Ordinanza collegiale 26 marzo 2018
Sentenza 27 febbraio 2024
Ordinanza cautelare 10 aprile 2024
Rigetto
Sentenza 18 giugno 2024
Rigetto
Sentenza 17 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 17/03/2026, n. 2221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2221 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02221/2026REG.PROV.COLL.
N. 01978/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1978 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Nicola Campana e Silvio Campana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Valeria Mancinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche del -OMISSIS-;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 marzo 2026 il Cons. OR TI;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – L’appellante nel 2004 ha presentato al Comune di -OMISSIS- due distinte istanze di condono edilizio, ai sensi del D.L. n. 269/2003 e della L.r. n. 23/2004, per i seguenti abusi: veranda chiusa di mq. 33,87 realizzata sulla particella 185 del foglio 13, in aderenza all’edificio principale; manufatto staccato in legno di mq. 14,53 realizzato sulla stessa particella catastale ed utilizzato come ripostiglio/legnaia.
2 - Ritenendo che entrambe le pratiche di condono fossero complete e che erano stati acquisiti anche tutti i pareri necessari di altre amministrazioni, l’appellante ha invitato il Comune alla conclusione dei procedimenti.
Nel 2018 è stato proposto riscorso al Tar per le Marche, ex artt. 31 e 117 del c.p.a., per denunciare l’illegittima inerzia del Comune nel concludere i procedimenti di condono.
3 - Nelle more del giudizio, il Comune ha definito entrambi i condoni con provvedimenti di diniego adottati in data 16/2/2018 prott. nn. 641 (per la veranda) e 642 (per il ripostiglio/legnaia), previa delibera di Consiglio Comunale del 25/1/2018 n. 3.
4 – L’appellante ha impugnato tali provvedenti con ricorso per motivi aggiunti.
5 – Il Tar adito, con la sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato improcedibile il ricorso e ha respinto i motivi aggiunti.
6 – L’originario ricorrente ha proposto appello avverso tale pronuncia per i motivi di seguito esaminati.
6.1 - Con il primo motivo ha dedotto “OMESSA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DELLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO NELLA GESTIONE DELLA PRATICA DI CONDONO. TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI DOCUMENTI DI CAUSA”.
L’appellante lamenta che il Tar ha omesso di considerare i comportamenti, asseritamente illegittimi ed anche illeciti, posti in essere dalla Responsabile del Servizio, che ha impiegato oltre 14 anni per la definizione delle pratiche ed avrebbe ignorato deliberatamente le risultanze istruttorie emerse nel procedimento, frapponendo una infinità di ostacoli.
L’appellante precisa che la domanda era corredata da tutta la documentazione prevista dalla legge, sicché la pratica era già completa per la definizione.
Secondo l’appellante, sarebbe stata inventata l’esistenza del vincolo idrogeologico, ignorando il parere espresso dalla Provincia di Pesaro, reso il 29.11.2008, prot.n. 0078196 in cui si legge: “Dall’esame dei documenti trasmessi, in particolare dal certificato di destinazione urbanistica a firma del Responsabile UTC, l’intervento risulta esterno ad abiti di tutela integrale: La richiesta di condono risulta quindi ammissibile trattandosi di opere che non interferiscono con ambiti di tutela integrale ai sensi del PRG adeguato al PPAR”.
6.2 - Con il secondo motivo ha dedotto “II) OMESSO RICHIAMO AI NULLA OSTA RILASCIATI DALLA PROVINCIA DI PESARO IL 29.11.2008 AI SENSI DELL’ART. 32 DELLA LEGGE 47/1985 E QUELLO DEL 04.07.2008, PROT.N. 0047238.”.
L’appellante lamenta che sull’area nella qual sorgono i due manufatti i vincoli sono stati superati per effetto del nulla osta alla sanatoria rilasciato dalla Provincia di Pesaro il 29.11.2008 ai sensi dell’art. 32 della legge sul condono edilizio. Nonostante i provvedimenti della Provincia, il Giudice di prime cure ha affermato che è comunque applicabile l’art. 32, comma 27, lett. d) del D.L. 269/2003, trattandosi di opere non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici e che è irrilevante che, secondo la Provincia, le opere sarebbero comunque compatibili.
7 – L’appello è inammissibile e/o infondato.
In via preliminare, si rileva come non risulti impugnata la sentenza di primo grado nella parte in cui si rileva che “Il ricorso per motivi aggiunti non risulta essere stato formalmente redatto secondo la chiara distinzione tra esposizione sommaria dei fatti (art. 40, comma 1, lett. c, del c.p.a.) e i motivi specifici su cui si fonda l’impugnazione (art. 40, comma 1, lett. d, del c.p.a.)”, da cui l’inammissibilità anche del ricorso in appello, che neppure censura tale rilievo.
7.1 – Da un altro punto di vista, si osserva che il primo motivo non contesta alcun profilo attinente alla legittimità dei provvedimenti impugnati, concentrandosi invece sul comportamento asseritamente illecito della Responsabile del Servizio.
Tale prospettazione è inammissibile, avuto riguardo al fatto che il giudizio amministrativo ha ad oggetto la verifica della legittimità del provvedimento, non i comportamenti dei singoli funzionari. Questi ultimi, al ricorrere dei relativi presupposti, possono se del caso essere fatti valere in altre sedi.
8 – Ferme le considerazioni che precedono, di per sé ostative all’accoglimento dell’appello, risulta infondato anche il secondo motivo per le ragioni di seguito esposte.
L’oggetto del presente giudizio verte sui provvedimenti di diniego adottati in data 16/2/2018 prott. nn. 641 (per la veranda) e 642 (per il ripostiglio/legnaia) sulla domanda di condono presentata ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d), del D.L. n. 269/2003.
In fatto, si osserva che le due costruzioni ricadono in area paesaggisticamente vincolata ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e del D.M. n. 431/1995 (area boschiva), oltre che in zona soggetta a vincolo idrogeologico di cui al R.D.L. n. 3267/1923.
Per quel che consta (dal momento che al riguardo l’appellante non ha svolto alcuna specifica censura), deve ritenersi che gli abusi siano in contrasto con la disciplina urbanistica comunale, poiché determinano aumento di volume e di superficie utile non ammissibile in zona agricola (peraltro tale aspetto, come di seguito precisato, non è neppure determinante).
8.1 – Tenuto conto del quadro innanzi delineato vanno ricordati i principi espressi al riguardo dalla giurisprudenza.
Ai sensi dell'art. 32 comma 26 lettera a) del D.L. 269/2003: "Sono suscettibili di sanatoria edilizia le tipologie di illecito di cui all'allegato 1: a) numeri da 1 a 3, nell'ambito dell'intero territorio nazionale, fermo restando quanto previsto alla lettera e) del comma 27 del presente articolo, nonché 4, 5 e 6 nell'ambito degli immobili soggetti a vincolo di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985 n. 47”.
L’art. 32, comma 27, del medesimo decreto legge prevede che: “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora (…) siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici”.
Secondo quanto prevedono le suddette norme, non sono in alcun modo suscettibili di sanatoria le opere abusive di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell'allegato 1 alla citata legge (cd. abusi maggiori), realizzate su immobili soggetti a vincoli, a prescindere dal fatto che (ad anche se) si tratti di interventi conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici e al fatto che il vincolo non comporti l'inedificabilità assoluta dell'area. Sono invece sanabili, se conformi a detti strumenti urbanistici, solo gli interventi cd. minori di cui ai numeri 4, 5 e 6, dell'allegato 1 al d.l. n. 326, cit. (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria), previo parere della autorità preposta alla tutela del vincolo.
La giurisprudenza (cfr. Cons. St. n. 1664 del 02 maggio 2016; Cons. St. n. 735 del 23 febbraio 2016, Cons. St. n. 2518 del 18 maggio 2015) ha, infatti, costantemente affermato che, ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d) del decreto legge n. 269 del 30 settembre 2003, convertito nella legge n. 326 del 24 novembre 2003 (cd. terzo condono), le opere abusivamente realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli sono sanabili solo se, oltre al ricorrere delle ulteriori condizioni – e cioè che le opere siano realizzate prima della imposizione del vincolo, che siano conformi alle prescrizioni urbanistiche e che vi sia il previo parere dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo - siano opere minori senza aumento di superficie (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria). Pertanto, un abuso comportante la realizzazione di nuove superfici e nuova volumetria in area assoggettata a vincolo paesaggistico, indipendentemente dal fatto che il vincolo che grava sull’area sarebbe stato imposto solo sulla scorta del D.Lgs. 42 del 2004, non può essere sanato.
L’applicabilità della sanatoria, nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico, alle sole opere di restauro o risanamento conservativo o di manutenzione straordinaria, su immobili già esistenti, se ed in quanto conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici è stata poi confermata anche dalla costante giurisprudenza penale secondo cui: “in tema di abusi edilizi commessi in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, il condono previsto dall'art. 32 del D.L. n. 269 del 2003 (convertito, con modificazioni, dalla l. n. 326 del 2003) è applicabile esclusivamente agli interventi di minore rilevanza indicati ai numeri 4, 5 e 6 dell'allegato 1 del citato D.L. (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria) e previo parere favorevole dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo, mentre non sono in alcun modo suscettibili di sanatoria le opere abusive di cui ai precedenti numeri 1, 2 e 3 del medesimo allegato, anche se l'area è sottoposta a vincolo di inedificabilità relativa e gli interventi risultano conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici” (Corte Cass. 40676 del 2016).
8.3 - Avuto riguardo alle censure dedotte da parte appellante, il Tar ha già evidenziato che la Provincia aveva inizialmente reso il Nulla Osta in forza dalla L.r. n. 11/2008, ma con riserva di rideterminarsi all’esito del giudizio di impugnazione della Legge regionale promosso dal Governo; la L.r. n. 11/2008 è stata poi dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale con sentenza 2/11/2009 n. 290.
Veniva inoltre rilevato che, ai fini del termine triennale di cui all’art. 6 della L.r. n. 23/2004 (scadente il 9/12/2007), le pratiche non erano complete.
9 – Per le ragioni esposte l’appello va respinto.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) respinge l’appello e condanna parte appellante alla refusione delle spese di lite in favore di parte appellata, che si liquidano in €3.000, oltre accessori come per legge.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità dei soggetti citati in sentenza, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026, tenutasi con modalità telematica, con l'intervento dei magistrati:
OR TI, Presidente FF, Estensore
Davide Ponte, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Maria Grazia Vivarelli, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| OR TI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.