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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 07/10/2025, n. 691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 691 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE e LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2058 /2025
Oggi 07/10/2025, preso atto delle note sostitutive di udienza depositate
Il Giudice
dopo breve camera di consiglio, decide la causa come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura.
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE E LAVORO in composizione monocratica, nella persona del giudice Cinzia DI, all'esito della discussione scritta, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2058/2025 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
AN NE ( , per mandato Email_1
in atti
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. in Controparte_1 P.IVA_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
TO RI ( t) per procura generale alle Email_2
liti in notaio in atti. Per_1
RESISTENTE
OGGETTO: post ATPO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente in epigrafe, contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., conveniva in giudizio l' per CP_1
2 sentir accertare il possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per il riconoscimento del diritto a percepire l'assegno mensile di invalidità civile ex art. 13
Legge 118/71 dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
Resisteva in giudizio l' contestando l'inammissibilità e la fondatezza del CP_1
ricorso di cui chiedeva il rigetto.
La causa, senza alcuna attività istruttoria, è stata decisa all'odierna udienza.
L'opposizione dev'essere dichiarata inammissibile.
Com'è noto l'art. 445-bis, 6° comma, c.p.c., stabilisce espressamente che: “Nei casi
di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente
tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso
introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della
contestazione”.
Appare, quindi, evidente come il ricorso in opposizione, proposto ai sensi della suddetta norma, debba, a pena d'inammissibilità, descrivere analiticamente i motivi di contestazione delle risultanze medico legali della consulenza tecnica effettuata nella fase sommaria, non potendosi l'opponente limitare ad una generica critica degli stessi o alla richiesta di una semplice rivisitazione delle condizioni sanitarie.
I motivi di contestazione devono quindi tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico, e non possono limitarsi a generiche censure di erroneità o inadeguatezza dell'elaborato peritale,
dovendosi evidenziare l'errore tecnico commesso dal consulente dell'Atp e specificare puntualmente gli elementi e le controdeduzioni di cui si lamenta la mancata o insufficiente valutazione.
In difetto il giudizio deve terminare con una sentenza in rito di inammissibilità.
Nel caso di specie parte ricorrente anziché articolare una specifica contestazione dell'iter motivazionale seguito dal CTU, nominato durante la fase sommaria, si è
3 limitato a contestare, in maniera del tutto generica, con espressioni ripetitive ed astratte, che lo stesso non ha tenuto in debita considerazione le patologie gravi da cui risulta essere affetta.
In particolare, il ricorrente si è limitato a ripetere, in più passaggi, la asserita mancanza di correttezza del giudizio clinico del CTU, senza però fornire alcuna critica specifica alla visita peritale espletata. Invero, in ricorso si legge “emerge la non
correttezza della giudizio clinico cui è pervenuto il CTU incaricato”; “si è giunti ad una
conclusione che non rispecchia il quadro severo ed invalidante delle patologie”; “il CTU
nominato nel procedimento per ATP R.G. n. 453/2025 ha chiaramente omesso di
correttamente ed integralmente considerare il quadro clinico del sig. e non ha Pt_1
attenzionato le conseguenze di tale infermità sulla severa riduzione della capacità lavorativa
dell'odierno ricorrente”.
In definitiva, dunque, parte ricorrente anziché articolare una specifica contestazione dell'iter motivazionale seguito dal ctu , si è limitato a fondare il Per_2
ricorso post atp su delle generiche censure di erroneità e inadeguatezza dell'elaborato peritale.
Infatti, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, il consulente ha ritenuto affetto da: “Pregressa resezione endoscopica transuretrale per displasia Pt_1
vescicale effettuata in data 01.06.2021 in follow up negativoin esiti di pregressa resezione
endoscopica (marzo/novembre 2019) per Ca a cellule transizionali papillare non invasivo della
vescica”.
Il Ctu ha correttamente affermato che tali patologie sono rappresentative di uno stato di infermità che porta a ritenere il ricorrente invalido al 67% (applicando la formula a scalare), concludendo che lo stesso non possiede, pertanto, le condizioni sanitarie per beneficiare dell'assegno mensile di assistenza.
4 Pertanto, in assenza di puntuale contestazione in ordine alle percentuali assegnate dal Ctu e al calcolo complessivo effettuato dallo stesso, non si rinvengono i presupposti per disporre un rinnovo delle operazioni di consulenza.
Per tali motivi, siffatte laconiche allegazioni, non appaiono, all'evidenza dotate dei necessari requisiti di specificità richiesti dalla legge e rendono il ricorso inammissibile.
Per contro, invece, le conclusioni cui è pervenuto il ctu – pienamente utilizzabili nella fase di merito (cfr. Cass. Civ. 7160/2017) – vanno condivise, perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-
legali (cfr. relazione di consulenza in atti).
Malgrado la soccombenza, non vi è assoggettamento al pagamento delle spese di lite, trovando applicazione la disposizione di ci all'art. 152, disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e parte ricorrente non tenuta alla rifusione delle spese di lite.
Marsala, il 7.10.2025
IL GIUDICE
IN DI
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Cinzia DI in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010,
n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della
Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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