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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Venezia, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 41/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VENEZIA Sezione 1, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
GRECO MARIA ANTONIETTA, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 268/2025 depositato il 07/04/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
Difensore 2 CF Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Veneto - Santa Croce 1187 30135 Venezia VE
Difeso da
-Difensore 3 CF_Difensore_3
Difensore 4 CF Difensore 4-
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 36610486/TA TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Signor Ricorrente_1 con ricorso notificato in data 27/12/2024 impugna l'avviso di accertamento ed erogazione immediata delle sanzioni n. 36610486/TA - per il bollo auto anno 2022, emesso e notificato in data 29/10/2024 dalla Regione del Veneto (doc. 3),
Con tale atto, riferito all'omesso pagamento della tassa automobilistica dovuta per l'anno di imposta 2022, per il veicolo targato Targa_3 (periodo tributario maggio 2022 - aprile 2023, scadenza 04/2023, tributo da pagare entro il 31.05.2022) e per il veicolo targato Targa_2 (periodo tributario gennaio 2022 - dicembre
2022, scadenza 12/2022, tributo da pagare entro il 31.01.2022), veniva notificato l'atto impugnato che accertava il tributo dovuto, entro il termine di prescrizione del 31/12/2025.
In relazione ai due veicoli targati Targa_3 e Targa_2, il ricorrente lamenta la non debenza del tributo per non essere più proprietario dei suddetti veicoli nell'anno considerato, in quanto uno ceduto in proprietà il 10/05/2014, l'altro esportato in Marocco e successivamente rottamato, come da documentazione allegata agli atti.
La Regione del Veneto si costituisce depositando le proprie controdeduzioni con cui contesta le censure formulate dal ricorrente, eccependo la inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 22 D.lgs. 546/1992 in quanto dopo la notifica in data 27/12/2024, il deposito è avvenuto in data 23/01/2025 avanti alla Corte di
Giustizia Tributaria di primo Grado di Treviso e non di Venezia (doc. 1). Rileva che né il contratto di compravendita né l'esportazione definitiva all'estero sono stati trascritti presso il Pubblico Registro
Automobilistico (PRA), come emerge dall'elenco proprietari nonché dalle relative visure (docc. 4 e 5), verificati all'ultimo giorno utile per effettuare il pagamento e che ancora oggi il Ricorrente risulta intestatario al PRA dei veicoli in oggetto, con conseguente obbligo al pagamento della tassa automobilistica.
Comunica, tuttavia, la Regione di aver provveduto all'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato limitatamente al veicolo targato Targa_2 in quanto, a seguito di aggiornamento dei dati inseriti nell'archivio regionale sulla tassa automobilistica, è risultato che tale veicolo, immatricolato da oltre trent'anni e intestato a soggetto non titolare di partita IVA, è esentato dal pagamento delle tasse automobilistiche e sottoposto al pagamento di un diritto fisso solo in caso di circolazione. Precisa che pertanto si è provveduto ad informare dell'annullamento il Ricorrente con comunicazione trasmessa dal Servizio Assistenza Tassa Automobilistica in data 07/11/2024 (doc. 9), fermo restando l'obbligo al versamento della tassa dovuta per l'anno 2022 in relazione al veicolo targato Targa_3
All'udienza odierna, svoltasi con le modalità e le presenze come da verbale, la causa viene discussa e trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questo Giudice prende atto dell'intervenuta parziale autotutela con annullamento parziale dell'avviso di accertamento laddove riferito al veicolo targato Targa_2in quanto auto storica, per la quale deve dichiararsi la cessata materia del contendere.
Si ritiene quindi di proseguire nell'esame del ricorso in ordine al veicolo dichiarato dal ricorrente come rottamato all'estero targato Targa_3 A tal fine si richiama la disposizione normativa da applicare al caso di specie, l'art. 5 della L.R.V. 30/2022, come richiamato da parte resistente, che stabilisce che “La perdita di possesso per demolizione o per esportazione definitiva all'estero del veicolo, avvenute entro il termine ultimo per il pagamento della tassa automobilistica, fa venir meno l'obbligo del pagamento dall'anno di imposta in cui si è verificato l'evento", presupponendosi a tal fine l'eseguita annotazione al PRA della definitiva esportazione all'estero (o della demolizione) del veicolo sulla base di certificazione di rottamazione o documento equivalente.
La documentazione prodotta dal ricorrente, che attesterebbe l'esportazione all'estero del veicolo, è redatta in francese e non tradotta in italiano e legalizzata, anche se appare comprensibile, nonostante l'usura dell'atto, che si tratta di una dichiarazione di importazione temporanea ("Declaration d'importation temporaire de moyens de transport") in Marocco (con quietanza di pagamento dei relativi diritti doganali), sino al 26 ottobre 1998, quindi non riconoscibile come definitiva e come tale non idonea ad essere annotata al PRA né ad esonerare il contribuente dal pagamento della tassa automobilistica.
Non risultano pertanto rispettati i requisiti procedurali e documentali richiesti dalla normativa italiana per la cessazione della circolazione per esportazione, in quanto, non essendo sufficiente una rottamazione all'estero senza la formale radiazione dal PRA da richiedere prima dell'effettiva esportazione, il contribuente non riesce a dimostrare che il veicolo è stato esportato definitivamente all'estero e non è più idoneo alla circolazione, in quanto la procedura di radiazione non è stata completata (mediante utilizzo dell'apposito sportello STA, come richiesto dalla normativa italiana).
Il veicolo ad oggi, infatti, come da documentazione depositata dall'Ufficio, risulta ancora iscritto al PRA e non cancellato a seguito di rottamazione che, anche se avvenuta all'estero, al fine del riconoscimento di effetti fiscali, come l'esenzione del bollo auto, deve avvenire nel rispetto delle procedure formali italiane.
Per quanto sopra, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, il ricorso va rigettato in riferimento al bollo auto
2022 dovuto per il veicolo targato Targa_3, ferma la cessata materia per il veicolo targato Targa_2
Considerata la specificità della procedura di rottamazione del veicolo prevista dalla normativa italiana, posta in capo al ricorrente di nazionalità marocchina, nonché l'intervenuto annullamento parziale in autotutela della Regione Veneto per il secondo veicolo targato Targa_2 riconosciuto come storico, si ritiene equo compensare le spese di lite tra le parti ai sensi dell'articolo 15, comma 2, D.lgs. 546/1992.
P.Q.M.
Dichiara la cessata materia del contendere per il veicolo riconosciuto storico.
Rigetta il ricorso per il resto.
Spese di lite compensate.
Venezia, 22 gennaio 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
IA AN EC
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VENEZIA Sezione 1, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
GRECO MARIA ANTONIETTA, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 268/2025 depositato il 07/04/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
Difensore 2 CF Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Veneto - Santa Croce 1187 30135 Venezia VE
Difeso da
-Difensore 3 CF_Difensore_3
Difensore 4 CF Difensore 4-
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 36610486/TA TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Signor Ricorrente_1 con ricorso notificato in data 27/12/2024 impugna l'avviso di accertamento ed erogazione immediata delle sanzioni n. 36610486/TA - per il bollo auto anno 2022, emesso e notificato in data 29/10/2024 dalla Regione del Veneto (doc. 3),
Con tale atto, riferito all'omesso pagamento della tassa automobilistica dovuta per l'anno di imposta 2022, per il veicolo targato Targa_3 (periodo tributario maggio 2022 - aprile 2023, scadenza 04/2023, tributo da pagare entro il 31.05.2022) e per il veicolo targato Targa_2 (periodo tributario gennaio 2022 - dicembre
2022, scadenza 12/2022, tributo da pagare entro il 31.01.2022), veniva notificato l'atto impugnato che accertava il tributo dovuto, entro il termine di prescrizione del 31/12/2025.
In relazione ai due veicoli targati Targa_3 e Targa_2, il ricorrente lamenta la non debenza del tributo per non essere più proprietario dei suddetti veicoli nell'anno considerato, in quanto uno ceduto in proprietà il 10/05/2014, l'altro esportato in Marocco e successivamente rottamato, come da documentazione allegata agli atti.
La Regione del Veneto si costituisce depositando le proprie controdeduzioni con cui contesta le censure formulate dal ricorrente, eccependo la inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 22 D.lgs. 546/1992 in quanto dopo la notifica in data 27/12/2024, il deposito è avvenuto in data 23/01/2025 avanti alla Corte di
Giustizia Tributaria di primo Grado di Treviso e non di Venezia (doc. 1). Rileva che né il contratto di compravendita né l'esportazione definitiva all'estero sono stati trascritti presso il Pubblico Registro
Automobilistico (PRA), come emerge dall'elenco proprietari nonché dalle relative visure (docc. 4 e 5), verificati all'ultimo giorno utile per effettuare il pagamento e che ancora oggi il Ricorrente risulta intestatario al PRA dei veicoli in oggetto, con conseguente obbligo al pagamento della tassa automobilistica.
Comunica, tuttavia, la Regione di aver provveduto all'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato limitatamente al veicolo targato Targa_2 in quanto, a seguito di aggiornamento dei dati inseriti nell'archivio regionale sulla tassa automobilistica, è risultato che tale veicolo, immatricolato da oltre trent'anni e intestato a soggetto non titolare di partita IVA, è esentato dal pagamento delle tasse automobilistiche e sottoposto al pagamento di un diritto fisso solo in caso di circolazione. Precisa che pertanto si è provveduto ad informare dell'annullamento il Ricorrente con comunicazione trasmessa dal Servizio Assistenza Tassa Automobilistica in data 07/11/2024 (doc. 9), fermo restando l'obbligo al versamento della tassa dovuta per l'anno 2022 in relazione al veicolo targato Targa_3
All'udienza odierna, svoltasi con le modalità e le presenze come da verbale, la causa viene discussa e trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questo Giudice prende atto dell'intervenuta parziale autotutela con annullamento parziale dell'avviso di accertamento laddove riferito al veicolo targato Targa_2in quanto auto storica, per la quale deve dichiararsi la cessata materia del contendere.
Si ritiene quindi di proseguire nell'esame del ricorso in ordine al veicolo dichiarato dal ricorrente come rottamato all'estero targato Targa_3 A tal fine si richiama la disposizione normativa da applicare al caso di specie, l'art. 5 della L.R.V. 30/2022, come richiamato da parte resistente, che stabilisce che “La perdita di possesso per demolizione o per esportazione definitiva all'estero del veicolo, avvenute entro il termine ultimo per il pagamento della tassa automobilistica, fa venir meno l'obbligo del pagamento dall'anno di imposta in cui si è verificato l'evento", presupponendosi a tal fine l'eseguita annotazione al PRA della definitiva esportazione all'estero (o della demolizione) del veicolo sulla base di certificazione di rottamazione o documento equivalente.
La documentazione prodotta dal ricorrente, che attesterebbe l'esportazione all'estero del veicolo, è redatta in francese e non tradotta in italiano e legalizzata, anche se appare comprensibile, nonostante l'usura dell'atto, che si tratta di una dichiarazione di importazione temporanea ("Declaration d'importation temporaire de moyens de transport") in Marocco (con quietanza di pagamento dei relativi diritti doganali), sino al 26 ottobre 1998, quindi non riconoscibile come definitiva e come tale non idonea ad essere annotata al PRA né ad esonerare il contribuente dal pagamento della tassa automobilistica.
Non risultano pertanto rispettati i requisiti procedurali e documentali richiesti dalla normativa italiana per la cessazione della circolazione per esportazione, in quanto, non essendo sufficiente una rottamazione all'estero senza la formale radiazione dal PRA da richiedere prima dell'effettiva esportazione, il contribuente non riesce a dimostrare che il veicolo è stato esportato definitivamente all'estero e non è più idoneo alla circolazione, in quanto la procedura di radiazione non è stata completata (mediante utilizzo dell'apposito sportello STA, come richiesto dalla normativa italiana).
Il veicolo ad oggi, infatti, come da documentazione depositata dall'Ufficio, risulta ancora iscritto al PRA e non cancellato a seguito di rottamazione che, anche se avvenuta all'estero, al fine del riconoscimento di effetti fiscali, come l'esenzione del bollo auto, deve avvenire nel rispetto delle procedure formali italiane.
Per quanto sopra, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, il ricorso va rigettato in riferimento al bollo auto
2022 dovuto per il veicolo targato Targa_3, ferma la cessata materia per il veicolo targato Targa_2
Considerata la specificità della procedura di rottamazione del veicolo prevista dalla normativa italiana, posta in capo al ricorrente di nazionalità marocchina, nonché l'intervenuto annullamento parziale in autotutela della Regione Veneto per il secondo veicolo targato Targa_2 riconosciuto come storico, si ritiene equo compensare le spese di lite tra le parti ai sensi dell'articolo 15, comma 2, D.lgs. 546/1992.
P.Q.M.
Dichiara la cessata materia del contendere per il veicolo riconosciuto storico.
Rigetta il ricorso per il resto.
Spese di lite compensate.
Venezia, 22 gennaio 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
IA AN EC