Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 06/03/2025, n. 532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 532 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 7354/2024
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Trani
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro Marco Sabino Loiodice all'esito del deposito delle note ex art. 127ter c.p.c. ha reso la seguente sentenza nella causa iscritta al n.
7354/2024 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
avv. CAROPPO NICOLA MARIA, Parte_1 ricorrente
E
, contumace Controparte_1 resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato il 04.10.2024 parte ricorrente esponeva:
- che con decreto di omologa del Tribunale di Trani del 19.02.2024 veniva riconosciuto lo status di cieco assoluto ex . 382/1970 con decorrenza dalla data della domanda del 28.06.2023;
- che in data 21.02.2024 notificava il decreto di omologa;
- che l' non procedeva all'erogazione della prestazione per i ciechi assoluti. CP_2
Tanto esposto, parte ricorrente chiedeva di accertare il proprio diritto a percepire la pensione per i ciechi assoluti ex art. 8 l. 6/1962 e l'indennità di accompagnamento per ciechi assoluti ex art. 508/1988 con condanna al pagamento dei relativi ratei, oltre accessori di legge.
Non si costituiva l' e ne veniva dichiarata la contumacia. CP_2
Acquisita la documentazione, all'esito della trattazione scritta, lette le relative note, la causa veniva decisa.
2) Il ricorso è fondato.
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Risulta, poi, decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 445bis c.p.c. e dal principio di leale collaborazione (cfr. Cass. 22089/2021) alla data di deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio.
4) Nel merito l'art. 8 della l. 66/1962 dispone che “Tutti coloro che siano colpiti da cecità assoluta o abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione, hanno diritto alla corresponsione della pensione a decorrere dal compimento del 18° anno di età”.
L'art. 1, comma 2 della l. 508/1988 dispone che “L'indennita' di accompagnamento e' concessa:
a) ai cittadini riconosciuti ciechi assoluti”.
Nel caso di specie lo status di cieco assoluto veniva accertato in via definitiva a seguito di procedimento ex art. 445bis c.p.c. con decorrenza dal 28.06.2023.
A tal proposito si consideri che l'intervenuto decreto di omologa accerta il requisito sanitario con efficacia di giudicato tra le parti. La Corte di Cassazione ha chiarito, infatti, che “Il decreto di omologazione del requisito sanitario ritenuto sussistente dal c.t.u. nell'accertamento tecnico preventivo, emesso dal giudice ai sensi dell'art. 445 bis cod. proc. civ., quinto comma, non è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., poiché le conclusioni dell'accertamento divengono intangibili se non contestate dalle parti, nel termine fissato dal giudice ai sensi del quarto comma dello stesso articolo, prima dell'emissione del decreto e ciò in ragione della necessità di contemperare le esigenze di tutela del diritto di difesa con quelle di garanzia della ragionevole durata del processo” (cfr. Cass. 8878/2015).
La parte ricorrente ha, poi, allegato l'AP70 ed il possesso di tutti gli altri requisiti volti ad ottenere le richieste prestazioni.
5) Il ricorso, pertanto, è fondato e spetta alla parte ricorrente sia la pensione per i ciechi assoluti ex art. 8 l. 6/1962 sia l'indennità di accompagnamento per ciechi assoluti ex art. 508/1988 con condanna al pagamento dei relativi ratei,
2 oltre accessori di legge, a seguito della domanda amministrativa del
28.06.2023 con decorrenza di legge.
6) Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del DM 55/2014, con valori medi in relazione allo scaglione di riferimento, fase istruttoria esclusa, ridotti per l'effettiva attività svolta e per le ragioni della decisione, con distrazione.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dalla ricorrente in epigrafe indicato, respinta ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto della parte ricorrente alla pensione per i ciechi assoluti ex art. 8 l. 6/1962 ed all'indennità di accompagnamento per ciechi assoluti ex art. 508/1988 a seguito della domanda amministrativa del 28.06.2023;
2. condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente dei ratei CP_2 delle suddette prestazioni ed i relativi arretrati sinora maturati con la decorrenza di legge oltre accessori di legge;
3. condanna l' al pagamento delle spese processuali di parte ricorrente CP_2 pari alla somma di € 1.865,00 per compenso oltre accessori di legge
(IVA, CPA e spese al 15%), da distrarsi in favore del procuratore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Trani, 06/03/2025 Il Giudice del Lavoro
Marco Sabino Loiodice
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