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Sentenza 24 dicembre 2024
Sentenza 24 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 24/12/2024, n. 2184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2184 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2024 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, in data odierna, all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 3257/2023 R.G. e vertente
TRA
nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Europa n°54, Cod. Fisc. ( ), elettivamente domiciliata in C.F._1
Messina Via XXVII Luglio 34 is. 195 presso e nello studio dell'Avv. Francesco Micali che la rappresenta e difende, come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1
M. Chiara Marras giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliati in
Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale
RESISTENTE
OGGETTO: Pensione vecchiaia anticipata
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19.10.2023, parte ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro, al fine di ottenere la pensione di vecchiaia anticipata, in quanto affetta da patologie tali da renderla invalida nella misura pari o superiore all'80%. Lamentava il rigetto della domanda amministrativa da parte dell' , e ne chiedeva la condanna alla liquidazione CP_1
ed al pagamento della detta pensione, con la decorrenza di legge, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Depositava, altresì, dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Si costituiva l' con memoria del 29.02.2024, chiedendo nel merito il rigetto della CP_1
domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto per mancanza del requisito sanitario, con vittoria di spese e compensi.
La causa veniva istruita documentalmente e previa nomina del CTU.
In data odierna la causa viene decisa.
Oggetto della domanda è la pensione anticipata di vecchiaia, che spetta ai lavoratori in possesso di un requisito contributivo pari a 1040 contributi settimanali, oltre che ad una invalidità in misura almeno pari all'80%.
Va ulteriormente precisato che per la pensione anticipata dei lavoratori agricoli sono sufficienti 156 giornate l'anno. In questo caso il coefficiente di trasformazione è il seguente: una giornata corrisponde a 0,333 settimane. Ai fini del raggiungimento del requisito contributivo richiesto per l'accesso alla pensione anticipata può essere conteggiata anche la contribuzione figurativa accreditata per disoccupazione speciale agricola e l'integrazione salariale agricola.
Va segnalato che, a norma dell'art. 1 comma 1 del d. lgs. n. 503/1992, i limiti di età per l'accesso alla pensione anticipata di vecchiaia sono stati portati a 60 anni per le donne e
65 anni per gli uomini, a partire dall'1.1.1994, facendo salva l'elevazione dei limiti di età per i lavoratori riconosciuti invalidi in misura superiore all'80% (cfr. comma 8 della disposizione richiamata).
Nel merito, il c.t.u. nominato ha chiaramente illustrato al giudicante la condizione clinica di descrivendo dettagliatamente nell'elaborato, cui Parte_1
integralmente si rinvia, le patologie da cui la stessa è affetta, accertando che il quadro patologico non determina un'inabilità sufficiente ai fini del riconoscimento del requisito richiesto (cfr. CTU, in atti).
Tali conclusioni meritano di essere pienamente condivise, in quanto espresse in esito ad un accurato esame anamnestico e obiettivo delle condizioni di salute della parte ricorrente, integrato dai necessari esami specialistici e sorretto da un'attenta valutazione della documentazione sanitaria, di cui è dato atto nelle esaustive e appropriate considerazioni medico-legali svolte nella relazione. Invero, non sono state formulate osservazioni specifiche o dirette contestazioni alle conclusioni dell'elaborato peritale.
Non sussiste, dunque, il requisito sanitario necessario ai fini della erogazione della pensione di vecchiaia anticipata.
Da quanto sopra discende che la domanda è infondata ed il ricorso non merita accoglimento.
Ricorrono gli estremi per l'applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. come modificato dall'art. 42 del D.L. n. 269/2003 stante la produzione in atti della dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la fruizione da parte dell'odierno istante nell'anno precedente la presente pronuncia di un reddito imponibile ai fini Irpef inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli artt. 76 e 77 del d.lgs. n.115/2002.
Gli esborsi relativi alla c.t.u., separatamente liquidati, si pongono in via definitiva a carico dell' CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1
depositato in data 19.10.2023 nei confronti dell' in persona del legale rappresentante CP_1
pro tempore, intesi i difensori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
-Rigetta la domanda;
-Esonera parte ricorrente dal pagamento delle spese di lite, in presenza della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.;
-Pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alla consulenza tecnica, CP_1
liquidati con decreto emesso nel corso del giudizio.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Patti, 24/12/2024
Il Giudice del Lavoro
(dott. Carmelo Proiti)