Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 10/04/2025, n. 527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 527 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IVREA nella persona del giudice monocratico dott. Augusto Salustri ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1030 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 posta in decisione all'udienza del 29.01.2025 e vertente tra
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, con sede in Mappano (TO), Via Goretta, 94/i, Parte_2 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alberto Gava e Dario De Blasi;
Opponente
e
(P. IVA , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore, con sede legale in Pesaro, Via Sandro Pertini, 88, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gabriele Carrà e Massimiliano Gaini;
Opposta
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo;
contratto di licenza d'uso; collegamento negoziale.
CONCLUSIONI
Le parti hanno così concluso:
per parte opponente: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, in accoglimento del presente atto di citazione:
1. In via preliminare, disporre la riunione del presente giudizio con il giudizio pendente presso il Tribunale di Milano Rg.n. 40697/2022 instaurato da Parte_1 nei confronti di per tutte le ragioni esposte nel punto I del presente Controparte_2 atto di citazione;
2. Nel merito, in via di eccezione e riconvenzionale: a) accertare e dichiarare, per le ragioni esposte nel punto II in diritto del presente atto, il grave inadempimento di
[...]
[..
[...]
con la stipula dell'Offerta commerciale n. 39091-19 accettata in data Parte_1
7.5.2020, del Contratto Delivery del 7.5.2020 e dell'offerta cloud del 25.5.2020 e, per
l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto a in ragione e/o connessione a tali Controparte_3
contratti e/o comunque revocare e/o dichiarare invalido, nullo e/o inefficace il Decreto ingiuntivo opposto;
b) disporre/dichiarare per le ragioni esposte nel punto II in diritto del presente atto la risoluzione per inadempimento dell'Offerta commerciale n. 39091-19 accettata in data 7.5.2020, del Contratto Delivery del 7.5.2020 e dell'offerta cloud del 25.5.2020, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 c.c.; c) accertare e dichiarare, per i motivi esposti nel punto
III in diritto del presente atto, il diritto della al risarcimento del danno patito Parte_1
in ragione dell'inadempimento dell'odierna convenuta e, per l'effetto, condannare CP_3
al risarcimento in favore della dell'anzidetto danno, come quantificato nel
[...] Parte_1
punto III in diritto del presente atto, ovvero nella diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia (e con corresponsione di interessi e rivalutazione monetaria). Con vittoria di spese e onorari”;
per parte opposta: “NEL MERITO. In via principale - respingere l'opposizione proposta da , perché infondata in fatto e in diritto, e confermare con sentenza il decreto Parte_1
ingiuntivo opposto;
- rigettare le domande riconvenzionali svolte da controparte, perché infondate in fatto e in diritto. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di giudizio. In via istruttoria - si richiamano le istanze istruttorie formulate nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c. da intendersi qui trascritta. - si insiste per il rigetto delle istanze istruttorie formulate da parte opponente per i motivi precisati nei precedenti scritti difensivi, da intendersi qui trascritti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, legge 18 giugno 2009 n. 69
e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, della legge 69/09, con omissione dello “svolgimento del processo” (salvo richiamarlo dove necessario o opportuno per una migliore comprensione della ratio decidendi).
Con ricorso ex artt. 633 e ss. c.p.c. la premettendo di essere Controparte_1
una società specializzata nella progettazione e vendita di software gestionali/ERP nonché nell'erogazione di servizi formativi, ha dedotto di aver stipulato con la
2 i seguenti contratti: a) l'offerta commerciale n. 39091-19, avente Parte_1
a oggetto la concessione in licenza d'uso del software “Gamma Retail”; b) l'offerta cloud n. 15976-20 per la fornitura di un software applicativo gestionale , CP_1
volto a completare in maniera integrale il pacchetto di servizi forniti (cfr. Offerta commerciale n. 39091-19 del 29.11.2019 e Offerta cloud n. 15976-20 del
26.05.2020, prodotti rispettivamente sub. 3 e 4) da parte convenuta opposta in sede monitoria) e allegando come la non abbia provveduto al Parte_1
pagamento dei corrispettivi pattuiti per la fornitura dei servizi di cui sopra, in relazione ai quali sono state emesse fatture per complessivi euro 40.909,51 (cfr.
Fatture nn. 8348/M0 del 31.10.2020; 49/0F del 01.03.2022; 170/0F del
04.04.2022; 285/0F del 03.05.2022; 406/0F del 30.06.2022; 505/0F del
29.07.2022; 599/0F del 01.09.2022; 745/0F del 03.10.2022; 859/0F del
1.12.2022; 32069/1A del 19.12.2022, prodotte sub. 5.1) e 5.10) da parte convenuta opposta in sede monitoria), ha chiesto al Tribunale di Ivrea di ingiungere il pagamento della somma suddetta oltre interessi moratori.
In data 12.01.2023, il Tribunale di Ivrea ha emesso il decreto ingiuntivo n.
47/2023, ingiungendo alla il pagamento della somma di cui al Parte_1
ricorso monitorio, oltre interessi moratori ex D. Lgs. n. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture sino al saldo effettivo.
La ha tempestivamente proposto opposizione avverso il Parte_1
suddetto decreto ingiuntivo, contestando ogni pretesa alla base del ricorso monitorio e prospettando una ricostruzione dei fatti diametralmente opposta rispetto a quella dedotta in sede monitoria dalla Controparte_1
In particolare, l'odierna opponente, premettendo di essere una società che opera nel “settore della produzione e della commercializzazione di vaporizzatori di liquidi aromatici
e non (c.d. fumo elettronico), della loro componentistica, nonché di prodotti strumentali ed accessori all'uso dei vaporizzatori (batterie, caricatori, cavetti usb per ricarica, etc) o comunque utilizzabili a servizio dei medesimi”, ha dedotto di aver stipulato rapporti contrattuali sia con la sia con la che, sia pur Controparte_3 Controparte_2
distinti, appaiono in realtà orientati verso la realizzazione di uno scopo unitario, consistente nella riorganizzare ed esternalizzare del servizio di gestione
3 informatica dei punti vendita affiliati alla propria rete commerciale.
Più nel dettaglio, la ha prospettato di aver stipulato, in data Parte_1
7.05.2020, con la un contratto avente ad oggetto la Controparte_3
concessione in licenza d'uso della soluzione software “Gamma retail” (nella specie,
“…GAMMA RETAIL FRONTEND 1° punto cassa Oltre 25 punti Vendita (..)
(Sicurezza, Config, Giacenze) Oltre 25 Negozi Parte_3
(..) . TRA SEDE E NEGOZI Oltre 25 Negozi (..) Parte_4
Oltre 25 Punti vendita (..) Parte_5 [...]
FIDELITY Oltre 25 Punti Vendita (..) Parte_6
Oltre 25 Punti Parte_7
Vendita (..) Oltre 25 Parte_8
Punti Vendita (..) WMS – Modulo Server WMS – Logicistica Base WMS – Inventario
WMS – Back End (Cad.) WMS – Front End (Cad.) ”), per Controparte_4
il pagamento di un corrispettivo pari a euro 27.500,00 e di un canone annuo di euro 3.700,00.
La parte opponente ha altresì allegato di aver stipulato con la Controparte_1
un contratto c.d. Delivery, mediante il quale la compagine sociale opposta si è impegnata a espletare in favore della una serie di servizi, volti Parte_1
all'implementazione e all'avviamento del nuovo sistema informatico per i processi e aree funzionali “retail back office e punti vendita” presso la struttura organizzativa della stessa committente (consistiti, nella specie, nella “installazione, configurazione del backoffice di Retail, import fidelity e creazione prototipo Team System Retail
Front End Formazione utilizzo del modulo “promozioni – Fidelity” Formazione utilizzo
Retail manager Installazione e configurazione Retail per punto vendita: ½ gg cadauno (1 punto cassa per negozio, 75 negozi)” (cfr. Allegato n. 2 al contratto delivery, prodotto sub. 3 da parte opponente).
Nell'ambito della medesima operazione, volta alla complessiva riorganizzazione del servizio di gestione dei propri punti vendita, l'odierna opponente ha dedotto di aver concluso con un ulteriore contratto, denominato Controparte_1
Mytho, avente a oggetto la fornitura, da parte della società opposta, di un applicativo gestionale , attraverso il quale la compagine sociale CP_1
4 opposta si è impegnata a concedere alla dietro la Parte_1
corresponsione periodica di un canone pari a euro 1.990,00: a) il diritto di accesso autenticato all'infrastruttura cloud messa a disposizione dalla stessa b) il diritto di utilizzare, mediante accesso autenticato presso Controparte_1
l'infrastruttura, la soluzione informatica di editing e di gestione dei siti web (e, più in generale, dei siti web in modalità software as service, basata sul software “Mytho”); c) eventuali altri diritti e/o servizi addizionali e/o prestazioni complementari, come meglio precisate nelle condizioni generali del contratto.
La compagine sociale opponente ha altresì prospettato come l'acquisizione delle licenze d'uso e dei programmi gestionali di cui sopra, unitamente alle ulteriori prestazioni di sviluppo e formazione a carico dell'opposta, fosse necessaria all'esecuzione di un ulteriore contratto, sottoscritto con Controparte_2
per mezzo del quale quest'ultima società si sarebbe impegnata, in qualità di system integrator, a garantire lo sviluppo e l'implementazione del sistema gestionale, c.d.
presso la struttura organizzativa dell'opponente. CP_5
Secondo la prospettazione dei fatti fornita da la Parte_1 CP_1
al fine di consentire la realizzazione di una complessiva e unitaria
[...]
operazione di riorganizzazione nonché di esternalizzazione della gestione software dei punti vendita affiliati alla propria rete commerciale, mediante collegamento tra i singoli punti vendita e la sede centrale, avrebbe dovuto garantire: a) la possibilità di accedere ad una specifica reportistica strumentale alla gestione dei fatturati e al monitoraggio dei punti vendita;
b) la possibilità di sincronizzare le attività dei negozi di proprietà e/o degli affiliati con la sede centrale, onde assicurare una agevole gestione degli ordini, dei magazzini e delle vendite;
c) la possibilità di efficientare le attività di logistica base e la gestione delle scorte (tra le quali, il carico e lo scarico prodotti per calcolo quindicina AAMS); d) la gestione delle Fidelity per ogni punto vendita. Dopodiché, una volta sviluppati i gestionali, la e la avrebbero dovuto Controparte_1 Controparte_2
assicurare lo svolgimento di specifiche attività di formazione in favore del personale addetto presso la società opponente circa la gestione delle promozioni fidelity e la modalità di utilizzo del retail pressi gli store manager.
5 Sennonché la parte opponente ha dedotto che le attività e le prestazioni, contrattualmente pattuite e a carico tanto di quanto di Controparte_1 [...]
non sono state mai portate a termine, con la conseguenza che i Controparte_2
rispettivi inadempimenti hanno causato plurimi danni alla che si Parte_1
è dovuta riorganizzare per gestire la propria rete commerciale, continuando ad avvalersi del software (c.d. “Area 51”) già in uso per la gestione dei punti vendita affiliati alla rete commerciale e del supporto di altri professionisti per l'utilizzo del medesimo nonché di un'ulteriore società per la gestione delle carte fidelity dei propri clienti.
Pertanto, ha prospettato di aver, con comunicazione data Parte_1
5.05.2022, contestato sia a sia a il Controparte_3 Controparte_2
grave inadempimento contrattuale agli accordi pattuiti e di aver richiesto la risoluzione ex art. 1453 c.c. dei contratti di cui sopra, chiedendo, peraltro, alla compagine sociale opposta di emettere una nota di credito avente a oggetto la fattura n. 8.348/M0 del 31.10.2020 di importo pari a euro 33.549,70 e alla società di restituire quanto indebitamente pagato in esecuzione Controparte_2
dei contratti stipulati, per un ammontare complessivo pari a euro 31.138,98, oltreché a entrambe le imprese di risarcire il danno subito, quantificato in complessivi euro 26.749,20.
Alla luce delle circostanze di fatto di cui sopra, la ha insistito per Parte_1
l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
Si è costituita la la quale, contestando le avverse deduzioni e Controparte_1
proponendo una ricostruzione dei fatti sostanzialmente antitetica rispetto alla controparte, ha insistito per il rigetto delle domande ex adverso spiegate.
Con ordinanza del 21.09.2023 è stata respinta la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
Tentata senza esito la conciliazione delle parti, anche a mezzo proposta conciliativa formulata ex art. 185-bis c.p.c., la causa, istruita mediante acquisizione documentale e svolgimento di prove orali, è stata trattenuta in
6 decisione ex art. 281-quinquies, comma 1 c.p.c. all'udienza figurata in epigrafe indicata.
****
L'opposizione a decreto ingiuntivo spiegata da è fondata e deve Parte_1
essere accolta.
Preliminarmente appare opportuno svolgere alcune considerazioni in ordine alle peculiarità che denotano il presente giudizio, volte a orientare la decisione.
Com'è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione, ove il giudicante è chiamato ad accertare la fondatezza della pretesa avanzata dal convenuto opposto, che, in questa sede, si atteggia quale attore sostanziale. Invero, nel giudizio di opposizione, solo da un punto di vista meramente formale l'opponente assume la veste di attore e l'opposto quella di convenuto, atteso che è pur sempre il creditore ad assumere la posizione sostanziale di attore e a soggiacere agli oneri probatori che ne conseguono.
In applicazione del principio generale sancito dall'art. 2697 c.c., dal momento che incombe su chi fa valere in giudizio un proprio diritto fornire ogni elemento probatorio idoneo a sostenere la propria pretesa, resta a carico dell'opposto l'onere di provare l'esistenza del proprio credito.
Diversamente, l'opponente, in qualità di convenuto in senso sostanziale, ha il compito di addurre e di dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito azionato. Ciò posto, le difese con le quali l'opponente mira a evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o, comunque, la non azionabilità del credito vantato ex adverso non dovranno essere collocate sul versante della domanda - che resterà pur sempre quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configureranno mere eccezioni (Cass., Sez. 3, Sentenza n.
24815 del 24/11/2005).
Alla luce dei principi di diritto soprarichiamati, deve sin da subito osservarsi come la gravata dell'onere di fornire concreta prova del Controparte_1
credito fatto valere in sede monitoria, non sia riuscita a dimostrare il proprio esatto adempimento in ordine alle prestazioni dedotte nei plurimi rapporti
7 contrattuali stipulati nell'anno 2020 con la limitandosi, di Parte_1
contro, ad una generica contestazione della prospettazione dei fatti così come svolta da parte opponente.
Invero, sebbene sia processualmente pacifico che la abbia Controparte_1
stipulato con la n. 3 rapporti contrattuali (nella specie: a) un Parte_1
primo contratto avente ad oggetto la concessione in licenza d'uso in favore della parte opponente del software denominato “Gamma retail” (cfr. Offerta n. 39091-19 del 7.05.2020, prodotto sub. 2) da parte opponente); b) un secondo contratto,
c.d. contratto delivery, avente a oggetto la prestazione da parte della CP_1
“di servizi professionali volti all'implementazione e all'avviamento del nuovo sistema
[...]
informatico del cliente per i seguenti processi e aree funzionali: implementazione retail back office e punti vendita” (cfr. Offerta n. 13951-20 del 7.05.2020, prodotto sub. 3) da parte opponente); c) un terzo contratto avente a oggetto la fornitura da parte della compagine sociale opposta di un software applicativo gestionale denominato
“Mytho” (cfr. Offerta cloud n. 15976-20 del 26.05.2020, prodotta sub. 4) da parte opponente)), la società opposta non ha fornito la prova che, alla sottoscrizione dei suddetti rapporti, sia effettivamente seguita l'attuazione dei servizi dedotti nei singoli contratti, la cui realizzazione avrebbe consentito il raggiungimento degli obiettivi e delle utilità perseguite dalla ed oggetto dell'accordo Parte_1
contrattuale nel suo complesso.
Tenuto conto della evidente tecnicità delle locuzioni utilizzate dalle parti nella descrizione delle singole operazioni negoziali, appare opportuno individuare preliminarmente l'oggetto delle prestazioni contrattuali dedotte nei singoli rapporti, onde poter conseguentemente valutare la sussistenza o meno del grave inadempimento contestato dall'opponente.
Tale indagine può essere risolta prendendo le mosse dalla nozione di causa del contratto, valorizzando altresì, ai fini dell'interpretazione negoziale, il comportamento complessivo tenuto dalle parti (artt. 1362 e ss. c.c.).
Come è noto, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la causa, quale elemento essenziale del contratto, non deve essere intesa come mera e astratta funzione economico sociale del negozio, bensì come sintesi degli interessi reali
8 che il contratto è diretto a realizzare e cioè come funzione individuale del singolo, specifico contratto, a prescindere dal singolo stereotipo contrattuale astratto, fermo restando che detta sintesi deve riguardare la dinamica contrattuale e non la mera volontà delle parti (cfr. Cass. Civ. 23941/2009; in senso conforme
Cass. Civ.
8.05.2006 n. 10490).
Nel porre la suindicata nozione di causa la Suprema Corte ha da un lato disatteso la tradizionale configurazione, accolta dal legislatore del Codice civile del 1942, della causa quale funzione economico-sociale del contratto, nonché le teorie dello scopo o motivo ultimo, della funzione giuridica, della funzione tipica, della controprestazione o teoria oggettiva classica e, dall'altro lato, ha confermato che difetta tale elemento essenziale quando il contratto, ancorché conforme al modello tipico, non risulti idoneo a realizzare l'interesse perseguito dalle parti, cosicché esso appaia mancante di giustificazione concreta.
Facendo applicazione della nozione di causa fatta propria dalla giurisprudenza di legittimità, dunque, l'esame complessivo delle risultanze processuali conduce a ritenere che lo scopo pratico perseguito dalla mediante la Parte_1
sottoscrizione con la dei contratti di cui sopra - che, ancorché Controparte_1
distinti, in quanto ciascuno di essi caratterizzato dall'individuazione di uno specifico oggetto, appaiono tutti collegati e volti al raggiungimento di uno scopo unitario - debba essere individuato nell'implementazione dei propri programmi gestionali e, conseguentemente, nell'installazione e attivazione del software
“Gamma retail”, che avrebbe dovuto sostituire il software “Area 51”, già in uso dalla compagine sociale opponente oltreché nella formazione del personale dipendente chiamato ad avvalersene, onde pervenire così a una completa riorganizzazione ed esternalizzazione del servizio di gestione informatica dei punti vendita affiliati alla rete commerciale facente capo a Parte_1
In altri termini, la causa concreta del contratto e conseguentemente l'interesse che ha mosso le parti alla pattuizione dei singoli negozi e che sorregge l'obbligazione di pagamento non può essere individuato nel mero rilascio della licenza d'uso del software medesimo, la quale in difetto di implementazione dei programmi correlati si rivelerebbe prima di qualsivoglia utilità concreta.
9 Depone in tal senso, in primo luogo, il contenuto della copiosa corrispondenza intercorsa tra le parti, nell'ambito della quale i legali della nel Parte_1
contestare le fatture emesse dall'opposta in ragione dell'inadempimento da parte della medesima, hanno individuato l'attività oggetto del rapporto contrattuale, che sarebbe dovuto consistere non solo nell'acquisizione dei prodotti e delle soluzioni , bensì in un complesso di “attività di sviluppo dei processi e CP_1
degli strumenti di migrazione […] attività volte al superamento delle relative problematicità contrattualmente previste, nonché le conseguenti operazioni volte a garantire la finalizzazione del sistema informativo e dei servizi contrattualmente offerti attraverso il c.d. “Go live del sistema” (cfr. Lettera di contestazione e diffida trasmessa da , prodotta Parte_1
sub. 6) da parte opponente).
In linea con tale interpretazione si pongono, altresì, le dichiarazioni rese dai testimoni escussi nel corso dell'udienza del 3.10.2024, i quali hanno confermato in modo sostanzialmente concorde come l'oggetto dell'incarico conferito dalla alla fosse chiaramente quello di procedere Parte_1 Controparte_1
oltre che all'installazione del software “Gamma retail” anche alla configurazione e attivazione del medesimo.
In proposito, dipendente della stessa società opposta, chiamato a Testimone_1
rispondere sul capitolo iii) della seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. di parte opponente, ha riferito che “[…] l'obiettivo del rapporto tra le parti era quello dell'attivazione della soluzione Retail presso la sede dell'opponente e presso i punti vendita per far in modo che il punto vendita svolgesse le attività di vendita al dettaglio e condividesse con la sede Retail tutti i dati;
la soluzione RETAIL colloquia con il gestionale di sede che era già in uso presso l'opponente […] l'obiettivo del cliente era quello di collaudare un prototipo realizzato e installato in parallelo con quello usato in precedenza;
perché non si sia dato corso al collaudo non mi è noto”, precisando come, nel caso di specie, “non si può parlare di sviluppo di un nuovo software ma solo del rilascio in licenza d'uso dello stesso in quanto era già disponibile;
il GAMMA RETAIL era già disponibile e bisognava solo installarlo e configurarlo […] il sistema RETAIL, che può essere denominato GAMMA RETAIL, ha la sola funzione della gestione dei punti vendita sia nel rapporto tra punto vendita e cliente finale, , sia nella raccolta di tutti i dati dei punti vendita definita CP_6 [...]
[...]
[...] che si integra poi con il gestionale di sede già in suo alla opposta Pt_9 [...]
[…]” (cfr. Testimonianza resa da udienza del CP_7 Testimone_1
3.10.2024).
Del pari, la commercialista consulente e, all'epoca dei fatti di Parte_2
causa, amministratore della ha evidenziato come la compagine Parte_1
sociale opponente, sebbene già disponesse di un programma gestionale
(denominato “Area 51”), idoneo a fornire al retail un ampio ventaglio di servizi, quali l'automazione del punto vendita, l'analisi delle vendite, il controllo degli inventari, nonché la gestione contabile e la fidelizzazione del cliente, tuttavia ha illustrato come fosse esigenza della società medesima procedere alla sostituzione del software già in uso con uno nuovo e maggiormente performante, in grado di migliorare l'attività e di mettere in contatto la rete delle vendite con la propria sede centrale (“[…] noi non volevamo più utilizzare area 51 tanto che abbiamo licenziato il dipendente che gestiva questo software;
noi avevamo già un software in uso sempre dell'opposta, denominato , una licenza d'uso e aveva la funzione di gestire la Controparte_7
contabilità e tutti i documenti;
dal 2012 era in uso;
i nuovi prodotti avrebbero dovuto gestire la parte RETAIL atteso che l'azienda è proprietaria di 19 punti vendita;
noi volevamo migliorare le attività, sostituendo area 51 con un nuovo prodotto che mettesse in contatto la rete vendita con la sede centrale;
v) confermo che il nuovo gestionale avrebbe dovuto essere posto in correlazione con quello già in suo […]”). Controparte_7
La teste ha confermato che l'omesso completamento del prodotto ha determinato la a proseguire nello svolgimento delle proprie Parte_1
attività avvalendosi del vecchio programma gestionale, atteso che il nuovo software, sebbene ricevuto dalla non è mai stato attivato (“[…] Controparte_1
abbiamo dovuto utilizzare sempre AREA 51 in quanto ci hanno installato solo ed esclusivamente la licenza senza aver sviluppato il software che fosse in grado di gestire il rapporto tra i punti vendita e la sede centrale;
l'attività si è fermata in quanto non riuscivano a personalizzare come da contratto quelle che servivano all'azienda, ovvero alcune funzioni che avevamo chiesto […] il prodotto non è stato mai messo in funzione in quanto mancava lo sviluppo del software che ne permettesse il funzionamento;
i rapportini doc. 10, 11, 12 che mi si mostrano riguardano esclusivamente l'installazione della licenza d'uso presso i nostri punti
11 vendita, in tutto 15; manca in sostanza il contratto delivery in quanto il prodotto non è funzionante per assenza dello sviluppo del software;
per quello che posso dire il sistema non è stato completato in quanto la società opposta ci aveva imposto fornitore dello sviluppo di
LI RETAIL la che non è riuscito a portare a Controparte_2
termine il sistema;
secondo quanto mi riferiva la controparte, nella specie
[...]
, se non riusciva a completare il prodotto loro non riuscivano a Pt_10 CP_2
consegnarci lo sviluppo completo del delivery;
quindi il prodotto del delivery non è mai stato ultima ne è entrato in funzione;
preciso che non abbiamo mai potuto utilizzare il prodotto finale”, cfr. Testimonianza resa da , udienza del 3.10.2024). Parte_2
A conferma della necessità dell'attivazione e del collaudo del sistema prescelto dall'opponente per una migliore gestione del proprio flusso di affari, deve essere valorizzata anche la deposizione dell'altro dipendente della Controparte_1
il quale, premettendo di aver “seguito nel corso degli anni i rapporti Testimone_2
con la società opponente in ordine al prodotto RETAIL”, ha confermato che “[…] il suddetto prodotto è un prodotto verticale e posto in correlazione con il GAMMA RETAIL, non può funzionare senza essere posto in correlazione con il software di sede […]” (cfr.
Testimonianza resa da udienza del 3.10.2024). Il suddetto teste Testimone_2
ha aggiunto come il sistema “non sia entrato in funzione per scelta dell'opponente”, tuttavia la suddetta prospettazione, oltre ad essere formulata in forma sostanzialmente generica, non essendo state precisate quali fossero le ragioni del rifiuto opposto dalla controparte, non ha trovato in ogni caso correlazione nelle difese stessa della la quale ha incentrato la prospettazione Controparte_1
difensiva nell'escludere un qualsivoglia collegamento negoziale e nel valorizzare la mera messa a disposizione dei prodotti ancorché non attivati.
Ciò posto in termini di qualificazione giuridica dei singoli contratti collegati alla licenza d'uso del programma gestionale prescelto e delle relative obbligazioni, a fronte dell'eccezione di inadempimento formulata da parte opponente, gravava su parte convenuta opposta l'onere della prova di aver correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni.
Invero, in tema di ripartizione dell'onere probatorio tra il soggetto attivo ed il soggetto passivo del rapporto obbligatorio, il debitore convenuto che si avvalga
12 dell'eccezione di inadempimento, ai sensi dell'art. 1460 c.c., può limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento, mentre il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento e ciò anche nel caso in cui sia eccepito non l'inadempimento dell'obbligazione ma il suo inesatto adempimento, essendo sufficiente che il creditore istante alleghi l'inesattezza dell'adempimento e gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento (Cass. n. 15659/2011; n. 1743/2007; 9351/2007). Nel contratto a prestazioni corrispettive, la parte che agisca per l'adempimento, sia che domandi il risarcimento per l'inadempimento contrattuale, non può avere altro onere probatorio che quello di provare l'esistenza del titolo e, quindi, l'insorgenza di obbligazioni connesse, ma non anche l'inadempienza dell'obbligato, mentre ai sensi dell'art. 2697 c.c., incombe alla controparte la prova di avere adempiuto o eccepire l'inadempimento di controparte (Cass. civ. sez. un. 30.10.2001 n.
13533), ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c.., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione (Cassazione civile Sez. 1, Sentenza n.
15659 del 15/07/2011).
L'istruttoria espletata non consente di ritenere che parte opposta abbia correttamente assolto tale onere probatorio.
In particolare, è emerso che, in relazione al contratto c.d. Delivery, il programma
“retail back office e punti vendita” e il collegato software per la gestione delle fidelity cards non è mai stato implementato né avviato da Controparte_1
Parimenti, per quanto attiene ai contratti c.d. Mytho e Gamma Retail, la mancata implementazione del software base da parte della società opposta ha fatto sì che i relativi softwares non venissero configurati e comunque conseguentemente resi operativi, così come le connesse attività di formazione, le quali, sia pur dedotte
13 nei rapporti contrattuali di cui sopra, non sono state eseguite dalla società convenuta opposta.
Pertanto, alla luce della carenza probatoria circa il corretto e puntale adempimento dei singoli contratti e atteso che l'utilità delle prestazioni contrattualmente dedotte in favore l'opponente non è stata concretamente fruita da quest'ultima, stante la mancata implementazione e attivazione del sistema operativo, deve essere dichiarata la risoluzione dei contratti per grave inadempimento della società e conseguentemente deve essere Controparte_1
revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Deve, di contro, essere respinta la domanda di risarcimento dei danni subiti, non avendo parte opponente dimostrando la concreta sussistenza dei danni allegati né la riconducibilità causale dei medesimi al dedotto inadempimento.
In particolare, a fronte dell'allegazione secondo cui l'inadempimento della avrebbe causato un rilevante danno patrimoniale, la Controparte_1
compagine sociale opponente non ha dimostrato la concreta sussistenza dei danni nonché la correlazione causale tra l'inadempimento contestato e il pregiudizio subito.
Invero, non può ritenersi satisfattiva dell'onere probatorio incombente sulla parte che invoca il risarcimento del danno da un lato la produzione in giudizio dei compensi conferiti ai professionisti di cui la si è avvalsa per Parte_1
l'attività di assistenza all'utilizzo e programmazione del software già in uso presso la società medesima per la gestione del retail, né, dall'altro, il corrispettivo che l'opponente avrebbe corrisposto in favore della per Controparte_8
continuare a gestire le fidelity cards dei propri clienti, non sussistendo una correlazione causale tra i suddetti costi e l'avverso inadempimento.
In altri termini, i suddetti costi si appalesano alla stregua di spese di gestione che la società opponente ha dovuto necessariamente sostenere per continuare ad erogare i servizi e si pongono in alternativa rispetto a quelli che avrebbe dovuto corrispondere alla società opposta laddove fossero entrati in funzione i nuovi applicativi, di talché non vi è stata una duplicazione di costi.
14 Sul punto, giova osservare come anche le dichiarazioni rese da Tes_3
e da , rispettivamente consulente e dipendente
[...] Testimone_4
della si sono rivelate sostanzialmente generiche, in quanto Parte_1
entrambi si sono limitati ad affermare che il nuovo applicativo non è entrato in funzione e che la società ha semplicemente continuato ad avvalersi per la gestione del proprio volume di affari dei programmi di cui già disponeva, senza tuttavia allegare eventuali nocumenti ovvero disagi che la medesima, nelle more, si è trovata concretamente a patire (cfr. Testimonianza resa da Tes_3
sentito sul capo VI di parte opponente: “[…] abbiamo dovuto continuare
[...]
ad usare quello precedente AREA 51 in quanto tutti i software non sono stati consegnati;
non abbiamo mai avuto modo di realizzarli […]”; testimonianza resa da Testimone_4
, sentito sul capo VI di parte opponente: “[…] il programma non è entrato in
[...]
funzione in quanto lo sviluppo del prodotto non è stato completato e quindi abbiamo continuato ad utilizzare AREA 51”).
Il danno patrimoniale, quale danno conseguenza, non può essere riconosciuto in re ipsa né tantomeno può essere liquidato come forma di danno punitivo, ciononostante - come nel caso di specie - il riconoscimento di un inadempimento grave.
Sul tema giova ricordare il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, in forza del quale la parte, che abbia proposto una domanda di condanna al risarcimento dei danni da accertare e liquidare nel medesimo giudizio, ha l'onere di fornire la prova certa e concreta del danno, così da consentirne la liquidazione, oltre che la prova del nesso causale tra il danno e i comportamenti addebitati alla controparte. Invero, può farsi ricorso alla liquidazione in via equitativa esclusivamente allorché sussistano i presupposti di cui all'art. 1226 c.c. e a condizione che l'esistenza del danno sia comunque dimostrata, sulla scorta di elementi idonei a fornire parametri plausibili di quantificazione (Cass., sez. 1, sentenza n. 3794 del 15.2.2008, C.E.D. Corte di Cassazione, Rv. 602100).
L'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale
15 correttiva od integrativa, che, pertanto, presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare;
non è possibile, invece, in tal modo surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10697 del 30/04/2010
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15814 del 12/06/2008; cfr. in senso conforme Cass.
9.8.07 n. 17492, 7.6.07 n. 13288, 22.7.04 n. 13761; Cass. 18.11.02 n. 16202).
In ragione dell'esito complessivo del giudizio e della reciproca soccombenza, le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile recante n. 1030/2023 R.G., così provvede:
in accoglimento dell'opposizione proposta da revoca il decreto Parte_1
ingiuntivo opposto n. 47/2023 emesso dal Tribunale di Ivrea il 12.01.2023;
in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dalla opponente, dichiara la risoluzione dei contratti di licenza d'uso, conclusi in data 7.05.2020 e
26.05.2020, per grave inadempimento della parte convenuta opposta;
rigetta la domanda di risarcimento dei danni spiegata da parte opponente;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Ivrea, il 10.04.2025
IL GIUDICE
dott. Augusto Salustri
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