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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 03/12/2025, n. 1401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1401 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1260 / 2023 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI AVELLINO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Carlo Mancuso, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile promossa
D A
, rapp.ta e difesa giusta procura in atti dall'avv. Luca Parte_1
Carmen De TI.
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'Avvocatura interna.
RESISTENTE
OGGETTO: erroneo pagamento del TFR da parte del DO di NZ dell'INPS – Trattenuta fiscale operata sul netto e non sul lordo del credito.
Acquisita documentazione, previe note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la causa é stata definita con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto nei limiti di quanto di ragione.
Non si dibatte, nella specie, sulla questione del diritto del lavoratore a riscuotere dal DO di NZ dell' il TFR, a fronte del quale si era CP_1 reso inadempiente il datore di lavoro, in quanto l ha già riconosciuto ed CP_1
erogato la prestazione;
sol che, nel corrispondere il TFR, l' ha calcolato CP_1
le ritenute fiscali detraendole dall'importo netto dovuto al lavoratore e non sul lordo.
Tale importo lordo è pacificamente corrispondente alla somma di € 10.371,37, così come può ricavarsi dalla busta paga prodotta in atti recante la voce “TFR accantonamento lordo” cui corrisponde l'importo netto di € 8.282,03. L' , CP_1
diversamente ha considerato lordo quest'ultimo importo e, all'esito delle detrazioni fiscali, ha corrisposto al lavoratore il minor importo di € 6.717,05.
Non è chiaro dagli atti se l'errore sia stato indotto dallo stesso lavoratore nella domanda rivolta al DO di NZ (della quale è stata prodotta unicamente la ricevuta di deposito). La questione appare tuttavia irrilevante essendo il TFR oggettivamente dovuto pari al netto di € 8.282,03. Tale somma doveva essere corrisposta per intero dall' , che attua in questo caso una misura CP_1
assistenziale.
Residua dunque in favore del ricorrente il diritto all'ulteriore importo netto di €
1.564,98. Grava sull' l'onere della conseguente regolarizzazione anche ai CP_1
fini fiscali.
Il ricorso è accolto nei sensi detti.
La carenza probatoria della domanda amministrativa consente la compensazione delle spese.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Avellino in applicazione straordinaria, disattesa ogni diversa istanza, così provvede: accoglie il ricorso nei limiti di quanto di ragione e, per l'effetto, condanna l CP_1
a corrispondere al ricorrente l'importo netto di euro € 1.564,98 ed a regolarizzare in proporzione la posizione fiscale del lavoratore;
compensa le spese processuali.
Avellino, 25.11.2025 IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)
TRIBUNALE DI AVELLINO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Carlo Mancuso, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile promossa
D A
, rapp.ta e difesa giusta procura in atti dall'avv. Luca Parte_1
Carmen De TI.
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'Avvocatura interna.
RESISTENTE
OGGETTO: erroneo pagamento del TFR da parte del DO di NZ dell'INPS – Trattenuta fiscale operata sul netto e non sul lordo del credito.
Acquisita documentazione, previe note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la causa é stata definita con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto nei limiti di quanto di ragione.
Non si dibatte, nella specie, sulla questione del diritto del lavoratore a riscuotere dal DO di NZ dell' il TFR, a fronte del quale si era CP_1 reso inadempiente il datore di lavoro, in quanto l ha già riconosciuto ed CP_1
erogato la prestazione;
sol che, nel corrispondere il TFR, l' ha calcolato CP_1
le ritenute fiscali detraendole dall'importo netto dovuto al lavoratore e non sul lordo.
Tale importo lordo è pacificamente corrispondente alla somma di € 10.371,37, così come può ricavarsi dalla busta paga prodotta in atti recante la voce “TFR accantonamento lordo” cui corrisponde l'importo netto di € 8.282,03. L' , CP_1
diversamente ha considerato lordo quest'ultimo importo e, all'esito delle detrazioni fiscali, ha corrisposto al lavoratore il minor importo di € 6.717,05.
Non è chiaro dagli atti se l'errore sia stato indotto dallo stesso lavoratore nella domanda rivolta al DO di NZ (della quale è stata prodotta unicamente la ricevuta di deposito). La questione appare tuttavia irrilevante essendo il TFR oggettivamente dovuto pari al netto di € 8.282,03. Tale somma doveva essere corrisposta per intero dall' , che attua in questo caso una misura CP_1
assistenziale.
Residua dunque in favore del ricorrente il diritto all'ulteriore importo netto di €
1.564,98. Grava sull' l'onere della conseguente regolarizzazione anche ai CP_1
fini fiscali.
Il ricorso è accolto nei sensi detti.
La carenza probatoria della domanda amministrativa consente la compensazione delle spese.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Avellino in applicazione straordinaria, disattesa ogni diversa istanza, così provvede: accoglie il ricorso nei limiti di quanto di ragione e, per l'effetto, condanna l CP_1
a corrispondere al ricorrente l'importo netto di euro € 1.564,98 ed a regolarizzare in proporzione la posizione fiscale del lavoratore;
compensa le spese processuali.
Avellino, 25.11.2025 IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)