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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Macerata, sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Macerata |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 27/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MACERATA Sezione 1, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
GALEFFI FABIO GAETANO, Presidente
MENICHELLI SANDRA, RE
MILICI PAOLA, Giudice
in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10/2025 depositato il 10/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Di Luogo_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cingoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 91 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 73 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 240 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 191 TASI 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 216/2025 depositato il
27/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: Il Ricorrente conclude come in ricorso e insiste per l'accoglimento.
Resistente: L'Ufficio conclude come in comparsa e insiste per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I – Con ricorso depositato li 10/1/2025 ricorre alla Commissione Tributaria Provinciale di primo grado di
Macerata il Ricorrente_1 di Luogo_1 avverso quattro avvisi di accertamento IMU e TASI per gli anni 2018 e 2019 emessi dal Comune di Cingoli, aventi per oggetto un complesso immobiliare in Indirizzo_1.
Il ricorrente preliminarmente eccepisce la carenza di motivazione degli avvisi di accertamento impugnati, privi dell'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che fondano gli accertamenti, oltre ad essere privi dei documenti richiamati e non allegati.
Nel merito il ricorrente sostiene di aver diritto all'esenzione IMU in quanto:
-è un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, iscritto nel registro delle persone giuridiche presso l'UTG di Macerata e, nell'ambito dell'ordinamento tributario, è inquadrato tra gli enti non commerciali, in quanto non ha per oggetto esclusivo principale l'esercizio di attività commerciali. Quindi sotto il profilo soggettivo soddisfa i requisiti di cui all'art. 7 del D. L.ivo 507/92;
-anche sotto il profilo oggettivo sussistono i requisiti per l'esenzione dall'IMU, in quanto:
a) il primo immobile di Luogo_1 è stato oggetto di lavori di ristrutturazione che per il piano terra ed il piano seminterrato sono terminati ad ottobre 2013. I locali al piano terra sono stati adibiti, nel periodo oggetto di accertamento, ad attività istituzionale del Ricorrente_1, precisamente per impartire ai bambini gli insegnamenti della dottrina cattolica. Da marzo 2018 i locali sono stati concessi in locazione alla Provincia di Macerata;
b) i locali al piano seminterrato sono stati adibiti per tutto il periodo oggetto di accertamento, ad attività istituzionale del Ricorrente_1, precisamente ad oratorio e locali per l'erogazione gratuita di servizi della Associazione_1;
c) i locali al piano primo negli anni oggetto di accertamento erano oggetto di lavori di ristrutturazione e non
è stato possibile utilizzarli. La loro destinazione era per l'ospitalità a titolo gratuito di gruppi religiosi, anziani sacerdoti o giovani in ritiro spirituale. Detta destinazione negli anni interessati non si è potuta realizzare per un impedimento giustificato stante l'inagibilità, in quanto i lavori erano troppo costosi ed il Ricorrente_1 non aveva redditi. Nel 2020 i lavori sono finiti e l'immobile è stato adibito allo scopo già indicato. Quindi il tempo di inutilizzo dell'immobile deve essere considerato valevole ai fini dell'esenzione, perché l'attività era propedeutica all'attività di religione e culto;
d) infine l'ultimo immobile per il quale viene richiesta l'IMU è composto da locali esclusivamente utilizzati per attività di religione e di culto, per mostre di presepi e attività istituzionali del Seminario.
Conclude pertanto per l'annullamento degli avvisi di accertamento con vittoria di spese di causa. Chiede ammettersi testimonianza scritta.
Con atto depositato li 8/2/2025 si è costituito in giudizio il Comune di Cingoli chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite. Sulla carenza di motivazione il Comune eccepisce l'inesistenza di tale vizio, dal momento che sono ben espressi i presupposti di fatto e di legge che hanno portato all'emissione degli avvisi di accertamento, tanto che il contribuente si è difeso in modo preciso e puntuale.
Nel merito il Comune eccepisce che negli immobili oggetto degli accertamenti non è mai stata condotta attività meritevole di esenzione. Tutto il complesso immobiliare è stato oggetto di intervento edilizio di ristrutturazione a seguito del sisma del 1997. Risulta dalla documentazione agli atti del Comune che in data
23/10/2013 il direttore dei lavori ha dichiarato la fine lavori per l'intero edificio, è stata dichiarata la piena agibilità e sicurezza statica dell'edificio e la ripristinata abitabilità per tutte le unità immobiliari. La SCIA presentata nel 2016 non ebbe alcun seguito, e comunque poteva riguardare al massimo lavori di completamento.
Il piano terra è rimasto sempre inutilizzato , con esclusione di una parte che è stata locata alla Provincia di
Macerata per ospitare le scolaresche e che le ospitava fin dal 2016, per cui non vi è prova che i locali del piano terra siano stati adibiti ad attività istituzionali del Ricorrente_1 negli anni 2018 e 2019, in quanto
-dice il Comune- le attività di catechismo e della Associazione_1 si sono sempre svolte nell'immenso piano seminterrato, per il quale è stata applicata l'esenzione dall'IMU (che è individuabile con il sub 5 e non con il sub 6). Anzi, è lo stesso ricorrente a riconoscere che da marzo 2018 i locali sono stati concessi in locazione alla Provincia per ospitarvi le scuole, quindi l'esenzione non spetta per gli anni in questione, perché per l'esenzione è richiesto l'utilizzo diretto del bene da parte del proprietario con i requisiti previsti dalla legge.
I locali al piano primo non sono mai stati storicamente utilizzati per gli scopi che la legge prevede come requisito di esenzione.
Prima del sisma del 1997, che ha dato causa ai lavori, i locali erano locati al Comune di Cingoli che li aveva adibiti a casa di riposo. Non è quindi ravvisabile un utilizzo “attuato”.
Né si può riconoscere carattere assistenziale e religioso alle attività di mostre di presepi ed altre generiche attività istituzionali che sarebbero state svolte nei locali distinti con le part.lle 610 e 388.
Con memoria illustrativa depositata li 14/11/2025 la difesa del Comune di Cingoli contesta il contenuto della sentenza della Corte Tributaria di secondo grado che ha accolto l'appello del Ricorrente_1 di Luogo_1 avverso una decisione di questa Corte relativa alla medesima imposta e ad annualità diverse.
Il ricorso è stato deciso all'esito dell'odierna pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
II – Preliminarmente occorre pronunciarsi sulla eccepita carenza di motivazione degli atti impugnati.
Secondo la oramai unanime giurisprudenza della Suprema Corte “ in tema di ICI, secondo principi applicabili anche all'IMU, l'obbligo motivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'an ed il quantum dell'imposta, ed in particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore dell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva” (cfr. Cass. ordinanza n. 5509 dell'1/3/2024). Dunque, l'avviso di accertamento IMU, secondo la Suprema Corte, risulta correttamente motivato quando viene data la possibilità al destinatario dello stesso di aver piena contezza della pretesa tributaria, al fine di poter esercitare il suo diritto di difesa. Nel caso di specie ciò è avvenuto, in quanto il contribuente ha potuto sviluppare le sue difese in modo compiuto. L'eccepito vizio di motivazione non sussiste.
Nel merito occorre esaminare singolarmente le unità immobiliari facenti parte del complesso di proprietà del ricorrente.
Per quanto riguarda i locali al piano terra e seminterrato (sub 1 e 2) manca la prova che siano stati adibiti ad attività istituzionali del Ricorrente_1 negli anni 2018 e 2019. I capitoli di prova testimoniale richiesti sul punto da parte ricorrente sono irrilevanti ai fini della decisione, e dunque inammissibili, perché tendenti a dimostrare che soltanto per due mesi nell'anno 2018 i locali al piano terra fossero stati utilizzati per fini istituzionali.
Dal complessivo quadro delineato dalle parti emerge invece in modo incontestato che parte dei locali al piano terra fossero stati concessi in locazione alla Provincia di Macerata fin dal 2016 per ospitare le scuole i cui locali furono colpiti dagli eventi sismici dell'epoca. Per il resto -si ripete- non è stata fornita la prova (in caso di esenzione da imposta l'onere probatorio grava sul ricorrente che invoca il beneficio) di un utilizzo dei locali per fini istituzionali.
Situazione analoga riguarda la parte dei locali al piano seminterrato individuata con il sub 6, per i quali non
è stato fornito da parte ricorrente alcun elemento di prova, neanche indiziario, circa la loro destinazione ai fini istituzionali del Ricorrente_1.
La Corte ritiene che elemento probatorio rilevante sia la dichiarazione di fine lavori relativa a tutto il complesso immobiliare di proprietà del Ricorrente_1 datata 24/10/2013 sottoscritta dal direttore dei lavori, depositata in giudizio dal Comune resistente. Con essa viene dichiarata la raggiunta piena agibilità e sicurezza statica dell'intero edificio, nonché la ripristinata abitabilità di tutte le unità immobiliari.
Quindi negli anni oggetto degli accertamenti non risulta che vi fossero lavori di ristrutturazione in corso negli immobili. Nessun rilievo riveste la Scia depositata nel 2016 al Comune di Cingoli, in quanto non risulta agli atti che abbia avuto alcun seguito.
I locali al piano primo (sub 3 e 4) negli anni 2018 e 2019 erano pertanto inutilizzati.
Il Comune resistente ha prodotto anche documentazione costituita da estratti di stampa locale con materiale fotografico del marzo 2014 sull'inaugurazione del plesso vescovile interamente ristrutturato. Tuttavia lo stesso ricorrente riconosce che soltanto nel 2020 è stata realizzata una casa di accoglienza per sacerdoti nel piano primo, per cui negli anni 2018 e 2019 i locali erano inutilizzati.
Per quanto riguarda il passato, dalla documentazione depositata dal Comune resistente risulta che essi non siano stati mai utilizzati per gli scopi che la legge prevede come requisito di esenzione: prima del terremoto del 1997 e praticamente fino al 2001 detti locali erano locati al Comune di Cingoli ed adibiti a casa di riposo.
Deve escludersi quindi un utilizzo “attuato” temporaneo dei locali al piano primo negli anni oggetto degli accertamenti.
Né può riconoscersi carattere assistenziale o religioso tale da motivare l'esenzione ai locali (part.lla 610 e part.lla 388) in cui sarebbero state tenute una mostra di presepi ed indefinite attività istituzionali. In conclusione, stante la palese infondatezza delle censure mosse avverso gli avvisi di accertamento impugnati, non essendo stati addotti sufficienti elementi di prova in ordine alla sussistenza dei requisiti per l'esenzione da IMU e TASI idonei a vincere le argomentazioni ed allegazioni svolte dal Comune di Cingoli, il ricorso va respinto. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Macerata respinge il ricorso e liquida in favore del
Comune di Cingoli gli oneri della procedura che si liquidano in complessivi euro 1.500,00 oltre rimborso forfettario 15%, CAP e IVA come per legge.
Così deciso a Macerata, nella camera di consiglio del 26 novembre 2025.
Il Giudice RE Sandra Menichelli
Il Presidente Fabio Gaetano Galeffi
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MACERATA Sezione 1, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
GALEFFI FABIO GAETANO, Presidente
MENICHELLI SANDRA, RE
MILICI PAOLA, Giudice
in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10/2025 depositato il 10/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Di Luogo_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cingoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 91 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 73 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 240 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 191 TASI 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 216/2025 depositato il
27/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: Il Ricorrente conclude come in ricorso e insiste per l'accoglimento.
Resistente: L'Ufficio conclude come in comparsa e insiste per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I – Con ricorso depositato li 10/1/2025 ricorre alla Commissione Tributaria Provinciale di primo grado di
Macerata il Ricorrente_1 di Luogo_1 avverso quattro avvisi di accertamento IMU e TASI per gli anni 2018 e 2019 emessi dal Comune di Cingoli, aventi per oggetto un complesso immobiliare in Indirizzo_1.
Il ricorrente preliminarmente eccepisce la carenza di motivazione degli avvisi di accertamento impugnati, privi dell'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che fondano gli accertamenti, oltre ad essere privi dei documenti richiamati e non allegati.
Nel merito il ricorrente sostiene di aver diritto all'esenzione IMU in quanto:
-è un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, iscritto nel registro delle persone giuridiche presso l'UTG di Macerata e, nell'ambito dell'ordinamento tributario, è inquadrato tra gli enti non commerciali, in quanto non ha per oggetto esclusivo principale l'esercizio di attività commerciali. Quindi sotto il profilo soggettivo soddisfa i requisiti di cui all'art. 7 del D. L.ivo 507/92;
-anche sotto il profilo oggettivo sussistono i requisiti per l'esenzione dall'IMU, in quanto:
a) il primo immobile di Luogo_1 è stato oggetto di lavori di ristrutturazione che per il piano terra ed il piano seminterrato sono terminati ad ottobre 2013. I locali al piano terra sono stati adibiti, nel periodo oggetto di accertamento, ad attività istituzionale del Ricorrente_1, precisamente per impartire ai bambini gli insegnamenti della dottrina cattolica. Da marzo 2018 i locali sono stati concessi in locazione alla Provincia di Macerata;
b) i locali al piano seminterrato sono stati adibiti per tutto il periodo oggetto di accertamento, ad attività istituzionale del Ricorrente_1, precisamente ad oratorio e locali per l'erogazione gratuita di servizi della Associazione_1;
c) i locali al piano primo negli anni oggetto di accertamento erano oggetto di lavori di ristrutturazione e non
è stato possibile utilizzarli. La loro destinazione era per l'ospitalità a titolo gratuito di gruppi religiosi, anziani sacerdoti o giovani in ritiro spirituale. Detta destinazione negli anni interessati non si è potuta realizzare per un impedimento giustificato stante l'inagibilità, in quanto i lavori erano troppo costosi ed il Ricorrente_1 non aveva redditi. Nel 2020 i lavori sono finiti e l'immobile è stato adibito allo scopo già indicato. Quindi il tempo di inutilizzo dell'immobile deve essere considerato valevole ai fini dell'esenzione, perché l'attività era propedeutica all'attività di religione e culto;
d) infine l'ultimo immobile per il quale viene richiesta l'IMU è composto da locali esclusivamente utilizzati per attività di religione e di culto, per mostre di presepi e attività istituzionali del Seminario.
Conclude pertanto per l'annullamento degli avvisi di accertamento con vittoria di spese di causa. Chiede ammettersi testimonianza scritta.
Con atto depositato li 8/2/2025 si è costituito in giudizio il Comune di Cingoli chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite. Sulla carenza di motivazione il Comune eccepisce l'inesistenza di tale vizio, dal momento che sono ben espressi i presupposti di fatto e di legge che hanno portato all'emissione degli avvisi di accertamento, tanto che il contribuente si è difeso in modo preciso e puntuale.
Nel merito il Comune eccepisce che negli immobili oggetto degli accertamenti non è mai stata condotta attività meritevole di esenzione. Tutto il complesso immobiliare è stato oggetto di intervento edilizio di ristrutturazione a seguito del sisma del 1997. Risulta dalla documentazione agli atti del Comune che in data
23/10/2013 il direttore dei lavori ha dichiarato la fine lavori per l'intero edificio, è stata dichiarata la piena agibilità e sicurezza statica dell'edificio e la ripristinata abitabilità per tutte le unità immobiliari. La SCIA presentata nel 2016 non ebbe alcun seguito, e comunque poteva riguardare al massimo lavori di completamento.
Il piano terra è rimasto sempre inutilizzato , con esclusione di una parte che è stata locata alla Provincia di
Macerata per ospitare le scolaresche e che le ospitava fin dal 2016, per cui non vi è prova che i locali del piano terra siano stati adibiti ad attività istituzionali del Ricorrente_1 negli anni 2018 e 2019, in quanto
-dice il Comune- le attività di catechismo e della Associazione_1 si sono sempre svolte nell'immenso piano seminterrato, per il quale è stata applicata l'esenzione dall'IMU (che è individuabile con il sub 5 e non con il sub 6). Anzi, è lo stesso ricorrente a riconoscere che da marzo 2018 i locali sono stati concessi in locazione alla Provincia per ospitarvi le scuole, quindi l'esenzione non spetta per gli anni in questione, perché per l'esenzione è richiesto l'utilizzo diretto del bene da parte del proprietario con i requisiti previsti dalla legge.
I locali al piano primo non sono mai stati storicamente utilizzati per gli scopi che la legge prevede come requisito di esenzione.
Prima del sisma del 1997, che ha dato causa ai lavori, i locali erano locati al Comune di Cingoli che li aveva adibiti a casa di riposo. Non è quindi ravvisabile un utilizzo “attuato”.
Né si può riconoscere carattere assistenziale e religioso alle attività di mostre di presepi ed altre generiche attività istituzionali che sarebbero state svolte nei locali distinti con le part.lle 610 e 388.
Con memoria illustrativa depositata li 14/11/2025 la difesa del Comune di Cingoli contesta il contenuto della sentenza della Corte Tributaria di secondo grado che ha accolto l'appello del Ricorrente_1 di Luogo_1 avverso una decisione di questa Corte relativa alla medesima imposta e ad annualità diverse.
Il ricorso è stato deciso all'esito dell'odierna pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
II – Preliminarmente occorre pronunciarsi sulla eccepita carenza di motivazione degli atti impugnati.
Secondo la oramai unanime giurisprudenza della Suprema Corte “ in tema di ICI, secondo principi applicabili anche all'IMU, l'obbligo motivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'an ed il quantum dell'imposta, ed in particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore dell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva” (cfr. Cass. ordinanza n. 5509 dell'1/3/2024). Dunque, l'avviso di accertamento IMU, secondo la Suprema Corte, risulta correttamente motivato quando viene data la possibilità al destinatario dello stesso di aver piena contezza della pretesa tributaria, al fine di poter esercitare il suo diritto di difesa. Nel caso di specie ciò è avvenuto, in quanto il contribuente ha potuto sviluppare le sue difese in modo compiuto. L'eccepito vizio di motivazione non sussiste.
Nel merito occorre esaminare singolarmente le unità immobiliari facenti parte del complesso di proprietà del ricorrente.
Per quanto riguarda i locali al piano terra e seminterrato (sub 1 e 2) manca la prova che siano stati adibiti ad attività istituzionali del Ricorrente_1 negli anni 2018 e 2019. I capitoli di prova testimoniale richiesti sul punto da parte ricorrente sono irrilevanti ai fini della decisione, e dunque inammissibili, perché tendenti a dimostrare che soltanto per due mesi nell'anno 2018 i locali al piano terra fossero stati utilizzati per fini istituzionali.
Dal complessivo quadro delineato dalle parti emerge invece in modo incontestato che parte dei locali al piano terra fossero stati concessi in locazione alla Provincia di Macerata fin dal 2016 per ospitare le scuole i cui locali furono colpiti dagli eventi sismici dell'epoca. Per il resto -si ripete- non è stata fornita la prova (in caso di esenzione da imposta l'onere probatorio grava sul ricorrente che invoca il beneficio) di un utilizzo dei locali per fini istituzionali.
Situazione analoga riguarda la parte dei locali al piano seminterrato individuata con il sub 6, per i quali non
è stato fornito da parte ricorrente alcun elemento di prova, neanche indiziario, circa la loro destinazione ai fini istituzionali del Ricorrente_1.
La Corte ritiene che elemento probatorio rilevante sia la dichiarazione di fine lavori relativa a tutto il complesso immobiliare di proprietà del Ricorrente_1 datata 24/10/2013 sottoscritta dal direttore dei lavori, depositata in giudizio dal Comune resistente. Con essa viene dichiarata la raggiunta piena agibilità e sicurezza statica dell'intero edificio, nonché la ripristinata abitabilità di tutte le unità immobiliari.
Quindi negli anni oggetto degli accertamenti non risulta che vi fossero lavori di ristrutturazione in corso negli immobili. Nessun rilievo riveste la Scia depositata nel 2016 al Comune di Cingoli, in quanto non risulta agli atti che abbia avuto alcun seguito.
I locali al piano primo (sub 3 e 4) negli anni 2018 e 2019 erano pertanto inutilizzati.
Il Comune resistente ha prodotto anche documentazione costituita da estratti di stampa locale con materiale fotografico del marzo 2014 sull'inaugurazione del plesso vescovile interamente ristrutturato. Tuttavia lo stesso ricorrente riconosce che soltanto nel 2020 è stata realizzata una casa di accoglienza per sacerdoti nel piano primo, per cui negli anni 2018 e 2019 i locali erano inutilizzati.
Per quanto riguarda il passato, dalla documentazione depositata dal Comune resistente risulta che essi non siano stati mai utilizzati per gli scopi che la legge prevede come requisito di esenzione: prima del terremoto del 1997 e praticamente fino al 2001 detti locali erano locati al Comune di Cingoli ed adibiti a casa di riposo.
Deve escludersi quindi un utilizzo “attuato” temporaneo dei locali al piano primo negli anni oggetto degli accertamenti.
Né può riconoscersi carattere assistenziale o religioso tale da motivare l'esenzione ai locali (part.lla 610 e part.lla 388) in cui sarebbero state tenute una mostra di presepi ed indefinite attività istituzionali. In conclusione, stante la palese infondatezza delle censure mosse avverso gli avvisi di accertamento impugnati, non essendo stati addotti sufficienti elementi di prova in ordine alla sussistenza dei requisiti per l'esenzione da IMU e TASI idonei a vincere le argomentazioni ed allegazioni svolte dal Comune di Cingoli, il ricorso va respinto. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Macerata respinge il ricorso e liquida in favore del
Comune di Cingoli gli oneri della procedura che si liquidano in complessivi euro 1.500,00 oltre rimborso forfettario 15%, CAP e IVA come per legge.
Così deciso a Macerata, nella camera di consiglio del 26 novembre 2025.
Il Giudice RE Sandra Menichelli
Il Presidente Fabio Gaetano Galeffi