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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 17/04/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BIELLA
- SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale di Biella in composizione monocratica e nella persona del Giudice, dott.ssa Maria Donata
Garambone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1529 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto: Cessione dei crediti promossa
DA
(già (C.F. ) in persona del Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 titolare e l.r.p.t., con sede legale in Milano, via Domenichino n. 5, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo
Bonalume del Foro di Milano, giusta procura allegata all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliata per il presente giudizio presso e nel suo studio (LMS Studio Legale), in Milano, Corso Magenta n. 84;
ATTRICE
CONTRO
(C.F. , in Controparte_1 P.IVA_2 persona del l.r.p.t., con sede in Ponderano (BI), via via dei Ponderanesi n. 2, rappresentata e difesa dall'avv. Annarita Gili del Foro di Torino, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliata per il presente giudizio presso e nel suo studio in Torino, Corso
G. Lanza, n. 14/A;
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con lo scambio delle note di trattazione scritta, disposto in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 24.9.2024, le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
- l'attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare: • IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni e i titoli di cui all'atto di citazione, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte Parte_1 dell' , in persona del legale rappresentante pro tempore, dei seguenti crediti e, per l'effetto, condannare CP_1
l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al relativo pagamento in favore di CP_1 Parte_1
I. € 18.872,81 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate negli elenchi che si producono sub ALL. A - B;
[...]
pagina1 di 9 II. gli interessi moratori maturati e maturandi sulla maggior sorte capitale azionata con la citazione: − “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e − con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale - scadenza riportata negli elenchi prodotti sub ALL. A – B (colonna “Data Scadenza”) - sino al saldo;
III. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta maggior sorte capitale azionata con la citazione che, alla data di notifica dell'atto di citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.: − nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12, − con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
IV. € 3.360,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del
D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la predetta maggior sorte capitale azionata, oltre interessi su ciascun importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui mancato puntuale pagamento ha generato il predetto importo;
V. € 6.285,04 a titolo di ulteriori interessi di mora – ulteriori, appunto, rispetto a quelli maturati e maturandi in relazione alla sorte capitale – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale. Tali interessi di mora sono già stati fatturati mediante le “Note Debito Interessi” riepilogate negli elenchi che si producono sub ALL. C –
D – E VI. gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito, interessi di mora che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica della citazione. VII.
€ 5.160,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle sottostanti fatture (indicate in ciascuna delle Note Debito) il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito riepilogate in elenco prodotto sub ALL. C, oltre interessi su ciascun importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui tardivo pagamento ha generato il predetto importo VIII. € 32.960,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, portati dalle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub ALL. F, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per le fatture indicate in dettaglio il cui termine di pagamento non è stato rispettato - fatture ulteriori rispetto a quelle costituenti la sorte capitale di cui sopra nonché a quelle il cui tardivo pagamento ha generato le Note Debito - oltre interessi su ciascun importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui mancato puntuale pagamento ha generato il predetto importo. IN VIA
SUBORDINATA: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di Parte_1 ad ottenere il pagamento da parte dell' e, per l'effetto, condannare l' al pagamento in favore di CP_1 CP_1 [...] di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a er: • sorte capitale, • interessi Parte_1 Parte_1 moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale: - “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e
5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e - con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della sorte capitale, • interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale: - nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come
pagina2 di 9 novellato dal D. Lgs. n. 192/12, - con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
• importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alla sorte capitale, oltre interessi;
• importo dovuto a titolo di interessi di mora ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale;
• interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle Note Debito: - nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, - con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
• importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alle Note Debito, oltre interessi;
• importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione ad ulteriori fatture il cui termine di pagamento non è stato rispettato, oltre interessi.
IN ULTERIORMENTE SUBORDINATA: accertare e dichiarare il diritto di d ottenere il Parte_1 pagamento da parte dell' e, per l'effetto, condannare l' al pagamento in favore di CP_1 CP_1 Parte_1
Part di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a per capitale, interessi e rivalutazione monetaria Parte_1 dal dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.; IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA,
IVA, contributo unificato, marca e successive”;
- il convenuto: “[…] insiste nell'accoglimento delle conclusioni formulate nella comparsa di costituzione e risposta del
26.5.2021, che s'intendono in questa sede tutte confermate”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione omettendo lo svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato (ora ha Parte_2 Parte_1 convenuto davanti all'intestato Tribunale l' (di seguito Controparte_1
Con
esponendo quanto segue: A) di essersi resa cessionaria (in forza dei contratti prodotti sub doc. 6A
e 6B) di crediti nei confronti della ridetta per un ammontare complessivo di €. 214.067,86 in linea Con capitale, portati dalle fatture emesse nei confronti dell' dalle società fornitrici meglio indicate nel medesimo atto e di cui agli elenchi prodotti quali documenti n. 3A e 3B e di aver, quindi, diritto alla corresponsione: i. degli interessi moratori nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/2002, maturati e maturandi sull'importo in linea capitale, con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura al saldo;
ii. degli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/2002 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, co.4, c.c., prodotti dagli interessi moratori scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione sino al saldo;
iii. del complessivo pagina3 di 9 importo di €. 3.360,00 dovuto ai sensi dell'art. 6, co.2, D. Lgs. n. 231/2002, in ragione di €. 40,00 per ciascuna delle fatture costituenti la predetta sorte capitale;
B) di avere diritto al pagamento anche del complessivo importo di €. 6.634,68 dovuto a titolo di Con interessi di mora maturati a causa del tardivo pagamento, da parte dell' di ulteriori crediti di cui la stessa si è resa cessionaria (cfr. doc. 9A, 9B E 9C citazione), di cui alle Note di Debito prodotte sub doc. 5A, 5B e 5C, degli interessi anatocistici prodotti da quest'ultimi scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione sino al saldo, nonché del complessivo importo di €
5.160,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle n. 129 fatture il cui tardivo pagamento Con da parte dell' a generato gli interessi di mora oggetto delle ridette Note Debito;
C) di avere, infine, diritto al pagamento dell'importo di € 32.960,00, dovuto in forza dell'art. 6, comma
2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 per il tardivo pagamento, da parte Con dell' dell'ulteriori fatture (cfr. doc. 10 citazione) di cui all'elenco prodotto quale documento n. 11.
Credito, questo, cedutole in forza del contratto di cessione prodotto quale documento n. 12. Con La società attrice chiedeva, quindi, la condanna dell l pagamento delle somme così indicate. Con Costituendosi in giudizio, l' a specificamente contestato quanto ex adverso dedotto e domandato, in particolare: I) relativamente alle domande sub A): i. ha eccepito la “prescrizione ex art. 2946 c.c. della fattura
n° 7010083830 emanata da Pfizer Italia s.r.l. in data 13.10.2009 per € 586,08 (sub doc 3A di controparte)” (cfr. pag. 4 comparsa); ii. ha eccepito il difetto di titolarità del rapporto giuridico sottostante le fatture emesse dai fornitori meglio indicati in comparsa (cfr. pag. 4), per non aver parte attrice prodotto i relativi atti di Con cessione e per non avere l' derito ai seguenti atti di cessione: “− da parte di (per atto Controparte_3 rogito dal Notaio dott. di Genova in data 11.7.2019); − da parte di ER s.p.a. (per atto rogito Persona_1
Notaio dott. di Roma in data 27.2.2018); − da parte di (per atto rogito Notaio Persona_2 Controparte_4 dott. di Cardano al Campo in data 26.9.2018)” (cfr. pag. 5 comparsa) ; iii. ha Persona_3 contestato di aver mai ricevute talune fatture (“− International Factors Italia s.p.a.: fattura n° 264928 del
30.6.2015; − Beckman Coulter s.r.l.: fattura n° 2015023952 del 14.4.2015; − Zimmer Biomet Italia s.r.l.: fattura
n. 1620096166 del 24.10.2019” – cfr. pag. 6 comparsa); iv. ed ha eccepito di aver già pagato talaltre fatture meglio indicate in comparsa (cfr. pag. 6-7) e comunque di aver altrimenti estinto o contestato il proprio debito, come da prospetto riepilogativo prodotto (cfr. doc. 2 e 3 comparsa); II) relativamente alle domande sub B): i. ha eccepito la “[…] prescrizione degli interessi che l'attrice afferma essere maturati su fatture (che sostiene essere state) pagate in ritardo e scadute – secondo i dettagli dalla stessa prodotti – prima del 6 dicembre 2015, cioè entro 5 anni precedenti la notifica dell'atto di citazione per cui è causa, avvenuta il 7 dicembre 2020”
(cfr. pag. 9 comparsa); ii. ha eccepito il difetto di titolarità del rapporto giuridico sottostante le fatture emesse dai fornitori meglio indicati in comparsa (cfr. pag. 11), per non aver parte attrice prodotto i relativi atti di cessione e per avere “[…] opposto formale rifiuto ai seguenti atti di cessione azionati dalla Pt_3
pagina4 di 9 controparte: − da parte di (per atto rogito dal Notaio di Milano del Controparte_5 Persona_3
17.7.2020), doc. 26 bis;
− da parte di (per atto rogito Notaio di Roma in data CP_6 Persona_4
4.6.2020), doc. 26 ter” (cfr. pag. 11 comparsa) e comunque per non avere aderito agli atti di cessione prodotti quali documenti n. 9A; iii. ha contestato “[…] le note di debito per interessi prodotte dalla controparte in quanto queste in parte sono già state pagate, in parte contengono errori di calcolo, in parte sono relative a fatture stornate con note di credito, in parte sono relative a fatture di capitale rifiutate e/o contestate, etc…, come emerge dai prospetti Con riepilogativi elaborati dall' (docc. 27, 28 e 29)” (cfr. pag. 14 comparsa), oltre che dall'ulteriore documentazione prodotta (cfr. doc. 30-34); iv. ha rilevato la mancata produzione in giudizio dei documenti contraddistinti dai numeri 9B e 9C; Con In ogni caso, ad avviso della difesa dell' non sarebbe comunque dovuto l'importo richiesto in forza dell'art. 6, co.2, D. Lgs. n. 231/2002, così come gli interessi di mora non potrebbero produrre interessi anatocistici.
Tutto ciò premesso, le domande proposte dalla società attrice (come formulate in sede di precisazione delle conclusioni) sono solo in parte meritevoli di accoglimento nei termini e con le precisazioni di seguito esposte.
In considerazione dell'oggetto del presente giudizio, occorre preliminarmente ricordare che costituisce principio consolidato ed insuperato quello per cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Tale principio, sancito a far data dalla fondamentale pronuncia delle Sezioni Unite n. 13533/2001 è espressione e portato dell'altrettanto noto principio di elaborazione giurisprudenziale della riferibilità o vicinanza della prova, in virtù del quale, poiché il creditore troverebbe difficoltà, spesso insuperabili, se dovesse dimostrare di non aver ricevuto la prestazione,
l'onere della prova è posto a carico del soggetto nella cui sfera si è prodotto l'inadempimento e che è, quindi, in possesso degli elementi utili per paralizzare la pretesa del creditore, fornendo la prova del fatto estintivo del diritto azionato, costituito dall'adempimento.
In applicazione di tali principi, occorrerà, quindi, accertare in primis se, con riferimento a ciascuna delle domande di condanna al pagamento proposte dalla società attrice, la stessa abbia o meno ottemperato all'onere della prova sulla stessa gravante. Più precisamente, si ritiene che, nella fattispecie per cui è causa, affinché la prova del fatto costituivo del diritto possa ritenersi raggiunta, la società attrice deve aver dimostrato, per un verso, la fonte del credito per cui agisce e, per altro verso, la titolarità dello stesso.
Quanto al primo profilo, benché non risultino versati in atti le copie dei diversi contratti di fornitura costituenti la fonte dei crediti per cui è causa, ciononostante l'esistenza dei vari rapporti contrattuali e pagina5 di 9 l'esecuzione delle relative prestazioni a carico delle rispettive società di fornitura può ritenersi provata, Con poiché l' onvenuta non ha specificamente contestato l'esecuzione delle prestazioni de quibus.
Quanto, poi, al secondo profilo, dato il considerevole numero di crediti ceduti, ai fini di una migliore intellegibilità della presente decisione, si rende necessario esaminare separatamente le domande svolte e sopra contraddistinte dalle lettere A), B) e C).
Relativamente alla domanda sub A), occorre conclusivamente avere riguardo alle fatture di cui agli elenchi prodotti dalla società attrice quali allegati A e B della comparsa conclusionale, dovendosi, quindi, verificare che per ciascuna di esse, raggruppate in base alle diverse società fornitrici, sia presente o meno in atti copia del relativo contratto di cessione – appunto – da quest'ultima all'odierna attrice.
All'esito di questa meticolosa verifica è emerso che non risulta fornita la prova dell'intervenuta cessione in favore dell'odierna attrice dei crediti rinvenienti dalle seguenti fatture:
- tutte quelle emesse da in quanto datate 2018 mentre mediante la Controparte_7 scrittura privata autenticata del 28.6.2019 (cfr. doc. 18_2 mem. 183 n. 1 attrice) le parti hanno espressamente convenuto che oggetto di cessione fossero “Tutte le fatture che verranno emesse nei 24 mesi dalla sottoscrizione della presente […] ovvero tutte le fatture che verranno emesse a far data dal 01/06/2019”;
- quella emessa da giacché alcun atto di cessione risulta versato in atti, Controparte_8 risultando vuota la cartella corrispondente contenuta nel file compresso contraddistinto dal n. 18_2;
- quelle emesse da BAXTER S.P.A. e datate 2011, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, considerato che gli atti di cessione versati in atti (cfr. doc. 6A citazione e doc. 18_1 mem. 183 n. 1 attrice) si riferiscono espressamente alle sole fatture emesse a far data dal 31.1.2018 e al 28.2.2020;
- quella emessa da nel 2013 n. 7010153049, che non ha costituito oggetto di Controparte_9 cessione per quanto consta dalla disamina delle scritture private sottoscritte, rispettivamente, in data
15.10.2009 e in data 10.11.2017 (cfr. doc. 18_2 mem. 183 n. 1 attrice);
- tutte quelle emesse da INTERNATIONAL FACTORS ITALIA S.P.A., CP_10 CP_11
BECKMAN COULTER S.R.L., giacché alcun atto di cessione risulta
[...] Controparte_12 versato in atti, risultando vuota la cartella corrispondente contenuta nel file compresso contraddistinto dal n. 18_2;
- quelle emesse da messe nel 2017 e nel 2018, riferendosi la cessione in atti Controparte_3
(cfr. doc. 6B citazione) alle fatture emesse a far data dal 24.6.2019 per i successivi 24 mesi;
- quelle emesse da el 2019, riferendosi la cessione in atti (cfr. doc. 18_2 mem Controparte_5
183 n. 1 attrice) alle fatture emesse a far data dal 17.7.2020 per i successivi 24 mesi.
Conseguentemente, il credito in linea capitale per cui risulta raggiunta la prova nei termini sopra richiamati è da accertarsi nel minor importo di €. 4.853,21 in linea capitale. Su tale importo sussiste altresì il diritto della società attrice a vedersi corrispondere gli interessi di mora, calcolati nella misura di pagina6 di 9 cui all'art. 5 D. Lgs. 231/2002 sull'importo capitale delle fatture accertate come impagate, dal giorno della relativa scadenza a quello dell'effettivo saldo.
Poiché si tratta di interessi di mora dovuti da oltre sei mesi, sono dovuti anche i richiesti interessi anatocistici, da calcolarsi sull'importo complessivo dovuto a titolo di interessi moratori sempre al tasso pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, in applicazione del comma quarto aggiunto all'art. 1284 c.c. dall'art. 17, comma 1, del D.L.
12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, nella L. 162/2014, con decorrenza dalla data in cui è stata proposta la domanda giudiziale fino al saldo effettivo.
Infine, il riconoscimento della pretesa relativa agli interessi moratori anzidetti comporta che debba essere riconosciuto alla società attrice anche il diritto al risarcimento forfettizzato ex art. 6 D. Lgs.
231/2002 e, quindi, l'importo di €. 40,00 per ciascuna delle fatture accertate come impagate e costituenti la predetta sorte capitale.
La somma in linea capitale come sopra accertata tiene altresì conto dell'eccezione di pagamento Con sollevata dalla difesa dell' convenuta relativamente alle fatture meglio indicate in comparsa;
pagamento del quale, peraltro, aveva già tenuto conto la società attrice riducendo la propria richiesta. Con Quanto alle ulteriori eccezioni proposte dall' onvenuta, innanzitutto, risulta infondata quella relativa all'asserita mancata adesione da parte di quest'ultima alle cessioni “[…] − da parte di Controparte_3
(per atto rogito dal Notaio dott. di Genova in data 11.7.2019); − da parte di ER s.p.a. (per Persona_1 atto rogito Notaio dott. di Roma in data 27.2.2018); − da parte di (per atto Persona_2 Controparte_4 rogito Notaio dott. di Cardano al Campo in data 26.9.2018)” (cfr. pag. 5 Persona_3 comparsa)”. Infatti, in disparte ogni valutazione in ordine all'effettiva applicabilità della disciplina di cui all'art. 106, co. 13 D. Lgs. 50/2016, in ogni caso, la parte convenuta ha semplicemente allegato di non aver aderito a dette cessioni, del tutto omettendo di fornire la prova positiva e documentale del proprio espresso rifiuto, ritualmente comunicato al cessionario.
Analogamente infondata è l'eccezione di prescrizione decennale del credito portato dalla fattura n.
7010083830 emanata da Pfizer Italia s.r.l. in data 13.10.2009 per € 586,08, ed oggetto di cessione in favore della società odierna attrice con la scrittura privata autenticata del 15.10.2009, avendo la società attrice prodotto validi atti interruttivi del relativo decorso (cfr. doc. 20 mem. 183 n. 1 attrice).
Con riferimento alla domanda sub B), ferme le considerazioni già svolte in ordine al raggiungimento della prova dei rapporti sostanziali di fornitura da cui traggono origine i crediti di cui alle fatture pagate in ritardo, si ritiene che sia stata raggiunta anche la prova relativa all'effettiva titolarità di tale credito in Con capo alla società odierna attrice per non aver l' pecificamente contestato, con riferimento a ciascuna delle singole fatture risultanti dal dettaglio delle note di debito n. 90005563, n. 90009887 e n. 90014174
(cfr. doc. 4A e 5A citazione), di aver effettuato il pagamento, come risultante dalla documentazione versata in atti. In altri termini e con maggior impegno motivazionale si intende, cioè, significare che il pagina7 di 9 riconoscimento in capo alla società odierna attrice della qualità di proprio creditore e, quindi, della titolarità dei crediti oggetto di cessione, è presupposto logico-giuridico del fatto in sé del pagamento Con delle singole fatture di cui si tratta;
circostanza, questa, non negata dall' onvenuta.
Ad analoga conclusione può giungersi con riferimento ai crediti oggetto delle ulteriori note di debito, prodotte, in particolare, quale documento n. 5C in allegato alla citazione.
Ad abundantiam si rilevata, altresì, che la società attrice ha comunque provveduto al deposito dei diversi atti di atti di cessione conclusi con le varie società fornitrici ed aventi ad oggetto le fatture pagate in ritardo e sopra richiamati (cfr. doc. 9A citazione;
doc. 15, 16 e 19 mem. 183 n. 1 attrice).
Risultano, viceversa, sforniti di prova (nei termini sopra precisati) i crediti di cui alle note di debito n.
90007526, n. TK90007526, n. PF90021740 (cfr. doc. 5A e 5B).
Conseguentemente, devono accertarsi come dovuti interessi di mora per il ritardato pagamento delle sole fatture riportate nelle note di debito dettagliate sopra richiamate, per il minore importo di €.
6.351,80. Trattandosi di interessi dovuti da oltre sei mesi, spettano alla società attrice anche i richiesti interessi anatocistici, da calcolarsi sull'importo complessivo dovuto a titolo di interessi moratori sempre al tasso pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, in applicazione del comma quarto aggiunto all'art. 1284 c.c. dall'art. 17, comma 1, del D.L.
12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, nella L. 162/2014, con decorrenza dalla data in cui è stata proposta la domanda giudiziale fino al saldo effettivo.
Infine, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2002, spetta alla società attrice la somma di € 40,00 a titolo di risarcimento forfettario dei costi sostenuti per il recupero del credito per capitale e interessi, per ciascuna delle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alle ridette note di debito
Quanto alle eccezioni sollevate dalla difesa di parte convenuta, si ritiene che alcuna di esse colga nel segno: per un verso, infatti, a quanto consta a chi scrive, non si rivengono nei summenzionati elenchi
“[…] fatture (che sostiene essere state) pagate in ritardo e scadute – secondo i dettagli dalla stessa prodotti – prima del 6 dicembre 2015, cioè entro 5 anni precedenti la notifica dell'atto di citazione per cui è causa, avvenuta il 7 dicembre 2020”
(cfr. pag. 9 comparsa). Per altro verso, non pertinente risulta il richiamo al formale rifiuto opposto Con dall' i seguenti atti di cessione:
− da parte di con scrittura privata autenticata del 17.7.2020 (doc. 26 bis comparsa); − Controparte_5 da parte di con scrittura autenticata del 4.6.2020 (cfr. doc. 26ter comparsa), giacché i CP_6 crediti oggetto delle ridette cessioni non sono quelli di cui alle fatture pagate in ritardo.
Con riferimento, infine, alla domanda sub C), la stessa non può essere accolta poiché la società attrice non ha fornito la prova di essersi resa effettivamente cessionaria dei crediti portati dalle fatture n.
90021317 e n. 90021318 (cfr. doc. 11 citazione e 17 mem. 183 n. 1 attrice): infatti, diversamente da pagina8 di 9 quanto dichiarato da parte attrice, non risulta versato in atti proprio il documento contraddistinto dal n.
12 degli allegati alla citazione.
Quanto alle spese di lite, l'esito complessivo della lite, che ha portato al parziale accoglimento delle domande della società attrice, ne giustifica la compensazione integrale tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, nella persona del Giudice monocratico, dott.ssa Maria Donata Garambone, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da già in persona del l.r.p.t., così Parte_1 Parte_2 provvede:
- accerta che in persona del l.r.p.t. è creditrice nei confronti della Parte_1 [...]
in persona del l.r.p.t.: Controparte_1
i. della somma in linea capitale di €. 4.853,21;
ii. degli interessi di mora, calcolati nella misura di cui all'art. 5 D. Lgs. 231/2002 sul ridetto importo in linea capitale, dal giorno della scadenza di ciascuna singola fattura e fino alla data dell'effettivo soddisfo;
iii. degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora di cui al punto ii., da calcolarsi al tasso di cui al D. Lgs. 231/2002 sull'importo dovuto a tale titolo dalla data di proposizione della domanda giudiziale fino all'effettivo soddisfo;
iv. del risarcimento forfettario dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, D.lgs. n. 231/2002 come novellato dal D.lgs. n. 192/2012, in relazione a ciascuna delle fatture impagate costituenti la predetta sorte capitale;
v. dell'importo complessivo di €. 6.351,80 dovuto a titolo di interessi di mora in relazione alle note di debito di cui n. 5A e 5C; vi. degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora di cui al punto v, da calcolarsi al tasso di cui al D. Lgs. 231/2002 sull'importo dovuto a tale titolo dalla data di proposizione della domanda giudiziale fino all'effettivo soddisfo;
vi. del risarcimento forfettario ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2002 dei costi sostenuti per il recupero del credito per capitale e interessi per ciascuna delle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alle ridette note di debito;
- per l'effetto, condanna la in Controparte_1 persona del l.r.p.t. al pagamento in favore di in persona del l.r.p.t. delle somme Parte_1 accertate come dovute;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Biella, 16.4.2025 Il Giudice dott.ssa Maria Donata Garambone
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BIELLA
- SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale di Biella in composizione monocratica e nella persona del Giudice, dott.ssa Maria Donata
Garambone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1529 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto: Cessione dei crediti promossa
DA
(già (C.F. ) in persona del Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 titolare e l.r.p.t., con sede legale in Milano, via Domenichino n. 5, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo
Bonalume del Foro di Milano, giusta procura allegata all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliata per il presente giudizio presso e nel suo studio (LMS Studio Legale), in Milano, Corso Magenta n. 84;
ATTRICE
CONTRO
(C.F. , in Controparte_1 P.IVA_2 persona del l.r.p.t., con sede in Ponderano (BI), via via dei Ponderanesi n. 2, rappresentata e difesa dall'avv. Annarita Gili del Foro di Torino, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliata per il presente giudizio presso e nel suo studio in Torino, Corso
G. Lanza, n. 14/A;
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con lo scambio delle note di trattazione scritta, disposto in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 24.9.2024, le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
- l'attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare: • IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni e i titoli di cui all'atto di citazione, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte Parte_1 dell' , in persona del legale rappresentante pro tempore, dei seguenti crediti e, per l'effetto, condannare CP_1
l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al relativo pagamento in favore di CP_1 Parte_1
I. € 18.872,81 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate negli elenchi che si producono sub ALL. A - B;
[...]
pagina1 di 9 II. gli interessi moratori maturati e maturandi sulla maggior sorte capitale azionata con la citazione: − “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e − con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale - scadenza riportata negli elenchi prodotti sub ALL. A – B (colonna “Data Scadenza”) - sino al saldo;
III. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta maggior sorte capitale azionata con la citazione che, alla data di notifica dell'atto di citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.: − nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12, − con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
IV. € 3.360,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del
D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la predetta maggior sorte capitale azionata, oltre interessi su ciascun importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui mancato puntuale pagamento ha generato il predetto importo;
V. € 6.285,04 a titolo di ulteriori interessi di mora – ulteriori, appunto, rispetto a quelli maturati e maturandi in relazione alla sorte capitale – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale. Tali interessi di mora sono già stati fatturati mediante le “Note Debito Interessi” riepilogate negli elenchi che si producono sub ALL. C –
D – E VI. gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito, interessi di mora che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica della citazione. VII.
€ 5.160,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle sottostanti fatture (indicate in ciascuna delle Note Debito) il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito riepilogate in elenco prodotto sub ALL. C, oltre interessi su ciascun importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui tardivo pagamento ha generato il predetto importo VIII. € 32.960,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, portati dalle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub ALL. F, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per le fatture indicate in dettaglio il cui termine di pagamento non è stato rispettato - fatture ulteriori rispetto a quelle costituenti la sorte capitale di cui sopra nonché a quelle il cui tardivo pagamento ha generato le Note Debito - oltre interessi su ciascun importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui mancato puntuale pagamento ha generato il predetto importo. IN VIA
SUBORDINATA: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di Parte_1 ad ottenere il pagamento da parte dell' e, per l'effetto, condannare l' al pagamento in favore di CP_1 CP_1 [...] di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a er: • sorte capitale, • interessi Parte_1 Parte_1 moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale: - “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e
5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e - con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della sorte capitale, • interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale: - nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come
pagina2 di 9 novellato dal D. Lgs. n. 192/12, - con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
• importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alla sorte capitale, oltre interessi;
• importo dovuto a titolo di interessi di mora ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale;
• interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle Note Debito: - nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, - con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
• importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alle Note Debito, oltre interessi;
• importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione ad ulteriori fatture il cui termine di pagamento non è stato rispettato, oltre interessi.
IN ULTERIORMENTE SUBORDINATA: accertare e dichiarare il diritto di d ottenere il Parte_1 pagamento da parte dell' e, per l'effetto, condannare l' al pagamento in favore di CP_1 CP_1 Parte_1
Part di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a per capitale, interessi e rivalutazione monetaria Parte_1 dal dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.; IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA,
IVA, contributo unificato, marca e successive”;
- il convenuto: “[…] insiste nell'accoglimento delle conclusioni formulate nella comparsa di costituzione e risposta del
26.5.2021, che s'intendono in questa sede tutte confermate”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione omettendo lo svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato (ora ha Parte_2 Parte_1 convenuto davanti all'intestato Tribunale l' (di seguito Controparte_1
Con
esponendo quanto segue: A) di essersi resa cessionaria (in forza dei contratti prodotti sub doc. 6A
e 6B) di crediti nei confronti della ridetta per un ammontare complessivo di €. 214.067,86 in linea Con capitale, portati dalle fatture emesse nei confronti dell' dalle società fornitrici meglio indicate nel medesimo atto e di cui agli elenchi prodotti quali documenti n. 3A e 3B e di aver, quindi, diritto alla corresponsione: i. degli interessi moratori nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/2002, maturati e maturandi sull'importo in linea capitale, con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura al saldo;
ii. degli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/2002 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, co.4, c.c., prodotti dagli interessi moratori scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione sino al saldo;
iii. del complessivo pagina3 di 9 importo di €. 3.360,00 dovuto ai sensi dell'art. 6, co.2, D. Lgs. n. 231/2002, in ragione di €. 40,00 per ciascuna delle fatture costituenti la predetta sorte capitale;
B) di avere diritto al pagamento anche del complessivo importo di €. 6.634,68 dovuto a titolo di Con interessi di mora maturati a causa del tardivo pagamento, da parte dell' di ulteriori crediti di cui la stessa si è resa cessionaria (cfr. doc. 9A, 9B E 9C citazione), di cui alle Note di Debito prodotte sub doc. 5A, 5B e 5C, degli interessi anatocistici prodotti da quest'ultimi scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione sino al saldo, nonché del complessivo importo di €
5.160,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle n. 129 fatture il cui tardivo pagamento Con da parte dell' a generato gli interessi di mora oggetto delle ridette Note Debito;
C) di avere, infine, diritto al pagamento dell'importo di € 32.960,00, dovuto in forza dell'art. 6, comma
2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 per il tardivo pagamento, da parte Con dell' dell'ulteriori fatture (cfr. doc. 10 citazione) di cui all'elenco prodotto quale documento n. 11.
Credito, questo, cedutole in forza del contratto di cessione prodotto quale documento n. 12. Con La società attrice chiedeva, quindi, la condanna dell l pagamento delle somme così indicate. Con Costituendosi in giudizio, l' a specificamente contestato quanto ex adverso dedotto e domandato, in particolare: I) relativamente alle domande sub A): i. ha eccepito la “prescrizione ex art. 2946 c.c. della fattura
n° 7010083830 emanata da Pfizer Italia s.r.l. in data 13.10.2009 per € 586,08 (sub doc 3A di controparte)” (cfr. pag. 4 comparsa); ii. ha eccepito il difetto di titolarità del rapporto giuridico sottostante le fatture emesse dai fornitori meglio indicati in comparsa (cfr. pag. 4), per non aver parte attrice prodotto i relativi atti di Con cessione e per non avere l' derito ai seguenti atti di cessione: “− da parte di (per atto Controparte_3 rogito dal Notaio dott. di Genova in data 11.7.2019); − da parte di ER s.p.a. (per atto rogito Persona_1
Notaio dott. di Roma in data 27.2.2018); − da parte di (per atto rogito Notaio Persona_2 Controparte_4 dott. di Cardano al Campo in data 26.9.2018)” (cfr. pag. 5 comparsa) ; iii. ha Persona_3 contestato di aver mai ricevute talune fatture (“− International Factors Italia s.p.a.: fattura n° 264928 del
30.6.2015; − Beckman Coulter s.r.l.: fattura n° 2015023952 del 14.4.2015; − Zimmer Biomet Italia s.r.l.: fattura
n. 1620096166 del 24.10.2019” – cfr. pag. 6 comparsa); iv. ed ha eccepito di aver già pagato talaltre fatture meglio indicate in comparsa (cfr. pag. 6-7) e comunque di aver altrimenti estinto o contestato il proprio debito, come da prospetto riepilogativo prodotto (cfr. doc. 2 e 3 comparsa); II) relativamente alle domande sub B): i. ha eccepito la “[…] prescrizione degli interessi che l'attrice afferma essere maturati su fatture (che sostiene essere state) pagate in ritardo e scadute – secondo i dettagli dalla stessa prodotti – prima del 6 dicembre 2015, cioè entro 5 anni precedenti la notifica dell'atto di citazione per cui è causa, avvenuta il 7 dicembre 2020”
(cfr. pag. 9 comparsa); ii. ha eccepito il difetto di titolarità del rapporto giuridico sottostante le fatture emesse dai fornitori meglio indicati in comparsa (cfr. pag. 11), per non aver parte attrice prodotto i relativi atti di cessione e per avere “[…] opposto formale rifiuto ai seguenti atti di cessione azionati dalla Pt_3
pagina4 di 9 controparte: − da parte di (per atto rogito dal Notaio di Milano del Controparte_5 Persona_3
17.7.2020), doc. 26 bis;
− da parte di (per atto rogito Notaio di Roma in data CP_6 Persona_4
4.6.2020), doc. 26 ter” (cfr. pag. 11 comparsa) e comunque per non avere aderito agli atti di cessione prodotti quali documenti n. 9A; iii. ha contestato “[…] le note di debito per interessi prodotte dalla controparte in quanto queste in parte sono già state pagate, in parte contengono errori di calcolo, in parte sono relative a fatture stornate con note di credito, in parte sono relative a fatture di capitale rifiutate e/o contestate, etc…, come emerge dai prospetti Con riepilogativi elaborati dall' (docc. 27, 28 e 29)” (cfr. pag. 14 comparsa), oltre che dall'ulteriore documentazione prodotta (cfr. doc. 30-34); iv. ha rilevato la mancata produzione in giudizio dei documenti contraddistinti dai numeri 9B e 9C; Con In ogni caso, ad avviso della difesa dell' non sarebbe comunque dovuto l'importo richiesto in forza dell'art. 6, co.2, D. Lgs. n. 231/2002, così come gli interessi di mora non potrebbero produrre interessi anatocistici.
Tutto ciò premesso, le domande proposte dalla società attrice (come formulate in sede di precisazione delle conclusioni) sono solo in parte meritevoli di accoglimento nei termini e con le precisazioni di seguito esposte.
In considerazione dell'oggetto del presente giudizio, occorre preliminarmente ricordare che costituisce principio consolidato ed insuperato quello per cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Tale principio, sancito a far data dalla fondamentale pronuncia delle Sezioni Unite n. 13533/2001 è espressione e portato dell'altrettanto noto principio di elaborazione giurisprudenziale della riferibilità o vicinanza della prova, in virtù del quale, poiché il creditore troverebbe difficoltà, spesso insuperabili, se dovesse dimostrare di non aver ricevuto la prestazione,
l'onere della prova è posto a carico del soggetto nella cui sfera si è prodotto l'inadempimento e che è, quindi, in possesso degli elementi utili per paralizzare la pretesa del creditore, fornendo la prova del fatto estintivo del diritto azionato, costituito dall'adempimento.
In applicazione di tali principi, occorrerà, quindi, accertare in primis se, con riferimento a ciascuna delle domande di condanna al pagamento proposte dalla società attrice, la stessa abbia o meno ottemperato all'onere della prova sulla stessa gravante. Più precisamente, si ritiene che, nella fattispecie per cui è causa, affinché la prova del fatto costituivo del diritto possa ritenersi raggiunta, la società attrice deve aver dimostrato, per un verso, la fonte del credito per cui agisce e, per altro verso, la titolarità dello stesso.
Quanto al primo profilo, benché non risultino versati in atti le copie dei diversi contratti di fornitura costituenti la fonte dei crediti per cui è causa, ciononostante l'esistenza dei vari rapporti contrattuali e pagina5 di 9 l'esecuzione delle relative prestazioni a carico delle rispettive società di fornitura può ritenersi provata, Con poiché l' onvenuta non ha specificamente contestato l'esecuzione delle prestazioni de quibus.
Quanto, poi, al secondo profilo, dato il considerevole numero di crediti ceduti, ai fini di una migliore intellegibilità della presente decisione, si rende necessario esaminare separatamente le domande svolte e sopra contraddistinte dalle lettere A), B) e C).
Relativamente alla domanda sub A), occorre conclusivamente avere riguardo alle fatture di cui agli elenchi prodotti dalla società attrice quali allegati A e B della comparsa conclusionale, dovendosi, quindi, verificare che per ciascuna di esse, raggruppate in base alle diverse società fornitrici, sia presente o meno in atti copia del relativo contratto di cessione – appunto – da quest'ultima all'odierna attrice.
All'esito di questa meticolosa verifica è emerso che non risulta fornita la prova dell'intervenuta cessione in favore dell'odierna attrice dei crediti rinvenienti dalle seguenti fatture:
- tutte quelle emesse da in quanto datate 2018 mentre mediante la Controparte_7 scrittura privata autenticata del 28.6.2019 (cfr. doc. 18_2 mem. 183 n. 1 attrice) le parti hanno espressamente convenuto che oggetto di cessione fossero “Tutte le fatture che verranno emesse nei 24 mesi dalla sottoscrizione della presente […] ovvero tutte le fatture che verranno emesse a far data dal 01/06/2019”;
- quella emessa da giacché alcun atto di cessione risulta versato in atti, Controparte_8 risultando vuota la cartella corrispondente contenuta nel file compresso contraddistinto dal n. 18_2;
- quelle emesse da BAXTER S.P.A. e datate 2011, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, considerato che gli atti di cessione versati in atti (cfr. doc. 6A citazione e doc. 18_1 mem. 183 n. 1 attrice) si riferiscono espressamente alle sole fatture emesse a far data dal 31.1.2018 e al 28.2.2020;
- quella emessa da nel 2013 n. 7010153049, che non ha costituito oggetto di Controparte_9 cessione per quanto consta dalla disamina delle scritture private sottoscritte, rispettivamente, in data
15.10.2009 e in data 10.11.2017 (cfr. doc. 18_2 mem. 183 n. 1 attrice);
- tutte quelle emesse da INTERNATIONAL FACTORS ITALIA S.P.A., CP_10 CP_11
BECKMAN COULTER S.R.L., giacché alcun atto di cessione risulta
[...] Controparte_12 versato in atti, risultando vuota la cartella corrispondente contenuta nel file compresso contraddistinto dal n. 18_2;
- quelle emesse da messe nel 2017 e nel 2018, riferendosi la cessione in atti Controparte_3
(cfr. doc. 6B citazione) alle fatture emesse a far data dal 24.6.2019 per i successivi 24 mesi;
- quelle emesse da el 2019, riferendosi la cessione in atti (cfr. doc. 18_2 mem Controparte_5
183 n. 1 attrice) alle fatture emesse a far data dal 17.7.2020 per i successivi 24 mesi.
Conseguentemente, il credito in linea capitale per cui risulta raggiunta la prova nei termini sopra richiamati è da accertarsi nel minor importo di €. 4.853,21 in linea capitale. Su tale importo sussiste altresì il diritto della società attrice a vedersi corrispondere gli interessi di mora, calcolati nella misura di pagina6 di 9 cui all'art. 5 D. Lgs. 231/2002 sull'importo capitale delle fatture accertate come impagate, dal giorno della relativa scadenza a quello dell'effettivo saldo.
Poiché si tratta di interessi di mora dovuti da oltre sei mesi, sono dovuti anche i richiesti interessi anatocistici, da calcolarsi sull'importo complessivo dovuto a titolo di interessi moratori sempre al tasso pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, in applicazione del comma quarto aggiunto all'art. 1284 c.c. dall'art. 17, comma 1, del D.L.
12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, nella L. 162/2014, con decorrenza dalla data in cui è stata proposta la domanda giudiziale fino al saldo effettivo.
Infine, il riconoscimento della pretesa relativa agli interessi moratori anzidetti comporta che debba essere riconosciuto alla società attrice anche il diritto al risarcimento forfettizzato ex art. 6 D. Lgs.
231/2002 e, quindi, l'importo di €. 40,00 per ciascuna delle fatture accertate come impagate e costituenti la predetta sorte capitale.
La somma in linea capitale come sopra accertata tiene altresì conto dell'eccezione di pagamento Con sollevata dalla difesa dell' convenuta relativamente alle fatture meglio indicate in comparsa;
pagamento del quale, peraltro, aveva già tenuto conto la società attrice riducendo la propria richiesta. Con Quanto alle ulteriori eccezioni proposte dall' onvenuta, innanzitutto, risulta infondata quella relativa all'asserita mancata adesione da parte di quest'ultima alle cessioni “[…] − da parte di Controparte_3
(per atto rogito dal Notaio dott. di Genova in data 11.7.2019); − da parte di ER s.p.a. (per Persona_1 atto rogito Notaio dott. di Roma in data 27.2.2018); − da parte di (per atto Persona_2 Controparte_4 rogito Notaio dott. di Cardano al Campo in data 26.9.2018)” (cfr. pag. 5 Persona_3 comparsa)”. Infatti, in disparte ogni valutazione in ordine all'effettiva applicabilità della disciplina di cui all'art. 106, co. 13 D. Lgs. 50/2016, in ogni caso, la parte convenuta ha semplicemente allegato di non aver aderito a dette cessioni, del tutto omettendo di fornire la prova positiva e documentale del proprio espresso rifiuto, ritualmente comunicato al cessionario.
Analogamente infondata è l'eccezione di prescrizione decennale del credito portato dalla fattura n.
7010083830 emanata da Pfizer Italia s.r.l. in data 13.10.2009 per € 586,08, ed oggetto di cessione in favore della società odierna attrice con la scrittura privata autenticata del 15.10.2009, avendo la società attrice prodotto validi atti interruttivi del relativo decorso (cfr. doc. 20 mem. 183 n. 1 attrice).
Con riferimento alla domanda sub B), ferme le considerazioni già svolte in ordine al raggiungimento della prova dei rapporti sostanziali di fornitura da cui traggono origine i crediti di cui alle fatture pagate in ritardo, si ritiene che sia stata raggiunta anche la prova relativa all'effettiva titolarità di tale credito in Con capo alla società odierna attrice per non aver l' pecificamente contestato, con riferimento a ciascuna delle singole fatture risultanti dal dettaglio delle note di debito n. 90005563, n. 90009887 e n. 90014174
(cfr. doc. 4A e 5A citazione), di aver effettuato il pagamento, come risultante dalla documentazione versata in atti. In altri termini e con maggior impegno motivazionale si intende, cioè, significare che il pagina7 di 9 riconoscimento in capo alla società odierna attrice della qualità di proprio creditore e, quindi, della titolarità dei crediti oggetto di cessione, è presupposto logico-giuridico del fatto in sé del pagamento Con delle singole fatture di cui si tratta;
circostanza, questa, non negata dall' onvenuta.
Ad analoga conclusione può giungersi con riferimento ai crediti oggetto delle ulteriori note di debito, prodotte, in particolare, quale documento n. 5C in allegato alla citazione.
Ad abundantiam si rilevata, altresì, che la società attrice ha comunque provveduto al deposito dei diversi atti di atti di cessione conclusi con le varie società fornitrici ed aventi ad oggetto le fatture pagate in ritardo e sopra richiamati (cfr. doc. 9A citazione;
doc. 15, 16 e 19 mem. 183 n. 1 attrice).
Risultano, viceversa, sforniti di prova (nei termini sopra precisati) i crediti di cui alle note di debito n.
90007526, n. TK90007526, n. PF90021740 (cfr. doc. 5A e 5B).
Conseguentemente, devono accertarsi come dovuti interessi di mora per il ritardato pagamento delle sole fatture riportate nelle note di debito dettagliate sopra richiamate, per il minore importo di €.
6.351,80. Trattandosi di interessi dovuti da oltre sei mesi, spettano alla società attrice anche i richiesti interessi anatocistici, da calcolarsi sull'importo complessivo dovuto a titolo di interessi moratori sempre al tasso pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, in applicazione del comma quarto aggiunto all'art. 1284 c.c. dall'art. 17, comma 1, del D.L.
12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, nella L. 162/2014, con decorrenza dalla data in cui è stata proposta la domanda giudiziale fino al saldo effettivo.
Infine, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2002, spetta alla società attrice la somma di € 40,00 a titolo di risarcimento forfettario dei costi sostenuti per il recupero del credito per capitale e interessi, per ciascuna delle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alle ridette note di debito
Quanto alle eccezioni sollevate dalla difesa di parte convenuta, si ritiene che alcuna di esse colga nel segno: per un verso, infatti, a quanto consta a chi scrive, non si rivengono nei summenzionati elenchi
“[…] fatture (che sostiene essere state) pagate in ritardo e scadute – secondo i dettagli dalla stessa prodotti – prima del 6 dicembre 2015, cioè entro 5 anni precedenti la notifica dell'atto di citazione per cui è causa, avvenuta il 7 dicembre 2020”
(cfr. pag. 9 comparsa). Per altro verso, non pertinente risulta il richiamo al formale rifiuto opposto Con dall' i seguenti atti di cessione:
− da parte di con scrittura privata autenticata del 17.7.2020 (doc. 26 bis comparsa); − Controparte_5 da parte di con scrittura autenticata del 4.6.2020 (cfr. doc. 26ter comparsa), giacché i CP_6 crediti oggetto delle ridette cessioni non sono quelli di cui alle fatture pagate in ritardo.
Con riferimento, infine, alla domanda sub C), la stessa non può essere accolta poiché la società attrice non ha fornito la prova di essersi resa effettivamente cessionaria dei crediti portati dalle fatture n.
90021317 e n. 90021318 (cfr. doc. 11 citazione e 17 mem. 183 n. 1 attrice): infatti, diversamente da pagina8 di 9 quanto dichiarato da parte attrice, non risulta versato in atti proprio il documento contraddistinto dal n.
12 degli allegati alla citazione.
Quanto alle spese di lite, l'esito complessivo della lite, che ha portato al parziale accoglimento delle domande della società attrice, ne giustifica la compensazione integrale tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, nella persona del Giudice monocratico, dott.ssa Maria Donata Garambone, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da già in persona del l.r.p.t., così Parte_1 Parte_2 provvede:
- accerta che in persona del l.r.p.t. è creditrice nei confronti della Parte_1 [...]
in persona del l.r.p.t.: Controparte_1
i. della somma in linea capitale di €. 4.853,21;
ii. degli interessi di mora, calcolati nella misura di cui all'art. 5 D. Lgs. 231/2002 sul ridetto importo in linea capitale, dal giorno della scadenza di ciascuna singola fattura e fino alla data dell'effettivo soddisfo;
iii. degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora di cui al punto ii., da calcolarsi al tasso di cui al D. Lgs. 231/2002 sull'importo dovuto a tale titolo dalla data di proposizione della domanda giudiziale fino all'effettivo soddisfo;
iv. del risarcimento forfettario dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, D.lgs. n. 231/2002 come novellato dal D.lgs. n. 192/2012, in relazione a ciascuna delle fatture impagate costituenti la predetta sorte capitale;
v. dell'importo complessivo di €. 6.351,80 dovuto a titolo di interessi di mora in relazione alle note di debito di cui n. 5A e 5C; vi. degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora di cui al punto v, da calcolarsi al tasso di cui al D. Lgs. 231/2002 sull'importo dovuto a tale titolo dalla data di proposizione della domanda giudiziale fino all'effettivo soddisfo;
vi. del risarcimento forfettario ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2002 dei costi sostenuti per il recupero del credito per capitale e interessi per ciascuna delle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alle ridette note di debito;
- per l'effetto, condanna la in Controparte_1 persona del l.r.p.t. al pagamento in favore di in persona del l.r.p.t. delle somme Parte_1 accertate come dovute;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Biella, 16.4.2025 Il Giudice dott.ssa Maria Donata Garambone
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