TRIB
Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 23/05/2025, n. 641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 641 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3439 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
(RM), rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella Tagliani, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
, nato in [...] il [...]; CP_1
- resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI
All'udienza del 15.05.2025, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., parte ricorrente depositava le note conclusive nei termini assegnati dal Giudice delegato rinunciando ai termini per deposito di comparse conclusionali.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 15.12.2023, tempestivamente e ritualmente notificato con pedissequo decreto di fissazione udienza, , Parte_1 premesso che il 18.07.2016 aveva contratto matrimonio civile in Civitavecchia con scegliendo il regime della separazione dei beni e che dalla loro CP_1 unione non erano nati figli, venuta meno la comunione materiale e spirituale alla base del rapporto tra le parti, ha chiesto al Tribunale pronunciarsi la separazione personale dei coniugi.
A fondamento della domanda, la ricorrente ha dedotto:
- di lavorare quale insegnante presso l'Istituto Comprensivo di Tolfa (RM);
- che il resistente aveva frequentato la scuola professionale per parrucchieri e lavorava in tale settore;
- che dopo il matrimonio erano insorti incomprensioni e contrasti tra i coniugi a causa dei comportamenti del resistente, il quale è stato sottoposto a tre procedimenti penali presso il Tribunale di Civitavecchia, di cui due per rissa e uno per ricettazione;
- che nei confronti del resistente era stato emesso anche un provvedimento di accertamento di violazione amministrativa per possesso di sostanza stupefacente tipo hashish;
- che nell'ambito di tali procedimenti l'Autorità Giudiziaria aveva disposto per due volte la perquisizione della casa coniugale;
- che nel corso dell'anno 2020 il resistente aveva ricevuto diverse contravvenzioni per violazione delle norme del Codice della Strada con conseguente sequestro del mezzo;
- che durante la vita coniugale il resistente tornava spesso a casa in stato di evidente alterazione da sostanze alcoliche e da sostanze stupefacenti;
- che nel mese di ottobre 2022 l' era stato trovato a bordo CP_1 dell'autovettura in possesso di cocaina e successivamente era stato indagato anche per detenzione a fine di spaccio di sostanza stupefacente;
- che dopo il suddetto episodio il marito lasciava la casa coniugale per tornare in Tunisia;
- di essersi trasferita in Tolfa nel mese di novembre 2022, spostando anche la residenza del marito;
- che il marito aveva fatto rientro in Italia nel mese di gennaio 2023.
Tanto dedotto, la ricorrente ha chiesto al Tribunale dichiararsi la separazione personale dei coniugi con addebito al marito dichiarandosi l'autonomia economica dei coniugi.
Il Giudice delegato alla trattazione, letto il ricorso ed esaminata la documentazione complessivamente acquisita, ha fissato udienza per la comparizione ai sensi dell'art. 473 bis. 22 c.p.c.
All'udienza del 10.04.2024 è comparsa esclusivamente la ricorrente ed il
Giudice, rilevato che non risultava depositata la ricevuta di ritorno della notifica, rinviava per i medesimi incombenti all'udienza del 22.05.2024.
All'udienza del 22.05.2024 è comparsa la ricorrente ed il Giudice, rilevata la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, ha dichiarato la contumacia del resistente e, dopo avere ascoltato la parte, ha adottato i provvedimenti provvisori ex art. 473 bis. 22 c.p.c. rinviando la causa per la decisione all'udienza del 16.05.2025 con assegnazione dei termini ex art. 473 bis. 28 c.p.c.
Con decreto del 05.05.2025 il Giudice anticipava la causa fissata per l'udienza del 16.05.2025 alla data del 15.05.2025 per variazione tabellare del giorno di udienza e ne disponeva la trattazione in modalità cartolare.
All'udienza del 15.05.2025 parte ricorrente depositava le note nei termini assegnati dal giudice delegato.
Motivi della decisione
L'esame degli atti e l'atteggiamento processuale assunto evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza, peraltro già cessata prima dell'udienza presidenziale e risalente all'anno 2022.
La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c. Riguardo alle pronunce accessorie va osservato quanto segue.
Sull'addebito della separazione
La ricorrente ha dedotto che dopo il matrimonio il marito ha iniziato e porre in essere condotte contrarie alla legge, in conseguenza delle quali è stato sottoposto a tre procedimenti penali presso il Tribunale di Civitavecchia, di cui due per rissa ed uno per ricettazione. Inoltre, la ha dedotto che Pt_1 successivamente il marito aveva ricevuto diverse contravvenzioni per violazione delle norme del Codice della Strada per aver guidato una motocicletta di grossa cilindrata senza aver conseguito la patente di guida, con conseguente sequestro del mezzo, nonché era stata trovato nel mese di ottobre 2022 in possesso di sostanza stupefacente del tipo cocaina con conseguente perquisizione domiciliare nell'abitazione dei coniugi.
In conseguenza delle condotte contrarie alla legge ha richiesto al Tribunale la pronuncia di addebito della separazione a carico del marito per gravi condotte contrarie agli obblighi e doveri nascenti dal matrimonio.
Va premesso che in tema di separazione, la pronuncia di addebito presuppone una valutazione discrezionale ad opera del Giudice, con riferimento alla violazione dei doveri matrimoniali da parte di uno o di entrambi i coniugi, che deve includere il complessivo comportamento dei coniugi nello svolgimento del rapporto coniugale. La violazione dei doveri coniugali non è però sufficiente per disporre l'addebito: questo non può trovare accoglimento nell'ipotesi in cui il rapporto coniugale risulti già compromesso al verificarsi del presunto evento illecito, che, pertanto, rappresenta mera conseguenza della separazione e non già causa della stessa (Tribunale Ancona sez. I, 19/10/2021, n. 1296).
Le circostanze poste dal difensore alla base della richiesta di addebito non sono state confortate dall'esito dell'istruttoria.
Infatti, sebbene il difensore abbia allegato documentazione da cui risultano numerosi perquisizioni e sequestri a carico del resistente in materia di ricerca di sostane psicotrope e procedimenti penali pendenti per guida in stato di ebrezza, ricettazione, lesioni ed altro, non è stato dimostrato in giudizio che le condotte violative delle norme penali siano state la causa della dissoluzione del vincolo matrimoniale né la ricorrente non ha articolato alcun mezzo istruttorio al fine di provare ulteriormente le predette condotte e che le medesime siano state la causa della fine della relazione coniugale. Infine, le suddette condotte non costituiscono violazioni dei doveri coniugali ma condotte censurabili sotto il profilo della convivenza civile e della legalità, che in quanto tali non possono essere considerate sufficienti per dimostrare che abbiano determinato la fine della relazione.
La domanda di addebito deve quindi essere rigettata.
Le deduzioni e allegazioni delle parti inducono il Collegio a ritenere che nel tempo e durante la vita matrimoniale dei coniugi è progressivamente venuta meno l'affectio coniugalis tra i coniugi, sì da cagionare il progressivo allontanamento materiale e spirituale tra gli stessi culminato nell'allontanamento del resistente dalla casa familiare già antecedentemente all'instaurazione del giudizio di separazione personale.
Nulla deve essere disposto con riferimento alle statuizioni economiche avendo la ricorrente dichiarato di essere economicamente indipendente e non avendo avanzato domanda di assegno di mantenimento.
Spese irripetibili in ragione della natura della decisione e della contumacia di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3439/2023 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a Parte_1
Civitavecchia (RM) il 30.06.1974 e , nato in [...] il CP_1
01.11.1993, aventi contratto matrimonio in Civitavecchia il 18.07.2016 e registrato agli atti dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 47, parte I, anno 2016;
2) dispone che ciascuna delle parti provveda autonomamente al proprio mantenimento;
3) manda a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
4) condanna al pagamento, in favore di , delle CP_1 Parte_1 spese processuali del presente giudizio che si liquidano in complessivi euro 1.453,00, oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali come per legge.
Così deciso, in Civitavecchia il 20 maggio 2025
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3439 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
(RM), rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella Tagliani, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
, nato in [...] il [...]; CP_1
- resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI
All'udienza del 15.05.2025, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., parte ricorrente depositava le note conclusive nei termini assegnati dal Giudice delegato rinunciando ai termini per deposito di comparse conclusionali.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 15.12.2023, tempestivamente e ritualmente notificato con pedissequo decreto di fissazione udienza, , Parte_1 premesso che il 18.07.2016 aveva contratto matrimonio civile in Civitavecchia con scegliendo il regime della separazione dei beni e che dalla loro CP_1 unione non erano nati figli, venuta meno la comunione materiale e spirituale alla base del rapporto tra le parti, ha chiesto al Tribunale pronunciarsi la separazione personale dei coniugi.
A fondamento della domanda, la ricorrente ha dedotto:
- di lavorare quale insegnante presso l'Istituto Comprensivo di Tolfa (RM);
- che il resistente aveva frequentato la scuola professionale per parrucchieri e lavorava in tale settore;
- che dopo il matrimonio erano insorti incomprensioni e contrasti tra i coniugi a causa dei comportamenti del resistente, il quale è stato sottoposto a tre procedimenti penali presso il Tribunale di Civitavecchia, di cui due per rissa e uno per ricettazione;
- che nei confronti del resistente era stato emesso anche un provvedimento di accertamento di violazione amministrativa per possesso di sostanza stupefacente tipo hashish;
- che nell'ambito di tali procedimenti l'Autorità Giudiziaria aveva disposto per due volte la perquisizione della casa coniugale;
- che nel corso dell'anno 2020 il resistente aveva ricevuto diverse contravvenzioni per violazione delle norme del Codice della Strada con conseguente sequestro del mezzo;
- che durante la vita coniugale il resistente tornava spesso a casa in stato di evidente alterazione da sostanze alcoliche e da sostanze stupefacenti;
- che nel mese di ottobre 2022 l' era stato trovato a bordo CP_1 dell'autovettura in possesso di cocaina e successivamente era stato indagato anche per detenzione a fine di spaccio di sostanza stupefacente;
- che dopo il suddetto episodio il marito lasciava la casa coniugale per tornare in Tunisia;
- di essersi trasferita in Tolfa nel mese di novembre 2022, spostando anche la residenza del marito;
- che il marito aveva fatto rientro in Italia nel mese di gennaio 2023.
Tanto dedotto, la ricorrente ha chiesto al Tribunale dichiararsi la separazione personale dei coniugi con addebito al marito dichiarandosi l'autonomia economica dei coniugi.
Il Giudice delegato alla trattazione, letto il ricorso ed esaminata la documentazione complessivamente acquisita, ha fissato udienza per la comparizione ai sensi dell'art. 473 bis. 22 c.p.c.
All'udienza del 10.04.2024 è comparsa esclusivamente la ricorrente ed il
Giudice, rilevato che non risultava depositata la ricevuta di ritorno della notifica, rinviava per i medesimi incombenti all'udienza del 22.05.2024.
All'udienza del 22.05.2024 è comparsa la ricorrente ed il Giudice, rilevata la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, ha dichiarato la contumacia del resistente e, dopo avere ascoltato la parte, ha adottato i provvedimenti provvisori ex art. 473 bis. 22 c.p.c. rinviando la causa per la decisione all'udienza del 16.05.2025 con assegnazione dei termini ex art. 473 bis. 28 c.p.c.
Con decreto del 05.05.2025 il Giudice anticipava la causa fissata per l'udienza del 16.05.2025 alla data del 15.05.2025 per variazione tabellare del giorno di udienza e ne disponeva la trattazione in modalità cartolare.
All'udienza del 15.05.2025 parte ricorrente depositava le note nei termini assegnati dal giudice delegato.
Motivi della decisione
L'esame degli atti e l'atteggiamento processuale assunto evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza, peraltro già cessata prima dell'udienza presidenziale e risalente all'anno 2022.
La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c. Riguardo alle pronunce accessorie va osservato quanto segue.
Sull'addebito della separazione
La ricorrente ha dedotto che dopo il matrimonio il marito ha iniziato e porre in essere condotte contrarie alla legge, in conseguenza delle quali è stato sottoposto a tre procedimenti penali presso il Tribunale di Civitavecchia, di cui due per rissa ed uno per ricettazione. Inoltre, la ha dedotto che Pt_1 successivamente il marito aveva ricevuto diverse contravvenzioni per violazione delle norme del Codice della Strada per aver guidato una motocicletta di grossa cilindrata senza aver conseguito la patente di guida, con conseguente sequestro del mezzo, nonché era stata trovato nel mese di ottobre 2022 in possesso di sostanza stupefacente del tipo cocaina con conseguente perquisizione domiciliare nell'abitazione dei coniugi.
In conseguenza delle condotte contrarie alla legge ha richiesto al Tribunale la pronuncia di addebito della separazione a carico del marito per gravi condotte contrarie agli obblighi e doveri nascenti dal matrimonio.
Va premesso che in tema di separazione, la pronuncia di addebito presuppone una valutazione discrezionale ad opera del Giudice, con riferimento alla violazione dei doveri matrimoniali da parte di uno o di entrambi i coniugi, che deve includere il complessivo comportamento dei coniugi nello svolgimento del rapporto coniugale. La violazione dei doveri coniugali non è però sufficiente per disporre l'addebito: questo non può trovare accoglimento nell'ipotesi in cui il rapporto coniugale risulti già compromesso al verificarsi del presunto evento illecito, che, pertanto, rappresenta mera conseguenza della separazione e non già causa della stessa (Tribunale Ancona sez. I, 19/10/2021, n. 1296).
Le circostanze poste dal difensore alla base della richiesta di addebito non sono state confortate dall'esito dell'istruttoria.
Infatti, sebbene il difensore abbia allegato documentazione da cui risultano numerosi perquisizioni e sequestri a carico del resistente in materia di ricerca di sostane psicotrope e procedimenti penali pendenti per guida in stato di ebrezza, ricettazione, lesioni ed altro, non è stato dimostrato in giudizio che le condotte violative delle norme penali siano state la causa della dissoluzione del vincolo matrimoniale né la ricorrente non ha articolato alcun mezzo istruttorio al fine di provare ulteriormente le predette condotte e che le medesime siano state la causa della fine della relazione coniugale. Infine, le suddette condotte non costituiscono violazioni dei doveri coniugali ma condotte censurabili sotto il profilo della convivenza civile e della legalità, che in quanto tali non possono essere considerate sufficienti per dimostrare che abbiano determinato la fine della relazione.
La domanda di addebito deve quindi essere rigettata.
Le deduzioni e allegazioni delle parti inducono il Collegio a ritenere che nel tempo e durante la vita matrimoniale dei coniugi è progressivamente venuta meno l'affectio coniugalis tra i coniugi, sì da cagionare il progressivo allontanamento materiale e spirituale tra gli stessi culminato nell'allontanamento del resistente dalla casa familiare già antecedentemente all'instaurazione del giudizio di separazione personale.
Nulla deve essere disposto con riferimento alle statuizioni economiche avendo la ricorrente dichiarato di essere economicamente indipendente e non avendo avanzato domanda di assegno di mantenimento.
Spese irripetibili in ragione della natura della decisione e della contumacia di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3439/2023 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a Parte_1
Civitavecchia (RM) il 30.06.1974 e , nato in [...] il CP_1
01.11.1993, aventi contratto matrimonio in Civitavecchia il 18.07.2016 e registrato agli atti dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 47, parte I, anno 2016;
2) dispone che ciascuna delle parti provveda autonomamente al proprio mantenimento;
3) manda a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
4) condanna al pagamento, in favore di , delle CP_1 Parte_1 spese processuali del presente giudizio che si liquidano in complessivi euro 1.453,00, oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali come per legge.
Così deciso, in Civitavecchia il 20 maggio 2025
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso