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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/06/2025, n. 9395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9395 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE DODICESIMA
in persona del dr. GI PA ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio di secondo grado di opposizione a sanzione amministrativa iscritto al n. 13666 del
R.G.A.C.C. dell'anno 2020, trattenuto in decisione nell'udienza del 26.05.2025 e vertente
TRA
Parte_1
Rappresentata e difesa dall'avvocato Angela Pantusa
APPELLANTE
E
in persona del Sindaco p.t. CP_1
APPELLATA
CONTUMACE
Oggetto: opposizione a sanzione amministrativa. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La sig,ra ha proposto appello avverso la sentenza n. 17747/2019 del Giudice di Pace di Pt_1
limitatamente al capo relativo alla compensazione delle spese di lite, contestando la CP_1
violazione degli artt. 91 e 92, secondo comma, del codice di rito.
è rimasta contumace in secondo grado. CP_1
°°°°°
L'appello è fondato con conseguente parziale riforma della sentenza di primo grado.
Ed invero, trattandosi di controversia successiva alla entrata in vigore della legge n. 162 del
2014, il giudice di primo grado avrebbe potuto compensare le spese di lite soltanto nei casi tassativi previsti da tale norma-
L'art. 92, 2° comma, cpc permette la compensazione delle spese di lite solo “Se vi è
soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento
della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”…ovvero “anche qualora sussistano altre
analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, a seguito di sentenza 7 marzo - 19 aprile 2018, n. 77, della
Corte Costituzionale.
Il Giudice di prime cure, invece, ha compensato le spese per “giusti motivi”, ritenendo necessaria la preventiva segnalazione del transito nella corsia preferenziale da parte del ricorrente.
La sentenza appellata deve essere, quindi, riformata con la condanna dell'amministrazione convenuta al pagamento delle spese del primo grado di giudizio in virtù del principio di soccombenza.
L'esito dell'appello comporta la condanna di al pagamento delle spese anche del CP_1
presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice dr. GI PA, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di n. 17747 del 2019, così provvede: CP_1 a)- condanna in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento delle spese del CP_1
primo grado di giudizio, che liquida in € 278,00 per compensi, oltre spese esenti, spese generali al
15%, IVA e CAP come per legge.
b)- condanna, altresì, in persona come sopra, al pagamento delle spese del presente CP_1
grado di giudizio, che liquida in € 462,00 per compensi, oltre spese esenti, spese generali al 15%,
IVA e CAP come per legge.
23/06/2025
Il Giudice
GI PA