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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/06/2025, n. 5231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5231 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale di Milano
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE COLLEGAMENTO DA REMOTO
DELLA CAUSA N. 30959 DELL'ANNO 2022
FRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LA ROCCA ROSA MARIA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA C. DEZZA, 26 20144 MILANO presso il difensore avv. LA ROCCA ROSA
MARIA ATTORE
E
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. NABISSI MANUELA ROBERTA, elettivamente domiciliato in SEGRATE 20054 VIA ROMA
N.17presso il difensore avv. NABISSI MANUELA ROBERTA CONVENUTO
Oggi 25/06/2025 innanzi al giudice unico dott. Pietro Paolo Pisani, alle ore 11,30 sono comparsi:
Per l'avv.to ENRICO BATTAGLIESE in sostituzione dell'avv. LA ROCCA ROSA Parte_1
MARIA
Per , l'avv.to NABISSI MANUELA Controparte_1
ROBERTA
Al fine della pratica forense, è presente la dott.ssa GIUNGATO CRISTINA
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti identificando gli avvocati mediante esibizione dei loro tesserini dei Consigli dell'Ordine.
I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto da parte loro collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai propri atti di causa e precisano le conclusioni e discutono la causa. l'avv.
Battagliese eccepisce in particolare la non conformità delle conclusioni formulate da controparte a quelle di cui alla prima memoria e contesta la richiesta di cessazione della materia del contendere atteso che il deliberato non consente la stessa, nonché quella inerente la asserita lite temeraria e la condanna risarcitoria ex art. 96 cpc e dunque insiste nelle sue domande come in atti. L'avv. Nabissi impugna e contesta illustrando le sue difese ed i motivi per cui è cessata la materia del contendere e va applicato l'art.96 cpc alla controparte. I procuratori concordano e chiedono di essere esentati dalla presenza al momento della lettura della sentenza.
Il Giudice dato atto, si riserva in camera di consiglio.
Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
1 In esito alla camera di consiglio il giudice alle ore 16,45, pronuncia l'allegata sentenza ai sensi dell'art.281 sexies cpc, mediante allegazione a verbale e deposito contestuale.
Verbale chiuso alle ore 16,50.
Il Giudice
Dott. Pietro Paolo Pisani
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott. Pietro Paolo Pisani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 30959/2022 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LA ROCCA ROSA MARIA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA C. DEZZA, 26 20144 MILANO presso il difensore avv. LA ROCCA ROSA
MARIA ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. NABISSI MANUELA ROBERTA, elettivamente domiciliato in SEGRATE 20054 VIA ROMA
N.17presso il difensore avv. NABISSI MANUELA ROBERTA CONVENUTO
- OGGETTO: impugnativa delibera assembleare - revisione tabelle millesimali.
- CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di causa del 25/06/2025 ed in formato digitale nel fascicolo telematico.
SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO omissis ex art. 58 co. 2 L. 69/2009 e art. 132 c.p.c. novellato
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi dalla Corte di Cassazione, SS.UU., nella sentenza n. 642 del 16/01/2015.
Ci si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi.
Per quanto riguarda le domande, le eccezioni e le richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp att.
c.p.c., che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
La presente controversia è stata introdotta dall'attrice avv. Fonti AN RA con atto di citazione in giudizio notificato in data 22 luglio 2022 al a , in persona Controparte_1 CP_1 dell'amministratore pro tempore, per impugnare ex art. 1137 II comma c.c. la delibera assembleare condominiale del 31/03/2022 di approvazione delle nuove tabelle millesimali condominiali;
nonché per ottenere la revisione delle stesse ex art. 69 disp. att. c.c..
Con comparsa di costituzione e risposta del 20 dicembre 2022 si è costituito il convenuto CP_1 contestando le avverse domande e chiedendone il rigetto integrale.
Differita la prima udienza con successivi provvedimenti, infine, in data 21 luglio 2023, le parti hanno chiesto concedersi i termini ex art. 183 VI comma c.p.c. e, assegnati gli stessi, la causa è stata differita la successiva udienza del 5 dicembre 2023.
3 Depositate le memorie, all'esito della suddetta udienza ed scioglimento della riserva presa in tale occasione, sono state rigettate le ulteriori istanze istruttorie dell'attrice ed è stata ammessa consulenza tecnica d'ufficio.
Conferito l'incarico e svolte le operazioni peritali è stata quindi depositata la relazione del CTU dopo alcuni differimenti dei termini in precedenza concessi, al fine anche di favorire la conciliazione delle parti.
Svolte da parte del all'elaborato peritale del CTU, sia a verbale che in apposite note, Controparte_2 alle stesse rispondeva il CTU su disposizione del giudice.
All'esito del deposito di questi chiarimenti, all'udienza del 3 aprile 2025 il convenuto formulava a CP_1 verbale una proposta conciliativa che non veniva accettata dalla attrice la quale, raccogliendo l'invito formulato a verbale da questo giudice, a sua volta formulava poi stragiudizialmente una controproposta che, esaminata dall'assemblea condominiale del 20 maggio 2025 anch'essa non veniva accettata dal convenuto . CP_1
Quest'ultimo, però, in tale occasione deliberava di “accettare la tabella millesimale come redatta dalla CTU”.
Nelle more la causa era stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. al 25 giugno 2025, con termine per note fino a 10 giorni prima della udienza.
Parte attrice precisava le conclusioni riportandosi al foglio depositato in via telematica, che qui si trascrive integralmente: “Voglia l'On. Le Tribunale di Milano, contrariis rejectis, accogliere le seguenti conclusioni: in via principale 1) Accertare e dichiarare l'invalidità della delibera assembleare assunta dall'Assemblea
Straordinaria dei condomini del a Milano (MI) in data 31 marzo 2022 Controparte_1 sul punto 1) all'ODG, di approvazione, a maggioranza e non all'unanimità , delle nuove tabelle millesimali redatte in difformità dei criteri legali e regolamentari e per l'effetto, annullare la delibera assunta dal
a in data 31 marzo 2022, sull'argomento di cui al punto 1) Controparte_1 CP_1 all'Ordine del Giorno. 2) Accertare e dichiarare, anche alla luce delle risultanze della CTU espletata in corso di causa, che le nuove tabelle millesimali approvate dal convenuto all'Assemblea del 31 marzo 2022 CP_1 sono viziate da errori essenziali di fatto e diritto e per l'effetto dichiarare la loro nullità. 3) Accertare e dichiarare che, nel corso del presente giudizio, sussistendo i presupposti di cui all'art. 69 disp. di att. c.c., le tabelle millesimali nulle approvate all'Assemblea del 31 marzo 2022 dal Controparte_1
a sono state oggetto di revisione, conseguentemente le nuove tabelle millesimali vigenti nel CP_1 CP_1
a , sono quelle di cui alla relazione tecnica del Consulente d'Ufficio e a quella
[...] CP_1 CP_1 allegate, con efficacia costitutiva della sentenza. Con ogni conseguente decisione. 4) Condannare il
, in persona dell'amministratore pro tempore, alla Controparte_1 restituzione di tutto quanto indebitamente versato dall'attrice in esecuzione della delibera impugnata. 5)
Accertare e dichiarare che la mancata adesione del alla mediazione obbligatoria promossa CP_1 dall'avv. Fonti AN RA e ingiustificata e per l'effetto valutare il comportamento del CP_1 convenuto ai fini della liquidazione delle spese, desumere argomenti di prova ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile e condannare al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio in applicazione dell'art. 8, comma 4 bis D. LGS. n. 28 del 2010 (testo vigente al momento dell'espletamento della mediazione e dell'instaurazione del presente giudizio), nonchè al risarcimento dei danni (spese mediazione) da liquidarsi come
4 da documento allegato n. 16 e spese amministrative Euro 48,80 o in via equitativa, ove occorresse. Con condanna del convenuto al pagamento delle spese di lite in base alla tabella di liquidazione allegata CP_1 al Decreto Ministero della Giustizia, 10 marzo 2014, n. 55 così come aggiornata dal Decreto del
Ministero della Giustizia 13 agosto 2022, n. 147 e accessori, oltre rimborso forfetario 15%, CPA 4%, IVA se dovuta come per Legge. Con condanna del convenuto al rimborso all'attrice delle spese liquidate al CP_1
CTU, saldate dall'attrice per Euro 4.756,08 (quattromilasettecentosessantaquattro/50) nonchè rimborso integrale delle spese di CTP pagate dall'attrice per Euro 5.764,50 (cinquemilasettecentosessantaquattro/50) come da quietanze bancarie dei bonifici a questo foglio allegati sub documenti 29, 30, 31, 32.”.
Parte convenuta, a sua volta, precisava come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in via telematica, come segue: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta - Accertato e dichiarato che non sussistono i presupposti di legge per la modifica ai sensi dell'art. 69 disp. att. c.c. delle tabelle millesimali del approvate all'assemblea del 31 marzo 2022, CP_1 conseguentemente respingere le domande formulate dall'attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni argomentate in atti;
- accertato e dichiarato che la delibera del 31 marzo 2022 che ha approvato la modifica delle tabelle millesimali del è valida e pienamente efficace, poiché approvata con le CP_1 maggioranze previste dalla legge, per l'effetto respingere la domanda di invalidità di detta delibera in quanto infondata in fatto e diritto per le ragioni argomentate in atti;
- accertato e dichiarato che non è stata apportata alcuna modifica ai criteri legali e/o di Regolamento con la redazione delle tabelle approvate con delibera del 31 marzo 2022, dichiarare l'inammissibilità dell'azione di impugnazione della stessa proposta con il presente giudizio e/o comunque respingere le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto e diritto per le ragioni argomentate in atti;
- Accertato e dichiarato che, nel corso del giudizio, le parti hanno concordato i criteri nuovi di redazione delle tabelle millesimali, come stilate dalla CTU, a seguito dell'ampliamento dell'immobile di proprietà della signora Fonti AN RA, per i motivi in atti;
che il ha approvato le tabelle millesimali della CTU Arch. all'assemblea Controparte_1 Persona_1 del 31 marzo 2025 e all'assemblea del 20 maggio 2025, che ha sostituito la delibera del 31 marzo 2022, al punto 1) dell'Ordine del Giorno, ex adverso qui impugnata, e per l'effetto, dichiarare cessata la materia del contendere con condanna di controparte alle spese di lite, anche di CTU e di CTP, per i motivi in atti. -
Accertata e dichiarata la temerarietà della lite e del suo procrastinarsi, condannare la signora Fonti
AN RA ex art. 96 c.p.c. al pagamento in favore del convenuto di una somma non inferiore al triplo delle spese legali liquidate, ovvero equitativamente determinata, a titolo di risarcimento danni. - Con vittoria di spese, competenze oltre rimborso spese generali e accessori di legge oltre eventuali spese di CTP e CTU”.
Entrambe le parti, poi, depositavano le proprie note e, una volta discussa oralmente la causa all'odierna udienza, la stessa viene decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che è stata esperita la procedura di mediazione obbligatoria, conclusasi negativamente in data 22.4.2024, e che quindi la condizione di procedibilità prevista dalla legge può considerarsi assolta.
Preliminarmente, ancora vanno disattese le eccezioni di inammissibilità della modifica delle conclusioni formulate
5 dalla convenuta eccepita alla odierna udienza dall'attrice punto
Quanto alla richiesta di accertamento e declaratoria della intervenuta cessazione della materia del contendere, formulata ex novo nelle conclusioni della convenuta, la stessa è ammissibile perché conseguente a quanto accaduto nella assemblea del 20 maggio 2025, di cui si dirà in seguito e formulata nel primo atto processuale utile successivo a detta assemblea.
Quanto poi alla domanda di condanna ex art 96 cpc, anch'essa formulata ex novo nelle conclusioni della convenuta, la stessa è proponibile “per la prima volta anche all'udienza di precisazione delle conclusioni, senza che ciò determini alcun mutamento dell'oggetto e della "causa petendi" delle domande proposte dalle parti, in quanto sovente la parte istante è in grado di valutarne la fondatezza, nonché di determinare l'entità del danno subito, solo al termine dell'istruttoria” (cfr.: Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 14911 del 08/06/2018).
Nel merito della controversia tra le parti va rilevato che l'attrice ha allegato in atti quanto segue a sostegno delle proprie domande:
- l'attrice è condomina del a , a seguito dell'acquisto della Controparte_1 CP_1 proprietà, per atto Dott.ssa Notaio in , in data 11 giugno 2021, di una unità Persona_2 CP_1 immobiliare ad uso abitativo, posta al sesto e ultimo piano dello stabile e di una cantina di pertinenza (doc. 1 attrice), di precedente proprietà dei Signori e Parte_2 Per_3
- le quote millesimali attribuite all'unità immobiliare acquistata dalla Fonti, nel ripartoconsuntivo gestione ordinaria 2020-2021 (doc. all. n. 2 all'atto di citazione), erano le seguenti: proprietà e gestione 53,35/1000,00; riscaldamento quota fissa 117,094/957,644 – quota a consumo mediante contabilizzazione;
ascensore
169,52/1600,00;
- l'unita abitativa del sesto piano dello stabile di a , acquistata dall'attrice, e stata Controparte_1 CP_1 oggetto di ampliamenti da parte dei precedenti proprietari come da pratiche di condono presentate nel 1985 e nel
1995 (docc. 3 e 4 attrice).
- nella prima assemblea condominiale cui l'attrice ha potuto partecipare nella qualità di condomina, in data 9 novembre 2021, sono state esaminate delle nuove tabelle millesimali redatte da un professionista incaricato dal condominio e la odierna attrice comunicava agli altri condomini di avere incaricato a sua volta un professionista di fiducia che aveva redatto anch'esso una nuova tabella millesimale;
- all'esito l'assemblea ha deliberato che i due professionisti si incontrassero per trovare un accordo rapido sulle nuove tabelle millesimali, in modo che all'esito fosse convocata una nuova assemblea straordinaria per l'approvazione delle stesse;
- trasmesso all'amministratore anche l'elaborato del tecnico di parte attrice, veniva successivamente convocata una nuova assemblea straordinaria la quale, in data 31 Marzo 2022, ha deliberato a maggioranza di 9 condomini sui 12 presenti dei 19 totali facenti parte del Condominio, rappresentanti 520,00 millesimi, l'approvazione delle tabelle millesimali elaborate dal consulente del condominio geometra CP_3
L'attrice ha sostenuto l'invalidità della delibera assunta dal in quanto: CP_1
- la modifica era limitata ad incidere sulla sola proprietà della attrice;
- i parametri utilizzati per l'unità della attrice non erano omogenei ai parametri utilizzati per le altre unità
6 immobiliari;
- era stato conseguentemente introdotto un duplice criterio di ripartizione diverso da quello originario.
Conseguentemente ha sostenuto l'illegittimità del deliberato assembleare perché aveva modificato, in astratto e per il futuro, i criteri previsti dalla legge o quelli convenzionalmente stabiliti;
ed, inoltre, ha chiesto la revisione delle tabelle millesimali approvate dal condominio in tale occasione, ex art. 69 disp. Att. cc.
Il convenuto ha contestato nel merito le allegazioni della attrice ed ha eccepito: CP_1
- l'inammissibilità e comunque l'infondatezza della domanda di revisione perché ciò che veniva contestato dall'attrice non costituiva un errore ma solo l'applicazione di coefficienti che non poteva essere sindacata dal giudice;
- la legittimità del deliberato assembleare di approvazione delle nuove tabelle perché: le tabelle precedentemente vigenti nel condominio pur essendo allegate a un regolamento di natura contrattuale non avevano quest'ultima natura in quanto non modificanti i criteri previsti dalla legge;
anche le tabelle approvate con la delibera impugnata non recavano modifica dei criteri previsti dalla legge o dal regolamento;
le stesse erano quindi erano approvabili con la maggioranza prevista dall'art 69 disp. att. CC ed il deliberato assembleare era stato approvato con un quorum rispettoso di detta maggioranza.
Di conseguenza ha chiesto il rigetto delle domande attoree e oggi, a seguito della approvazione da parte dell'assemblea del 20 maggio 2025, che avrebbe sostituito la delibera impugnata del 31 marzo 2022 approvando le tabelle elaborate dal CTU nel presente giudizio e per l'effetto di tale approvazione, ha chiesto anche dichiararsi cessata la materia del contendere.
Parte attrice invece pur accettando le tabelle elaborate dal CTU nel presente giudizio, come da sue conclusioni in atti, contesta che con la delibera del 20/05/2025 si sia determinata la cessazione della materia del contendere e non ha rinunciato all'esame delle doglianze e delle difese allegate in giudizio.
Esaminata la delibera del 20 maggio 2025 emerge chiaramente dalla stessa che l'assemblea ha approvato la tabella millesimale redatta dal CTU nel presente giudizio laddove ha deliberato di “accettare la tabella millesimale come redatta dalla CTU”.
In punto impugnativa della delibera del 31 marzo 2022 la fattispecie in esame è sottoposta alla disciplina dell'art. 2377 u.c. c.c., secondo cui "l'annullamento della deliberazione dell'assemblea della società per azioni non può aver luogo se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dell'atto costitutivo".
Norma ritenuta applicabile anche nella materia condominiale ogni qual volta l'assemblea condominiale, regolarmente riconvocata, abbia deliberato sui medesimi argomenti della delibera oggetto della impugnazione, ponendo in essere, pur in assenza di formule particolari, un atto sostanzialmente sostitutivo di quello invalido, come avvenuto nel caso in esame per quanto sopra rilevato (in senso conforme Cass. civ., Sez. II, 28/06/2004, n.
11961; Cass. 09.12.97 n. 12439; Cass. 05.06.95 n. 6304; Cass. n.3159 del 1993; Cass. n.13740 del 1992).
Ciò posto, nel caso in esame si è determinato quel sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, a fronte del quale la giurisprudenza di legittimità (cfr. per tutte Cass, Sez. VI-2, ordinanza 5997/2022)
7 ritiene sussistere la intervenuta cessazione della materia del contendere, perchè la tabella approvata con la delibera impugnata è stata sostituita per volontà assembleare con quella redatta dal CTU nel presente giudizio e, conseguentemente la delibera che l'aveva approvata è stata anch'essa sostituita da quella successiva, in esame, modificando le decisioni del primo deliberato nel senso richiesto dal che lo ha impugnato. CP_1
Con la conseguenza che va dichiarata la cessazione della materia del contendere, come richiesto da parte convenuta, sulla impugnativa della delibera, ma va anche operata la valutazione sulla soccombenza virtuale dell'una o dell'altra parte ai fini della attribuzione delle spese di giudizio in considerazione delle conclusioni formulate in atti (Cass. SS.UU. n. 13969 del 2004).
Allo scopo va preliminarmente osservato che, come specificato dalla Corte di Cassazione fin dalla sua sentenza n.7300/2010 (cfr., tra le altre, Cass. n.29074/2023; Cass. n.12259/2023, Cass. n.1896/2023, Cass. n.11846/2020,
Cass. n.1848/2018), si distinguono tre tipologie di tabelle millesimali: “1) le tabelle convenzionali c.d., caratterizzate dall'accordo con il quale «i condòmini, nell'esercizio della loro autonomia», dichiarano espressamente «di accettare che le loro quote nel condominio vengano determinate in modo difforme da quanto previsto dagli artt. 1118 c.c. e 68 disp. att. c.c., dando vita alla ”diversa convenzione“ di cui all'art. 1123, comma 1, ultima parte, c.c.»: in questo caso, «la dichiarazione di accettazione ha valore negoziale e, risolvendosi in un impegno irrevocabile di determinare le quote in un certo modo, impedisce di ottenerne la revisione ai sensi dell'art. 69 disp. att. c.c.»; 2) le tabelle convenzionali c.d. , che si differenziano dalle prime perché, «tramite l'approvazione della tabella, anche in forma contrattuale (mediante la sua predisposizione da parte dell'unico originario proprietario e l'accettazione degli iniziali acquirenti delle singole unità immobiliari, ovvero mediante l'accordo unanime di tutti i condòmini), i condòmini stessi intendono… non già modificare la portata dei loro rispettivi diritti ed obblighi di partecipazione alla vita del condominio, bensì determinare quantitativamente siffatta portata (addivenendo, così, alla approvazione delle operazioni di calcolo documentate dalla tabella medesima)»: in detta ipotesi, «la semplice dichiarazione di approvazione non riveste natura negoziale, con la conseguenza che l'errore, il quale, in forza dell'art. 69 disp. att. c.c., giustifica la revisione delle tabelle millesimali, non coincide con l'errore vizio del consenso, di cui agli artt. 1428 ss. c.c., ma consiste, per l'appunto, nella obiettiva divergenza tra il valore effettivo delle singole unità immobiliari ed il valore proporzionale ad esse attribuito»; 3) le tabelle c.d. , cioè adottate dall'organo collegiale del condominio con la maggioranza qualificata all'uopo richiesta, le quali risultano «pacificamente soggette al procedimento di revisione di cui al più volte menzionato art. 69»”.
Nel caso in esame non vi è allegazione e prova che le tabelle millesimali allegate al regolamento di condominio e previgenti a quelle approvate dalla delibera impugnata del 31/03/2022 abbiano natura contrattuale e, nello specifico, che con dette tabelle i condomini abbiano inteso espressamente derogare ai criteri di riparto delle spese dettati dall'art.1123 c.c. in accordo ai principi sopra richiamati sul punto.
Esse, quindi, sempre in applicazione dei suddetti principi giurisprudenziali, erano modificabili dalla assemblea condominiale o giudizialmente in caso di errore o di incremento del quinto ex art.69 disp att.cc..
Come è noto, ai sensi dell'art.69 delle disp. Att. C.c. i valori proporzionali delle singole unità immobiliari espressi nella tabella millesimale possono essere rettificati o modificati quando risulti che siano “conseguenza di un
8 errore”; oppure se, “per le mutate condizioni di una parte dell'edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari, è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell'unità immobiliare anche di un solo condomino. In tal caso il relativo costo è sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione”.
E' noto che (cfr. Cass. Sez. VI, ordinanza 1848/2018 del 25/1/2018): “la parte che chiede la revisione delle tabelle millesimali non ha, peraltro, l'onere di provare la reale divergenza tra i valori effettivi e quelli accertati in tabella, potendo limitarsi a fornire la prova anche implicita di siffatta divergenza, dimostrando in giudizio
l'esistenza di errori, obiettivamente verificabili, che comportano necessariamente una diversa valutazione dei propri immobili rispetto al resto del condominio. Il giudice, a sua volta, sia per revisionare o modificare le tabelle millesimali di alcune unità immobiliari, sia per la prima caratura delle stesse, deve verificare i valori di tutte le porzioni, tenendo conto di tutti gli elementi oggettivi - quali la superficie, l'altezza di piano, la luminosità,
l'esposizione - incidenti sul valore effettivo di esse e, quindi, adeguarvi le tabelle, eliminando gli errori riscontrati
“(Cass. Sez. 2, 25/09/2013, n. 21950; Cass. Sez. 2, 15/06/1998, n. 5942).
Ne consegue che non era accoglibile la eccezione di parte convenuta del convenuto che l'attrice non CP_1 avesse dato prova sufficiente della sua doglianza in tema di errore, atteso che la stessa aveva quantomeno allegato in atti una sua relazione peritale a sostegno della sua tesi.
Tenuto conto della documentazione in atti e della CTU dell'Arch. , - al quale elaborato e note Persona_1 integrative a chiarimento si rinvia integralmente per quanto riguarda i rilievi e le conclusioni tecniche, mentre rimane riservata a questo Giudice ogni valutazione giuridica -, nonché dei principi sopra richiamati, va poi ritenuto quanto segue.
Nella CTU, all'esito di una approfondita serie di accertamenti e disamine, esaustivi, chiari e condivisibili, è stato innanzitutto accertato che: “Dalle indagini condotte si rileva che le originarie tabelle condominiali non contemplavano le superfici pertinenziali alle unità immobiliari, riferite ai solai al piano settimo/sottotetto, alle cantine al piano seminterrato e ai balconi a servizio dei singoli alloggi, né tantomeno il coefficiente di piano, non applicato alle diverse unità immobiliari in quanto due alloggi uguali, posti su piani differenti, risultano di pari superficie pur se collocati a livelli diversi di piano, dato che in quel periodo storico la ripartizione millesimale negli edifici non contemplava l'uso di coefficienti estimativi dettagliati come è ormai prassi consolidata negli ultimi decenni” (pagg.22 e 23 CTU).
Tale rilievo non consente di individuare nel caso in esame la sussistenza dell'errore richiesto dall'art.69 delle disp.
Att. C.c. perché, come precisato dalla Corte di Cassazione, il momento normativo di individuazione dei valori delle unità immobiliari di proprietà esclusiva ai singoli condomini e del loro proporzionale ragguaglio in millesimi a quello dell'edificio, è quello di adozione della tabella che li esprime ed essa è soggetta ad emenda soltanto in relazione ad errori, di fatto o di diritto, che attengano alla determinazione degli elementi necessari al calcolo del valore delle singole unità immobiliari, ovvero a circostanze sopravvenute attinenti alla consistenza dell'edificio o delle sue porzioni, che incidano in modo rilevante sull'originaria proporzione dei valori. In ragione dell'esigenza di certezza dei diritti e degli obblighi dei singoli condomini, fissati dalle tabelle millesimali, sono escluse, dunque, sia la revisione che la modifica delle tabelle tanto per errori nella determinazione del valore, che non siano indotti
9 da quelli sugli elementi necessari al suo calcolo, quanto per mutamenti successivi dei criteri di stima della proprietà immobiliare, quand'anche abbiano comportato una rivalutazione disomogenea delle singole unità dell'edificio od alterato, comunque, il rapporto originario tra il valore delle singole unità del e tra CP_1 queste e l'edificio (cfr.: Cass. civ., Sez. Un., sent. 24 gennaio 1997, n. 6222; Cass. Civ., sentenza 10 febbraio
2010, n. 3001).
Nel caso in esame emerge, invece, la esistenza di una divergenza apprezzabile tra i valori posti a base della redazione delle tabelle operata dal CTP del Condominio, Geom. e quelli effettivi della proprietà CP_3 immobiliare della attrice nonché che nelle tabelle redatte da tale tecnico “i nuovi millesimi derivano dalla sottrazione pro-quota del valore intero ripartito in parti uguali sulle varie unità immobiliari costituenti
l'edificio anziché essere diviso proporzionalmente in base al peso millesimale delle singole u.i.u., con conseguente ricaduta sull'attribuzione delle spese condominiali” (pagg.23 e 25 CTU).
E' accertata quindi la esistenza di un errore, oggettivamente verificabile, nelle tabelle approvate dall'assemblea del
31/03/2022, impugnata in atti, che giustifica la loro revisione ai sensi del n°1 dell'art. 69, I comma, disp. att. c.c..
E' poi provato, ed anche pacifico in atti, che l'immobile di proprietà dell'attrice era stato oggetto di lavori effettuati dal precedente proprietario che avevano portato a recuperi abitativi dei sottotetti ed al conseguente incremento delle sue superfici .
Dagli accertamenti compiuti dal CTU è emerso che tale incremento di superfici e di unità immobiliari corrisponde a più di un quinto del valore proporzionale di tale unità immobiliare atteso che come indicato nelle conclusioni:
“la situazione iniziale” era riferita “ad una superficie lorda comprensiva di balconi e cantina, pari a 90,84 mq.” mentre dal rilievo metrico eseguito dal CTU e dalle verifiche grafiche condotte “risulta che la sola superficie lorda dell'abitazione di proprietà Fonti escluse le superfici accessorie di balconi al piano e della cantina situata al piano S1, è pari a complessivamente a 108,12 mq, valore dunque maggiore rispetto a quanto indicato dal perito di parte”.
Ne consegue che era giustificava la revisione delle tabelle, sia di quelle originarie che di quelle approvate della assemblea del 31/3/2022, anche ai sensi del n°2 dell'art. 69, I comma, disp. att. c.c. in conseguenza di questo incremento di superfici della proprietà della attrice.
Emerge quindi la reciproca, parziale soccombenza virtuale del convenuto e della attrice sul punto, CP_1 rilevante ai fini della attribuzione a carico di entrambi delle spese di lite con riferimento alla domanda di revisione delle tabelle.
Ciò posto, nell'elaborato peritale sono stati indicati i criteri per elaborare nuove tabelle millesimali e il CTU le ha redatte, fornendo risposte ai quesiti formulati che sono condivise da questo Giudice, allegandole alla relazione definitiva di CTU del 23/12/2024.
E' provato in atti che queste tabelle millesimali sono attualmente vigenti nel Controparte_1
a , a far data dalla delibera del 20/05/2025, per quanto sopra rilevato a seguito della intervenuta
[...] CP_1 approvazione assembleare delle stesse.
Anche parte attrice concorda nelle sue conclusioni che dette tabelle elaborate dal CTU debbano applicarsi nel convenuto. CP_1
10 E' dunque accertata la cessazione della materia del contendere anche sul punto e che le tabelle da applicarsi nel convenuto sono quelle allegate alla relazione definitiva di CTU del 23/12/2024 e sono attualmente CP_1 vigenti nel a , a far data dalla delibera del 20/05/2025. Controparte_1 CP_1
In merito poi alla impugnativa della delibera del 31/3/2022 va osservato quanto segue.
Preliminarmente va ritenuto che, essendo precluso al giudice il potere di sindacare l'opportunità o convenienza della soluzione adottata dalla impugnata delibera, ci si deve limitare solo a valutare se la stessa sia o meno il risultato del legittimo esercizio dei poteri discrezionali dell'assemblea (Cass. civ., Sez. II, 20/06/2012, n. 10199;
Cass. civ., Sez. II, 30/07/2004, n. 14560; Cass. civ., Sez. II, 26/04/1994, n. 3938; Cass. n. 731 del 27 gennaio
1988), in quanto è con il diverso procedimento ex art. 69 disp. att. c.c. che un condomino può chiedere al giudice l'accertamento dei giusti ed effettivi criteri millesimali in base ai quali effettuare il riparto delle spese condominiali (Cass. civ. Sez. II Sent., 11/07/2012, n. 11757), come poi avvenuto n3el caso in esame.
Ciò posto, va osservato che le tabelle elaborate del tecnico del Condominio, Geom. Feudale, erano approvabili con la maggioranza prevista dall'art 69 disp. att. CC perché non è provato in atti che queste ultime, né le tabelle precedentemente vigenti nel condominio, recassero modifica dei criteri previsti dalla legge.
Per la approvazione delle tabelle oggetto della delibera impugnata non era quindi richiesta la approvazione da parte della totalità dei condomini.
Al momento della emissione della delibera non era contestato tra le parti che vi fosse stato l'incremento delle superfici della unità immobiliare di parte attrice, legittimante la modifica delle tabelle a termini di tale norma e posta a fondamento della determinazione assembleare, mentre erano in discussione solo i criteri di elaborazione della tabella redatta dal tecnico del e la esistenza di eventuali errori in essa. CP_1
Inoltre è provato che il deliberato assembleare è stato approvato con un quorum rispettoso della maggioranza prevista dall'art.1136, II comma cc, come richiamato dall'art 69 disp. att. CC, costituente la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio, perchè pari a 9 condomini sui 12 presenti e rappresentanti
520,00 millesimi.
Emerge quindi la soccombenza virtuale dell'attrice sul punto, rilevante ai fini della attribuzione a suo carico delle spese di lite con riferimento alla domanda di impugnativa della delibera di approvazione delle tabelle.
Conseguentemente va rigettata la domanda di restituzione delle somme asseritamente pagate in eccesso in esecuzione della delibera impugnata atteso che non ne è emersa la illegittimità.
Ne consegue che le tabelle millesimali del convenuto approvate con la delibera impugnata CP_1 conservano la loro piena efficacia fino momento in cui la stessa è stata sostituita da quella del 20/5/2025.
Va poi rigettata la domanda formulata dal di condanna dell'attrice al risarcimento del danno ex art.96 CP_1 cpc in quanto: non è stato allegata né, a fortiori, provata l'esistenza di un danno non suscettibile di ristoro con la condanna alla refusione delle spese di lite, come necessario ai sensi del primo comma dell'art. 96 c.p.c.; neppure si rileva la esistenza dei presupposti sanzionatori di cui al III comma della stessa norma, in quanto, tenuto conto delle statuizioni della presente sentenza e della durata e svolgimento del processo, non sono emersi in atti danni irreparabili in capo al convenuto dall'atteggiamento processuale della controparte e non si ravvisano sintomi
11 di una grave negligenza della stessa nell'utilizzo dello strumento processuale azionato ai fini delle sue difese.
Stante la mancata partecipazione del convenuto, senza giustificato motivo, alla mediazione CP_1 obbligatoria ex art. 5 del D.Lgs. 28/2010 e 71 quater disp att. c.c., lo stesso va condannato ai sensi dell'art.8, comma 4bis di tale D.Lgs. al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, come in dispositivo.
Per quanto riguarda la domanda di condanna al rimborso delle spese e dei compensi di mediazione e di quelle di
CTP va osservato che le stesse non costituiscono danno patrimoniale da risarcire ma spese di giudizio.
Dunque va disattesa la domanda risarcitoria e le stesse verranno quindi prese in esame a tale ultimo titolo.
Con assorbimento, infine, di ogni altra domanda, istanza anche istruttoria ed eccezione formulate in giudizio, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" (Cass. Sez. U, n. 9936 del 08/05/2014; Cass. n.
12002 del 28/05/2014; Cass. civ. Sez. V Ord., 08/06/2018, n. 15008).
La decisione sulla attribuzione delle spese e competenze della mediazione e del presente giudizio deve tenere conto della sostanziale reciproca soccombenza delle parti e degli altri rilievi sopra effettuati in ordine alla necessità della redazione delle nuove tabelle millesimali condominiali a seguito dell'ampliamento delle superfici della proprietà della attrice.
Ne consegue che è giustificato che i compensi di giudizio e di mediazione vadano compensati per l'intero tra parte attrice e il convenuto ai sensi dell'articolo 92 c.p.c.; mentre a carico del convenuto ed a CP_1 CP_1 favore della attrice, vadano poste, integralmente, soltanto le spese di lite e di mediazione.
Atteso che la revisione delle tabelle è stata determinata anche dall'incremento di superfici della unità immobiliare della attrice, va confermato che le spese di CTU, già in precedenza liquidate, vanno poste a carico delle parti solidalmente;
mentre la metà posta a carico del convenuto andrà ripartita a carico degli altri CP_1 condomini pro quota millesimale come da tabella allegata alla CTU ed approvata dalla assemblea del 20/05/2025.
Va rigettata invece la domanda di rimborso delle spese del CTP formulata dall'attrice, siccome l'avvalersi della sua attività rientra nelle libere scelte della parte, non essendo risultata necessaria ai fini della lite e della sua assistenza, per quanto in atti (Cass 4357/2003 e Cass. n. 6056/1990, Cass. n. 3716/1980).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra istanza disattesa, rigettata o assorbita, così provvede, come in motivazione:
- Dichiara cessata la materia del contendere sia in punto impugnativa della delibera del 31/3/2022 che in punto revisione delle tabelle millesimali con essa approvate, stante l'intervenuta delibera del 20/5/2025 e la approvazione con essa delle tabelle redatte dal CTU nel presente giudizio.
- Rigetta la domanda della attrice di restituzione delle somme asseritamente pagate in eccesso in esecuzione della delibera impugnata del 31/3/2022.
- Rigetta la domanda del di condanna dell'attrice al risarcimento del danno ex art.96 cpc. CP_1
- Compensa integralmente i compensi di giudizio e della mediazione tra la parte attrice e la parte convenuta;
mentre condanna il convenuto a corrispondere alla attrice tutte le spese di lite e di mediazione CP_1 determinate in €. 650,00.
12 - Pone definitivamente a carico di entrambe le parti, attrice e , in solido tra di loro, le spese della CP_1
CTU; mentre la metà posta a carico del convenuto andrà ripartita a carico degli altri condomini pro CP_1 quota millesimale come da tabella allegata alla CTU ed approvata dalla assemblea del 20/05/2025.
- Rigetta la domanda dell'attrice di rimborso delle spese del CTP.
- Condanna il convenuto, in persona del suo amministratore pro tempore, al versamento all'entrata CP_1 del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, pari ad €.518,00.
Sentenza immediatamente esecutiva per legge resa ex articolo 281 sexies c.p.c. pubblicata mediante lettura In udienza del dispositivo di sintetica motivazione ed allegazione al verbale.
Milano 25 giugno 2025.
Il Giudice
Dott. Pietro Paolo Pisani
13
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE COLLEGAMENTO DA REMOTO
DELLA CAUSA N. 30959 DELL'ANNO 2022
FRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LA ROCCA ROSA MARIA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA C. DEZZA, 26 20144 MILANO presso il difensore avv. LA ROCCA ROSA
MARIA ATTORE
E
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. NABISSI MANUELA ROBERTA, elettivamente domiciliato in SEGRATE 20054 VIA ROMA
N.17presso il difensore avv. NABISSI MANUELA ROBERTA CONVENUTO
Oggi 25/06/2025 innanzi al giudice unico dott. Pietro Paolo Pisani, alle ore 11,30 sono comparsi:
Per l'avv.to ENRICO BATTAGLIESE in sostituzione dell'avv. LA ROCCA ROSA Parte_1
MARIA
Per , l'avv.to NABISSI MANUELA Controparte_1
ROBERTA
Al fine della pratica forense, è presente la dott.ssa GIUNGATO CRISTINA
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti identificando gli avvocati mediante esibizione dei loro tesserini dei Consigli dell'Ordine.
I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto da parte loro collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai propri atti di causa e precisano le conclusioni e discutono la causa. l'avv.
Battagliese eccepisce in particolare la non conformità delle conclusioni formulate da controparte a quelle di cui alla prima memoria e contesta la richiesta di cessazione della materia del contendere atteso che il deliberato non consente la stessa, nonché quella inerente la asserita lite temeraria e la condanna risarcitoria ex art. 96 cpc e dunque insiste nelle sue domande come in atti. L'avv. Nabissi impugna e contesta illustrando le sue difese ed i motivi per cui è cessata la materia del contendere e va applicato l'art.96 cpc alla controparte. I procuratori concordano e chiedono di essere esentati dalla presenza al momento della lettura della sentenza.
Il Giudice dato atto, si riserva in camera di consiglio.
Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
1 In esito alla camera di consiglio il giudice alle ore 16,45, pronuncia l'allegata sentenza ai sensi dell'art.281 sexies cpc, mediante allegazione a verbale e deposito contestuale.
Verbale chiuso alle ore 16,50.
Il Giudice
Dott. Pietro Paolo Pisani
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott. Pietro Paolo Pisani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 30959/2022 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LA ROCCA ROSA MARIA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA C. DEZZA, 26 20144 MILANO presso il difensore avv. LA ROCCA ROSA
MARIA ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. NABISSI MANUELA ROBERTA, elettivamente domiciliato in SEGRATE 20054 VIA ROMA
N.17presso il difensore avv. NABISSI MANUELA ROBERTA CONVENUTO
- OGGETTO: impugnativa delibera assembleare - revisione tabelle millesimali.
- CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di causa del 25/06/2025 ed in formato digitale nel fascicolo telematico.
SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO omissis ex art. 58 co. 2 L. 69/2009 e art. 132 c.p.c. novellato
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi dalla Corte di Cassazione, SS.UU., nella sentenza n. 642 del 16/01/2015.
Ci si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi.
Per quanto riguarda le domande, le eccezioni e le richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp att.
c.p.c., che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
La presente controversia è stata introdotta dall'attrice avv. Fonti AN RA con atto di citazione in giudizio notificato in data 22 luglio 2022 al a , in persona Controparte_1 CP_1 dell'amministratore pro tempore, per impugnare ex art. 1137 II comma c.c. la delibera assembleare condominiale del 31/03/2022 di approvazione delle nuove tabelle millesimali condominiali;
nonché per ottenere la revisione delle stesse ex art. 69 disp. att. c.c..
Con comparsa di costituzione e risposta del 20 dicembre 2022 si è costituito il convenuto CP_1 contestando le avverse domande e chiedendone il rigetto integrale.
Differita la prima udienza con successivi provvedimenti, infine, in data 21 luglio 2023, le parti hanno chiesto concedersi i termini ex art. 183 VI comma c.p.c. e, assegnati gli stessi, la causa è stata differita la successiva udienza del 5 dicembre 2023.
3 Depositate le memorie, all'esito della suddetta udienza ed scioglimento della riserva presa in tale occasione, sono state rigettate le ulteriori istanze istruttorie dell'attrice ed è stata ammessa consulenza tecnica d'ufficio.
Conferito l'incarico e svolte le operazioni peritali è stata quindi depositata la relazione del CTU dopo alcuni differimenti dei termini in precedenza concessi, al fine anche di favorire la conciliazione delle parti.
Svolte da parte del all'elaborato peritale del CTU, sia a verbale che in apposite note, Controparte_2 alle stesse rispondeva il CTU su disposizione del giudice.
All'esito del deposito di questi chiarimenti, all'udienza del 3 aprile 2025 il convenuto formulava a CP_1 verbale una proposta conciliativa che non veniva accettata dalla attrice la quale, raccogliendo l'invito formulato a verbale da questo giudice, a sua volta formulava poi stragiudizialmente una controproposta che, esaminata dall'assemblea condominiale del 20 maggio 2025 anch'essa non veniva accettata dal convenuto . CP_1
Quest'ultimo, però, in tale occasione deliberava di “accettare la tabella millesimale come redatta dalla CTU”.
Nelle more la causa era stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. al 25 giugno 2025, con termine per note fino a 10 giorni prima della udienza.
Parte attrice precisava le conclusioni riportandosi al foglio depositato in via telematica, che qui si trascrive integralmente: “Voglia l'On. Le Tribunale di Milano, contrariis rejectis, accogliere le seguenti conclusioni: in via principale 1) Accertare e dichiarare l'invalidità della delibera assembleare assunta dall'Assemblea
Straordinaria dei condomini del a Milano (MI) in data 31 marzo 2022 Controparte_1 sul punto 1) all'ODG, di approvazione, a maggioranza e non all'unanimità , delle nuove tabelle millesimali redatte in difformità dei criteri legali e regolamentari e per l'effetto, annullare la delibera assunta dal
a in data 31 marzo 2022, sull'argomento di cui al punto 1) Controparte_1 CP_1 all'Ordine del Giorno. 2) Accertare e dichiarare, anche alla luce delle risultanze della CTU espletata in corso di causa, che le nuove tabelle millesimali approvate dal convenuto all'Assemblea del 31 marzo 2022 CP_1 sono viziate da errori essenziali di fatto e diritto e per l'effetto dichiarare la loro nullità. 3) Accertare e dichiarare che, nel corso del presente giudizio, sussistendo i presupposti di cui all'art. 69 disp. di att. c.c., le tabelle millesimali nulle approvate all'Assemblea del 31 marzo 2022 dal Controparte_1
a sono state oggetto di revisione, conseguentemente le nuove tabelle millesimali vigenti nel CP_1 CP_1
a , sono quelle di cui alla relazione tecnica del Consulente d'Ufficio e a quella
[...] CP_1 CP_1 allegate, con efficacia costitutiva della sentenza. Con ogni conseguente decisione. 4) Condannare il
, in persona dell'amministratore pro tempore, alla Controparte_1 restituzione di tutto quanto indebitamente versato dall'attrice in esecuzione della delibera impugnata. 5)
Accertare e dichiarare che la mancata adesione del alla mediazione obbligatoria promossa CP_1 dall'avv. Fonti AN RA e ingiustificata e per l'effetto valutare il comportamento del CP_1 convenuto ai fini della liquidazione delle spese, desumere argomenti di prova ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile e condannare al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio in applicazione dell'art. 8, comma 4 bis D. LGS. n. 28 del 2010 (testo vigente al momento dell'espletamento della mediazione e dell'instaurazione del presente giudizio), nonchè al risarcimento dei danni (spese mediazione) da liquidarsi come
4 da documento allegato n. 16 e spese amministrative Euro 48,80 o in via equitativa, ove occorresse. Con condanna del convenuto al pagamento delle spese di lite in base alla tabella di liquidazione allegata CP_1 al Decreto Ministero della Giustizia, 10 marzo 2014, n. 55 così come aggiornata dal Decreto del
Ministero della Giustizia 13 agosto 2022, n. 147 e accessori, oltre rimborso forfetario 15%, CPA 4%, IVA se dovuta come per Legge. Con condanna del convenuto al rimborso all'attrice delle spese liquidate al CP_1
CTU, saldate dall'attrice per Euro 4.756,08 (quattromilasettecentosessantaquattro/50) nonchè rimborso integrale delle spese di CTP pagate dall'attrice per Euro 5.764,50 (cinquemilasettecentosessantaquattro/50) come da quietanze bancarie dei bonifici a questo foglio allegati sub documenti 29, 30, 31, 32.”.
Parte convenuta, a sua volta, precisava come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in via telematica, come segue: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta - Accertato e dichiarato che non sussistono i presupposti di legge per la modifica ai sensi dell'art. 69 disp. att. c.c. delle tabelle millesimali del approvate all'assemblea del 31 marzo 2022, CP_1 conseguentemente respingere le domande formulate dall'attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni argomentate in atti;
- accertato e dichiarato che la delibera del 31 marzo 2022 che ha approvato la modifica delle tabelle millesimali del è valida e pienamente efficace, poiché approvata con le CP_1 maggioranze previste dalla legge, per l'effetto respingere la domanda di invalidità di detta delibera in quanto infondata in fatto e diritto per le ragioni argomentate in atti;
- accertato e dichiarato che non è stata apportata alcuna modifica ai criteri legali e/o di Regolamento con la redazione delle tabelle approvate con delibera del 31 marzo 2022, dichiarare l'inammissibilità dell'azione di impugnazione della stessa proposta con il presente giudizio e/o comunque respingere le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto e diritto per le ragioni argomentate in atti;
- Accertato e dichiarato che, nel corso del giudizio, le parti hanno concordato i criteri nuovi di redazione delle tabelle millesimali, come stilate dalla CTU, a seguito dell'ampliamento dell'immobile di proprietà della signora Fonti AN RA, per i motivi in atti;
che il ha approvato le tabelle millesimali della CTU Arch. all'assemblea Controparte_1 Persona_1 del 31 marzo 2025 e all'assemblea del 20 maggio 2025, che ha sostituito la delibera del 31 marzo 2022, al punto 1) dell'Ordine del Giorno, ex adverso qui impugnata, e per l'effetto, dichiarare cessata la materia del contendere con condanna di controparte alle spese di lite, anche di CTU e di CTP, per i motivi in atti. -
Accertata e dichiarata la temerarietà della lite e del suo procrastinarsi, condannare la signora Fonti
AN RA ex art. 96 c.p.c. al pagamento in favore del convenuto di una somma non inferiore al triplo delle spese legali liquidate, ovvero equitativamente determinata, a titolo di risarcimento danni. - Con vittoria di spese, competenze oltre rimborso spese generali e accessori di legge oltre eventuali spese di CTP e CTU”.
Entrambe le parti, poi, depositavano le proprie note e, una volta discussa oralmente la causa all'odierna udienza, la stessa viene decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che è stata esperita la procedura di mediazione obbligatoria, conclusasi negativamente in data 22.4.2024, e che quindi la condizione di procedibilità prevista dalla legge può considerarsi assolta.
Preliminarmente, ancora vanno disattese le eccezioni di inammissibilità della modifica delle conclusioni formulate
5 dalla convenuta eccepita alla odierna udienza dall'attrice punto
Quanto alla richiesta di accertamento e declaratoria della intervenuta cessazione della materia del contendere, formulata ex novo nelle conclusioni della convenuta, la stessa è ammissibile perché conseguente a quanto accaduto nella assemblea del 20 maggio 2025, di cui si dirà in seguito e formulata nel primo atto processuale utile successivo a detta assemblea.
Quanto poi alla domanda di condanna ex art 96 cpc, anch'essa formulata ex novo nelle conclusioni della convenuta, la stessa è proponibile “per la prima volta anche all'udienza di precisazione delle conclusioni, senza che ciò determini alcun mutamento dell'oggetto e della "causa petendi" delle domande proposte dalle parti, in quanto sovente la parte istante è in grado di valutarne la fondatezza, nonché di determinare l'entità del danno subito, solo al termine dell'istruttoria” (cfr.: Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 14911 del 08/06/2018).
Nel merito della controversia tra le parti va rilevato che l'attrice ha allegato in atti quanto segue a sostegno delle proprie domande:
- l'attrice è condomina del a , a seguito dell'acquisto della Controparte_1 CP_1 proprietà, per atto Dott.ssa Notaio in , in data 11 giugno 2021, di una unità Persona_2 CP_1 immobiliare ad uso abitativo, posta al sesto e ultimo piano dello stabile e di una cantina di pertinenza (doc. 1 attrice), di precedente proprietà dei Signori e Parte_2 Per_3
- le quote millesimali attribuite all'unità immobiliare acquistata dalla Fonti, nel ripartoconsuntivo gestione ordinaria 2020-2021 (doc. all. n. 2 all'atto di citazione), erano le seguenti: proprietà e gestione 53,35/1000,00; riscaldamento quota fissa 117,094/957,644 – quota a consumo mediante contabilizzazione;
ascensore
169,52/1600,00;
- l'unita abitativa del sesto piano dello stabile di a , acquistata dall'attrice, e stata Controparte_1 CP_1 oggetto di ampliamenti da parte dei precedenti proprietari come da pratiche di condono presentate nel 1985 e nel
1995 (docc. 3 e 4 attrice).
- nella prima assemblea condominiale cui l'attrice ha potuto partecipare nella qualità di condomina, in data 9 novembre 2021, sono state esaminate delle nuove tabelle millesimali redatte da un professionista incaricato dal condominio e la odierna attrice comunicava agli altri condomini di avere incaricato a sua volta un professionista di fiducia che aveva redatto anch'esso una nuova tabella millesimale;
- all'esito l'assemblea ha deliberato che i due professionisti si incontrassero per trovare un accordo rapido sulle nuove tabelle millesimali, in modo che all'esito fosse convocata una nuova assemblea straordinaria per l'approvazione delle stesse;
- trasmesso all'amministratore anche l'elaborato del tecnico di parte attrice, veniva successivamente convocata una nuova assemblea straordinaria la quale, in data 31 Marzo 2022, ha deliberato a maggioranza di 9 condomini sui 12 presenti dei 19 totali facenti parte del Condominio, rappresentanti 520,00 millesimi, l'approvazione delle tabelle millesimali elaborate dal consulente del condominio geometra CP_3
L'attrice ha sostenuto l'invalidità della delibera assunta dal in quanto: CP_1
- la modifica era limitata ad incidere sulla sola proprietà della attrice;
- i parametri utilizzati per l'unità della attrice non erano omogenei ai parametri utilizzati per le altre unità
6 immobiliari;
- era stato conseguentemente introdotto un duplice criterio di ripartizione diverso da quello originario.
Conseguentemente ha sostenuto l'illegittimità del deliberato assembleare perché aveva modificato, in astratto e per il futuro, i criteri previsti dalla legge o quelli convenzionalmente stabiliti;
ed, inoltre, ha chiesto la revisione delle tabelle millesimali approvate dal condominio in tale occasione, ex art. 69 disp. Att. cc.
Il convenuto ha contestato nel merito le allegazioni della attrice ed ha eccepito: CP_1
- l'inammissibilità e comunque l'infondatezza della domanda di revisione perché ciò che veniva contestato dall'attrice non costituiva un errore ma solo l'applicazione di coefficienti che non poteva essere sindacata dal giudice;
- la legittimità del deliberato assembleare di approvazione delle nuove tabelle perché: le tabelle precedentemente vigenti nel condominio pur essendo allegate a un regolamento di natura contrattuale non avevano quest'ultima natura in quanto non modificanti i criteri previsti dalla legge;
anche le tabelle approvate con la delibera impugnata non recavano modifica dei criteri previsti dalla legge o dal regolamento;
le stesse erano quindi erano approvabili con la maggioranza prevista dall'art 69 disp. att. CC ed il deliberato assembleare era stato approvato con un quorum rispettoso di detta maggioranza.
Di conseguenza ha chiesto il rigetto delle domande attoree e oggi, a seguito della approvazione da parte dell'assemblea del 20 maggio 2025, che avrebbe sostituito la delibera impugnata del 31 marzo 2022 approvando le tabelle elaborate dal CTU nel presente giudizio e per l'effetto di tale approvazione, ha chiesto anche dichiararsi cessata la materia del contendere.
Parte attrice invece pur accettando le tabelle elaborate dal CTU nel presente giudizio, come da sue conclusioni in atti, contesta che con la delibera del 20/05/2025 si sia determinata la cessazione della materia del contendere e non ha rinunciato all'esame delle doglianze e delle difese allegate in giudizio.
Esaminata la delibera del 20 maggio 2025 emerge chiaramente dalla stessa che l'assemblea ha approvato la tabella millesimale redatta dal CTU nel presente giudizio laddove ha deliberato di “accettare la tabella millesimale come redatta dalla CTU”.
In punto impugnativa della delibera del 31 marzo 2022 la fattispecie in esame è sottoposta alla disciplina dell'art. 2377 u.c. c.c., secondo cui "l'annullamento della deliberazione dell'assemblea della società per azioni non può aver luogo se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dell'atto costitutivo".
Norma ritenuta applicabile anche nella materia condominiale ogni qual volta l'assemblea condominiale, regolarmente riconvocata, abbia deliberato sui medesimi argomenti della delibera oggetto della impugnazione, ponendo in essere, pur in assenza di formule particolari, un atto sostanzialmente sostitutivo di quello invalido, come avvenuto nel caso in esame per quanto sopra rilevato (in senso conforme Cass. civ., Sez. II, 28/06/2004, n.
11961; Cass. 09.12.97 n. 12439; Cass. 05.06.95 n. 6304; Cass. n.3159 del 1993; Cass. n.13740 del 1992).
Ciò posto, nel caso in esame si è determinato quel sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, a fronte del quale la giurisprudenza di legittimità (cfr. per tutte Cass, Sez. VI-2, ordinanza 5997/2022)
7 ritiene sussistere la intervenuta cessazione della materia del contendere, perchè la tabella approvata con la delibera impugnata è stata sostituita per volontà assembleare con quella redatta dal CTU nel presente giudizio e, conseguentemente la delibera che l'aveva approvata è stata anch'essa sostituita da quella successiva, in esame, modificando le decisioni del primo deliberato nel senso richiesto dal che lo ha impugnato. CP_1
Con la conseguenza che va dichiarata la cessazione della materia del contendere, come richiesto da parte convenuta, sulla impugnativa della delibera, ma va anche operata la valutazione sulla soccombenza virtuale dell'una o dell'altra parte ai fini della attribuzione delle spese di giudizio in considerazione delle conclusioni formulate in atti (Cass. SS.UU. n. 13969 del 2004).
Allo scopo va preliminarmente osservato che, come specificato dalla Corte di Cassazione fin dalla sua sentenza n.7300/2010 (cfr., tra le altre, Cass. n.29074/2023; Cass. n.12259/2023, Cass. n.1896/2023, Cass. n.11846/2020,
Cass. n.1848/2018), si distinguono tre tipologie di tabelle millesimali: “1) le tabelle convenzionali c.d.
Nel caso in esame non vi è allegazione e prova che le tabelle millesimali allegate al regolamento di condominio e previgenti a quelle approvate dalla delibera impugnata del 31/03/2022 abbiano natura contrattuale e, nello specifico, che con dette tabelle i condomini abbiano inteso espressamente derogare ai criteri di riparto delle spese dettati dall'art.1123 c.c. in accordo ai principi sopra richiamati sul punto.
Esse, quindi, sempre in applicazione dei suddetti principi giurisprudenziali, erano modificabili dalla assemblea condominiale o giudizialmente in caso di errore o di incremento del quinto ex art.69 disp att.cc..
Come è noto, ai sensi dell'art.69 delle disp. Att. C.c. i valori proporzionali delle singole unità immobiliari espressi nella tabella millesimale possono essere rettificati o modificati quando risulti che siano “conseguenza di un
8 errore”; oppure se, “per le mutate condizioni di una parte dell'edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari, è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell'unità immobiliare anche di un solo condomino. In tal caso il relativo costo è sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione”.
E' noto che (cfr. Cass. Sez. VI, ordinanza 1848/2018 del 25/1/2018): “la parte che chiede la revisione delle tabelle millesimali non ha, peraltro, l'onere di provare la reale divergenza tra i valori effettivi e quelli accertati in tabella, potendo limitarsi a fornire la prova anche implicita di siffatta divergenza, dimostrando in giudizio
l'esistenza di errori, obiettivamente verificabili, che comportano necessariamente una diversa valutazione dei propri immobili rispetto al resto del condominio. Il giudice, a sua volta, sia per revisionare o modificare le tabelle millesimali di alcune unità immobiliari, sia per la prima caratura delle stesse, deve verificare i valori di tutte le porzioni, tenendo conto di tutti gli elementi oggettivi - quali la superficie, l'altezza di piano, la luminosità,
l'esposizione - incidenti sul valore effettivo di esse e, quindi, adeguarvi le tabelle, eliminando gli errori riscontrati
“(Cass. Sez. 2, 25/09/2013, n. 21950; Cass. Sez. 2, 15/06/1998, n. 5942).
Ne consegue che non era accoglibile la eccezione di parte convenuta del convenuto che l'attrice non CP_1 avesse dato prova sufficiente della sua doglianza in tema di errore, atteso che la stessa aveva quantomeno allegato in atti una sua relazione peritale a sostegno della sua tesi.
Tenuto conto della documentazione in atti e della CTU dell'Arch. , - al quale elaborato e note Persona_1 integrative a chiarimento si rinvia integralmente per quanto riguarda i rilievi e le conclusioni tecniche, mentre rimane riservata a questo Giudice ogni valutazione giuridica -, nonché dei principi sopra richiamati, va poi ritenuto quanto segue.
Nella CTU, all'esito di una approfondita serie di accertamenti e disamine, esaustivi, chiari e condivisibili, è stato innanzitutto accertato che: “Dalle indagini condotte si rileva che le originarie tabelle condominiali non contemplavano le superfici pertinenziali alle unità immobiliari, riferite ai solai al piano settimo/sottotetto, alle cantine al piano seminterrato e ai balconi a servizio dei singoli alloggi, né tantomeno il coefficiente di piano, non applicato alle diverse unità immobiliari in quanto due alloggi uguali, posti su piani differenti, risultano di pari superficie pur se collocati a livelli diversi di piano, dato che in quel periodo storico la ripartizione millesimale negli edifici non contemplava l'uso di coefficienti estimativi dettagliati come è ormai prassi consolidata negli ultimi decenni” (pagg.22 e 23 CTU).
Tale rilievo non consente di individuare nel caso in esame la sussistenza dell'errore richiesto dall'art.69 delle disp.
Att. C.c. perché, come precisato dalla Corte di Cassazione, il momento normativo di individuazione dei valori delle unità immobiliari di proprietà esclusiva ai singoli condomini e del loro proporzionale ragguaglio in millesimi a quello dell'edificio, è quello di adozione della tabella che li esprime ed essa è soggetta ad emenda soltanto in relazione ad errori, di fatto o di diritto, che attengano alla determinazione degli elementi necessari al calcolo del valore delle singole unità immobiliari, ovvero a circostanze sopravvenute attinenti alla consistenza dell'edificio o delle sue porzioni, che incidano in modo rilevante sull'originaria proporzione dei valori. In ragione dell'esigenza di certezza dei diritti e degli obblighi dei singoli condomini, fissati dalle tabelle millesimali, sono escluse, dunque, sia la revisione che la modifica delle tabelle tanto per errori nella determinazione del valore, che non siano indotti
9 da quelli sugli elementi necessari al suo calcolo, quanto per mutamenti successivi dei criteri di stima della proprietà immobiliare, quand'anche abbiano comportato una rivalutazione disomogenea delle singole unità dell'edificio od alterato, comunque, il rapporto originario tra il valore delle singole unità del e tra CP_1 queste e l'edificio (cfr.: Cass. civ., Sez. Un., sent. 24 gennaio 1997, n. 6222; Cass. Civ., sentenza 10 febbraio
2010, n. 3001).
Nel caso in esame emerge, invece, la esistenza di una divergenza apprezzabile tra i valori posti a base della redazione delle tabelle operata dal CTP del Condominio, Geom. e quelli effettivi della proprietà CP_3 immobiliare della attrice nonché che nelle tabelle redatte da tale tecnico “i nuovi millesimi derivano dalla sottrazione pro-quota del valore intero ripartito in parti uguali sulle varie unità immobiliari costituenti
l'edificio anziché essere diviso proporzionalmente in base al peso millesimale delle singole u.i.u., con conseguente ricaduta sull'attribuzione delle spese condominiali” (pagg.23 e 25 CTU).
E' accertata quindi la esistenza di un errore, oggettivamente verificabile, nelle tabelle approvate dall'assemblea del
31/03/2022, impugnata in atti, che giustifica la loro revisione ai sensi del n°1 dell'art. 69, I comma, disp. att. c.c..
E' poi provato, ed anche pacifico in atti, che l'immobile di proprietà dell'attrice era stato oggetto di lavori effettuati dal precedente proprietario che avevano portato a recuperi abitativi dei sottotetti ed al conseguente incremento delle sue superfici .
Dagli accertamenti compiuti dal CTU è emerso che tale incremento di superfici e di unità immobiliari corrisponde a più di un quinto del valore proporzionale di tale unità immobiliare atteso che come indicato nelle conclusioni:
“la situazione iniziale” era riferita “ad una superficie lorda comprensiva di balconi e cantina, pari a 90,84 mq.” mentre dal rilievo metrico eseguito dal CTU e dalle verifiche grafiche condotte “risulta che la sola superficie lorda dell'abitazione di proprietà Fonti escluse le superfici accessorie di balconi al piano e della cantina situata al piano S1, è pari a complessivamente a 108,12 mq, valore dunque maggiore rispetto a quanto indicato dal perito di parte”.
Ne consegue che era giustificava la revisione delle tabelle, sia di quelle originarie che di quelle approvate della assemblea del 31/3/2022, anche ai sensi del n°2 dell'art. 69, I comma, disp. att. c.c. in conseguenza di questo incremento di superfici della proprietà della attrice.
Emerge quindi la reciproca, parziale soccombenza virtuale del convenuto e della attrice sul punto, CP_1 rilevante ai fini della attribuzione a carico di entrambi delle spese di lite con riferimento alla domanda di revisione delle tabelle.
Ciò posto, nell'elaborato peritale sono stati indicati i criteri per elaborare nuove tabelle millesimali e il CTU le ha redatte, fornendo risposte ai quesiti formulati che sono condivise da questo Giudice, allegandole alla relazione definitiva di CTU del 23/12/2024.
E' provato in atti che queste tabelle millesimali sono attualmente vigenti nel Controparte_1
a , a far data dalla delibera del 20/05/2025, per quanto sopra rilevato a seguito della intervenuta
[...] CP_1 approvazione assembleare delle stesse.
Anche parte attrice concorda nelle sue conclusioni che dette tabelle elaborate dal CTU debbano applicarsi nel convenuto. CP_1
10 E' dunque accertata la cessazione della materia del contendere anche sul punto e che le tabelle da applicarsi nel convenuto sono quelle allegate alla relazione definitiva di CTU del 23/12/2024 e sono attualmente CP_1 vigenti nel a , a far data dalla delibera del 20/05/2025. Controparte_1 CP_1
In merito poi alla impugnativa della delibera del 31/3/2022 va osservato quanto segue.
Preliminarmente va ritenuto che, essendo precluso al giudice il potere di sindacare l'opportunità o convenienza della soluzione adottata dalla impugnata delibera, ci si deve limitare solo a valutare se la stessa sia o meno il risultato del legittimo esercizio dei poteri discrezionali dell'assemblea (Cass. civ., Sez. II, 20/06/2012, n. 10199;
Cass. civ., Sez. II, 30/07/2004, n. 14560; Cass. civ., Sez. II, 26/04/1994, n. 3938; Cass. n. 731 del 27 gennaio
1988), in quanto è con il diverso procedimento ex art. 69 disp. att. c.c. che un condomino può chiedere al giudice l'accertamento dei giusti ed effettivi criteri millesimali in base ai quali effettuare il riparto delle spese condominiali (Cass. civ. Sez. II Sent., 11/07/2012, n. 11757), come poi avvenuto n3el caso in esame.
Ciò posto, va osservato che le tabelle elaborate del tecnico del Condominio, Geom. Feudale, erano approvabili con la maggioranza prevista dall'art 69 disp. att. CC perché non è provato in atti che queste ultime, né le tabelle precedentemente vigenti nel condominio, recassero modifica dei criteri previsti dalla legge.
Per la approvazione delle tabelle oggetto della delibera impugnata non era quindi richiesta la approvazione da parte della totalità dei condomini.
Al momento della emissione della delibera non era contestato tra le parti che vi fosse stato l'incremento delle superfici della unità immobiliare di parte attrice, legittimante la modifica delle tabelle a termini di tale norma e posta a fondamento della determinazione assembleare, mentre erano in discussione solo i criteri di elaborazione della tabella redatta dal tecnico del e la esistenza di eventuali errori in essa. CP_1
Inoltre è provato che il deliberato assembleare è stato approvato con un quorum rispettoso della maggioranza prevista dall'art.1136, II comma cc, come richiamato dall'art 69 disp. att. CC, costituente la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio, perchè pari a 9 condomini sui 12 presenti e rappresentanti
520,00 millesimi.
Emerge quindi la soccombenza virtuale dell'attrice sul punto, rilevante ai fini della attribuzione a suo carico delle spese di lite con riferimento alla domanda di impugnativa della delibera di approvazione delle tabelle.
Conseguentemente va rigettata la domanda di restituzione delle somme asseritamente pagate in eccesso in esecuzione della delibera impugnata atteso che non ne è emersa la illegittimità.
Ne consegue che le tabelle millesimali del convenuto approvate con la delibera impugnata CP_1 conservano la loro piena efficacia fino momento in cui la stessa è stata sostituita da quella del 20/5/2025.
Va poi rigettata la domanda formulata dal di condanna dell'attrice al risarcimento del danno ex art.96 CP_1 cpc in quanto: non è stato allegata né, a fortiori, provata l'esistenza di un danno non suscettibile di ristoro con la condanna alla refusione delle spese di lite, come necessario ai sensi del primo comma dell'art. 96 c.p.c.; neppure si rileva la esistenza dei presupposti sanzionatori di cui al III comma della stessa norma, in quanto, tenuto conto delle statuizioni della presente sentenza e della durata e svolgimento del processo, non sono emersi in atti danni irreparabili in capo al convenuto dall'atteggiamento processuale della controparte e non si ravvisano sintomi
11 di una grave negligenza della stessa nell'utilizzo dello strumento processuale azionato ai fini delle sue difese.
Stante la mancata partecipazione del convenuto, senza giustificato motivo, alla mediazione CP_1 obbligatoria ex art. 5 del D.Lgs. 28/2010 e 71 quater disp att. c.c., lo stesso va condannato ai sensi dell'art.8, comma 4bis di tale D.Lgs. al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, come in dispositivo.
Per quanto riguarda la domanda di condanna al rimborso delle spese e dei compensi di mediazione e di quelle di
CTP va osservato che le stesse non costituiscono danno patrimoniale da risarcire ma spese di giudizio.
Dunque va disattesa la domanda risarcitoria e le stesse verranno quindi prese in esame a tale ultimo titolo.
Con assorbimento, infine, di ogni altra domanda, istanza anche istruttoria ed eccezione formulate in giudizio, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" (Cass. Sez. U, n. 9936 del 08/05/2014; Cass. n.
12002 del 28/05/2014; Cass. civ. Sez. V Ord., 08/06/2018, n. 15008).
La decisione sulla attribuzione delle spese e competenze della mediazione e del presente giudizio deve tenere conto della sostanziale reciproca soccombenza delle parti e degli altri rilievi sopra effettuati in ordine alla necessità della redazione delle nuove tabelle millesimali condominiali a seguito dell'ampliamento delle superfici della proprietà della attrice.
Ne consegue che è giustificato che i compensi di giudizio e di mediazione vadano compensati per l'intero tra parte attrice e il convenuto ai sensi dell'articolo 92 c.p.c.; mentre a carico del convenuto ed a CP_1 CP_1 favore della attrice, vadano poste, integralmente, soltanto le spese di lite e di mediazione.
Atteso che la revisione delle tabelle è stata determinata anche dall'incremento di superfici della unità immobiliare della attrice, va confermato che le spese di CTU, già in precedenza liquidate, vanno poste a carico delle parti solidalmente;
mentre la metà posta a carico del convenuto andrà ripartita a carico degli altri CP_1 condomini pro quota millesimale come da tabella allegata alla CTU ed approvata dalla assemblea del 20/05/2025.
Va rigettata invece la domanda di rimborso delle spese del CTP formulata dall'attrice, siccome l'avvalersi della sua attività rientra nelle libere scelte della parte, non essendo risultata necessaria ai fini della lite e della sua assistenza, per quanto in atti (Cass 4357/2003 e Cass. n. 6056/1990, Cass. n. 3716/1980).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra istanza disattesa, rigettata o assorbita, così provvede, come in motivazione:
- Dichiara cessata la materia del contendere sia in punto impugnativa della delibera del 31/3/2022 che in punto revisione delle tabelle millesimali con essa approvate, stante l'intervenuta delibera del 20/5/2025 e la approvazione con essa delle tabelle redatte dal CTU nel presente giudizio.
- Rigetta la domanda della attrice di restituzione delle somme asseritamente pagate in eccesso in esecuzione della delibera impugnata del 31/3/2022.
- Rigetta la domanda del di condanna dell'attrice al risarcimento del danno ex art.96 cpc. CP_1
- Compensa integralmente i compensi di giudizio e della mediazione tra la parte attrice e la parte convenuta;
mentre condanna il convenuto a corrispondere alla attrice tutte le spese di lite e di mediazione CP_1 determinate in €. 650,00.
12 - Pone definitivamente a carico di entrambe le parti, attrice e , in solido tra di loro, le spese della CP_1
CTU; mentre la metà posta a carico del convenuto andrà ripartita a carico degli altri condomini pro CP_1 quota millesimale come da tabella allegata alla CTU ed approvata dalla assemblea del 20/05/2025.
- Rigetta la domanda dell'attrice di rimborso delle spese del CTP.
- Condanna il convenuto, in persona del suo amministratore pro tempore, al versamento all'entrata CP_1 del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, pari ad €.518,00.
Sentenza immediatamente esecutiva per legge resa ex articolo 281 sexies c.p.c. pubblicata mediante lettura In udienza del dispositivo di sintetica motivazione ed allegazione al verbale.
Milano 25 giugno 2025.
Il Giudice
Dott. Pietro Paolo Pisani
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