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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 04/11/2025, n. 1656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1656 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3511/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
R.G. n. 3511/2022
ESITI DELL'UDIENZA DEL GIORNO 04 NOVEMBRE 2025
SOSTITUITA DAL DEPOSITO DI NOTE SCRITTE
EX ART. 127 TER C.P.C.
Il Giudice, dr.ssa Valeria Villani, letto l'art. 127 ter c.p.c., in vigore dal 01/01/2023, il quale ha previsto quanto segue:
“L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi,
l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite”; verificata con esito positivo l'avvenuta rituale comunicazione, a cura della Cancelleria, del provvedimento con cui l'odierna udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte;
dato atto che le parti costituite hanno provveduto al deposito delle predette note, riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate;
P.Q.M.
alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, questo Giudice decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. R.G. n. 3511/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica ed in persona della dr.ssa Valeria Villani, all'esito dell'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del giorno 04 novembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunziato, mediante contestuale deposito del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3511 del R.G.A.C. dell'anno 2022 avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Montoro – lesioni personali, pendente
TRA
(P.IVA , in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, alla via
NI PI n. 23, rappresentata e difesa, giusta procura posta in calce all'atto di citazione in appello, dall'Avv. Edoardo Strazzullo ( ), CodiceFiscale_1 presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Benevento, alla via Enzo
Marmorale n. 6;
APPELLANTE
E
(C.F. ), nato ad [...] il Controparte_1 CodiceFiscale_2
19.10.1990 ed ivi residente a[...], rappresentato e difeso, giusta procura posta a margine dell'atto di citazione in appello, dall'Avv.
MA Di EN (C.F. , presso il cui studio è CodiceFiscale_3 elettivamente domiciliato in Mercogliano (AV), alla via Partenio n. 48;
APPELLATO
NONCHÉ
(C.F. ), nato ad [...] il CP_2 CodiceFiscale_4
26.03.1989 e residente in [...]; R.G. n. 3511/2022
APPELLATO CONTUMACE
MOTIVI IN FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c..
Invero, l'art. 281-sexies c.p.c. consente al Giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre
2006, n. 22409).
2. Ciò posto, con atto di citazione notificato in data 21 settembre 2022,
[...]
ha proposto appello avverso la sentenza n. Parte_1
132/2022, resa in data 25.07.2022 e depositata il 26.07.2022, con cui il Giudice di
Pace di Montoro (AV), in accoglimento della domanda risarcitoria proposta da
, ha condannato la convenuta Controparte_1 Parte_1 al pagamento, in favore dell'attore, della somma di € 5.497,78 oltre
[...] interessi legali dalla domanda nonché alla rifusione delle spese e competenze di lite per € 2.125,00, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, ponendo, altresì, definitivamente a carico della convenuta compagnia assicuratrice le spese di C.T.U..
3. L'appellante ha esposto in fatto che:
a) il giudizio di primo grado introdotto innanzi al Giudice di Pace di Montoro da ha avuto origine da un sinistro stradale verificatosi in data Controparte_1
07.11.2019 alle ore 15:00 circa, in Solofra (AV), alla via Turci, tra il motoveicolo
Yamaha T-Max tg. EK 64223, in proprietà e condotto da ed Controparte_1 assicurato con e l'autovettura Ford Fiesta tg. EB 739 Controparte_3
TR, in proprietà e condotta da ed assicurata con CP_2 CP_4
sinistro a seguito del quale l'odierno appellato avrebbe riportato danni al
[...] veicolo e lesioni personali;
R.G. n. 3511/2022
b) che, con ricorso ex art. 696 bis c.p.c. depositato in data 04.02.2020 presso la
Cancelleria del Giudice di Pace di Montoro (AV), ha instaurato Controparte_1 un primo procedimento per i soli danni materiali cagionati al motociclo Yamaha T-
Max tg. EK 64223 a seguito del sinistro, ancorchè l'attore fosse già in possesso del certificato di avvenuta guarigione recante data 18 gennaio 2020;
c) che tale procedimento si è concluso, a seguito del deposito della relazione di
C.T.U., con il pagamento in favore del medesimo attore di € 2.181,98 per i menzionati danni materiali e di € 276,00 per spese e competenze di lite nonché con il rimborso delle spese della CTU espletata in tale sede;
d) che, in data 15.04.2021, ha notificato un secondo ricorso ai Controparte_1 sensi dell'art. 696 bis c.p.c. avente ad oggetto le sole lesioni personali derivanti dal medesimo sinistro stradale summenzionato;
e) che la compagnia assicuratrice odierna appellante, convenuta in primo grado, ha richiesto di accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità della domanda attorea nonché della relativa azione per indebita ed ingiustificata parcellizzazione del credito come operata dall'attore ed, in via subordinata, di accertare il quantum debeatur della pretesa nonché il nesso eziologico tra le lesioni ed il sinistro;
f) che il Giudice di Pace di Montoro, con la sentenza n. 132/2022 ha accolto la domanda attorea, condannando l'odierna appellante al pagamento in favore di di € 5.497,78 a titolo di risarcimento per i danni subiti, oltre Controparte_1 accessori e spese di lite, per un ammontare successivamente corrisposto pari ad €
5.547,12 per sorte capitale ed interessi liquidati in sentenza, ad € 3.437,20 per spese e competenze legali di lite del giudizio di primo grado e ad € 507,52 per spese di CTU espletata nel procedimento per ATP.
Ciò posto, l'appellante ha censurato la decisione del primo Giudice per aver erroneamente rigettato l'eccezione di inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità della domanda per indebita parcellizzazione del credito, formulata dalla compagnia assicuratrice per aver l'attore introdotto in modo artificioso e abusivo una pluralità di procedimenti e, segnatamente, due procedimenti ai sensi dell'art. 696-bis c.p.c. ed un giudizio ordinario di merito, tutti aventi ad oggetto danni derivanti da un unico fatto illecito, in violazione del principio di infrazionabilità del credito, rappresentando che l'attore era già in possesso della certificazione di guarigione clinica in data 18.01.2020, allorquando ha depositato il R.G. n. 3511/2022
primo ricorso ex art. 696 bis c.p.c. (in data 04 febbraio 2020, con notifica effettuata il 29 aprile 2020) per l'accertamento dei soli danni materiali ed ha atteso il 15 aprile 2021 per proporre una separata azione per i danni alla persona, aggravando ingiustificatamente la posizione della compagnia assicurativa in termini di costi e moltiplicazione dei giudizi.
In tesi di parte appellante, il primo giudice ha erroneamente riconosciuto l'esistenza di un interesse attoreo oggettivamente valutabile alla proposizione separata delle azioni, ritenendo che l'attore necessitasse di un periodo di due/tre mesi successivi alla guarigione clinica per verificare la stabilizzazione dei postumi, ancorchè alcuna allegazione né tantomeno prova fosse mai stata fornita sul punto dall'attore.
L'appellante ha, dunque, concluso chiedendo di accertare e dichiarare l'indebita parcellizzazione dell'avversa pretesa creditoria e, per l'effetto, di accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità della domanda attrice e dell'azione come proposta da nel giudizio di primo Controparte_1 grado.
Ha, quindi, chiesto di condannare l'appellato al pagamento delle spese, diritti ed onorari di lite del giudizio di primo grado e di porre a carico di Controparte_1 le spese della CTU medico legale espletata nel procedimento per ATP e, per Con l'effetto, di condannare alla restituzione, in favore di Controparte_1 [...]
, di tutti gli importi percepiti dopo la pubblicazione della sentenza di CP_3 primo grado sia per sorte capitale ed interessi sia per spese e competenze legali e di CTU.
Ha, inoltre, chiesto di accertare e dichiarare la ricorrenza di tutti i presupposti e requisiti richiesti dall'art. 96 c.p.c. a carico dell'attore odierno appellato CP_1
, con condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni in favore della
[...]
ai sensi dell'art 96 c.p.c., da liquidarsi anche in via equitativa. Controparte_3
In via gradata, ha chiesto di accertare e dichiarare la totale illegittimità ed infondatezza, sia in fatto che in diritto oltrechè la mancanza di prova della domanda attorea, così come formulata nel giudizio di primo grado, sia in punto di sussistenza del nesso causale tra reclamate lesioni e sinistro sia in punto di quantum debeatur e, per l'effetto, di rigettare integralmente la domanda risarcitoria, così come avanzata nel giudizio di primo grado dall'attore, in quanto R.G. n. 3511/2022
del tutto illegittima ed infondata, sia in fatto che in diritto, oltre che non provata.
Il tutto con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
4. Si è costituito, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 07 marzo 2023, instando per la declaratoria di inammissibilità Controparte_1 dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e per non avere tale gravame una ragionevole probabilità di esser accolto e, nel merito, per il rigetto dell'appello con conferma della sentenza n. 132/2022 resa dal Giudice di Pace di Montoro, non trovando applicazione il principio dell'abusivo frazionamento del credito, allorquando il creditore, sia pure con riferimento ad un medesimo rapporto obbligatorio, azioni in sede giudiziaria solo il singolo credito di cui sia già in possesso in quel preciso momento storico e solo successivamente azioni l'ulteriore credito di cui sia divenuto titolare solo successivamente. Il tutto con vittoria di spese ed onorari del grado d'appello, con attribuzione.
5. Ciò posto, all'udienza del 29 maggio 2023 è stata dichiarata la contumacia dell'appellato ed, acquisito il fascicolo d'Ufficio di primo grado, il CP_2 presente giudizio è stato, dapprima, rinviato, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 22 settembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ove è stato trattenuto in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. ridotti a giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali ed ulteriori giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
Con istanza congiunta depositata in data 13 ottobre 2025 e, dunque, in pendenza dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., le parti costituite hanno dato atto di esser addivenute ad una definizione bonaria della controversia oggetto del presente giudizio di appello, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese e competenze del presente grado di giudizio.
Pertanto, con ordinanza emessa in data 14 ottobre 2025, la causa è stata rimessa sul ruolo, onde provvedere sulla predetta istanza ed è stata all'uopo fissata l'odierna udienza, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ove la causa viene decisa all'esito del deposito delle predette note, che tengono luogo della discussione orale della causa.
6. Tanto premesso, in ragione della richiesta congiunta delle parti costituite, depositata in data 13 ottobre 2025, deve essere dichiarata la cessata materia del contendere, essendo tra le medesime venuta meno ogni ragione di contrasto, anche in punto di spese di lite. R.G. n. 3511/2022
Invero, con l'istanza de qua, le parti hanno dichiarato che “nelle more dei termini concessi per la redazione delle memorie conclusionali ex art. 190 c.p.c. si è addivenuti ad una bonaria definizione della vertenza di appello, con transazione del giudizio de quo, per cui i procuratori costituiti chiedono dichiararsi la cessata materia del contendere in ordine all'appello de quo con declaratoria di integrale compensazione tra le parti delle spese e competenze legali di lite del presente grado di giudizio”.
Come è noto, “la cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa per l'assenza di una formale dichiarazione delle parti in tal senso” (v., ex plurimis, cass. Civ., sez.
Lavoro, sentenza n. 1089 del 24/01/2003). Inoltre, “il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto (anche) d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso di giudizio qualora ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendosi provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale” (così Cass., sez. III, sentenza n. 1412 del 21/01/2011).
7. Consegue da tanto che debba in questa sede dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite del presente grado di giudizio, in conformità a quanto dedotto e richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice, dr.ssa Valeria Villani, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 132/2022, emessa dal Giudice di Pace di
Montoro in data 25.07.2022 e depositata il 26.07.2022, proposto da
[...]
nei confronti di , disattesa ogni contraria CP_3 Controparte_1 istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio. R.G. n. 3511/2022
Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ. all'esito dell'udienza del
04 novembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice dr.ssa Valeria Villani
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
R.G. n. 3511/2022
ESITI DELL'UDIENZA DEL GIORNO 04 NOVEMBRE 2025
SOSTITUITA DAL DEPOSITO DI NOTE SCRITTE
EX ART. 127 TER C.P.C.
Il Giudice, dr.ssa Valeria Villani, letto l'art. 127 ter c.p.c., in vigore dal 01/01/2023, il quale ha previsto quanto segue:
“L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi,
l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite”; verificata con esito positivo l'avvenuta rituale comunicazione, a cura della Cancelleria, del provvedimento con cui l'odierna udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte;
dato atto che le parti costituite hanno provveduto al deposito delle predette note, riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate;
P.Q.M.
alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, questo Giudice decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. R.G. n. 3511/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica ed in persona della dr.ssa Valeria Villani, all'esito dell'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del giorno 04 novembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunziato, mediante contestuale deposito del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3511 del R.G.A.C. dell'anno 2022 avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Montoro – lesioni personali, pendente
TRA
(P.IVA , in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, alla via
NI PI n. 23, rappresentata e difesa, giusta procura posta in calce all'atto di citazione in appello, dall'Avv. Edoardo Strazzullo ( ), CodiceFiscale_1 presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Benevento, alla via Enzo
Marmorale n. 6;
APPELLANTE
E
(C.F. ), nato ad [...] il Controparte_1 CodiceFiscale_2
19.10.1990 ed ivi residente a[...], rappresentato e difeso, giusta procura posta a margine dell'atto di citazione in appello, dall'Avv.
MA Di EN (C.F. , presso il cui studio è CodiceFiscale_3 elettivamente domiciliato in Mercogliano (AV), alla via Partenio n. 48;
APPELLATO
NONCHÉ
(C.F. ), nato ad [...] il CP_2 CodiceFiscale_4
26.03.1989 e residente in [...]; R.G. n. 3511/2022
APPELLATO CONTUMACE
MOTIVI IN FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c..
Invero, l'art. 281-sexies c.p.c. consente al Giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre
2006, n. 22409).
2. Ciò posto, con atto di citazione notificato in data 21 settembre 2022,
[...]
ha proposto appello avverso la sentenza n. Parte_1
132/2022, resa in data 25.07.2022 e depositata il 26.07.2022, con cui il Giudice di
Pace di Montoro (AV), in accoglimento della domanda risarcitoria proposta da
, ha condannato la convenuta Controparte_1 Parte_1 al pagamento, in favore dell'attore, della somma di € 5.497,78 oltre
[...] interessi legali dalla domanda nonché alla rifusione delle spese e competenze di lite per € 2.125,00, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, ponendo, altresì, definitivamente a carico della convenuta compagnia assicuratrice le spese di C.T.U..
3. L'appellante ha esposto in fatto che:
a) il giudizio di primo grado introdotto innanzi al Giudice di Pace di Montoro da ha avuto origine da un sinistro stradale verificatosi in data Controparte_1
07.11.2019 alle ore 15:00 circa, in Solofra (AV), alla via Turci, tra il motoveicolo
Yamaha T-Max tg. EK 64223, in proprietà e condotto da ed Controparte_1 assicurato con e l'autovettura Ford Fiesta tg. EB 739 Controparte_3
TR, in proprietà e condotta da ed assicurata con CP_2 CP_4
sinistro a seguito del quale l'odierno appellato avrebbe riportato danni al
[...] veicolo e lesioni personali;
R.G. n. 3511/2022
b) che, con ricorso ex art. 696 bis c.p.c. depositato in data 04.02.2020 presso la
Cancelleria del Giudice di Pace di Montoro (AV), ha instaurato Controparte_1 un primo procedimento per i soli danni materiali cagionati al motociclo Yamaha T-
Max tg. EK 64223 a seguito del sinistro, ancorchè l'attore fosse già in possesso del certificato di avvenuta guarigione recante data 18 gennaio 2020;
c) che tale procedimento si è concluso, a seguito del deposito della relazione di
C.T.U., con il pagamento in favore del medesimo attore di € 2.181,98 per i menzionati danni materiali e di € 276,00 per spese e competenze di lite nonché con il rimborso delle spese della CTU espletata in tale sede;
d) che, in data 15.04.2021, ha notificato un secondo ricorso ai Controparte_1 sensi dell'art. 696 bis c.p.c. avente ad oggetto le sole lesioni personali derivanti dal medesimo sinistro stradale summenzionato;
e) che la compagnia assicuratrice odierna appellante, convenuta in primo grado, ha richiesto di accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità della domanda attorea nonché della relativa azione per indebita ed ingiustificata parcellizzazione del credito come operata dall'attore ed, in via subordinata, di accertare il quantum debeatur della pretesa nonché il nesso eziologico tra le lesioni ed il sinistro;
f) che il Giudice di Pace di Montoro, con la sentenza n. 132/2022 ha accolto la domanda attorea, condannando l'odierna appellante al pagamento in favore di di € 5.497,78 a titolo di risarcimento per i danni subiti, oltre Controparte_1 accessori e spese di lite, per un ammontare successivamente corrisposto pari ad €
5.547,12 per sorte capitale ed interessi liquidati in sentenza, ad € 3.437,20 per spese e competenze legali di lite del giudizio di primo grado e ad € 507,52 per spese di CTU espletata nel procedimento per ATP.
Ciò posto, l'appellante ha censurato la decisione del primo Giudice per aver erroneamente rigettato l'eccezione di inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità della domanda per indebita parcellizzazione del credito, formulata dalla compagnia assicuratrice per aver l'attore introdotto in modo artificioso e abusivo una pluralità di procedimenti e, segnatamente, due procedimenti ai sensi dell'art. 696-bis c.p.c. ed un giudizio ordinario di merito, tutti aventi ad oggetto danni derivanti da un unico fatto illecito, in violazione del principio di infrazionabilità del credito, rappresentando che l'attore era già in possesso della certificazione di guarigione clinica in data 18.01.2020, allorquando ha depositato il R.G. n. 3511/2022
primo ricorso ex art. 696 bis c.p.c. (in data 04 febbraio 2020, con notifica effettuata il 29 aprile 2020) per l'accertamento dei soli danni materiali ed ha atteso il 15 aprile 2021 per proporre una separata azione per i danni alla persona, aggravando ingiustificatamente la posizione della compagnia assicurativa in termini di costi e moltiplicazione dei giudizi.
In tesi di parte appellante, il primo giudice ha erroneamente riconosciuto l'esistenza di un interesse attoreo oggettivamente valutabile alla proposizione separata delle azioni, ritenendo che l'attore necessitasse di un periodo di due/tre mesi successivi alla guarigione clinica per verificare la stabilizzazione dei postumi, ancorchè alcuna allegazione né tantomeno prova fosse mai stata fornita sul punto dall'attore.
L'appellante ha, dunque, concluso chiedendo di accertare e dichiarare l'indebita parcellizzazione dell'avversa pretesa creditoria e, per l'effetto, di accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità della domanda attrice e dell'azione come proposta da nel giudizio di primo Controparte_1 grado.
Ha, quindi, chiesto di condannare l'appellato al pagamento delle spese, diritti ed onorari di lite del giudizio di primo grado e di porre a carico di Controparte_1 le spese della CTU medico legale espletata nel procedimento per ATP e, per Con l'effetto, di condannare alla restituzione, in favore di Controparte_1 [...]
, di tutti gli importi percepiti dopo la pubblicazione della sentenza di CP_3 primo grado sia per sorte capitale ed interessi sia per spese e competenze legali e di CTU.
Ha, inoltre, chiesto di accertare e dichiarare la ricorrenza di tutti i presupposti e requisiti richiesti dall'art. 96 c.p.c. a carico dell'attore odierno appellato CP_1
, con condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni in favore della
[...]
ai sensi dell'art 96 c.p.c., da liquidarsi anche in via equitativa. Controparte_3
In via gradata, ha chiesto di accertare e dichiarare la totale illegittimità ed infondatezza, sia in fatto che in diritto oltrechè la mancanza di prova della domanda attorea, così come formulata nel giudizio di primo grado, sia in punto di sussistenza del nesso causale tra reclamate lesioni e sinistro sia in punto di quantum debeatur e, per l'effetto, di rigettare integralmente la domanda risarcitoria, così come avanzata nel giudizio di primo grado dall'attore, in quanto R.G. n. 3511/2022
del tutto illegittima ed infondata, sia in fatto che in diritto, oltre che non provata.
Il tutto con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
4. Si è costituito, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 07 marzo 2023, instando per la declaratoria di inammissibilità Controparte_1 dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e per non avere tale gravame una ragionevole probabilità di esser accolto e, nel merito, per il rigetto dell'appello con conferma della sentenza n. 132/2022 resa dal Giudice di Pace di Montoro, non trovando applicazione il principio dell'abusivo frazionamento del credito, allorquando il creditore, sia pure con riferimento ad un medesimo rapporto obbligatorio, azioni in sede giudiziaria solo il singolo credito di cui sia già in possesso in quel preciso momento storico e solo successivamente azioni l'ulteriore credito di cui sia divenuto titolare solo successivamente. Il tutto con vittoria di spese ed onorari del grado d'appello, con attribuzione.
5. Ciò posto, all'udienza del 29 maggio 2023 è stata dichiarata la contumacia dell'appellato ed, acquisito il fascicolo d'Ufficio di primo grado, il CP_2 presente giudizio è stato, dapprima, rinviato, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 22 settembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ove è stato trattenuto in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. ridotti a giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali ed ulteriori giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
Con istanza congiunta depositata in data 13 ottobre 2025 e, dunque, in pendenza dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., le parti costituite hanno dato atto di esser addivenute ad una definizione bonaria della controversia oggetto del presente giudizio di appello, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese e competenze del presente grado di giudizio.
Pertanto, con ordinanza emessa in data 14 ottobre 2025, la causa è stata rimessa sul ruolo, onde provvedere sulla predetta istanza ed è stata all'uopo fissata l'odierna udienza, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ove la causa viene decisa all'esito del deposito delle predette note, che tengono luogo della discussione orale della causa.
6. Tanto premesso, in ragione della richiesta congiunta delle parti costituite, depositata in data 13 ottobre 2025, deve essere dichiarata la cessata materia del contendere, essendo tra le medesime venuta meno ogni ragione di contrasto, anche in punto di spese di lite. R.G. n. 3511/2022
Invero, con l'istanza de qua, le parti hanno dichiarato che “nelle more dei termini concessi per la redazione delle memorie conclusionali ex art. 190 c.p.c. si è addivenuti ad una bonaria definizione della vertenza di appello, con transazione del giudizio de quo, per cui i procuratori costituiti chiedono dichiararsi la cessata materia del contendere in ordine all'appello de quo con declaratoria di integrale compensazione tra le parti delle spese e competenze legali di lite del presente grado di giudizio”.
Come è noto, “la cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa per l'assenza di una formale dichiarazione delle parti in tal senso” (v., ex plurimis, cass. Civ., sez.
Lavoro, sentenza n. 1089 del 24/01/2003). Inoltre, “il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto (anche) d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso di giudizio qualora ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendosi provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale” (così Cass., sez. III, sentenza n. 1412 del 21/01/2011).
7. Consegue da tanto che debba in questa sede dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite del presente grado di giudizio, in conformità a quanto dedotto e richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice, dr.ssa Valeria Villani, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 132/2022, emessa dal Giudice di Pace di
Montoro in data 25.07.2022 e depositata il 26.07.2022, proposto da
[...]
nei confronti di , disattesa ogni contraria CP_3 Controparte_1 istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio. R.G. n. 3511/2022
Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ. all'esito dell'udienza del
04 novembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice dr.ssa Valeria Villani