Sentenza 25 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 25/06/2025, n. 1617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1617 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n.2697/2022
Tribunale di Torre Annunziata
Sezione II Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, sezione II civile, nella persona della dott.ssa Luisa Zicari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.2697 del R.G.A.C. 2022, avente ad oggetto risarcimento danni esecuzione obbligo di facere nonché risarcimento danni e ritenuta in decisione su conclusioni precisate dalle parti all'udienza cartolare del 04.03.2025 con la concessione dei termini ordinari ex art.190 c.p.c. come da ordinanza resa in data 28.03.2025 e vertente
TRA
Parte_1 e Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati in Napoli alla Via
Carlo de Marco n. 20 presso l'avv. Fulvio Fucito che li rappresenta e difende come da procura allegata all'atto di citazione
ATTORI
E
Controparte_2 elett.te dom.to in Napoli al C.so Garibaldi n.387 presso l'avv. Pasquale
Allocca che lo rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTO
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato in data 12.05.2022 gli attori come in epigrafe indicati, nella qualità di proprietari del fabbricato identificato catastalmente nel N.C.E.U. del Comune di
Boscotrecase al foglio 9, particella n.530 sub.1 e sub.3 cat.A/4, sviluppantesi al piano terra ed al primo piano con annessa porzione di cortile retrostante confinante con strada con il suddetto cortile, convenivano in giudizio dinanzi a questo tribunale l'ente in persona Controparte_1
dell'Amministratore p.t., per ivi sentirlo condannare e previa declaratoria di esclusiva responsabilità dello stesso nella causazione dell'evento dannoso dedotto in lite ex art.2051 c.c., al risarcimento in loro favore di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi e previo espletamento di una ctu tecnica che invocavano ai fini della quantificazione degli stessi, oltre rivalutazione monetaria e interessi di legge sino al soddisfo con vittoria di competenze professionali e di spese di lite in favore del difensore antistatario.
All'uopo, gli istanti assumevano che il predetto stabile era interessato da “notevoli danni strutturali, crepe e dissesti cagionati dalle ripetute e costanti sollecitazioni di carico derivanti dal continuo passaggio dei convogli della rete ferroviaria della Circumvesuviana" come da allegata perizia tecnica di parte a firma del geom. Controparte_3 il quale, aveva ravvisato la causa esclusiva dei predetti danni ( "cedimenti strutturali, lesioni ad andamento orizzontale in corrispondenza del piano rialzato, un cedimento sul muro portante perimetrale del fabbricato oltre a svariate lesioni in corrispondenza del maschi murari della finestra del piano terra e relativa piattabanda de lesioni perturbatrici") nelle continue sollecitazioni cui lo stabile era sottoposto in conseguenza del passaggio dei treni della Circumvesuviana. Gli istanti precisavano poi nel proprio scritto introduttivo di aver sollecitato l'ente convenuto alla eliminazione della descritta problematica e alla stima dei danni ma che lo stessa era rimasta priva di riscontri.
Radicatasi la lite, si costituiva con comparsa di costituzione depositata telematicamente in data
19.10.2022 1' il quale preliminarmente eccepiva la nullità della Controparte_1
domanda ex art.163 c.p.c. nonché la prescrizione del diritto oltre che la propria carenza di legittimazione passiva per essere proprietaria dell'infrastruttura nonché titolare effettiva del servizio di trasporto pubblico la NE AN;
nel merito, contestando sia l'an che il quantum debeatur concludeva per il rigetto della pretesa attesa la sua infondatezza in fatto oltre che in diritto con vittoria di spese e competenze come per legge. Contestualmente chiedeva il differimento della prima udienza di comparizione, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., al fine di poter poter chiamare in causa la compagnia assicurativa Controparte_4 a copertura dei rischi connessi alla responsabilità civile, al fine di essere manlevata in caso di accoglimento della domanda attorea.
L'udienza cartolare di prima comparizione del 10.11.2022 veniva differita ex art.269 c.p.c. a quella del 14.03.2023 ove il giudicante, previa declaratoria di decadenza della parte convenuta dalla possibilità di chiamare in causa la compagnia CP_4 attesa l'omessa notifica nei termini di cui al
,
decreto di differimento del 26.10.22, concedeva alle parti i termini ex art. 183 co. VI c.p.c. (con decorrenza 26.09.2023), rinviando la causa per l'ammissione all'udienza cartolare del 02.01.2024.
Rilevato il mancato deposito telematico delle perizie tecniche di ambo le parti, come richiamate da ambo le parti costituite nei rispettivi scritti introduttivi, ritenuta necessaria la loro disamina per la decisione dell'istruttoria, la scrivente disponeva il rinvio della causa all'udienza cartolare del
26.03.2024 ove, atteso il deposito incompleto della perizia di parte attrice ( mancante del paragrafo3 alla pagina 4),la causa veniva rinviata all'udienza cartolare del 30.05.2024 per consentire a parte attrice di provvedere al deposito integrale della stessa.
Ritenuta non ammissibile la prova come articolata da parte attrice poiché in parte generica ed in parte valutativa, e ritenuto non necessario l'espletamento di una ctu tecnica anche all'esito dell'esame della ctp attorea- la scrivente rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del 04.03.2025 ove, tenuto conto della rinunzia al mandato da parte del difensore di parte attrice depositata in data 12.11.2024 e della mancata nomina da parte degli attori di un nuovo difensore, sulle note depositate dalla sola parte convenuta, riservava la causa in decisione previa concessione alle parti dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionale e memorie di repliche come da verbale di trattazione scritta del 28.03.2025. 2. In rito.
Preliminarmente deve dichiararsi la sussistenza della legittimazione attiva e passiva come compiutamente prospettata. Per quanto attiene alla legittimazione attiva la stessa risulta dalla documentazione versata in atti da parte attorea da cui emerge come gli odierni attori siano proprietari del cespite de quo.
Deve altresì dichiararsi sussistente sulla base della prospettazione attorea la legittimazione passiva avendo l'attore nel proprio scritto introduttivo correttamente individuato nel convenuto ente il titolare dell'obbligo o della situazione passiva come dedotta in giudizio, rappresentandosi sin d'ora che altro è la titolarità del rapporto giuridico per la quale si rinvia al merito.
3. Nel merito
3.1 sull'an
Passando ad esaminare il merito la domanda è infondata e come tale dev'essere rigettata nei termini che seguono.
Parte attrice ha agito con azione risarcitoria ex art.2051 c.c. per i danni insistenti nell'unità immobiliare di sua proprietà provocati, a suo dire, dalle vibrazioni provenienti dal passaggio dei treni della circumvallazione, adducendo la responsabilità dell'ente convenuto come evocato in giudizio.
Ciò posto, si rileva che dalle emergenze processuali versate in atti è emerso come i lamentati danni non siano affatto ascrivibili al passaggio dei treni, bensì a difetti strutturali propri del fabbricato.
Nella perizia tecnica di parte a firma del geom. Controparte_3 non viene mai espressamente richiamato, quale causa dei dedotti danni, il passaggio di treni, ma si fa riferimento a danni strutturali dovuti a "sollecitazioni di carico" con la conseguenza che dall'esame della stessa non risulta eziologicamente allegata, né tantomeno provata l'ascrivibilità degli ammaloramenti come dallo stesso riscontrati a vibrazioni provenienti dal passaggio dei treni.
In relazione poi alle c.d. sollecitazioni il predetto consulente, a seguito di sopralluogo effettuato in data 01.03.2017, dichiarava che “l'insorgere di condizioni di dissesto in un edificio può essere dovuto sia a sollecitazioni esterne che interne, che possono agire anche contemporaneamente. Le sollecitazioni esterne sono generate da cause indipendenti dalla struttura del fabbricato (per es: smottamenti, opere di escavazione in prossimità delle strutture fondali, ecc.); le sollecitazioni interne, invece, derivano da un assestamento degli elementi strutturali sottoposti al carico della costruzione, alla loro deformabilità o da sovraccarichi non calcolati in sede di progetto. In quest'ultimo contesto (sollecitazioni interne) assume importanza la qualità dei materiali costituenti le membrature portanti che dovrà essere di livello confacente ai compiti statici o dinamici assegnati" (cfr. relazione tecnica a firma del geom. Controparte_3 agli atti della produzione attorea).
Ne consegue da quanto detto l'esclusione di ogni tipo di responsabilità in capo all'ente convenuto non involgendo la controversia de qua la rete ferroviaria come dedotta in lite, bensì attenendo a criticità strutturali proprie dell'edificio.
A riscontro della estraneità dell'ente convenuto, vi è poi la relazione redatta dal tecnico incaricato Con da parte dell' ing. Testimone_1 il quale, a seguito di un sopralluogo effettuato in data
03.07.2019, conformemente a quanto dedotto sul punto dal tecnico di parte attorea, riferiva di problemi strutturali dell'edificio rappresentando che "il fabbricato in questione non ha una struttura regolare ma è stato più volte rimaneggiato e soprelevato negli anni per la presenza di elementi strutturali di materiale diverso. Dal sopralluogo si sono subito riscontrate la presenza di lesioni piuttosto nette sia al piano terra che al primo piano del fabbricato in questione che lasciano supporre che tali lesioni si siano generate da problemi strutturali dello stesso fabbricato che ha subito modifiche nel tempo piuttosto che da vibrazioni provenienti dal passaggio dei treni, che normalmente hanno una matrice piuttosto diffusa e di piccola ampiezza. La presenza di un quadro fessurativo che si attesta sugli elementi strutturali principali e non sulle strutture secondarie più deformabili denota uno stato del fabbricato abbastanza precario dovuto, quindi, ad un difetto di realizzazione di un'opera realizzata senza una verifica delle strutture"( cfr. elaborato tecnico di parte convenuta in atti).
La mancanza di tali vibrazioni lamentate è dovuta anche alla notevole distanza del fabbricato dalla galleria che collega le due stazioni sopra menzionate. Tale distanza è di circa 94 metri ed è piuttosto improbabile che a queste lunghezze il fabbricato potrebbe avere problemi (cfr. perizia tecnica agli atti della produzione di parte convenuta).
In ogni caso, la circostanza della ascrivibilità delle dedotte lesioni insistenti nell'edificio alle vibrazioni cui l'immobile risulta essere costantemente sottoposto provocate dal passaggio dei treni della circumvesuviana, appare sconfessata dall'ulteriore dato emerso in sede di ispezione dei luoghi da parte del consulente di parte convenuta e rappresentato dalla circostanza che l'edificio di proprietà attorea risulta essere distante circa 94 metri dalle stazioni della circumvesuviana presenti nei comuni di Boscoreale e di Boscotrecase con conseguente impossibilità di percepire le dedotte Con vibrazioni (cfr. perizia dell' citata unitamente al rilievo fotografico estratto da Google maps ritraente la distanza in oggetto).
Con
Ne consegue da quanto detto che alcuna responsabilità, dunque, può essere ascritta all' né ai sensi dell'art. 2051 c.c. né tantomeno ex art. 2043 c.c., atteso che le lamentate lesioni non
provengono affatto dal passaggio dei treni, bensì dalla carente manutenzione del bene gravante sugli odierni attori quali proprietari dell'immobile in capo ai quali sussiste la grave responsabilità di non aver provveduto alla manutenzione ordinaria e straordinaria del cespite.
4. Sulle spese di lite.
La peculiarità della controversia dedotta in lite, la carenza di attività istruttoria unitamente all'ulteriore dato rappresentato dal mancato deposito di note di trattazione scritta, comparse conclusionali e repliche da parte degli attori e dalla decadenza in cui è incorsa parte convenuta per non avere provveduto nei termini concessi dalla scrivente alla chiamata in garanzia come dalla stessa richiesta ex art.269 c.p.c., giustificano l'applicazione dei minimi sulla base del DM 55/14 e successive integrazioni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, sezione II civile, definitivamente pronunziando ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- rigetta la domanda attorea;
Parte_2 al pagamento delle spese di lite in favore
- condanna Parte_1
che liquida in € 3809,00 per compensi professionali, oltre dell' Controparte_1 spese generali, iva e cpa se dovute.
Così deciso in Torre Annunziata, 25 giugno 2025.
Il Giudice
dott.ssa Luisa Zicari