Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 11/02/2025, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
n.5209/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, Eugenio Carmine
Labella, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
, con l'assistenza e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 dell'avv. MASSARO LUCIA -c.f. , nonché dell'avv. C.F._2
LACERENZA VITO NICOLA -c.f. e MEMEO GIOVINA -c.f. C.F._3
; C.F._4
-parte ricorrente-
e
-con l'assistenza e difesa dell'avv. BOVE ANTONIO -c.f. CP_1
; C.F._5
-parte resistente- all'udienza dell'11/02/2025 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. - Con ricorso depositato in data 07/07/2023 la parte ricorrente ha convenuto in giudizio dinanzi a Questo Ufficio Giudicante
l' , rassegnando contro di esso Istituto le seguenti CP_1 conclusioni:
“1. accertarsi e dichiararsi che il ricorrente ha diritto, ai sensi della L. 297/82, a richiedere ed ottenere l'intervento del
1
2964 e ss. c.c., per tutti i motivi innanzi esposti;
2. accertarsi e dichiararsi e per l'effetto disporsi l'annullamento e/o la revoca del provvedimento di reiezione, della domanda del ricorrente, emesso dall' in data 03.02.2023 e CP_1 notificato il 14.02.2023 nonché della delibera emessa dal Comitato
Provinciale in rigetto del ricorso amministrativo, per tutti CP_1
i motivi innanzi esposti;
3. conseguentemente e per l'effetto, condannarsi l' resistente CP_1 al pagamento in favore del ricorrente della somma pari ad euro
14.195,24 a titolo di T.F.R., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione sino all'integrale soddisfo, o per quella somma maggiore o minore che esiterà all'esito del giudizio, per tutto quanto innanzi esposto in narrativa, oltre accessori di legge;
4. Con vittoria di spese, con condanna in favore dei sottoscritti procuratori che se ne dichiarano antistatari.”.
I.1. - A fondamento della sua pretesa il ricorrente ha dedotto che aveva lavorato alle dipendenze della società (già CP_2
, dal 01°/01/1992 al 29/12/2010; che aveva Parte_2 maturato a titolo di TFR alla data di cessazione del rapporto di lavoro la somma di Euro 14.195,24, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
che, a fronte dell'inadempimento della società datrice di lavoro, aveva chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Trani –
Sezione Lavoro il decreto ingiuntivo n.388/2015 del 21/07/2015 riguardante il suo credito a titolo di TFR;
che, eseguita la notifica alla ex società datrice di lavoro, il titolo non era stato opposto e, pertanto, era stato munito di formula esecutiva ex art.647 c.p.c.; che, a fronte dell'inadempimento della ex società datrice di lavoro, in data 04/02/2020 aveva presentato, telematicamente all' la sua domanda amministrativa al fine di CP_1 ottenere l'intervento del Fondo di Garanzia ai sensi dell'art. 2 comma 1 L. 297/82 con codice “Fallimento”. Il ricorrente ha precisato che, all'epoca della presentazione della domanda
2 amministrativa all' , la società CP_1 Controparte_3 non era stata assoggettata ad alcuna procedura concorsuale;
che la sentenza dichiarativa di fallimento della società debitrice era stata pronunciata solo in data 23/12/2021 dal Tribunale di Matera
– Sezione Fallimentare (sent. n.19/2021); che in data 07/03/2022, all'esito dell'apertura della procedura concorsuale aveva trasmesso, per il tramite dei suoi difensori, rituale e tempestiva istanza ex artt. 93 e ss. L.F., chiedendo l'ammissione al passivo del credito vantato per T.F.R., come da titolo esecutivo (d.i.
388/2015 del Trib. Di Trani – Sez. Lavoro); che, tuttavia, con decreto del 09/06/2022 reso ex art. 102 L.F. il predetto Tribunale di Matera – Sezione Fallimentare, aveva disposto di non procedere all'esame del passivo alla luce della radicale e totale assenza di attivo concorsuale;
che, in conseguenza di detta pronuncia giudiziale, in data 08/11/2022 aveva presentato nuova domanda di intervento del Fondo di Garanzia ai sensi dell'art. 2 comma 5 CP_1
L. 297/82, con codice “5” quale, appunto “Esecuzione individuale”, in cui aveva specificamente riportato, nella sezione “note”,
l'impossibilità di procedersi ad esame del passivo giusta decreto ex art. 102 L.F.; che con comunicazione a mezzo pec del 19/01/2023
l' aveva chiesto la trasmissione di documentazione CP_1 integrativa;
che, nonostante la trasmissione della richiesta documentazione integrativa, l' aveva comunicato a mezzo pec CP_1 del 14/02/2023 il rigetto della domanda amministrativa, sulla base della seguente motivazione: “INTERVENUTA DECADENZA A RICHIESTA DI
RIESAME PRESTAZIONI Controparte_4
(CIRC. 32/2010)”; che la
[...] Controparte_5 CP_1 rilevata “decadenza” annuale di cui all'art. 47 D.P.R. 639/1970 era illegittima;
che, pertanto, in data 24/04/2023 aveva presentato avverso il rigetto ricorso in via amministrativa, che era stato respinto in data 25/05/2023.
II. - Ritualmente costituitosi in giudizio, l' ha eccepito, in CP_1 via pregiudiziale, la decadenza ex art.47 DPR n.639/1970; nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda, in quanto infondata in fatto ed in diritto.
3 III. - La domanda deve essere rigettata sulla base delle argomentazioni di seguito esposte.
III.1. - In particolare, si ritiene meritevole di accoglimento l'eccezione di decadenza annuale (peraltro rilevabile d'ufficio) sollevata dall' ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 30 aprile CP_1
1970, n. 639.
III.2. - Al riguardo, occorre evidenziare che il terzo comma dell'art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito con l'art. 4 del d.l. n. 384/92, conv. con legge n. 438/92, dispone che per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88,
l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma.
Il citato secondo comma fa decorrere il termine per la proposizione dell'azione giudiziaria, alternativamente: a) dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto; b) dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione;
c) dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.
III.3. - Inoltre, occorre segnalare che è riscontrato attraverso l'interpretazione del dato normativo offerta dalla giurisprudenza di legittimità che le prestazioni erogate dal Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2 della legge
29 maggio 1982, n. 297 rientrano tra quelle a carico della gestione di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con conseguente applicazione del termine di decadenza annuale [arg. ex
Cass. Sez. L, Sentenza n. 15531 del 08/07/2014 (Rv. 631983 - 01):
«La decadenza annuale dall'azione prevista dall'art. 47, terzo comma, del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, nel testo sostituito dall'art. 4 del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, conv. in legge 14 novembre 1992, n. 438 ("ratione temporis" applicabile, anteriormente alle modifiche apportate dall'art. 38 del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. in legge 15 luglio 2011, n. 111), si
4 applica anche alle prestazioni erogate dal Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, il quale rientra nella "Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti" di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, richiamato nel comma terzo dell'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970»].
III.4. - Ciò premesso, si evidenzia che, come è pacificamente ammesso dalle parti, la parte ricorrente ha presentato ricorso amministrativo soltanto avverso il provvedimento di rigetto della seconda domanda amministrativa;
sicché il ricorso amministrativo presentato in data 24/04/2023 deve ritenersi tardivo rispetto alla data del 04/02/2020 di presentazione della prima domanda amministrativa.
III.5. - Ne consegue l'applicabilità del termine di un anno e duecentodieci giorni in ragione del fatto che la mancata presentazione di un tempestivo ricorso amministrativo impedisce il computo di ulteriori novanta giorni per la relativa decisione
[Cass., 26 settembre 2002 n. 13961; Sez. L, Sentenza n. 12073 del
18/08/2003 (Rv. 565900 - 01)].
III.6. - Tuttavia, anche nell'ipotesi in cui si volesse applicare il termine di un anno e trecento giorni, il ricorso introduttivo del presente giudizio depositato in data 07/07/2023 risulterebbe depositato tardivamente, atteso che, computandolo dalla data di presentazione della prima domanda amministrativa (04/02/2020), il termine era già abbondantemente scaduto nel mese di dicembre 2021.
III.7. - Né la decisione di rigetto adottata (tardivamente rispetto alla data di presentazione della prima domanda amministrativa) in data 25/05/2023 dal Comitato Provinciale dell' è idonea a riaprire i termini di legge. CP_1
Ne discende l'inammissibilità del ricorso giudiziario.
IV. - Attesa la definizione in rito della causa con l'accoglimento dell'eccezione pregiudiziale di decadenza, si ritengono sussistenti gravi ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
5 disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
- dichiara l'inammissibilità del ricorso;
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Trani, 11/02/2025
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Carmine Labella
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