Decreto cautelare 24 aprile 2025
Ordinanza cautelare 22 maggio 2025
Ordinanza cautelare 25 settembre 2025
Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 04/05/2026, n. 2158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2158 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02158/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01426/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1426 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Rosaria Antonia Gigante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la stessa domiciliato in Milano, via Freguglia, n. 1;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare
A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo :
- del provvedimento del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare – II Reparto – prot. n. -OMISSIS-, con cui è stata rigettata la domanda di aspettativa retribuita presentata dalla ricorrente per la frequenza a corso di dottorato di ricerca presso l’Università Statale di Milano;
- per quanto occorra, del preavviso di diniego prot. n. -OMISSIS- emesso dalla Direzione Generale per il Personale Militare - II Reparto – 4^ Divisione, notificato alla ricorrente il 10-01-2025;
- di ogni altro atto lesivo presupposto, connesso e comunque conseguenziale, ancorché di data e contenuto sconosciuto tra cui: i. il parere “non favorevole” all’aspettativa prot. n. -OMISSIS- espresso dell’Aeronautica Militare - Comando Logistico – Servizio Sanitario; ii. il parere non favorevole” prot. n. -OMISSIS- espresso dall’Aeronautica Militare – Comando Logistico; iii. il parere “non favorevole” prot. n. -OMISSIS- espresso dalla Direzione per l’Impiego del Personale Militare dell’Aeronautica iv. il parere “non favorevole” prot. n. -OMISSIS- espresso dalla Direzione per l’Impiego del Personale Militare dell’Aeronautica.
B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 3.9.2025 :
- del provvedimento del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare – II Reparto – prot. n. -OMISSIS- avente ad oggetto: “Riesame dell’istanza di aspettativa retribuita per la frequenza di un dottorato di ricerca. Provvedimento di rigetto”, notificato alla ricorrente in data 08.08.2025;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque conseguenziale, ancorché di data e contenuto sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica della ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2026 la dott.ssa NA CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e RI
1. Il Capitano CSArn dell’Aeronautica Militare dott.ssa -OMISSIS-, in servizio presso l’Istituto di Medicina Aerospaziale di Milano (di seguito solo “IMAS”) dal 2017 – prima in qualità di medico generico e, dal 7.09.2023, quale capo sezione di Otorinoloaringoiatria – espone di essere stata ammessa dall’Università degli Studi di Milano, Fondazione IRCCS Cà Granda Policlinico di Milano a partecipare al dottorato di ricerca in “ Intersectoral Innovation: Dottorato intersettoriale per l’innovazione ”.
2. Con istanza del 30.09.2024, la ricorrente ha chiesto di essere collocata in aspettativa retribuita per ragioni di studio ex art. 911 del D.Lgs n. 66/2010 per la frequenza del suddetto dottorato e per tutta la durata del corso legale del medesimo. All’esito del contraddittorio endoprocedimentale, l’istanza è stata rigettata con atto prot. n. -OMISSIS- del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare in considerazione delle esigenze organizzative proprie dell’amministrazione, tenuto anche carenza di Ufficiali medici specialisti in Otorinolaringoiatria.
3. Avverso tale provvedimento è insorto il Capitano -OMISSIS- con il ricorso introduttivo onde chiederne l’annullamento, articolando a sostegno del gravame le seguenti censure:
- “ 1a) Violazione e falsa applicazione dell’art. 19 co. 3 L. 240//2010, dell’art. 2 L. 476/1984 e dell’art. 911 co. 1 del D.Lgs n. 66/2010 (Codice dell’Ordinamento Militare) nonché dell’art. 3 L. 241/90 – carenza di motivazione del diniego in relazione alle assunte esigenze della Forza Armata ”;
- “ 1b) Violazione di legge in relazione all’art. 10 bis L. 241/90 ”;
- “ 2a) Inosservanza/Violazione da parte dell’Amministrazione della Guida Tecnica in materia di licenze, permessi e riposi in godimento al personale militare ”;
- “ 2b) Difetto di istruttoria ”;
- “ 2c) Manifesta contraddittorietà tra la motivazione del rigetto dell’istanza di aspettativa e il provvedimento del 26/02/2025 con il quale il Cap. -OMISSIS- viene destinata in -OMISSIS- da ottobre 2025 ”.
4. Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata per resistere al gravame.
5. All’esito della camera di consiglio del 21.05.2025 fissata per la trattazione della domanda cautelare, con ordinanza n. 547/2025, questo Tribunale ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris di ricorso, in quanto “- il provvedimento impugnato si fonda, sul piano motivazionale, sulle prevalenti esigenze organizzative e di servizio dell’IMAS (Istituto di Medicina Aerospaziale) di Milano, laddove la carenza di Ufficiali medici con specializzazione in otorinolaringoiatria non consentirebbe “di assicurare con risorse interne idonea compensazione in vista di una prolungata assenza” della ricorrente, sebbene il Direttore dell’IMAS – attuale diretto superiore di quest’ultima – abbia espresso parere favorevole all’aspettativa richiesta, non rilevando carenze di personale o difficoltà operative; - la ricorrente ha allegato, per parte sua, plurime circostanze da cui risulterebbe una significativa diminuzione negli ultimi anni delle visite specialistiche eseguite presso l’IMAS, risultando conseguentemente meno pressanti le esigenze di impiego del personale sanitario presso l’Istituto, tanto che la stessa sarà inviata, dalla seconda decade di ottobre 2025, in -OMISSIS- per l’avvicendamento dello schieramento sanitario; - non è chiaro se il progetto “ATCO Audio” sia stato effettivamente approvato e, comunque, non pare costituire un elemento incompatibile con l’eventuale frequenza del corso di dottorato di ricerca; - tali profili, peraltro, sono stati puntualmente rappresentati dalla ricorrente nelle osservazioni depositate ex art. 10 bis della Legge n. 241/1990, sulle quali, tuttavia, l’amministrazione procedente non ha fornito alcun tipo di riscontro o di adeguata valutazione ”. Conseguentemente, il provvedimento impugnato è stato interinalmente sospeso, ordinandosi all’amministrazione di riesaminare la fattispecie tenendo in considerazione le osservazioni presentate dalla ricorrente e tutti gli altri elementi emersi nel corso del giudizio.
6. All’esito del disposto riesame, il Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare ha adottato il provvedimento prot. n. -OMISSIS- avente ad oggetto, con il quale con cui è stata nuovamente rigettata la domanda di aspettativa retribuita presentata dalla ricorrente in data 30.09.2024.
7. Avverso tale ulteriore rigetto, il Capitano -OMISSIS- ha proposto ricorso per motivi aggiunti onde chiederne l’annullamento per i seguenti motivi:
- “ 1a) Violazione e falsa applicazione dell’art. 19 co. 3 L. 240//2010, dell’art. 2 L. 476/1984 e dell’art. 911 co. 1 del D.Lgs n. 66/2010 (Codice dell’Ordinamento Militare) nonché dell’art. 3 L. 241/90 – carenza di motivazione del diniego in relazione alle assunte esigenze della Forza Armata ”;
- “ 1b) Motivazione apparente in violazione dell’art. 3 L. 241/1990 e elusione dell’ordinanza n. 00547/2025 RG Provv. Cau. in relazione al calo delle visite specialistiche in IMAS ”;
- “ 1c) Violazione di legge in relazione all’art. 10 bis L. 241/90 – elusione del provvedimento cautelare di riesame ”;
- “ Manifesta contraddittorietà tra le motivazioni del rigetto del 07/08/2025 dell’istanza di aspettativa e il provvedimento del 26/02/2025 con il quale il Magg. -OMISSIS- viene destinata in -OMISSIS- da ottobre 2025 ”.
8. Le parti hanno successivamente depositato scritti difensivi in vista della trattazione di merito del ricorso e, alla pubblica udienza del 4.03.2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
9. Il Collegio è tenuto a muovere dalla disamina del ricorso introduttivo, che, come indicato nell’avviso riportato a verbale, si appalesa improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, avendo l’amministrazione adottato, all’esito del disposto riesame, un diverso provvedimento confermativo del precedente rigetto sulla scorta di una rinnovata istruttoria. La ricorrente non trarrebbe dunque alcuna utilità dalla decisione del ricorso introduttivo, essendo l’originario provvedimento ormai sostituito da un nuovo atto che attualizza, esso solo e autonomamente, la lesione dell’interesse azionato nell’odierno giudizio.
10. È dunque possibile passare adesso alla disamina del ricorso per motivi aggiunti, che il Collegio ritiene fondato per le ragioni di seguito esposte.
11. Coglie nel segno, in particolare, la censura articolata nel primo mezzo di gravame con cui si lamenta l’insufficienza della motivazione espressa dall’amministrazione a fondamento del rinnovato provvedimento di diniego. Quest’ultimo, in particolare, conterrebbe un’elencazione esemplificativa di possibili impieghi a cui la ricorrente potrebbe essere adibita – senza tuttavia alcuna certezza del suo effettivo impiego in concomitanza con lo svolgimento del dottorato di ricerca –, in contrasto con la necessità di indicare ragioni oggettive e concrete di incompatibilità tra l’aspettativa richiesta e le esigenze dell’amministrazione.
12. Evidenzia il Collegio che, sul piano normativo, la disposizione di riferimento nel caso in esame è rappresentata dall’art. 911 del D.Lgs. n. 66/2010, a mente del quale “ il militare ammesso ai corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o con rinuncia a questa, è collocato a domanda in aspettativa, compatibilmente con le esigenze della Forza armata di appartenenza, e conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione ”. Poiché il collocamento in aspettativa per la frequenza di un corso di dottorato di ricerca non avviene semplicemente “ a domanda ” dell’interessato, presupponendo al contrario un bilanciamento tra le esigenze di formazione del militare e quelle dell’amministrazione d’appartenenza, grava su quest’ultima l’onere di una motivazione puntuale, concreta e specificamente riferita alla posizione del singolo dipendente, idonea a dare debito conto delle effettive esigenze organizzative poste a fondamento della decisione di rigetto.
13. L’amministrazione è quindi tenuta a esplicitare le ragioni per cui l’assenza del militare risulti incompatibile con il regolare funzionamento dell’ufficio, non essendo sufficiente il richiamo a generiche carenze di organico o a esigenze organizzative future, poiché il diniego deve avere riguardo alle necessità oggettive e attuali della sede di appartenenza onde evitare il rischio di impedire attività formative di sicuro interesse in difetto di ragioni ben precise. Laddove una simile motivazione individualizzata non sia rinvenibile, il diniego risulta viziato e come tale censurabile in sede giurisdizionale, anche in relazione ai limiti derivanti dalle regole di buona fede e correttezza nell’ambito del rapporto di lavoro (cfr., tra le altre, T.A.R. Liguria, Sez. I, 16.07.2018, n. 626; T.A.R. Veneto, Sez. II, 11.03.2025, n. 346; T.A.R. Lazio, sez. I-bis, 27.10.2025, n. 18726; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 24.03.2020, n. 730; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 20.03.2017, n. 1307).
13.1 In un caso analogo a quello in esame, è stato invero evidenziato che i succitati principi in tema di stringente motivazione “ devono trovare applicazione ancor più rigorosa nella fattispecie in esame, nella quale le determinazioni dell’Amministrazione intercettano il diritto allo studio, costituzionalmente garantito, del dipendente ” (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 20.02.2023, n. 1126), per cui l’accesso alla formazione superiore può essere negato soltanto laddove sussistano necessità attuali e specifiche che non possano essere fronteggiate sul piano organizzativo, dovendosi altrimenti dare prevalenza – nel bilanciamento degli interessi – al diritto del dipendente, che sia stato ammesso a un corso di dottorato di ricerca, di fruire dei gradi più alti dell’istruzione.
14. A tal riguardo, va rammentato che, secondo l’insegnamento della Corte Costituzionale, “ il diritto allo studio «comporta non solo il diritto di tutti di accedere gratuitamente alla istruzione inferiore, ma altresì quello – in un sistema in cui “la scuola è aperta a tutti” (art. 34, primo comma, della Costituzione) – di accedere, in base alle proprie capacità e ai propri meriti, ai “gradi più alti degli studi” (art. 34, terzo comma): espressione, quest’ultima, in cui deve ritenersi incluso ogni livello e ogni ambito di formazione previsti dall’ordinamento» (sentenza n. 219 del 2002) ” (cfr. sent. 19.03.2021, n. 42). E ancora, la Consulta ha ormai ampiamente riconosciuto la “ necessità di rendere effettivo lo svolgimento delle attività richieste per la prosecuzione degli studi destinati all'approfondimento delle metodologie per la ricerca e la formazione scientifica; attività e studi che rispondono all'interesse, costituzionalmente rilevante, della ricerca scientifica ” (cfr. sent. 30.05.1995, n.201).
14.1 Ne deriva che – tenuto conto dell’importanza dell’interesse fatto valere dalla ricorrente – la legittimità del provvedimento di diniego al collocamento in aspettativa è subordinata “ ad una specifica valutazione e ad una conseguente rigorosa motivazione non già rispetto alle generiche esigenze organizzative complessive dell’amministrazione di provenienza, ma con riferimento alla professionalità, al ruolo e alle peculiarità di impiego dell’interessato, onde valutare se ricorrano effettivamente ragioni ostative all’accoglimento della sua domanda ” (cfr. T.A.R. Liguria, Sez. I, 16.07.2018, n. 626).
15. Ciò posto, il Collegio ritiene che le motivazioni addotte dall’amministrazione resistente nella fattispecie qui esaminata non rispondano allo standard delineato dalla giurisprudenza e anzi, nonostante il riesame disposto dal Tribunale, il nuovo provvedimento presenti nella sostanza la stessa insufficienza motivazionale già rilevata in sede cautelare con riferimento al precedente atto di diniego.
16. Sotto un primo profilo, nell’individuare la ragioni ostative alla concessione dell’aspettativa, il nuovo diniego risulta erroneamente ridimensionare la rilevanza del parere espresso dal Direttore dell’IMAS di Milano – istituto presso cui la ricorrente presta servizio – affermando che lo stesso rifletta “ la sola situazione del Reparto d’impiego senza alcun riferimento alle funzioni che il Cap. -OMISSIS- potrebbe assolvere in qualità di Ufficiale Medico del Corpo Sanitario Aeronautico (a titolo esemplificativo se ne indicano alcune: impiego in Operazioni Fuori dai Confini Nazionali, partecipazione quale Membro medico a Commissioni Concorsuali, impiego in assetti sanitari operativi in ambito nazionale e internazionale, partecipazioni ad attività esercitative nazionali e internazionali a altre) ”. Il provvedimento continua evidenziando poi che, “ in considerazione della consistenza di Ufficiali medici in relazione alle crescenti prioritarie esigenze di Forza Armata, si rende sempre più frequentemente necessario impiegare per attività, spesso non prevedibili né pianificabili, gli Ufficiali inferiori provenienti dai Reparti Operativi, attingendo in maniera rotazionale alle risorse disponibili presso gli Istituti di Medicina Aerospaziale dell’A.M .”.
16.1 In realtà, nell’ottica della valutazione individualizzata e concreta richiesta dalla giurisprudenza, le motivazioni sopra riportate disvelano che le esigenze organizzative attuali dell’Istituto e del reparto presso cui la ricorrente presta servizio – il cui Direttore ha appunto espresso parere favorevole – sono tali da non impedire il collocamento in aspettativa della stessa, tenuto anche conto che si tratta di un periodo limitato nel tempo. A fronte di tale circostanza, le esigenze ostative rappresentate sono meramente generiche e fanno riferimento a eventuali impieghi futuri cui la ricorrente – come altri militari – potrebbe essere destinata in qualità di Ufficiale Medico, sebbene tali possibili destinazioni non siano allo stato prevedibili e neppure individuate nel provvedimento, di contro all’esigenza certamente attuale di fruire del collocamento in aspettativa per la frequenza al corso di dottorato di ricerca. Proprio il riferimento alle “ necessità spesso non prevedibili né pianificabili ” rende evidente l’erronea prospettiva adottata dall’amministrazione, poiché, a fronte del contrapposto interesse allo studio e alla ricerca scientifica, le necessità organizzative possono prevalere soltanto ove attuali, concrete e specifiche, non se si traducono nel pur comprensibile intento dell’amministrazione di mantenere a propria disposizione una risorsa qualificata per i molteplici possibili impieghi cui la stessa potrebbe essere destinata.
17. Anche il secondo pilastro motivazionale su cui si fonda il provvedimento impugnato non persuade. Quest’ultimo, difatti, fa riferimento anche alla circostanza che “ uno dei due Ufficiali del Corpo Sanitario specialista in otorinolaringoiatria in forza all’Istituto di Medicina Aerospaziale di Milano, riveste dal 1° luglio 2022 il grado di Colonnello e sarà impiegato in incarichi dirigenziali congrui con il grado ed il profilo di carriera ”, per cui non sarebbe possibile “ ripianare la posizione resa vacante con risorse interne né con Ufficiali individuati presso altri Enti di Forza Armata ”. Ancora una volta, tuttavia, trattasi di scenario soltanto futuro ed eventuale, poiché l’ulteriore risorsa di personale risulta all’attualità ancora in servizio presso l’IMAS e non vi è dimostrazione della sua assegnazione ad altri incarichi. Peraltro, pur a fronte dell’affermata impossibilità di sottrarre alcuna risorsa al funzionamento dell’ufficio e contraddicendo nella sostanza le motivazioni del diniego, la ricorrente è stata destinata in -OMISSIS- nella missione “ Pianificazione rischieramento sanitario ” a decorrere dalla seconda decade di ottobre (cfr. doc. 17 della ricorrente), per cui, di fatto, la stessa condotta dell’amministrazione è indicativa della non indispensabilità della presenza del Capitano -OMISSIS- nell’ambito del personale IMAS.
18. Infine, ritiene il Collegio che anche l’ultimo profilo motivazionale risultante dal provvedimento impugnato non sia adeguato a sostenere il diniego di collocamento in aspettativa. In particolare, a fronte delle osservazioni formulate dalla ricorrente nell’ambito del contraddittorio endoprocedimentale in relazione alla riduzione dei carichi di lavoro presso l’Istituto di Medicina Aerospaziale di Milano, l’amministrazione si è limitata ad affermazioni del tutto generiche evidenziando che “ i volumi di attività di strutture organizzative complesse, come il predetto Istituto, non sono elementi che possono rilevare in merito ad una questione afferente all’interesse di una singola unità né tantomeno appaiono i parametri di pertinenza di questa valutazione. Infatti, così come potrebbero verificarsi periodi di minori afflussi di utenti, argomento citato dal Legale rappresentante del Cap. -OMISSIS-, potrebbero molto più probabilmente anche verificarsi incrementi di tali parametri ”. Conseguentemente, è stato ritenuto che tale imprevedibilità, correlata alla peculiarità della filiera idoneativa della medicina aerospaziale e delle rapide evoluzioni delle esigenze operative della Forza Armata, rendesse “ poco attendibili le stime in tale ambito, soprattutto su un periodo di riferimento di tre anni ”.
18.1 Anche in questo caso, tuttavia, le motivazioni addotte si risolvono in affermazioni di carattere generale che fanno riferimento alla variabilità della domanda di prestazioni sanitarie nel corso del triennio e alla scarsa prevedibilità delle relative oscillazioni. Trattasi di argomentazioni non decisive e certamente non sufficienti a fronte dell’onere rafforzato di motivazione che incombe sull’amministrazione, tenuto anche conto che, in sede di accesso agli atti, la ricorrente ha chiesto – pur senza aver avuto riscontro – una serie di dati volti a confermare e meglio chiarire l’esigenza operativa dell’Ufficio di appartenenza (ad esempio, numero di visite specialistiche nel triennio antecedente, numero di medici specialisti in otorinolaringoiatria presenti presso l’IMAS, eventuali richieste di supporto per visite specialistiche negli ultimi 5 anni), che costituisce un elemento essenziale nella valutazione relativa alla possibilità o meno di collocare la stessa in aspettativa per un triennio. Anche sotto questo profilo, le motivazioni del diniego non rispondono agli stringenti criteri indicati dalla giurisprudenza, considerando che l’amministrazione ha la possibilità – conoscendo certamente i dati relativi alla dotazione di personale e alle attività prestate – di fornire spiegazioni puntuali in merito alle esigenze operative dell’Istituto, ove ritenga le stesse impeditive della positiva delibazione dell’istanza della ricorrente.
19. Alla luce di quanto precede, il ricorso è fondato e va pertanto accolto in relazione al lamentato difetto di motivazione e istruttoria, dovendosi per l’effetto disporre l’annullamento del provvedimento impugnato.
20. Deve essere invece respinta la domanda della ricorrente di “ condannare, ex art. 34 comma 1 lett. c) c.p.a, il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, al rilascio del provvedimento di concessione di aspettativa non retribuita per motivi di studio ex art. 911 C.O.M .”, formulata nelle conclusioni del ricorso. Difatti, l’articolo 34, comma 1, lett. c) c.p.a. prevede la possibilità di esercitare l’azione di condanna al rilascio del provvedimento richiesto contestualmente all’azione di annullamento e nel rispetto dei limiti previsti dall’articolo 31, comma 3 c.p.a., norma secondo cui “ il giudice può pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio solo quando si tratta di attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall'amministrazione ”. Nel caso di specie, tuttavia, non sussistono le condizioni indicate dal predetto articolo 31, comma 3 c.p.a., in quanto residuano margini di discrezionalità in capo all’amministrazione competente nella valutazione dell’istanza di aspettativa, pur nel rispetto dei principi sopra richiamati. Restano pertanto salve le ulteriori determinazioni che l’amministrazione della Difesa dovrà tempestivamente assumere con riferimento all’istanza del ricorrente, tenuto conto di tutto quanto stabilito con la presente pronuncia.
21. Le spese di giudizio possono essere compensate in considerazione della peculiarità della fattispecie esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti:
- dichiara improcedibile il ricorso introduttivo;
- accoglie il ricorso per motivi aggiunti nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato;
- respinge la domanda di accertamento del diritto del ricorrente a fruire dell’aspettativa richiesta;
- compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI AD RU, Presidente
Silvia Cattaneo, Consigliere
NA CA, Primo Referendario, Estensore
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| NA CA | RI AD RU |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.