Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brescia, sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 70
CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026

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  • Accolto
    Illegittimità per erroneo calcolo della base imponibile

    La Corte ha ritenuto fondato il ricorso, confermando che la disciplina applicabile prevede che per i fabbricati in corso di costruzione la base imponibile sia costituita dal valore venale dell'area edificabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori o di utilizzo. Il classamento in categoria F/3 non consente l'applicazione di criteri alternativi di determinazione della base imponibile basati sul valore del fabbricato, nemmeno in presenza di un prezzo di compravendita.

  • Altro
    Difetto di motivazione (in subordine)

    Il motivo è assorbito dall'accoglimento del motivo principale. Tuttavia, si osserva che gli atti impugnati presentano una motivazione estremamente sintetica.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brescia, sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 70
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brescia
    Numero : 70
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

    Testo completo