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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/11/2025, n. 8521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8521 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Milano sezione settima civile in composizione monocratica, nella persona del dott. Costantino Ippolito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 2097 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025 promossa da
), rappresentata e difesa dall'avv. DAVIDE VALSECCHI per ARte_1 P.IVA_1 procura allegata all'atto di citazione, con domicilio digitale
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- attrice opponente - contro
), rappresentata e difesa dall'avv. MAURO AGLIATI per CP_1 P.IVA_2 procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, con domicilio digitale
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- convenuta opposta - avente ad OGGETTO: somministrazione di lavoro (opposizione a decreto ingiuntivo).
CONCLUSIONI
Per in via preliminare a) per le ragioni esposte alle pagine che precedono, ARte_1 congiuntamente o disgiuntamente considerate, non concedersi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
b) accertare e dichiarare il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione da parte di , conseguentemente, provvedersi ai sensi dell'art. CP_1
5bis, D.Lgs. n° 28 / 2010, vigente;
c) accertare e dichiarare l'esistenza dei presupposti di cui all'art. 295 c.p.c. e, per l'effetto, sospendere il presente giudizio in attesa della pronunzia del AR Giudice del Lavoro di RA all'esito del ricorso sub doc. 13 ; nel merito, in via principale d) accertare e dichiarare l'infondatezza e/o attuale impraticabilità della pretesa creditoria per come azionata da e, per l'effetto, annullare e/o revocare il decreto CP_1
1 ingiuntivo opposto;
in via subordinata, e) nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle AR superiori istanze, limitare la debenza di sulle fatture rivendicate da in conformità Pt_2 alle intese contrattuali sub doc. 1 decreto ingiuntivo ovvero in applicazione del CCNL CP_1
Multiservizi, per l'effetto, rimodulandosi in senso conforme la pretesa creditoria azionata dalla AR convenuta opposta. Con vittoria di spese ed onorari di causa da liquidarsi a favore di .
Per NEL MERITO: RESPINGERE la proposta opposizione ed ogni istanza e CP_1 domanda della Attrice Opponente, nonché confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;
NEL MERITO IN SUBORDINE, nella denegata ipotesi di mancata conferma del decreto ingiuntivo opposto: CONDANNARE l'Attrice Opponente al pagamento a favore dell'Opposta, per i titoli dedotti nel ricorso per ingiunzione, della somma di € 46.204,20=, oltre interessi nella misura prevista dal D.Lgs. 09.10.2002 n° 231, dalle scadenze al saldo o di quell'altra somma maggiore o minore ritenuta di ragione e/o di giustizia. IN OGNI CASO: con vittoria di spese, competenze professionali e spese del procedimento monitorio e del presente giudizio, oltre al rimborso forfetario 15%, CPA ed IVA nella misura legale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE AR Con atto di citazione notificato in data 3/1/2025 (in seguito solo ) ha proposto ARte_1 opposizione avverso il decreto con cui le è stato ingiunto il pagamento in favore di CP_1
(in seguito solo ) della somma di € 46.204,20 oltre agli interessi e alle spese.
[...] CP_1
A fondamento dell'opposizione ha esposto (in sintesi) che: nell'esecuzione del contratto di appalto da essa concluso con quale committente per la ARte_3 realizzazione, presso l'unità produttiva di LA LO (PE), di vari servizi aziendali
(facchinaggio, caricamento container, “sgrumatura” e sconfezionamento), si era avvalsa anche di lavoratori somministrati da;
l' di Chieti- CP_1 Controparte_2
RA, a seguito di accertamento, aveva imposto, con decorrenza da marzo 2024,
l'applicazione ai lavoratori impiegati nell'appalto (sia diretti che somministrati) del trattamento retributivo previsto dal CCNL Alimentari Industrie in luogo di quello del CCNL Multiservizi da essa normalmente applicato nella gestione degli appalti endoaziendali;
aveva impugnato le Con determinazioni dell' sia in sede amministrativa che giudiziale, chiedendo l'annullamento o Con la rimodulazione delle conclusioni dell' ; , nel fatturare i corrispettivi per la CP_1
Con somministrazione, aveva seguito le determinazioni dell' ancora sub iudice;
le tariffe applicate nelle fatture non erano coerenti con quanto previsto nel contratto di somministrazione che richiamava il CCNL Multiservizi;
non era stato esperito il tentativo obbligatorio di mediazione.
2 Tanto esposto, ha chiesto: in via preliminare, di non concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, di accertare il mancato esperimento della mediazione da parte di e di sospendere il giudizio in attesa della decisione del Giudice del Lavoro di RA;
CP_1 nel merito, in via principale di accertare l'infondatezza e/o l'attuale impraticabilità della pretesa creditoria di e, per l'effetto, di annullare o revocare il decreto ingiuntivo opposto;
in via CP_1 subordinata, di limitare la debenza alle somme dovute secondo il CCNL Multiservizi e le intese contrattuali con . CP_1
si è costituita esponendo (in sintesi) che: quale agenzia di somministrazione di lavoro, CP_1
AR nei rapporti con , aveva fornito lavoratori da quest'ultima impiegati nell'appalto presso nelle fatture relativa al periodo di somministrazione marzo-maggio 2024, con riferimento Pt_2 al costo degli addetti, aveva applicato il CCNL Multiservizi in conformità a quanto indicato da AR ; a seguito dell'accertamento dell'ITL, che aveva imposto di applicare (anche) ai lavoratori somministrati il CCNL Alimentari Industria, aveva provveduto in conformità, applicando tale contratto nelle nuove fatture del periodo giugno-agosto 2024 contenenti anche i conguagli per i mesi precedenti (marzo-maggio) già fatturati;
il contratto di somministrazione di lavoro prevedeva espressamente l'adeguamento della tariffa in caso di retribuzione superiore a quella indicata dall'utilizzatore e l'integrale rimborso degli oneri retributivi e previdenziali AR Con effettivamente sostenuti;
le contestazioni di verso e la pendenza del giudizio a RA AR erano irrilevanti nei suoi rapporti con;
il contratto vietava la sospensione dei pagamenti AR anche in caso di contestazioni;
non aveva pagato neanche la minor somma comunque dovuta secondo il CCNL Multiservizi (pari a € 20.413,90); non sussistevano i presupposti per la sospensione ex art. 295 c.p.c., né per la mediazione come condizione di procedibilità.
Tanto esposto, ha chiesto: in via preliminare, di concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
in via preliminare, in subordine, di concederla almeno per €
20.413,90; nel merito, di rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo;
nel merito, AR in subordine, di condannare al pagamento di € 46.204,20 oltre interessi ex d.lgs. 231/2002.
Concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e ritenuta l'irritualità e l'irrilevanza della prova per testimoni richiesta da parte attrice opponente, il giudice ha posto la causa in decisione con le modalità di cui all'art. 281 sexies c.p.c., fissando l'udienza del
22/10/2025.
In data 4/9/2025 il procedimento è stato assegnato al sottoscritto giudice che, tenuta l'udienza già fissata con modalità cartolari, con ordinanza del 27/10/2025, si è riservato di pronunciare la sentenza nel termine di 30 giorni ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma c.p.c.
3 AR 1. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 22/10/2025, , oltre a insistere per la sospensione ex art. 295 c.p.c., ha chiesto fissarsi udienza di rimessione della causa in decisione ex art. 281 quinquies, primo comma, c.p.c. con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. per il deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica.
Con ordinanza del 28/05/2025 il giudice ha disposto il rinvio per discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 22/10/2025, assegnando contestualmente termine per il deposito di note conclusive fino a dieci giorni prima di detta udienza. Successivamente, con decreto del
24/09/2025, è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte, in conformità all'art. 128 c.p.c., che ora prevede espressamente la possibilità di tenere con tale modalità anche l'udienza di discussione.
La scelta della modalità di decisione ex art. 281 sexies c.p.c., tra l'altro nella specie pienamente giustificata dalla natura documentale della controversia, rientra nella discrezionalità del giudice e non può essere sindacata mediante richiesta di applicazione dell'art. 281 quinquies c.p.c.
Pertanto, l'istanza va disattesa.
2. Il riferimento al contratto di somministrazione contenuto nell'art. 5, comma 1, d.lgs. 28/2010 deve essere inteso come volto a includere nell'elenco il contratto tipico disciplinato dagli artt.
1559 e seguenti c.c., che prevede prestazioni periodiche o continuative di cose, e non la somministrazione di lavoro, regolata da distinta normativa di settore. Tale interpretazione è avvalorata dal dato letterale: nella disposizione è utilizzato solo il termine “somministrazione” senza ulteriori qualificazioni;
invece, quando il legislatore intende riferirsi alla somministrazione di lavoro, lo fa esplicitamente mediante la locuzione completa.
Nella specie, la controversia non concerne la fornitura periodica di cose ex art. 1559 c.c. avendo, invece, ad oggetto il pagamento del corrispettivo preteso dalla società somministrante nei confronti dell'utilizzatore in relazione a prestazioni rese in regime di somministrazione di lavoro. Pertanto, non rientra tra le materie per le quali è previsto il previo esperimento del procedimento di mediazione come condizione di procedibilità.
Quindi, deve essere confermato il provvedimento già adottato con cui è stata esclusa la necessità di disporre la mediazione. AR 3. Anche in relazione all'istanza di sospensione reiterata da , va confermato il provvedimento che ne ha escluso l'accoglimento. Come già evidenziato, la sospensione obbligatoria prevista dall'art. 295 c.p.c. presuppone che i due giudizi riguardino le stesse parti;
tale requisito, nella fattispecie, non ricorre poiché la causa indicata come pregiudiziale non coinvolge anche . CP_1
4 4. Nel merito, l'opposizione è infondata.
È pacifico che, in forza di vari contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, tutti documentati (doc. 1 allegato al ricorso per decreto ingiuntivo e doc. 3.1 – 3.14 del fascicolo AR della convenuta opposta), , in qualità di somministrante, ha fornito a , quale CP_1 utilizzatrice, personale concretamente impiegato presso l''unità produttiva di sita in Pt_2
LA LO (PE). Tale impiego è avvenuto nell'ambito di un appalto stipulato tra quale Pt_2
AR committente, e , quale appaltatrice per l'esecuzione di vari servizi endoaziendali. È altresì incontestato che le prestazioni lavorative da parte dei lavoratori somministrati sono state effettivamente eseguite presso il sito produttivo. AR L'unico punto controverso tra le parti riguarda la determinazione dell'importo che deve corrispondere a a titolo di rimborso degli oneri retributivi e contributivi relativi ai CP_1 lavoratori somministrati. In particolare, si discute se la quantificazione di tali oneri debba avvenire applicando il CCNL Multiservizi, come previsto nei contratti di somministrazione, Con oppure il CCNL Alimentari Industria, come imposto dall' a seguito dell'accertamento ispettivo relativo all'appalto Pt_2
Le condizioni generali applicabili ai contratti di somministrazione impongono all'utilizzatore
(GM) l'obbligo di rimborsare tutti gli oneri effettivamente sostenuti dalla somministrante
( ): L'Impresa Utilizzatrice si impegna a rimborsare a gli oneri retributivi, CP_1 CP_1 previdenziali da quest'ultima effettivamente sostenuti in favore del Lavoratore;
tali oneri, hanno privilegio sui mobili, ai sensi dell'art. 2751, comma 5-ter e sono compresi nella tariffa di fatturazione (Art. 33, comma 2, D.Lgs. 81/2015) (8). Le stesse condizioni consentono l'adeguamento automatico delle tariffe anche in caso di variazioni derivanti da provvedimenti amministrativi: le tariffe di fatturazione oggetto del presente contratto saranno adeguate automaticamente in caso di variazioni contributive e aumenti contrattuali derivanti dal rinnovo del C.C.N.L. dell'impresa Utilizzatrice e/o da condizioni indipendenti dalla volontà di CP_1
(10). È esclusa, inoltre, la possibilità di sospendere i pagamenti degli oneri retributivi e
[...] previdenziali in caso di contestazioni: Eventuali contestazioni, riconducibili alla somministrazione e di qualsivoglia natura, non autorizzano in alcun modo l'
[...]
a procrastinare e/o sospendere i pagamenti di quanto dovuto a titolo di 'Oneri ARte_4 retributivi e previdenziali' documento contabile ARte_5 ARte_6 liquidati alle scadenze concordate. Ogni rilievo e/o contestazione relativa alla ARte_7 fornitura dovrà essere formulata per iscritto, entro e non oltre, pena la decadenza, il termine previsto per il pagamento della fattura (11).
5 Siffatte condizioni delineano un sistema contrattuale costruito per trasferire sull'utilizzatore il rischio di ogni incremento del costo del lavoro, anche se derivante da provvedimenti amministrativi, e per garantire al somministratore il tempestivo pagamento delle somme dovute a titolo di oneri retributivi e previdenziali, senza possibilità di sospensione o ritardo.
Nel caso di specie, l'ITL competente ha accertato, anche nei confronti di , la necessità CP_1
AR di adeguare i trattamenti economici dei lavoratori somministrati a per l'esecuzione dell'appalto imponendo l'applicazione dei livelli retributivi previsti dal CCNL Pt_2
Alimentari Industria in luogo di quelli previsti dal CCNL Multiservizi, a decorrere da marzo
2024. Il relativo provvedimento amministrativo è stato notificato a , che vi ha CP_1 ottemperato, come risulta dalla documentazione in atti, provvedendo ad adeguare le retribuzioni degli addetti somministrati. non ha proposto opposizione avverso tale provvedimento, CP_1 che è quindi divenuto definitivo nei suoi confronti.
L'adeguamento dei trattamenti retributivi e contributivi costituisce una “condizione indipendente dalla volontà di ” ai sensi della richiamata clausola 10, che impone CP_1
AR l'adeguamento automatico delle tariffe e, quindi, degli importi dovuti da . Ne segue che AR
è tenuta a rimborsare a gli oneri retributivi e contributivi effettivamente sostenuti CP_1 dalla somministrante per i lavoratori somministrati, così come risultanti dall'adeguamento AR imposto dal provvedimento amministrativo. Il fatto che abbia proposto opposizione avverso il provvedimento dell'Ispettorato, così come la fondatezza o meno della valutazione dell'autorità amministrativa, non rilevano nei rapporti contrattuali con : le condizioni CP_1 generali escludono espressamente la possibilità di sospendere i pagamenti degli oneri retributivi e contributivi in caso di contestazioni, imponendo il pagamento integrale e tempestivo delle somme per il solo fatto che sono state effettivamente corrisposte da , a prescindere CP_1 dall'esito di eventuali ricorsi. In conclusione, in forza delle specifiche pattuizioni contrattuali, AR
è tenuta a corrispondere a quanto da quest'ultima effettivamente sostenuto in CP_1 esecuzione del provvedimento amministrativo, senza possibilità di sospensione o differimento del pagamento.
5. Le considerazioni svolte dimostrano la fondatezza del credito azionato, poiché è incontestato che le fatture oggetto del ricorso monitorio riguardano: le somministrazioni dei mesi di giugno, luglio e agosto 2024, già calcolate applicando il CCNL Alimentari Industria;
i conguagli relativi Con ai mesi di marzo, aprile e maggio 2024, ricalcolati secondo il CCNL imposto dall' a decorrere da marzo 2024.
La conferma integrale del credito comporta che è dovuto l'intero importo richiesto da , CP_1 senza alcuna riduzione, con conseguente infondatezza anche della domanda subordinata
6 dell'opponente. Ne conseguono il rigetto dell'opposizione, la conferma del decreto ingiuntivo opposto e dell'esecutorietà già concessa, nonché il rigetto di tutte le domande contrarie dell'attrice opponente. AR 6. Le spese seguono la soccombenza di .
Ai fini della liquidazione del compenso, per le fasi di studio e introduzione vanno applicati gli ordinari parametri medi, mentre per le fasi di trattazione e di decisione i minimi, tenuto conto che l'attività istruttoria si è esaurita nell'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e che la decisione è stata resa nelle forme semplificate previste dall'art. 281 sexies c.p.c.
Pertanto, in applicazione dei parametri dello scaglione di riferimento in base al valore della domanda (da € 26.000,01 a € 52.000,00), va liquidato un compenso di € 5.260,50, risultante dalla somma di € 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva del giudizio,
€ 903,00 (€ 1.806,00 - 50%) per la fase istruttoria e/o di trattazione ed € 1.452,50 (€ 2.905,00 -
50%) per la fase decisionale.
P.Q.M.
il Tribunale ordinario di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione respinta o assorbita
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano
n. 16050/2024 del 25/11/2024 e l'esecutorietà già concessa;
- rigetta le domande proposte da ARte_1
- condanna al rimborso in favore di delle spese processuali che ARte_1 CP_1 liquida in € 5.260,50 per compenso oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso e agli accessori (IVA, se dovuta, e CPA).
Così deciso in Milano in data 8/11/2025.
Il Giudice dott. Costantino Ippolito
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