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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 18/06/2025, n. 2751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2751 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD – SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro Dott.ssa Rosa
Pacelli ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. RG 15455/2024
Avente ad oggetto: OPPOSIZIONE ad ATPO n. RG 6120/2024
TRA
nata a [...] il [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Stefano Palomba, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente
E in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to Antonio
Brancaccio, domiciliato come in atti
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.05.2024, l'istante in epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, rappresentando che l' dopo averla sottoposta a visita, l'aveva riconosciuta CP_1
invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i
1 compiti propri della sua età, grave 100%, ma senza il riconoscimento della prestazione assistenziale suddetta.
Il c.t.u. nominato in fase di a.t.p., dott. confermava la valutazione Persona_1
espressa in sede amministrativa, riconoscendo la ricorrente invalida ultrasessantacinquenne grave 100%, ma senza diritto all'indennità di accompagnamento.
Parte ricorrente, previo dissenso, ai sensi e per gli effetti di cui al 4° c. del citato art. 445 bis, con ricorso depositato in data 05.12.2024, proponeva rituale opposizione, insistendo per il riconoscimento dei requisiti sanitari suddetti. Il tutto con vittoria di spese di giudizio e attribuzione.
Si costituiva l' che, contestando e impugnando tutto quanto ex adverso dedotto, CP_1
chiedeva il rigetto del ricorso.
Acquisiti agli atti i documenti prodotti, ritenuto non necessario ai fini della decisione espletare nuova consulenza, all'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. del 17.06.2025, verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, disposta la riunione al presente fascicolo di quello relativo alla fase di a.t.p.o. (n. 6120/2024 R.G.) la causa è decisa per le ragioni di seguito esposte.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Al riguardo va preliminarmente delimitato qual è l'oggetto del giudizio di ATP.
Ritiene questo giudice che il comma VI dell'art. 445 bis c.p.c., che prevede che “nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del
CTU deve depositare, presso il giudice di cui al comma I entro il termine perentorio di gg. 30 dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”, sia la norma cardine per delimitare anche il thema decidendum del presente giudizio che si incentra, evidentemente sugli specifici motivi di contestazione alla c.t.u.
Ebbene, nel caso di specie, si ritiene che i motivi di opposizione non rendano necessario l'espletamento di nuova c.t.u., né la convocazione del consulente già nominato a rendere chiarimenti.
2 A tal riguardo va, innanzi tutto, ribadito che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito la valutazione dell'opportunità di nominare un consulente tecnico d'ufficio, di disporre indagini tecniche suppletive o integrative di quelle già espletate, di sentire a chiarimenti il consulente tecnico di ufficio ovvero di disporre addirittura la rinnovazione delle indagini, con la nomina di altri consulenti, e l'esercizio di un tale potere - al pari del mancato esercizio di esso - non è censurabile in sede di legittimità, ove non dia luogo
a vizi motivazionali della sentenza” (Cassazione civile sez. VI, n.5793/2015; vd. anche
Cassazione civile sez. VI, n.28648 del 2018; Cassazione civile sez. VI, n. 9461/2010).
Circa i motivi di opposizione, a ben vedere le critiche, come prospettate, esprimono un mero dissenso diagnostico rispetto alle conclusioni cui è giunto il consulente tecnico d'ufficio nominato nel giudizio per accertamento tecnico preventivo.
Le contestazioni riguardo alla consulenza non evidenziano, infatti, precise carenze diagnostiche o errate affermazioni scientifiche riguardo alle patologie riscontrate, sostanziandosi, invece, in mere critiche alla valutazione espressa del consulente circa l'incidenza di tali patologie sull'autonomia della ricorrente.
Segnatamente, parte opponente contesta l'elaborato peritale in quanto il c.t.u. non avrebbe adeguatamente considerato le ripercussioni delle limitazioni motorie patite dalla ricorrente sull'autonomia della vita quotidiana di quest'ultima. Il c.t.u. avrebbe, inoltre, sottostimato i disturbi dell'apparto neurologico, sebbene dalla documentazione in atti emerga la gravità degli stessi e la necessità per la ricorrente di assistenza continua.
Vi sarebbe, in buona sostanza, secondo l'opponente, una evidente difformità tra il grave quadro patologico evidenziato nelle certificazioni mediche in atti e il giudizio del c.t.u., con conseguente necessità di rinnovare le operazioni peritali.
Tali censure, invero, non appaiono condivisibili.
A ben vedere, infatti, le valutazioni ed argomentazioni svolte dal consulente risultano, ad avviso di questo Giudice, sufficientemente descrittive delle patologie della ricorrente quali riscontrate dall'esame obiettivo dalla documentazione in atti, esaustive e condivisibili, nonché puntuali e, pertanto, sono dal medesimo integralmente recepite.
Il consulente ha descritto compiutamente le risultanze dell'esame obiettivo e ha ampiamente motivato le ragioni sottese alle valutazioni espresse (cfr. relazione peritale depositata il 09.11.2024).
3 Con riferimento alle valutazioni espresse, in particolare, il consulente ha riconosciuto la periziata affetta da: “Demenza senile iniziale con lieve deficit mnesici e di esecuzione, cardiopatia II classe NYHA. Diabete mellito II in trattamento insulinico.
Poliartrosi con andatura steppante a dx.”.
Nel merito, ha osservato: “L'istante per tali patologie è da considerarsi invalido civile ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età con difficoltà gravi ovvero 100%. Nella fattispecie in esame – sulla scorta della documentazione sanitaria ostensibile ed in particolare dell'esame obiettivo eseguito – il quadro clinico dell'istante sulla base della documentazione in atti, della visita medica effettuata, risulta non essere bisognevole di assistenza continua, in quanto in grado di compiere gli atti quotidiani della vita: è risultata in grado di mangiare da sola, lavarsi e vestirsi da solo, deambula in modo autonomo. Il quadro clinico dell'istante, grave, consente il normale svolgimento degli atti quotidiani della vita. Per quanto riguarda, l'indennità di accompagnamento è utile precisare che il riconoscimento di un tasso invalidante pari al 100%, non dà luogo automaticamente al riconoscimento di tale diritto ma ne costituisce il presupposto fondamentale. Risulta però necessario, a nostro avviso, analizzare la strutturazione normativa della cosiddetta "indennità di accompagnamento" agli invalidi civili. […] In definitiva i requisiti sanitari per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, chiariti i presupposti essenziali, sono, dunque: a) l'impossibilità di deambulare autonomamente, anche con l'ausilio di mezzi ortopedici;
b) l'impossibilità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita;
e) la cecità assoluta. Nel caso in esame non sussistono dubbi interpretativi per quanto attiene al punto a) che, del resto, risponde ad un mero criterio di motricità, giacché il ricorrente, sulla scorta di quanto chiaramente evidenziato nel corso della visita medico-legale alla quale è stato sottoposto dal sottoscritto, non presenta gravi deficit della deambulazione che, come risulta dall'esame obiettivo neurologico, risulta rallentata e con andatura steppante a destra, ma autonoma. Non esiste, poi, alcun dubbio, nella fattispecie, in merito al punto
e), poiché l'istante non è affetto da cecità assoluta. Per quanto riguarda il punto b), vale a dire l'impossibilità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, si ricorda che questi ultimi, come da precisazione del Ministero della Sanità, sono costituiti da "quelle azioni elementari che esplica quotidianamente un soggetto
4 normale di corrispondente età e che rendono il minorato che non è in grado di compierle, bisognevole di assistenza". Il giudizio medico legale, secondo
l'interpretazione corrente, si fonda, quindi, sulla corretta valutazione della materiale capacità del soggetto di assicurarsi autonomamente e sufficientemente, quel minimo di funzioni vegetative e di relazioni indispensabili per garantire gli atti quotidiani, non lavorativi, della vita. Si desume, pertanto, che il presupposto del riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento è costituito dalla compromissione, ai più alti livelli, delle funzioni vegetative e delle funzioni di relazione che permettono le azioni elementari che sono proprie di un soggetto normale di corrispondente età. Perché siano assicurate alcune funzioni vegetative, infatti, è indispensabile una seppur minima vita di relazione: l'assimilazione delle sostanze nutritive, ad esempio, presuppone un complesso di attività relazionali, quali la possibilità di recarsi ad acquistare gli alimenti, la loro preparazione, e così via. Altre funzioni di relazione, quali, ad esempio, la cura igienica personale e quella dell'ambiente domestico, o gli stessi spostamenti nel proprio ambiente domestico, non sono, invece, direttamente connesse con funzioni vegetative. Alcune funzioni vegetative, infine, come l'espletamento dei bisogni fisiologici, risultano indipendenti dalle funzioni di relazione. Ciò premesso il nostro giudizio medico-legale, costituitosi dopo un'accurata valutazione delle patologie che affliggono il ricorrente e della loro eventuale, concreta incidenza sulla capacità di quest'ultimo di compiere gli atti quotidiani della vita, ci porta a ritenere che la sig.ra
la quale, come già evidenziato in precedenza, è vigile e cosciente, è Parte_1
in grado di eseguire ordini semplici e comprende la finalità di ciò che le viene chiesto di fare. Collabora all'esame obiettivo, discretamente orientata nel tempo e nello spazio
e nell'ambiente, con capacità di giudizio e di critica conservate, con lievi di disturbi della memoria di fissazione e di rievocazione, deambula autonomamente, è in grado di espletare gli atti quotidiani della vita”.
All'esito, poi, delle note critiche alla bozza ricevute dal procuratore della ricorrente – contenenti, sostanzialmente, le medesime censure poi riproposte in sede di opposizione
– il c.t.u. ha potuto ulteriormente precisare il proprio convincimento come segue:
“L'avvocato nel primo punto che riguarda l'aspetto motorio afferma che la sua assistita presenta una ridotta capacità motoria che ne impedisce una deambulazione autonoma soprattutto per tratti lunghi, quindi la sua capacità motoria è ridotta ma non
5 presenta un grave deficit della deambulazione, ma i passaggi posturali sono autonomi ma rallentati, la deambulazione è autonoma, rallentata e con andatura steppante a dx.
Vorrei precisare che tra i requisiti sanitari per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento riguardante la deambulazione vi è l'impossibilità di deambulare autonomamente, anche con l'ausilio di mezzi ortopedici, non mi sembra questo il caso. Il secondo punto riguarda l'aspetto cognitivo: risulta dalle certificazioni menzionate ridotto con un MMSE di 19/30 ADL 3/6 IADL: 3/8. Vorrei precisare che si tratta di un soggetto collaborante, vigile e cosciente, è in grado di eseguire ordini semplici e comprende la finalità di ciò che le viene chiesto di fare. Collabora all'esame obiettivo, discretamente orientata nel tempo e nello spazio e nell'ambiente con capacità di giudizio e di critica conservate e risulta in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. Pertanto, è da ritenersi un soggetto: Parte_1
“INVALIDO CIVILE” in quanto ultrasessantacinquenne con “difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età”: Grave: 100% senza accompagnamento, per i motivi su esposti, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa”.
Risulta evidente, da quanto sopra, che il c.t.u. abbia condotto un'attenta analisi delle condizioni della periziata, basata sulla documentazione medica prodotta e sull'esame obiettivo, senza che possano rilevarsi carenze diagnostiche o affermazioni illogiche in merito alle patologie riscontrate.
Risultano, in particolare, ampiamente e convincentemente motivate le ragioni che hanno indotto il c.t.u. a ritenere che la periziata, pur presentando un quadro clinico certamente compromesso, non necessiti di assistenza continua. Né può ritenersi indicativa la circostanza che vi sia una difformità tra l'opinione del c.t.u. e quanto indicato nelle certificazioni mediche depositate, soprattutto per quanto riguarda i disturbi cognitivi, dovendosi in propositi evidenziare come il compito affidato dal giudice al consulente tecnico d'ufficio non possa risolversi in un acritico recepimento di quanto risultante dalla documentazione in atti, rivestendo, al contrario, un ruolo fondamentale l'esame obiettivo sulla persona del periziando
Le risultanze della c.t.u. espletata si sono dimostrate, in conclusione, coerenti intrinsecamente e compatibili con le altre risultanze istruttorie e con la documentazione
6 prodotta, nonché immuni da vizi logici e complete, nella misura in cui rispondono secondo metodo corretto, rigoroso e fedele al quesito assegnato.
Per contro, le contestazioni si prestano ad essere considerate mere deduzioni di parte, insufficienti ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
Né, infine, parte ricorrente ha allegato un aggravamento delle proprie condizioni o prodotto a supporto nuova documentazione idonea a provare lo stesso.
In definitiva, si perviene alla conclusione che le risultanze dell'accertamento svolto in fase di a.t.p.o. devono essere confermate.
La domanda va, pertanto, rigettata.
Nulla per le spese ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Nulla sulle spese di ctu in assenza di istanza di liquidazione.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Rigetta l'opposizione;
b) Nulla sulle spese;
c) Nulla sulle spese di c.t.u.
Si comunichi.
Aversa, 18.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rosa Pacelli
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