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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/12/2025, n. 7294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7294 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE QUINTA CIVILE
La Corte così composta: dr.ssa Maria Grazia Serafin Presidente dr.ssa Fiorella Gozzer Consigliera rel. dr.ssa Raffaella Filoni Consigliere ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 1717/19 e vertente TRA
Parte_1
(Avv. Claudio Gatta)
PARTE APPELLANTE E
Controparte_1
(Avv. Giuseppe Claudio Costa)
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 3740/19 emessa dal Tribunale di Roma nel procedimento RG. n. 65278/2014
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Il Tribunale di Roma con sentenza n. 3740/19 ha rigettato le domande proposte da nei confronti di Parte_1 [...]
, di condanna alla restituzione della somma di € 76.576,07 CP_1 oltre interessi legali ed il danno da mancato guadagno in quanto somme spese ed impiegate per investimento ed accrescimento del patrimonio comune e per l'effetto, pronunziare ex art. 2932 c.c. il trasferimento della relativa quota parte di proprietà dell'immobile sito in Roma, Viale Francesco Passinetti n. 32 in capo a se medesima, in via subordinata alla restituzione della somma, nonché ha ritenuto inammissibile la domanda di condanna alla restituzione di euro 5.852,32, pari cioè alla metà di 2
quanto speso dalla stessa per lavori condominiali, manutentivi, migliorie e tributi;
ha accolto la domanda riconvenzionale di e per l'effetto ha condannato Parte_2 Parte_1 al pagamento “della somma di € 27.000,00 oltre di quella che maturerà sino alla data di cessazione dell'occupazione abusiva sine titulo della ”. Parte_1
ha proposto appello e ha chiesto Parte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare: dichiarare il , ex 2 0 co. art. 167 c.p.c, decaduto dalla CP_1 proposizione di domanda riconvenzionale, per essere nella fattispecie inutilmente spirato il termine per la proposizione della stessa;
In via preliminare gradatamente subordinata: rigettare I' avversa domanda riconvenzionale di percezione dei frutti civili a favore del , per carenza totale dei presupposti sia CP_1 procedurali che di fatto, idonei all'insorgere del diritto, difettando nella fattispecie sia I' azione di divisione giudiziale del bene, che la richiesta di utilizzo parziale o alternato del bene. Nel merito: previo rigetto dell' avversa domanda riconvenzionale, condannare il a restituire all' attrice, ex art. 192 e 1100 e ss CP_1
c.c. la somma di € 5.852,32 pari alla metà degli esborsi effettuati dal 2004 ad oggi a fronte di lavori condominiali straordinari, necessari lavori manutentivi, migliorie sostanziali dell' immobile de quo ed imposte e tributi locali inerenti l'immobile oltre interessi legali, nonché alla restituzione di €76.576,07 a fronte di debiti contratti dal e saldati dall' attrice oltre interessi legali, e per CP_1
I' effetto disporre la compromissione della quota parte di comproprietà del dell'immobile sito in Roma Viale CP_1
Francesco TT n. 32 fino al totale soddisfo del dovuto in favore dell' attrice per i titoli di cui sopra, ordinando Parte_1 alla conservatoria dei RR.II. di Roma la trascrizione dell' emananda sentenza;
Nel merito in via gradatamente subordinata previo rigetto dell''avversa riconvenzionale, condannare il alla restituzione a favore dell' attrice della CP_1 somma di € 5.852,32 a titolo della metà degli esborsi comuni inerenti I'immobile comune, saldati per I 'intero dalla sola attrice, oltre interessi legali e, nella ipotesi che si ritengano applicabili alla fattispecie gli articoli 177 e 194 c.c. ex adverso invocati, condannare il a restituire all' attrice la somma di € 38.288, CP_1 pari alla metà dei debiti contratti dal e saldati dalla sola CP_1 attrice, oltre interessi legali, disponendo ex art. 192 c.c. la
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compromissione della quota parte della comproprietà del CP_1 dell'immobile di cui è causa fino al totale soddisfo del dovuto in favore dell' attrice. Nel merito in via subordinata: previo rigetto dell'avversa domanda riconvenzionale, nella denegata ipotesi in cui non si ritenga applicabile alla fattispecie I'art. 192 c.c., condannare il alla restituzione a favore della Sig.ra CP_1 di totali € 82.428,39 (€ 5.852,32 + € 76576,07) o nella Parte_1 minore somma di € 44.140 (€ 5.752,32 + € 38.288) oltre interessi legali fino all' 'effettivo soddisfo o quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia n tutti i casi: Con vittoria dei compensi professionali di cui al D.M.55/2014.In ogni caso dichiarare inammissibile e/o improcedibile e/o tardiva la domanda riconvenzionale ed ammettere le richieste istruttorie così formulate in primo grado […]”. Instaurato il contraddittorio, si è costituito Controparte_1 che ha domandato “Rigettare l'appello proposto da Parte_1
perché inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto e
[...] confermare la decisione di primo grado, in subordine, e in via preliminare sulla richiesta di condanna ex art. 192 cc e sulla pronuncia ex art. 2932 cc, accertare e dichiarare, la improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione di cui al D.L.vo n.28/2010, e per l'effetto rigettare le richieste di parte appellante in quanto improponibili;
nel merito sulla richiesta di condanna ex art. 192 cc accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda per mancanza di prova in merito alla provenienza delle somme richieste nella domanda dal patrimonio personale ed esclusivo di parte attrice e/o comunque l'inesistenza di debenze e /o prestiti di sorta a carico del in favore dei familiari della Sig.ra CP_1
e/o la loro eventuale prescrizione e per l'effetto, Parte_1 rigettare la domanda;
nel merito sulla richiesta di condanna ex art. 2932 cc accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda per inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto per ottenere detta pronuncia e per l'effetto rigettare la domanda;
nel merito sulla richiesta di condanna, in via subordinata, ex art. 1218 cc o art. 2041 cc, accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto e in diritto di dette domande e per l'effetto rigettare dette domande;
in via riconvenzionale, accertare e dichiarare che parte appellante quale comproprietaria dell'immobile di via F TT, 32, a decorrere dal 1 luglio 2013, ossia dal momento della revoca
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del provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla disposta dal Tribunale di Roma, e fino a tutt'oggi, ha Parte_1 goduto l'intero bene da sola senza un titolo giustificativo impedendone al il godimento, e per l'effetto condannare CP_1 parte appellante a corrispondere all'appellata, quale ristoro per la privazione della utilizzazione pro quota del bene comune e dei relativi profitti, i frutti civili, con riferimento ai prezzi di mercato, identificantesi tali frutti con il corrispettivo del godimento dell'immobile che si sarebbe potuto concedere ad altri, individuati nei canoni di locazione percepibili per l'immobile, condannando, dunque parte appellante a corrispondere un'indennità di occupazione corrispondente al 50% del valore locativo medio pari ad € 900 mensili, ossia condannare la Sig.ra al Parte_1 pagamento della somma corrispondente ( dal 1 0 luglio 2013 fino alla cessazione della occupazione esclusiva - al valore medio di € 450 mensili) ovvero a quella maggiore o minore somma ritenuta congrua e di giustizia dalla Corte adita, anche in via equitativa, e fino alla cessazione della occupazione esclusiva sine titolo da parte attrice. Con vittoria di compenso legale, da distrarsi al procuratore costituito il quale dichiara di aver anticipato le spese e non riscosso gli onorari.”. La causa è stata riservata in decisione, ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza del termine stabilito per il deposito di note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta fissata per il 3.7.2025, con la concessione dei termini ridotti per il deposito delle comparse conclusionali e dei termini di legge per il deposito delle memorie di replica;
dopo rimessa sul ruolo per tentativo di conciliazione è stata trattenuta in decisione senza termini avendone già usufruito.
Il presente giudizio è stato introdotto (così come si narra in appello) da per sentire condannare il marito Parte_1
, dal quale aveva divorziato nel novembre 2015, alla Controparte_1 restituzione delle somme impiegate dall'appellante per saldare i debiti contratti dal , in costanza di matrimonio, per CP_1
l'acquisto della casa coniugale. Quest'ultimo, a sua volta, svolgeva domanda riconvenzionale e chiedeva accertarsi la debenza, da parte dell'odierna appellante, dei frutti civili derivanti dall'utilizzo esclusivo della casa in comproprietà a decorrere dalla revoca del provvedimento di assegnazione della
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casa coniugale e per la somma complessiva di euro 12.150,00 con riferimento al periodo dal giorno 1° luglio 2013 al giorno 1 ottobre 2015. Il Tribunale, innanzitutto, ha precisato che l'immobile era stato acquistato in comproprietà dai coniugi nel mese di giugno 1994 ed era caduto nel regime della comunione degli acquisti. La documentazione, poi, depositata dalla parte attrice comprovava la circostanza che il denaro che la stessa riconduceva a “prestiti” effettuati al proprio marito, costituivano esborsi utilizzati dalla stessa attrice al fine di contribuire all'acquisto dell'immobile in comproprietà nella misura del 50%, da entrambi i coniugi. Da ciò conseguiva l'insussistenza del diritto di ripetere dall'ex coniuge le somme corrisposte a tale titolo, oltre che l'inammissibilità della domanda ex art. 2932 c.c., perché le somme versate (dalla parte attrice) rappresentavano il prezzo che era tenuta a corrispondere per l'acquisto del suo 50% di proprietà dell'immobile e non costituivano invece il prezzo per l'acquisto dell'intera proprietà, nonché l'infondatezza della domanda di arricchimento ex art. 2041 c.c..
Inammissibile, perché domanda nuova (cfr. sempre sentenza pag. 6) era, altresì, la richiesta di condanna del convenuto al pagamento della somma di € 5.832,32 pari alla metà degli esborsi effettuati a fronte di lavori condominiali straordinari e manutentivi, delle migliorie e delle imposte e dei tributi locali inerenti all'immobile. Il Giudice ha, inoltre, ritenuto fondata la domanda riconvenzionale del , che doveva considerarsi tempestiva ed CP_1 ammissibile, posto che essendo stato revocato, in data 1.7.2013 il provvedimento di assegnazione della casa familiare, l'utilizzo esclusivo della casa da parte dell' attrice non aveva titolo, essendo pacifico che la parte convenuta era stata privata, da quella data, del diritto di esercizio e di godimento della sua quota parte di proprietà dell'immobile; sicché andava riconosciuto il diritto del convenuto a percepire i frutti civili. L'appellante ha criticato la sentenza esplicitandone le ragioni nei seguenti motivi. Con il primo motivo, la parte appellante ha censurato la sentenza per avere rigettato l'eccezione di inammissibilità della domanda riconvenzionale svolta dalla parte convenuta.
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Contrariamente a quanto motivato dal Giudice, la domanda era invece tardiva sulla base delle seguenti considerazioni. La prima udienza si era tenuta il 5.6.2015; a tale udienza il G.I. rilevato che la materia non rientrava nella competenza della sezione aveva rimesso gli atti al Presidente del ruolo generale per la nuova assegnazione alla sezione competente, pur dopo però avere accertato che per il nessuno era comparso. Era poi CP_1 seguito il provvedimento del Presidente di riassegnazione della causa alla sezione quinta competente e il Giudice Designato aveva fissato l'udienza del 3.11.2015. Il convenuto si era costituito in data 14.10.2015 proponendo la domanda riconvenzionale, dunque tardivamente ai sensi dell'art. 167 c.p.c.. Ebbene, dal fascicolo processuale di primo grado, si evince che il 22.10.2014 la causa è stata iscritta a ruolo; che il 4.11.2014 il fascicolo è stato assegnato alla sezione I e poi al Giudice Designato il 19.11.2014, che con provvedimento del 22.12.2014, ex art. 168 bis c.p.c., differiva l'udienza al 16.4.2015. Detta udienza è stata rinviata d'ufficio al 5.6.2015. In tale udienza il Giudice, dato atto che “per parte alle ore 11.00 Controparte_1 nessuno è comparso”, ha ritenuto che la materia non rientrasse nelle competenze della sezione ed ha rimesso gli atti al Presidente del ruolo generale per l'assegnazione alla sezione tabellarmente competente. In calce a detta ordinanza si legge stampigliato “V° si assegna 8”, poi una ulteriore ritrasmissione al ruolo generale e da ultimo il decreto – in data 22.7.2015 - del Presidente del Tribunale di trasmissione del fascicolo alla V Sezione a cui il giudizio era definitivamente assegnato. Con provvedimento del 30.7.2015, il Giudice Designato fissava per la trattazione della causa la data del 3.11.2015. È poi pacifico, oltre che risultante dagli atti, che il convenuto si è costituito in data 14.10.2015. CP_1
Orbene, tanto esposto, è da premettere che la distinzione di un ufficio giudiziario in Sezioni, prevista dall'art 46 del tu. dell'ordinamento giudiziario 30 gennaio 1941 n. 12, attiene ad una ripartizione interna degli affari (cfr. Cass. 31134/2018). Talchè, essendo la ripartizione dell'ufficio giudiziario in sezioni, come detto, una mera organizzazione interna, non vi è dubbio che ai fini della tempestiva costituzione in giudizio del convenuto deve aversi riguardo alla data fissata in citazione,
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ovvero a quella fissata ex art. 168 bis comma 5 c.p.c. (applicandosi il testo precedente nella specie trattandosi di giudizio introdotto nel 2014), con provvedimento antecedente a quella indicata in citazione. Consegue che il convenuto doveva costituirsi tempestivamente per l'udienza del 16.4.2015, poi d'ufficio rinviata al 5.6.2015, ovvero per quella fissata ex art. 168-bis 5 comma c.p.c., dal Giudice Designato della prima sezione, ritenuta dapprima competente tabellarmente, cosicchè la costituzione del convenuto in data 14.10.2015 deve ritenersi tardiva. Discende altresì, che se così deciso circa la tardività della proposizione della domanda riconvenzionale del , il CP_1 secondo motivo di censura – ovverosia la violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 c.p.c. per aver il giudice di prime cure condannato al Parte_1 pagamento dell'indennità di occupazione dell'immobile per euro 27.000,00 fino all'anno 2018, in violazione di quanto invece richiesto dall'odierno appellato, vale a dire la condanna al pagamento della somma di euro 12.150,00, limitatamente al periodo compreso dall'1.7.2013 all'1.10.2015, deve ritenersi assorbito. Allo stesso modo, deve ritenersi assorbita anche l'ulteriore censura con la quale l'appellante ha criticato l'ammontare liquidato, dal momento che il Tribunale non aveva fornito alcuna specificazione, né con riguardo ai documenti di cui si era tenuto conto, né all'indicazione dei calcoli effettuati o delle prove poste a fondamento della determinazione del quantum. Con il quarto motivo ha criticato la decisione del Giudice nella parte in cui questi ha interpretato i documenti allegati nel corso del giudizio di primo grado e ridepositati (cfr. doc. 6-7-8-9- 10-11) non come prova di quanto sostenuto, vale a dire che aveva saldato il debito contratto dall'ex Parte_1 coniuge, , nel 1993 per l'acquisto dell'immobile in Controparte_1 regime di comproprietà. Al contrario, il giudice di prime cure aveva reputato che quanto versato dalla costituiva Parte_1 piuttosto la restituzione di un prestito che nel 1993 era stato effettuato in favore della stessa appellante per consentire ai coniugi di acquistare, per l'appunto, l'immobile in comproprietà.
Il motivo è infondato.
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Sul punto il Tribunale ha così motivato “La documentazione depositata dalla parte attrice comprova la circostanza di natura documentale che i denari che la stessa riconduce a prestiti effettuati al proprio marito, in realtà costituiscono esborsi utilizzati dalla stessa attrice al fine di contribuire all'acquisto dell'immobile acquistato in comproprietà, quindi nella misura del 50%, da entrambi i coniugi. In tal senso vanno intese le causali esposte nei documenti contrassegnati dai numeri 12 e ss del fascicolo attoreo, sicché è a parlarsi di “prestito” effettuato in favore della odierna parte attrice utilizzato dalla stessa per acquistare la proprietà dell'immobile de quo. Ne consegue che non ha alcun diritto a ripetere dal proprio ex coniuge le somme a tal titolo corrisposte. Infatti, corrisponde al vero la deduzione proveniente dal convenuto circa le modalità dell'acquisto dell'immobile, avvenuto in parte con le contribuzioni dell'attività professionale del convenuto medesimo ed in parte dalle contribuzioni della parte attrice, ottenute dai propri familiari”. In relazione a questo motivo di appello, vale a dire all'errata interpretazione da parte del Tribunale delle prove offerte da nel corso del giudizio di primo grado e che Parte_1 sono state nuovamente depositate nel corso di questo gravame, le prove, oltre a non dimostrare quanto sostenuto dall'appellante, peccano, più in generale, di genericità. Infatti, benché l'appellante abbia in questa sede ridepositato i bonifici effettuati dai propri familiari in favore di Controparte_1
(doc. 7, 8, 9), e benché la stessa abbia anche prodotto delle lettere scritte asseritamente dai suoi familiari con cui gli stessi chiedevano la restituzione al di quanto prestato, CP_1
l'appellante non ha meglio dimostrato il fatto che queste somme sono poi state effettivamente destinate all'acquisto dell'immobile sito in Roma, via Francesco TT n. 32. Le dichiarazioni dei familiari dell'appellante, (doc.11), non hanno valenza probatoria. Peralto, di queste, una risulta anche sprovvista di data (il riferimento è alla lettera attribuita a
[...]
firmatasi “Grazia” (doc. 11). Parte_3
I bonifici (doc. 7, 8) effettuati a favore di da – Controparte_1 quali ordinanti – , e Controparte_2 Controparte_3 Per_1
, sono del tutto privi di alcuna rilevanza probatoria avuto
[...] riguardo alla tesi prospettata di versamento delle somme al fine dell'acquisto, da parte del , dell'immobile in oggetto. CP_1
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Né poi le dichiarazioni allegate, ovvero per come indicate nell'indice del fascicolo di primo grado (doc. 11) “quattro lettere di parenti…di a che le richiedevano il Parte_1 pagamento del debito contratto da ”, come detto, Controparte_1 possono ritenersi documenti con efficacia probatoria. Inoltre, per corroborare le circostanze e i documenti posti a fondamento delle proprie pretese, l'appellante reiterava anche in questo grado di giudizio la richiesta di ammissione delle richieste istruttorie. Tuttavia, i capitolati di prova per come articolati devono ritenersi generici dal momento che si limitano ad una ripetizione dei fatti, sotto un profilo contenutistico, altrettanto generica. La prova orale come articolata, infatti, deve ritenersi generica perché verte su circostanze per come formulate (“Vero che il sig.
nel Maggio 1993 chiese ai fratelli dell'allora moglie CP_1 [...] di avere prestiti in denaro per poter provvedere Parte_1 all'acquisto della casa ..da destinare a casa coniugale della famiglia, avendo all'epoca deciso di destinare i suoi averi liquidi all'attività lavorativa autonoma che stava intraprendendo”;
“Vero che all'atto della richiesta di prestiti e della erogazione degli stessi il signor si impegnò a restituire in tempi brevi Parte_4 il prestito ottenuto.”; “Vero che, sempre al fine di poter permettere l'acquisto della casa familiare In Roma, chiede ed ottenne di poter a tal fine destinare il prestito già ottenuto nel 1988 dal sig. anziché provvedere a restituirlo Controparte_4 come già concordato;
. “Vero che in più occasioni e ripetutamente fu richiesto, anche per iscritto, al signor di restituire Controparte_1 le somme ottenute a prestito, senza che mai alcuna somma fosse da lui restituita ai creditori.”) prive di riferimenti temporali precisi;
non è dato sapere in quale giorno di maggio e a chi tra i fratelli era stato chiesto il prestito;
né in quale tempo doveva essere restituito, in mancanza poi di altri convergenti elementi. Del resto, gli esborsi effettuati anni addietro dai parenti della benché indirizzati all'ex marito e versati Parte_1 Controparte_1 sul conto corrente intestato al solo , andavano in realtà a CP_1 confluire nel patrimonio di entrambi i coniugi, i quali in costanza di matrimonio, gestivano le proprie sostanze in regime di comunione legale dei beni ex art. 177 cc. Di ciò si ritrae conferma proprio dal fatto che l'immobile in questione, sito in Roma, via
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Francesco TT n. 32, era stato acquistato in comproprietà fra i due coniugi, oggi ex coniugi. Non solo, ma dalle stesse dichiarazioni scritte asseritamente dai familiari in qualità di creditori del prestito della cui restituzione si discute, pur non ritenendo di attribuire alle stesse efficacia probatoria, emergono alcuni rilevanti dettagli contrari alle prospettazioni di parte appellante (doc. 11). In primo luogo, in quella a firma del fratello , non solo risulta formulata una CP_4 richiesta di restituzione del denaro prestato indirizzata ad entrambi gli odierni ex coniugi, ma soprattutto, la richiesta appare rivolta direttamente alla sorella e Parte_1 non al : “Cara , sono io tuo fratello CP_1 Parte_5 CP_4
[..]come farete a pagarmi i soldi che vi ho prestato per la pista di pattinaggio a Torino a che poi avete utilizzato per comprare la casa a Roma io vorrei sapere quando pensi di ridarmeli. Spero che me li mandi al più presto possibile”. Del pari, anche nella dichiarazione scritta attribuita a vi è un Parte_3 riferimento al fatto che il prestito è stato effettuato a favore di entrambi i coniugi, oggi ex coniugi, e non nei confronti del solo appellato. Infatti, si legge: “ti devo chiedere di farmi riavere i soldi che io e abbiamo prestato a per aiutarvi a Per_1 CP_1 comprare casa a Roma”. Dunque, l'aiuto economico, evidentemente, era diretto tanto al quanto alla CP_1 Parte_1
Del resto, la circostanza che gli spostamenti patrimoniali effettuati dalla per estinguere il debito contratto per Parte_1
l'acquisto della casa abbiano la causale “in favore ” Controparte_1
(doc.12) o che negli altri documenti allegati, quale esemplarmente la dichiarazione di (doc. 6), si Controparte_2 faccia riferimento al solo in relazione al prestito restituito, CP_1 altro non è che una inevitabile conseguenza del fatto che il conto corrente dell'appellato era formalmente intestato al solo , CP_1 ma sostanzialmente rientrava nel regime di comunione dei beni, ex art. 177 c.c.. Di talché, in linea peraltro con quanto deciso dal giudice di prime cure, in relazione alla richiesta di restituzione della somma pari ad euro 76.576,07 oltre interessi legali e il relativo danno da mancato guadagno avanzata dall'appellante, somma che la stessa aveva a sua volta restituito ai propri familiari ad estinzione del debito comune dei coniugi, si ritiene “che non ha alcun diritto a ripetere dal proprio ex coniuge le somme a tal titolo corrisposte”.
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Del pari, non si ritiene di condannare il alla CP_1 corresponsione di euro 5.852,32 oltre agli interessi legali e al mancato guadagno in relazione ai costi sostenuti dall'appellante dal 2004 fino ad oggi per le spese condominiali, la manutenzione e tributi locali relativi all'immobile perché, come correttamente osservato dal giudice di prime cure, si tratta di una vera e propria mutatio libelli rispetto a quanto domandato con l'atto di citazione
(pag. 6). Allo stesso modo, non merita accoglimento l'ulteriore istanza avanzata dall'appellante, vale a dire la richiesta di “disporre la compromissione della quota parte di comproprietà del CP_1 dell'immobile sito in Roma Viale Francesco TT n. 32 fino al totale soddisfo del dovuto in favore dell'attrice per i Parte_1 titoli di cui sopra, ordinando alla conservatoria dei RR.II. di Roma la trascrizione dell'emananda sentenza” (pag. 20 atto di citazione in appello) quale alternativa alla condanna dell'appellato alla restituzione di quanto la ha versato ai propri familiari. Parte_1
Nel caso di specie non ricorrono i presupposti di cui all'art. 2932 c.c., né di fatto né di diritto. Infatti, in relazione all'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto, l'art. 2932 c.c. recita: “Se colui che è obbligato a concludere un contratto non adempie l'obbligazione, l'altra parte, qualora sia possibile e non sia escluso dal titolo, può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso. Se si tratta di contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata o la costituzione o il trasferimento di un altro diritto, la domanda non può essere accolta se la parte che l'ha proposta non esegue la sua prestazione [1208 ss.] o non ne fa offerta nei modi di legge, a meno che la prestazione non sia ancora esigibile”. In caso di inadempimento dell'obbligo di contrarre, la norma citata offre un rimedio in favore della parte non inadempiente consistente nella possibilità di domandare al giudice di emettere una sentenza di natura costitutiva, vale a dire idonea a produrre gli stessi effetti del contratto non concluso, ove ne sussistano i relativi presupposti. Si tratta quindi di un particolare rimedio di attuazione dell'obbligo di contrarre, esperibile sia in relazione ad un obbligo avente fonte negoziale sia in relazione ad un obbligo di contrarre avente fonte legale, dunque non soltanto in relazione ad un obbligo scaturente da un contratto preliminare, circostanza
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questa peraltro recentemente ribadita dalla Suprema Corte di Cassazione, (Cass. ordinanza n. 10010 del 12 aprile 2024, ove cui si ribadisce che “il rimedio previsto dall'art. 2932, cod. civ., al fine di ottenere l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto è applicabile, non solo nelle ipotesi di contratto preliminare non seguito da quello definitivo, ma anche in qualsiasi altra ipotesi dalla quale sorga l'obbligazione di prestare il consenso per il trasferimento o la costituzione di un diritto”). Nel caso di specie, non ci sono le condizioni affinché la parte possa domandare il rimedio di cui all'art. 2932 c.c., non solo perché in questo caso manca tra le parti un contratto preliminare o un altro negozio preparatorio da cui scaturisca per una o per entrambe le parti l'obbligo di concludere un contratto, ma più in generale perché è assente un qualsivoglia obbligo di contrarre, sia di fonte convenzionale che di fonte legale. Di conseguenza, l'invocazione del rimedio di cui all'art. 2932 c.c. da parte dell'appellante, non trova accoglimento. Alla stregua di tutte le ragioni esposte consegue che la sentenza va in parte riformata e la domanda riconvenzionale del convenuto di condanna della parte appellante al pagamento dell'indennità di occupazione, va dichiarata inammissibile. Da ciò poi consegue che il quinto motivo di appello con cui l'appellante censura la decisione del Giudice nella parte in cui questi condanna la alla refusione delle spese, risulta Parte_1 parimenti assorbito dal momento che la riforma, anche se parzialmente della sentenza, determina una nuova attribuzione delle spese di lite. Quanto, appunto, alle spese di lite, in considerazione dell'esito complessivo del giudizio, ovvero del rigetto di tutte le domande di parte attrice per infondatezza, del parziale accoglimento dell'appello relativo ad una pronuncia di inammissibilità della domanda riconvenzionale, si ritiene che sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite, fra e , di entrambi i Parte_1 Controparte_1 gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello, in parziale riforma della sentenza gravata, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede:
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dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta da;
Controparte_1 compensa interamente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra le parti. Roma, così deciso nella camera di consiglio del 20 novembre 2025. Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Fiorella Gozzer Dott.ssa Maria Grazia Serafin Sentenza redatta con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio dott.ssa Oriana Lombardi.
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