Ordinanza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, ordinanza 02/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
R.G.A.C. N. 9766/2023 - SEZIONE IX
G.U. DOTT.SSA ROSA ROMANO CESAREO
VERBALE DI CONCILIAZIONE
Il giorno 2 del mese di aprile dell'anno 2025, innanzi alla Dott.ssa ROSA ROMANO
CESAREO, sono comparsi:
1) per i Sigg.ri (C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), quest'ultima sia in proprio e sia quale
[...] C.F._2
esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore (C.F.: Persona_1
giusta autorizzazione del Giudice Tutelare del Tribunale di C.F._3
Napoli resa in data 11 marzo 2025 (R.G.V.G. n. 4006/2025) che si allega sub lett. A), nel prosieguo del presente atto denominati anche “Attori”, sono presenti gli Avv.ti
Stefano Castaldo (C.F.: ) e (C.F.: C.F._4 Parte_3
), quali procuratori speciali ex art. 185 c.p.c. in virtù di procura C.F._5
che si allega sub lett. B);
2) per il (C.F.: ), con sede in alla Piazza Parte_4 P.IVA_1 Pt_4
Municipio – Palazzo San Giacomo, è presente il Dott. (autorizzato Controparte_1
alla stipula del presente atto in virtù della sua qualifica di Dirigente pro tempore dell'Area Infrastrutture stradali e tecnologiche – Servizio Attività Amministrative e
Contenzioso del predetto Ente), unitamente all'Avv. Maria Teresa Mastrangelo (C.F.:
); C.F._6
3) per la (C.F.: ), con sede in Marano di Controparte_2 P.IVA_2
Napoli, alla Via Epicuro n. 9, è presente il Sig. (C.F.: Controparte_3
), in qualità di legale rappresentante pro tempore, unitamente C.F._7
all'avv. rosario Dursio per delga agli Avv.ti Alfredo Sorge ed Alessandro Manganiello;
nel prosieguo denominati congiuntamente anche “Parti”.
PREMESSA
a. In data 23.10.2014, alle ore 18.45 circa, a sull'Asse Perimetrale di Melito Pt_4
Scampia, all'altezza dell'uscita Piscinola, si verificava un sinistro stradale che vedeva
marito della Sig.ra e padre dei Sigg.ri e Parte_2 Parte_1
. Persona_1
b. Più specificatamente, il Sig. si trovava alla guida del Parte_5
motociclo Yamaha Tmax, targato DZ04927, percorrendo la Strada Perimetrale Melito-
Scampia, allorquando perdeva il controllo del motociclo ed impattava contro il guardrail della predetta arteria stradale che, essendo divelto, con la lamina d'acciaio esposta a taglio vivo e sporgente verso la strada, causava l'amputazione della gamba sinistra del Sig. , il quale dopo alcune ore decedeva presso Parte_5
l'Ospedale Cardarelli di a seguito delle gravi lesioni riportate. Pt_4
c. I Sigg.ri (in proprio e nella qualità di esercente la potestà Parte_2
genitoriale sulla figlia minore ) e hanno Persona_1 Parte_1
instaurato un procedimento civile innanzi a codesto On.le Tribunale nei confronti del
(in qualità di committente proprietario/gestore della Strada Parte_4
Perimetrale su cui si era verificato il sinistro de quo), della CP_4 [...]
quale società aggiudicatrice dell'appalto e Controparte_5
che aveva preso in consegna i lavori di manutenzione del tratto di strada in questione, rimasta contumace) e della (quale società consorziata Controparte_2
della he, in base alla ricostruzione Controparte_5
operata dagli attori, aveva assunto l'obbligo di manutenzione del tratto di strada in questione), affinché venissero condannati, in solido tra loro, a rispondere dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti sia iure proprio che iure successionis.
d. Il relativo giudizio è stato iscritto al R.G.A.C. N. 9766/2023, assegnato per la cognizione alla SEZIONE IX, in persona del G.U. DOTT.SSA ROSA ROMANO
CESAREO, la quale – con ordinanza formulata ai sensi e per gli effetti dell'art. 185 bis c.p.c. resa in data 23 aprile 2024 – ha formulato la seguente proposta transattiva:
“… letti gli atti e tutte le deduzioni formulate;
premesso che l'art. 185 bis cpc prevede che il giudice alla prima udienza, ovvero sino a quando è esaurita l'istruzione, formula alle parti ove possibile, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, una proposta transattiva o conciliativa. La proposta di conciliazione non può costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice;
ritenuto che
il coordinamento con l'art. 91 cpc, prevede altresì che il giudice,“se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92”; ritenuto, benchè la legge non prevede che la proposta formulata dal Giudice ai sensi dell'art. 185 bis cpc debba essere motivata (le motivazioni dei provvedimenti sono funzionali alla loro impugnazione, e la proposta ovviamente non lo è, non avendo natura decisionale), opportuno fissare alcuni punti che possano orientare le parti ai fini di una definizione bonaria ed evitare lungaggini processuali e ulteriori costi di giudizio;
premesso che, in materia di nesso causale, occorre richiamare i principi espressi dalla più recente giurisprudenza di legittimità con specifico riguardo al possibile concorso di più fattori causali, anche in materia di responsabilità da cose in custodia;
ritenuto che
nel caso di concorso di cause...ossia nel caso in cui si tratta di verificare se la cosa ha contribuito causalmente all'evento insieme ad altre concause, il principio di diritto è specificato nel modo seguente: "qualora l'evento dannoso sia ipoteticamente riconducibile a una pluralità di cause, si devono applicare i criteri della "probabilità prevalente" e del "più probabile che non" e che, pertanto, il giudice di merito è tenuto, dapprima, a eliminare, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili (senza che rilevi il numero delle possibili ipotesi alternative concretamente identificabili, attesa l'impredicabilità di un'aritmetica dei valori probatori), poi ad analizzare le rimanenti ipotesi ritenute più probabili e, infine, a scegliere tra esse quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dagli elementi di fatto aventi la consistenza di indizi, assumendo così la veste di probabilità prevalente". (Cass. 25885 del 2022); ritenuto, pertanto, che non serve dunque né la certezza, né una elevata probabilità...bensì una valutazione delle ipotesi alternative e la scelta di quella più probabile, anche se di poco, rispetto alle altre, che non necessariamente si ponga della condotta del danneggiato, che deve essere tale da incidere sul nesso di causalità escludendolo (cfr. Cass. n. 10978/2023);
ritenuto che, sulla base di quanto accertato dal CTU nominato in sede penale, è stata raggiunta la prova del contributo causale del bene in custodia rispetto alla determinazione del sinistro e all'esito che ne è derivato;
ritenuto infatti, sulla base degli elementi e dei dati valutati dal CTU, che le condizioni del guard rail hanno agevolato e concorso a determinare l'esito mortale del sinistro, sebbene non possa affermarsi con certezza che ove fosse stato integro l'evento mortale non si sarebbe verificato;
ritenuto in ogni caso che ciò non esclude il prevalente concorso causale del defunto nella determinazione del sinistro;
ritenuto che la condotta della vittima del danno causato da una cosa in custodia può escludere la responsabilità del custode solo "ove sia colposa ed imprevedibile" (Cass.
n. 25837/2017), ossia "quando essa, rivelandosi come autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, risulti dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo" (Cass. n. 18317/2015), giacché l'idoneità ad interrompere il nesso causale può essere riconosciuta solo ad un fattore estraneo avente "carattere di imprevedibilità ed eccezionalità" (Cass. n. 2660/2013); ritenuto, nella fattispecie in esame, che la condotta tenuta dal de cuius, benché gravemente colposa e in violazione delle più basilari regole del codice della strada, oltre che di comune avvedutezza e prudenza, non era di per sé né imprevedibile, né eccezionale, non potendo escludersi in astratto la perdita di controllo di un mezzo in transito, per qualsiasi ragione, e la fuoriuscita dalla sede stradale, trattandosi di eventi che ben possono verificarsi su qualunque tratto di strada;
ritenuto che
va affermata, pertanto, la concorrente responsabilità del conducente della moto;
ritenuto, in relazione al danno non patrimoniale richiesto dagli attori iure proprio è oramai acquisito il principio per il quale ai prossimi congiunti del soggetto, vittima primaria, che sia deceduta a causa del fatto illecito altrui, spetta il risarcimento del situazione affettiva con la vittima, non essendo ostativo il disposto dell'art.1223 c.c. in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso (Cass. S.U.
n. 9556/02, Cass. n. 8827/03, n. 4993/04 fino a Cass. n. 2228/12); ritenuto che la prova di tale danno può essere fornita in via presuntiva ogni qual volta ricorrano dei presupposti che, in base alle nozioni di comune esperienza e secondo l'id quod plerumque accidit, in assenza di prova contraria, fanno presupporre l'effettiva sussistenza del danno, quali, in via meramente esemplificativa, lo stretto vincolo familiare, la convivenza, la consistenza del nucleo familiare, l'assenza di altri familiari conviventi, le abitudini di vita, l'età del soggetto deceduto e dei superstiti,
(cfr. Cass. N. 9231/2013 “….in caso di perdita definitiva del rapporto matrimoniale e parentale, ciascuno dei familiari superstiti ha diritto ad una liquidazione comprensiva di tutto il danno non patrimoniale subìto, in proporzione alla durata e intensità del vissuto, nonché alla composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all'età della vittima e a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e provare (anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza) da parte di chi agisce in giudizio, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare”); ritenuto quanto ai criteri di liquidazione “devono tener conto dell'irreparabilità della perdita della comunione di vita e di affetti e della integrità della famiglia. La relativa quantificazione va operata considerando tutti gli elementi della fattispecie e, in caso di ricorso a valori tabellari, che vanno in ogni caso esplicitati, effettuandone la necessaria personalizzazione” (cfr. Cass. 10107/2011) ritenuto che detti principi sono stati puntualmente recepiti e trasfusi nell'elaborazione delle Tabelle Milanesi che contemplano una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, senza ingiustificate duplicazioni delle voci risarcitorie, e che sono state aggiornate nel giugno 2022 in adeguamento all'orientamento espresso dalla sentenza della Coret di Cassazione n. 10579/2021 secondo la cui massima: “in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul
"sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella”; ritenuto che in caso di morte causata da un illecito, il danno morale terminale deve essere tenuto distinto da quello biologico terminale, in quanto il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata nel consapevolmente avvertire l'ineluttabile approssimarsi della propria fine ed è risarcibile a prescindere dall'apprezzabilità dell'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando soltanto l'integrità della sofferenza medesima;
mentre il secondo, quale pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità e intensità, sussiste, per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla percezione cosciente della gravissima lesione dell'integrità personale della vittima nella fase terminale della stessa, ma richiede, ai fini della risarcibilità, che tra le lesioni colpose e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo (Cassazione civile sez. III - 05/05/2021, n. 11719; Tribunale Milano, sez. X, 14/07/2022, n. 6184); ritenuto che sussiste anche un pregiudizio economico quale lucro cessante in capo agli attori concretantesi nella perdita di una fonte di reddito destinato , quantomeno in parte, al soddisfacimento delle esigenze del nucleo familiare;
ritenuto che
l'affidamento della manutenzione stradale in appalto alle singole imprese non sottre la sorveglianza ed il controllo, di cui si discute, al per assegnarli Pt_4
all'impresa appaltatrice, che così risponderebbe direttamente in caso d'inadempimento: infatti, il contratto d'appalto per la manutenzione delle strade di parte del territorio comunale costituisce soltanto lo strumento tecnico - giuridico per la realizzazione in concreto del compito istituzionale, proprio dell'ente territoriale, di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade di sua proprietà, per cui deve ritenersi che l'esistenza di tale contratto di appalto non vale affatto ad escludere la responsabilità del committente nei confronti degli utenti delle Pt_4
singole strade ai sensi dell'art. 2051 c.c. (Cass. 22.1.2015, n. 1146). ritenuto che è principio costantemente affermato dalla S.C. quello per cui l'unicità del fatto dannoso, richiesta dall'art. 2055 c.c., ai fini della configurabilità della responsabilità solidale degli autori dell'illecito, va intesa in senso non assoluto, ma relativo, in coerenza con la funzione propria di tale istituto di rafforzare la garanzia del danneggiato, sicché - sia in tema di responsabilità contrattuale che extracontrattuale - se un unico evento dannoso è ricollegabile eziologicamente a più persone, è sufficiente, ai fini della responsabilità solidale, che tutte le singole azioni od omissioni abbiano concorso in modo efficiente a produrlo, alla luce dei principi che regolano il nesso di causalità e il concorso di più cause efficienti nella produzione dei danni (patrimoniali e non) da risarcire, essendo a tal fine irrilevante se il fatto dannoso sia derivato da più autonome azioni o omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti anche temporalmente distinti, ed anche diversi' (cfr. Cass. n. 28656/2017 che richiama Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6041 del 12/03/2010; id. Sez. 1, Sentenza n.
15687 del 21/06/2013; id. Sez. 1, Sentenza n. 8372 del 09/04/2014); ritenuto che una base conciliativa idonea a evitare ulteriori approfondimenti istruttori potrebbe consistere nell'accettazione da parte della in proprio e nella Pt_2
qualità della somma complessiva di euro 280.000,00 comprensiva di ogni tipologia di pregiudizio e di ogni voce risarcitoria;
ritenuto che
l'accettazione di tale proposta consentirebbe alle parti da un lato di ridurre i tempi del procedimento ordinario di cognizione, tenuto conto che trattasi di controversia di iscrizione a ruolo relativamente recente tra quelle pendenti sul ruolo in carico a questo Giudice e dall'altro di evitare ulteriori esborsi da sopportare a titolo di spese processuali destinate a gravare, almeno in parte, sulle parti che dovessero risultare soccombenti all'esito del giudizio di merito;
PQM
Formula alle parti la seguente proposta transattiva:
Pagamento da parte dei convenuti in solido della somma di euro 280.000,00 oltre spese di lite quantificate in euro 600,0 per spese ed euro 11,088,00 per spese di patrocinio quantificate sulla base del D.M. n. 55/14 e successivi aggiornamenti secondo i parametri previsti per lo scaglione di valore corrispondente alla somma di cui alla presente proposta conciliativa (importi medi per la fase di studio e introduttiva e minimi fasi per la fase istruttoria) …”.
e. All'udienza del 3 marzo 2025 gli Attori, il e la Parte_4
a seguito delle interlocuzioni avute dai difensori con i Controparte_2
rispettivi assistiti, hanno manifestato la loro disponibilità ad aderire alla proposta conciliativa formulata da codesto On.le Giudice adito.
f. La HDI ASSICURAZIONI S.P.A. e la TUA ASSICURAZIONI S.P.A. hanno medio tempore accettato, a spese integralmente compensate, la rinuncia alle domande formulate nei loro confronti dalla Controparte_6
[...
Il procedimento de quo è stato, pertanto, rinviato alla udienza del 2 aprile 2025 per la formalizzazione dell'accordo nei termini prospettati da codesto Tribunale. *******
Tutto ciò premesso, le Parti, in esecuzione della proposta conciliativa formulata da codesto On.le Tribunale adito, già accettata dalle medesime Parti in corso di causa,
TRANSIGONO E CONCILIANO la lite di cui sopra nei termini che seguono e che qui vengono espressamente approvati:
1. Il si obbliga a corrispondere in favore degli Attori, che Parte_4
accettano, l'importo di Euro 148.389,36
(centoquarantottomilatrecentoottantanove/36), pari al 50% dell'importo riconosciuto da codesto Tribunale – a titolo di sorta capitale (Euro 140.000,00) e spese di lite (Euro 8.389,36 inclusivi di oneri accessori) – nella proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. di cui in premessa.
1.1. Detto importo verrà corrisposto dal entro e non oltre 120 Parte_4
giorni dalla sottoscrizione del presente verbale, nelle seguenti tempistiche e modalità:
(i) quanto ad Euro 46.666,66 (quarantaseimilaseicentosessantasei/66), in favore della Sig.ra in proprio, mediante bonifico alle seguenti Parte_2
coordinate bancarie:
IBAN: [...]
(ii) quanto ad Euro 46.666,67 (quarantaseimilaseicentosessantasei/67), in favore della Sig.ra quale esercente la responsabilità genitoriale sulla Parte_2
figlia minore , mediante bonifico alle seguenti coordinate bancarie Persona_1
intestate alla minore:
IBAN: [...]
(iii) quanto ad Euro 46.666,67 (quarantaseimilaseicentosessantasei/67), in favore del Sig. (C.F.: ), mediante bonifico alle Parte_1 C.F._1
seguenti coordinate bancarie:
IBAN: [...]
(iv) quanto ad Euro 7.114,24 (settemilacentoquattordici/24) per spese di lite
[inclusivi di compenso (€5.544,00), rimborso spese generali (€831,60), C.p.A.
(€225,02), I.V.A. (€1.458,74) e spese vive (€300,00), al netto della R.A. pari ad €1.275,12 che il verserà nei termini di legge], direttamente in Parte_4
favore degli Avv.ti Stefano Castaldo e , quali difensori dichiaratisi Parte_3
antistatari, mediante bonifico alle seguenti coordinate bancarie intestate allo CP_7
Legale Castaldo, Controparte_8
IBAN: [...]
2. Parimenti, la si obbliga a corrispondere in favore Controparte_2
degli Attori, che accettano, l'importo di Euro 148.389,36
(centoquarantottomilatrecentoottantanove/36), pari al 50% dell'importo riconosciuto da codesto Tribunale – a titolo di sorta capitale (Euro 140.000,00) e spese di lite (Euro 8.389,36 inclusivi di oneri accessori) – nella proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. di cui in premessa.
2.1. Detto importo di Euro 148.389,36
(centoquarantottomilatrecentoottantanove/36) verrà corrisposto dalla nelle seguenti tempistiche e modalità: Controparte_2
(i) quanto ad Euro 46.666,66 (quarantaseimilaseicentosessantasei/66), in favore della Sig.ra in proprio, mediante n. 19 rate così distinte: Parte_2
1. Euro 6.666,66 (seimilaseicentosessantasei/66) entro e non oltre il 30.4.2025;
2. Euro 2.600,00 (duemilaseicento/00) entro e non oltre il 31.5.2025;
3. Euro 2.200,00 (duemiladuecento/00) entro e non oltre il 30.6.2025;
4. Euro 2.200,00 (duemiladuecento/00) entro e non oltre il 31.7.2025;
5. Euro 2.200,00 (duemiladuecento/00) entro e non oltre il 31.8.2025;
6. Euro 2.200,00 (duemiladuecento/00) entro e non oltre il 30.9.2025;
7. Euro 2.200,00 (duemiladuecento/00) entro e non oltre il 31.10.2025;
8. Euro 2.200,00 (duemiladuecento/00) entro e non oltre il 30.11.2025;
9. Euro 2.200,00 (duemiladuecento/00) entro e non oltre il 31.12.2025;
10. Euro 2.200,00 (duemiladuecento/00) entro e non oltre il 31.1.2026;
11. Euro 2.200,00 (duemiladuecento/00) entro e non oltre il 28.2.2026;
12. Euro 2.200,00 (duemiladuecento/00) entro e non oltre il 31.3.2026;
13. Euro 2.200,00 (duemiladuecento/00) entro e non oltre il 30.4.2026; 14. Euro 2.200,00 (duemiladuecento/00) entro e non oltre il 31.5.2026;
15. Euro 2.200,00 (duemiladuecento/00) entro e non oltre il 30.6.2026;
16. Euro 2.200,00 (duemiladuecento/00) entro e non oltre il 31.7.2026;
17. Euro 2.200,00 (duemiladuecento/00) entro e non oltre il 31.8.2026;
18. Euro 2.200,00 (duemiladuecento/00) entro e non oltre il 30.9.2026;
19. Euro 2.200,00 (duemiladuecento/00) entro e non oltre il 31.10.2026.
Tutti i suindicati pagamenti andranno eseguiti mediante bonifico alle seguenti coordinate bancarie:
IBAN: [...]
(ii) quanto ad Euro 46.666,67 (quarantaseimilaseicentosessantasei/67), in favore della Sig.ra quale esercente la responsabilità genitoriale sulla Parte_2
figlia minore , mediante n. 19 rate così distinte: Persona_1
1. Euro 6.666,67 (seimilaseicentosessantasei/67) entro e non oltre il 30.4.2025;
2. Euro 2.600,00 (duemilaseicento/00) entro e non oltre il 31.5.2025;
3. Euro 2.200,00 (duemiladuecento/00) entro e non oltre il 30.6.2025;
4. Euro 2.200,00 (duemiladuecento/00) entro e non oltre il 31.7.2025;
5. Euro 2.200,00 (duemiladuecento/00) entro e non oltre il 31.8.2025;
6. Euro 2.200,00 (duemiladuecento/00) entro e non oltre il 30.9.2025;
7. Euro 2.200,00 (duemiladuecento/00) entro e non oltre il 31.10.2025;
8. Euro 2.200,00 (duemiladuecento/00) entro e non oltre il 30.11.2025;
9. Euro 2.200,00 (duemiladuecento/00) entro e non oltre il 31.12.2025;
10. Euro 2.200,00 (duemiladuecento/00) entro e non oltre il 31.1.2026;
11. Euro 2.200,00 (duemiladuecento/00) entro e non oltre il 28.2.2026;
12. Euro 2.200,00 (duemiladuecento/00) entro e non oltre il 31.3.2026;
13. Euro 2.200,00 (duemiladuecento/00) entro e non oltre il 30.4.2026;
14. Euro 2.200,00 (duemiladuecento/00) entro e non oltre il 31.5.2026;
15. Euro 2.200,00 (duemiladuecento/00) entro e non oltre il 30.6.2026;
16. Euro 2.200,00 (duemiladuecento/00) entro e non oltre il 31.7.2026;
17. Euro 2.200,00 (duemiladuecento/00) entro e non oltre il 31.8.2026; 18. Euro 2.200,00 (duemiladuecento/00) entro e non oltre il 30.9.2026;
19. Euro 2.200,00 (duemiladuecento/00) entro e non oltre il 31.10.2026.
Tutti i suindicati pagamenti andranno eseguiti mediante bonifico alle seguenti coordinate bancarie:
IBAN: [...]
(iii) quanto ad Euro 46.666,67 (quarantaseimilaseicentosessantasei/67), in favore del Sig. (C.F.: ), mediante n. 19 rate così Parte_1 C.F._1
distinte:
1. Euro 6.666,67 (seimilaseicentosessantasei/67) entro e non oltre il 30.4.2025;
2. Euro 2.600,00 (duemilaseicento/00) entro e non oltre il 31.5.2025;
3. Euro 2.200,00 (duemiladuecento/00) entro e non oltre il 30.6.2025;
4. Euro 2.200,00 (duemiladuecento/00) entro e non oltre il 31.7.2025;
5. Euro 2.200,00 (duemiladuecento/00) entro e non oltre il 31.8.2025;
6. Euro 2.200,00 (duemiladuecento/00) entro e non oltre il 30.9.2025;
7. Euro 2.200,00 (duemiladuecento/00) entro e non oltre il 31.10.2025;
8. Euro 2.200,00 (duemiladuecento/00) entro e non oltre il 30.11.2025;
9. Euro 2.200,00 (duemiladuecento/00) entro e non oltre il 31.12.2025;
10. Euro 2.200,00 (duemiladuecento/00) entro e non oltre il 31.1.2026;
11. Euro 2.200,00 (duemiladuecento/00) entro e non oltre il 28.2.2026;
12. Euro 2.200,00 (duemiladuecento/00) entro e non oltre il 31.3.2026;
13. Euro 2.200,00 (duemiladuecento/00) entro e non oltre il 30.4.2026;
14. Euro 2.200,00 (duemiladuecento/00) entro e non oltre il 31.5.2026;
15. Euro 2.200,00 (duemiladuecento/00) entro e non oltre il 30.6.2026;
16. Euro 2.200,00 (duemiladuecento/00) entro e non oltre il 31.7.2026;
17. Euro 2.200,00 (duemiladuecento/00) entro e non oltre il 31.8.2026;
18. Euro 2.200,00 (duemiladuecento/00) entro e non oltre il 30.9.2026;
19. Euro 2.200,00 (duemiladuecento/00) entro e non oltre il 31.10.2026.
Tutti i suindicati pagamenti andranno eseguiti mediante bonifico alle seguenti coordinate bancarie: IBAN: [...]
(iv) quanto ad Euro 7.114,24 (settemilacentoquattordici/24) per spese di lite
[inclusivi di compenso (€5.544,00), rimborso spese generali (€831,60), C.p.A.
(€225,02), I.V.A. (€1.458,74) e spese vive (€300,00), al netto della R.A. pari ad
€1.275,12 che la verserà nei termini di legge], Controparte_2
direttamente in favore degli Avv.ti Stefano Castaldo e , quali difensori Parte_3
dichiaratisi antistatari, entro e non oltre il 30.4.2025, mediante bonifico alle seguenti coordinate bancarie intestate allo Controparte_9
IBAN: [...]
3. Dal canto loro, gli Attori dichiarano di accettare la dilazione di pagamento nelle tempistiche e modalità indicate nei precedenti articoli 1 e 2 e, salvo buon fine dei pagamenti sopra indicati, dichiarano di essere integralmente soddisfatti e di rinunziare a tutte le pretese fatte valere nel giudizio di cui in premessa ed altresì dichiarano di rinunziare a qualsiasi diritto / pretesa comunque collegati ai fatti per cui è causa.
4. Il mancato e/o ritardato pagamento anche solo parziale (e anche se di valore modesto e/o irrilevante) anche di una sola rata (decorsi 7 giorni rispetto ai termini suindicati) comporterà la decadenza dal beneficio dei termini concessi, con la mera precisazione che, in tal caso, gli Attori: (i) tratterranno le somme eventualmente incassate;
(ii) proseguiranno - immediatamente e senza alcuna dilazione e/o comunicazione ulteriore - per il recupero dell'intero credito riconosciuto per effetto della presente transazione (detratto quanto incassato medio tempore) nei confronti del e della (quali coobbligati in solido) Parte_4 Controparte_2
in virtù del presente verbale che costituisce titolo esecutivo.
4.1. Si precisa, altresì, che qualunque tolleranza, anche reiterata, relativa ad inadempimenti o ritardati adempimenti delle modalità e tempistiche sopra indicate non potrà in alcun modo essere interpretata / considerata come tacita abrogazione o rinunzia o modifica dei patti che li prevedono.
5. Eventuali spese di registrazione resteranno in via esclusiva solidalmente a carico del e della Parte_4 Controparte_2 6. I difensori delle Parti rinunciano alla solidarietà professionale ex art. 13 comma
8 Legge n. 247/2012.
Il Giudice dà atto che il presente verbale è redatto mediante strumenti informatici e che resi edotti tutti i soggetti del contenuto degli accordi, gli stessi li hanno accettati ( ex art. 88 disp att. c.p.c.)
Napoli 2.4.2025 Il Giudice
Rosa Romano Cesareo