Sentenza 16 novembre 2005
Massime • 2
In materia di responsabilità civile da circolazione di veicoli, il liquidatore dei sinistri non è un organo della compagnia assicuratrice, e in difetto di specifico mandato da parte di quest'ultima non ha il potere di rappresentarla nella trattativa in ordine al risarcimento dei danni, salva l'ipotesi della rappresentanza apparente, configurabile in presenza di un comportamento colposo del rappresentato tale da ingenerare nel terzo il ragionevole convincimento che al medesimo sia stato effettivamente conferito il relativo potere, cui corrisponda l'incolpevole affidamento del terzo contraente.
In materia di impugnazioni civili, la prospettazione di una mera "quaestio facti", pur rendendo inammissibile la censura, comporta il rigetto, e non già l'inammissibilità, del ricorso per cassazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 16/11/2005, n. 23077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23077 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2005 |
Testo completo
23 077 /0 5 REPUBBLICA ITALIA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ORIGINALE LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Risarcimento danni SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 29447/02 Dott. Gaetano NICASTRO Presidente - Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere Cron.23077 Dott. Italo PURCARO Consigliere Dott. Francesco TRIFONE Rel. Consigliere Rep.4764 Ud. 07/10/05 Dott. Alberto TALEVI Consigliere contributo unificato ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: NZ RI SA, NA AN, NA RI, NA GE, in proprio e in qualità di eredi del sig. LE OR, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEGLI TEODORO SCIALOJA 6, presso lo studio dell'avvocato KLITSCHE DE LA GRANGE, che li difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE TRIOLO, giusta delega in atti;
ricorrenti と
contro
COMPAGNIA REALE MUTUA ASSICURAZIONI SPA, in persona del suo legale rappresentante pro tempore e Dirigente del Servizio Affari Legali, elettivamente domiciliata in2005 ROMA VIA VESPASIANO 17/A, presso 10 studio 1776 M A dell'avvocato GIUSEPPE INCANNO', lache difende unitamente all'avvocato ANTONIO PRADE, giusta delega in atti;
controricorrente - avverso la sentenza n. 1009/02 della Corte d'Appello di sezione qaurta civile emessa il 17/4/2002, VENEZIA, + depositata il 22/07/02; RG.875/2000, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/10/05 dal Consigliere Dott. Francesco TRIFONE;
udito l'Avvocato TEODORO KLITSCHEDELA GRANGE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con citazione innanzi al tribunale di Belluno ri- tualmente notificata AR RE NZ nonché Vit- torio, NN, IO ed GE LE convenivano in giudi- zio CI Crose e la società Reale Mutua di Assicura- zioni spa per ottenerne la condanna in solido al risar- cimento dei danni, che reclamavano nella misura di lire 302.125.800 in conseguenza della morte del loro con- giunto MO TE LE, che, trasportato a bordo di un autoveicolo (di proprietà del convenuto ed assicura- to per i danni derivanti dalla sua circolazione con la M predetta società), era deceduto il 5 gennaio 1992 a se- guito di sinistro stradale, la cui responsabilità gli attori addebitavano al guidatore NO Da IT. Nella contumacia di CI Crose, la costituita società di assicurazione eccepiva l'avvenuta prescri- zione dell'azione, maturata per il compimento del pe- riodo biennale e non interrotta da alcuno degli aventi diritto, irrilevanti essendo a tal fine le semplici trattative intercorse per comporre bonariamente la ver- tenza. parziale, dichiarava Il tribunale, con sentenza prescritta l'azione nei confronti della società di as- sicurazione, ai sensi dell'art. 2947, secondo e terzo comma, cod. civ., e disponeva separatamente per la pro- secuzione del giudizio tra le altre parti. Avverso la sentenza proponevano impugnazione AR RE NZ nonché OR, NN, IO ed GE LE e la Corte d'appello di Venezia, con sentenza pub- blicata il 22 luglio 2002, rigettava il gravame. I giudici d'appello consideravano che, nella spe- cie, le trattative per comporre bonariamente la verten- - za non erano da collegare all'ammissione della fonda- tezza della pretesa risarcitoria, in quanto esse si erano svolte con il liquidatore della società, privo dell'effettivo potere di rappresentare l'assicuratore 3 M ed il cui comportamento neppure era risultato idoneo ad ingenerare nei danneggiati il convincimento incolpevole che di tale potere egli fosse munito. Ritenevano che la condotta del liquidatore non ave- va mai assunto la valenza di rinuncia alla prescrizione e che, in particolare, anche l'offerta della somma di lire 110.000.000 doveva essere correttamente valutata nell'ottica di definizione della vertenza. Precisavano che la rinuncia alla prescrizione si sarebbe potuta concretare solo dopo che la prescrizione si fosse compiuta e che, al riguardo, la riserva formu- lata dal liquidatore di rappresentare alla direzione della società le richieste dei congiunti della vittima costituiva elemento di valenza neutra, sia in ragione della sua provenienza, sia in relazione al suo contenu- to meramente interlocutorio. Per la cassazione della sentenza hanno proposto ri- corso, in proprio e nella qualità di eredi di OR LE nelle more deceduto, AR RE NZ nonché NN, IO ed GE LE, i quali hanno affidato 1'impugnazione a quattro mezzi di doglianza. Ha resistito con controricorso la società Reale Mu- tua di Assicurazioni spa, che ha eccepito 1'inammissibilità del ricorso. Motivi della decisione т Preliminarmente occorre rilevare che non è fondata secondo cui il l'eccezione della società resistente, ricorso sarebbe inammissibile perché soltanto al giudi- ce del merito "compete la prerogativa, esclusiva ed in- se nel caso concreto derogabile, quanto alla verifica si fosse in presenza di atti interruttivi della matura- ta prescrizione”. Al riguardo osserva questa Corte che la prospetta- zione in cassazione di una mera quaestio facti, seppure rende inammissibile la censura, non determina l'inammissibilità dell'impugnazione, ma ne comporta il rigetto. Con il primo motivo del ricorso -deducendo l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione per mancata o erronea valutazione di diverse risultanze probatorie in relazione a quanto stabilito dagli art. 2944 e 2937 cod. civ. nonché la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui agli art. 2727 e 2729 stesso codice in relazione alla sussistenza di presun- zioni gravi, precise e concordanti in ordine al ricono- scimento del diritto da parte di colui che invoca la prescrizione ex art. 2944 e in ordine alla rinuncia al- la prescrizione ex art. 2937 cod. civ.- i ricorrenti - criticano l'impugnata sentenza perché il giudice del merito: M non avrebbe preso in considerazione tutte le prove offerte al suo esame;
non avrebbe dato spazio alla rilevanza della prova per presunzioni;
non avrebbe considerato che il liquidatore non po- teva non essere consapevole del fatto che vi era una responsabilità dell'assicurato; non avrebbe valutato che la condotta processuale dell'assicuratore non conteneva, in ordine all'an de- beatur, alcuna contestazione;
non aveva ritenuto che dalle modalità del sinistro, risultanti dal fascicolo penale, derivava, chiara ed conducente inconfutabile, la responsabilità del dell'autoveicolo assicurato. Assumono che per tali ragioni le trattative con il liquidatore della società avevano avuto ad oggetto solo la quantificazione del danno e non anche la questione dell'an debeatur, perché doveva ritenersi pacifico da parte dell'assicuratore il riconoscimento del diritto dei danneggiati. Con il secondo motivo del ricorso -deducendo l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia nonché la vio- lazione della norma di cui all'art. 115, secondo comma, cod. proc. civ.- i ricorrenti sostengono che il giudice u q del merito non avrebbe dato rilievo adeguato alla cir- costanza che una trattativa protratta per circa due an- ni non poteva prescindere da un preesistente riconosci- mento di responsabilità, cui dava conferma anche la ri- chiesta dei documenti all'istruzione necessari della pratica necessaria al successivo adempimento dell'obbligazione risarcitoria. congiuntamente I due motivi, che vanno trattati perché entrambi sono riferiti al preteso vizio di mo- tivazione sul punto relativo al mancato riconoscimento da parte della società di assicurazione del diritto dei ricorrenti al risarcimento dei danni, non possono esse- re accolti, giacché essi, in realtà, non prospettano vizi argomentativi della decisione, ma sollecitano in questa sede il riesame del materiale probatorio al fine di farne discendere una conclusione diversa da quella cui è pervenuto il giudice del merito. L'indagine che si propone non rientra, però, nelle attribuzioni del giudice di legittimità, che non ha il potere di rivedere il merito dell'intera vicenda pro- cessuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facol- tà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logica e formale, delle ar- gomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le 7 ди fonti del proprio convincimento, di assumere e valuta- re le prove, di controllarne l'attendibilità e la con- cludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a di- mostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dan- о all'altro 20, così, liberamente prevalenza all'uno dei mezzi di prova acquisiti. Nella specie, infatti, nell'iter motivazionale del giudice del merito non si rinviene traccia evidente del mancato о insufficiente esame di punti decisivi della controversia, dalleprospettato parti о rilevabile d'ufficio; né esiste, tra le argomentazioni complessi- vamente adottate, contrasto tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico-giuridico po- sto a base della decisione. Tutte le censure, che i ricorrenti hanno riproposto in questo giudizio di cassazione, sono state oggetto di specifica e dettagliata valutazione da parte del giudi- ce del merito, il quale ha spiegato che: a) gli appunti manoscritti del liquidatore, conte- nenti l'indicazione dei documenti occorrenti alla ulte- riore istruzione della pratica, lasciando impregiudica- ta la questione relativa alla sussistenza del diritto al risarcimento, sarebbero serviti soltanto per indi- viduare i soggetti a favore dei quali andava quantifi- 8 ри cato l'entità complessiva dei danni in caso di eventua- le successivo riconoscimento del relativo credito;
b) l'accesso alle trattative non aveva implicato il riconoscimento, neppure implicito, del diritto al ri- sarcimento, poiché i contatti tra le parti erano stati ben lontani dal dare la certezza di un intervenuto ac- cordo in ordine all'an debeatur;
il riconoscimento del credito neppure c) era da collegare ad esplicita ammissione della fondatezza del- la pretesa, che l'assicuratore avrebbe operato attra- condotta del liquidatore, perché costui non verso la aveva in proposito espresso lo specifico "atto negozia- le volitivo" all'uopo occorrente, ma aveva piuttosto manifestato una sua personale valutazione;
d) il fatto che il liquidatore avesse fatto cenno alla necessità di ottenere dalla sede centrale l'assenso ad una revisione migliorativa dell'offerta transattiva smentiva l'assunto per il quale lo stesso liquidatore fosse munito di poteri dispositivi negozia- conferitigli dalla società di assicurazione,11, in virtù dei quali potesse effettuare il riconoscimento del credito di risarcimento. Con il terzo motivo d'impugnazione -deducendo la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui agli art.115, 116 e 244 cod. proc. civ. in relazione 9 при alle richiesta prova orale- i ricorrenti prospettano contro l'impugnata sentenza i seguenti rilievi: 1) il giudice del merito avrebbe posto a fondamento della sua decisione non le prove orali realmente acqui- site, ma il contenuto dei relativi capitoli, senza te- nere conto del fatto che molti dei dettagli e delle os- servazioni, di cui alla sentenza, avrebbero potuto tro- vare risposta in sede di escussione del teste;
2) il giudice del merito non avrebbe dovuto, sul presupposto che il relativo accertamento si sarebbe ri- solto nel riscontro di una personale valutazione dell'interessato, negare l'ammissione della prova orale in ordine alla circostanza dell'avvenuto riconoscimen- to, che il liquidatore della società avrebbe offerto del diritto al risarcimento. Il motivo non può essere accolto in relazione a nessuno dei due rilievi innanzi esposti. Il giudice del merito ha escluso (in base alla mo- tivazione che, per quel che si innanzi detto nell'esame dei primi due motivi del ricorso, questa Corte ritenuta corretta) che sussistesse il potere del liquidatore di impegnare la volontà della società con atto negoziale ricognitivo del preteso credito, per cui non mette conto stabilire se lo stesso liquidatore ab- bia dato atto del buon diritto dei ricorrenti, visto 10 そ che detto eventuale riconoscimento non avrebbe potuto impegnare la società e si sarebbe risolto in una sua "personale valutazione". Di conseguenza, non è censurabile la mancata ammis- sione della prova orale sul punto, avendo il giudice del merito adeguatamente argomentato sull'irrilevanza del mezzo istruttorio. Con il quarto mezzo di doglianza -deducendo la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui e civ.1416 cod. in relazione agli art. 1189, 1415 all'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, con riferimento all'apparenza del diritto ed all'affidamento del terzo incolpevole nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione per mancata о erronea valutazione di alcune risultanze probatorie- i ricorrenti criticano l'impugnata sentenza nella parte in cui il giudice dl merito ha ritenuto che, quando an- che si fosse potuto attribuire al liquidatore il compi- mento di un atto di riconoscimento del credito, la cir- costanza non avrebbe potuto avere alcun valore in capo alla compagnia in assenza del conferimento di un qual- siasi potere di rappresentanza. Assumono che si sarebbe dovuto considerare da parte del giudice del merito che il liquidatore delle compa- gnie assicurative ha la rappresentanza esterna 11 ли dell'ente per trattare in ordine al risarcimento del danno e che gli effetti del riconoscimento del diritto, dallo stesso espresso, sono riferibili direttamente al- la società. Sostengono che il liquidatore, comunque, nel caso di specie, si sarebbe presentato nella veste di rappre- sentante della società, facendo credere ad essi ricor- renti di avere tutti i relativi poteri di rappresentan- za della compagnia di assicurazione, sicché, in confor- mità al principio dell'apparenza del diritto e della tutela dell'affidamento del terzo, il giudice del meri- to, (considerato, altresì, che l'ammissione del- l'esistenza del diritto non costituisce atto eccedente l'ordinaria amministrazione, che non possa essere dele- gato ad un settore dell'organizzazione societaria pre- posto alla cura del relativo affare) avrebbe dovuto ri- tenere realizzata la fattispecie interruttiva di cui all'art. 2944 cod. civ. nei confronti della società di assicuratrice. la SO-Aggiungono che, dopo il mortale incidente, cietà di assicurazione aveva preso contatti con essi ricorrenti, per il tramite del perito Corrado Coletta, per valutare la situazione economica di MO TE $ LE e dei suoi familiari, sicché costoro non avevano tenuto un comportamento non diligente, dato che ad essi 纟 12 appariva indubbio il potere del liquidatore di rappre- sentare la società. Il motivo non può essere accolto per nessuno dei tre profili in cui esso si articola. In ordine al primo di essi, l'affermazione per la quale delle compagnie di assicurazione il liquidatore avrebbe istituzionalmente la rappresentanza per tratta- re in ordine al risarcimento dei danni, è priva di qualsiasi giustificazione: il liquidatore dei sinistri non è un organo della società, cui la legge attribuisce detto potere né risulta che, nella specie, lo stesso sia stato autorizzato a rappresentare la società in ba- se a mandato a lui conferito. Quanto agli altri due profili, devesi osservare che l'apparenza di un diritto si ha sia allorché una situa- zione giuridica, in realtà inesistente, appare esi- stente ad un soggetto, il quale la invoca, non in con- seguenza di un suo comportamento colposo (cd. apparenza pura); sia allorché sussiste l'ulteriore elemento co- • stituito dal comportamento colposo del soggetto, nei cui confronti è invocata l'apparenza che ne determina l'insorgere (cd. apparenza colposa). - Nell'una e nell'altra delle due situazioni è tute- lata la posizione del soggetto al quale la situazione giuridica appare, senza sua colpa, esistente, essendosi при 13 contrapposti in- data la prevalenza, nel conflitto dei teressi, all'affidamento che il soggetto stesso ripone su ciò che gli appare, con la conseguenza che la si- tuazione giuridica apparente (ma in realtà inesistente) è considerata vera e reale nei suoi confronti in tutte le implicazioni e conseguenze che essa può avere. Anche la rappresentanza apparente integra una ipo- tesi di cosiddetta apparenza di diritto (colposa), ma, perché tale effetto si verifichi, occorre che si ravvi- unin solo l'apparente esistenza, non soggetto, sino del potere di rappresentare altro soggetto e l'assenza di colpa del terzo al quale il potere di rappresentan- za appare, ma anche un comportamento colposo del sog- getto apparentemente rappresentato, che determini l'insorgere dell'apparenza. Orbene, nella concreta fattispecie il giudice del merito, secondo una ratio decidendi logica e congrua (peraltro neppure oggetto di specifica impugnazione da parte dei ricorrenti), ha dato atto che il liquidatore avrebbe dovuto richiedere alla sede centrale della so- 7 cietà l'assenso per un'eventuale revisione migliorativa dell'offerta transattiva. La circostanza, nella valutazione che ne ha dato il considerata significativa giudice del merito, è stata avevano contezza di non del fatto che i ricorrenti 로 Ju 14 trattare con un soggetto munito di poteri dispositivi, ma con un semplice intermediario. Il che, in aderenza alla regola per la quale la rappresentanza apparente non si ravvisa quando nel ter- zo non si è ingenerato il ragionevole convincimento che stato effettivamente al rappresentante apparente sia conferito il relativo potere e che il terzo abbia in buona fede fatto affidamento sulla esistenza di detto potere, non espone a censura la conclusione, cui è per- venuta l'impugnata sentenza, di irrilevanza di un even- tuale atto di riconoscimento del credito da parte del liquidatore al fine di interrompere la prescrizione con effetti estensibili alla società. Il ricorso, pertanto, è rigettato. Sussistono giusti motivi (art. 92 cod. proc. civ.) per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa per intero tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Roma, 7 ottobre 2005 Il Presidente Il Consigliere est. Juman allen IL CANCELLERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA 16 NOV. 2005. OC TA Oggi IL CANCELLIERE C1 CE Dollista 15