrisponderà alla sig.ra , CP_1 Parte_1 entro e non oltre i primi cinque giorni di ciascun mese la somma di € 200,00
a titolo di mantenimento per il figlio minore nato a [...] Persona_1 il 05/10/2016. La somma sopra menzionata verrà aggiornata annualmente in base all'indice di aumento del costo della vita accertato dall'ISTAT, senza necessità alcuna di espressa richiesta. Il sig. provvederà al CP_1
2 pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per il figlio, quali ad esempio quelle ludiche, didattiche, scolastiche, universitarie e di viaggio, mediche e sanitarie non coperte dal S.S.N..Si precisa che ciascuna decisione riguardo la salute della figlia, gli studi, le attività scolastiche ed extrascolastiche, nonché viaggi e soggiorni temporanei dovrà deve essere tra i genitori condivisa.
Art. 6) Ciascun coniuge provvederà personalmente al proprio mantenimento. In ordine alla condizione economica e patrimoniale i Sigg.ri
[...]
e sono attualmente disoccupati e non CP_1 Parte_1 possiedono nulla. Ciascun coniuge rinuncia all'assegno di mantenimento reciprocamente
Art. 7) I coniugi autorizzano reciprocamente il rilascio e/o il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio.
Art. 8) le parti applicheranno patti e condizioni contenuti nel presente ricorso sin dalla di sottoscrizione e, dunque, a prescindere dal momento della comparazione innanzi al Presidente del Tribunale”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 176 P. 2, S. A, Anno 2015) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 04/12/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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