Sentenza 25 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 25/03/2026, n. 573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 573 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00573/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01727/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1727 del 2024, proposto da
AO EL Corte, rappresentato e difeso dall’avvocato Ugo EL Monica, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Scala, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l’annullamento
dell’ordinanza di demolizione n. 02/ED emessa in data 11 luglio 2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 marzo 2026 la dott.ssa AU PP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il presente ricorso si impugna l’ordinanza di demolizione n. 02/ED emessa in data 11 luglio 2024, con cui sono state contestate le finiture esterne aventi cromia non preventivamente autorizzata ai sensi dell’art. 77 del vigente regolamento Edilizio realizzate presso l’immobile di proprietà.
Rileva il ricorrente che la Soprintendenza, nel pronunciarsi sull’istanza di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 in relazione agli interventi di manutenzione straordinaria, sia interna che esterna, esprimeva parere favorevole con prescrizioni, e in particolare “ che le facciate del fabbricato dovranno essere trattate con finiture e cromie assimilabili a quelle dello stato di fatto ”.
Aggiunge che, ai sensi dell’art 77 del Regolamento Edilizio Comunale: “ in tutte le opere di ristrutturazione , risanamento e manutenzione ordinaria e straordinaria delle costruzioni, prima di dare luogo all’esecuzione di tinteggiature, intonaci colorati e rivestimenti esterni, gli interessati devono eseguire campioni sul posto, onde consentire alle Autorità di controllo la verifica della rispondenza di tali elementi alle indicazioni contenute nella concessione/autorizzazione e lasciare il campione approvato fino all’ultimazione delle tinteggiature o del rivestimento. Salve le sanzioni previste dalla normativa vigente, in caso di inosservanza il Sindaco può ordinare l’applicazione di nuove tinteggiature o rivestimenti ed in caso di inadempienze può fare eseguire i lavori d’Ufficio a spese degli interessati ”.
Ciò premesso, afferma che il palazzo in questione presenta diverse cromie (bianco, grigio, giallo e muratura portante a vista), in quanto non è stato mai realizzato un restauro completo, e che comunque la stessa cromia utilizzata per le finiture è presente anche nell’androne/accesso principale della casa comunale e presso altre unità immobiliari ubicate nel medesimo Comune di Scala, oltre che al limitrofo Comune di Ravello.
Sostiene inoltre che la SCIA era corroborata di tutta la documentazione richiesta dal Comune di Scala ex art. 23 del Regolamento e che lo stesso Comune, dopo avere esaminato la pratica, l’approvava senza alcuna prescrizione.
Rimarca, poi, che la frazione Campidoglio del Comune di Scala, dove insiste il fabbricato, non è sottoposta a prescrizioni relative al colore, tanto che la medesima Commissione Locale del Paesaggio esprimeva parere favorevole senza addurre alcuna prescrizione in relazione al colore del fabbricato.
Ancora, deduce che, successivamente al sopralluogo del 18 aprile 2024 (in occasione del quale il campione del colore era a disposizione dell’autorità), l’amministrazione comunale, con verbale del 23 aprile 2024 prot. n. 2257, accertava che “ nessuna irregolarità era stata riscontrata ”.
In subordine, eccepisce la violazione dell’art. 77 del regolamento edilizio comunale e l’illogicità in quanto un soggetto diverso dal Sindaco (unico soggetto legittimato), in assenza di delega, ha ordinato il ripristino.
Il Comune di Scala non si è costituito in resistenza.
La causa è stata chiamata alla pubblica udienza del 18 marzo 2026 ed è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
La gravata ordinanza ingiunge all’odierno ricorrente il ripristino a propria cura e spese della finitura e cromia esterna contestata in quanto difforme rispetto alle prescrizioni contenute nel parere favorevole espresso dalla Soprintendenza di Salerno con prot. n. 3455-P del 17 febbraio 2021 (“ le facciate del fabbricato dovranno essere trattate con finiture e cromie assimilabili a quelle dello stato di fatto ”), nonché per la mancanza dell’autorizzazione preventiva di cui all’art. 77 del Regolamento Comunale vigente.
Orbene, ai sensi dell’art. 154 del D.Lgs. n. 42/20024:
“ 1. Qualora la tinteggiatura delle facciate dei fabbricati siti nelle aree contemplate dalle lettere c) e d) dell'articolo 136, comma 1, o dalla lettera m) dell'articolo 142, comma 1, sia sottoposta all'obbligo della preventiva autorizzazione, in base alle disposizioni degli articoli 146 e 149, comma 1, lettera a), l'amministrazione competente, su parere vincolante, salvo quanto previsto dall'articolo 146, comma 5, del soprintendente, o il Ministero, possono ordinare che alle facciate medesime sia dato un colore che armonizzi con la bellezza d'insieme.
2. Qualora i proprietari, possessori o detentori degli immobili di cui al comma 1 non ottemperino, entro i termini stabiliti, alle prescrizioni loro impartite, l'amministrazione competente, o il soprintendente, provvede all'esecuzione d'ufficio.
3. Nei confronti degli immobili di cui all'articolo 10, comma 3, lettere a) e d), dichiarati di interesse culturale ai sensi dell'articolo 13, e degli immobili di cui al comma 1 del medesimo articolo 10 valgono le disposizioni della Parte seconda del presente codice ”.
Nella specie la Soprintendenza ha dettato specifiche prescrizioni nel proprio parere vincolante, che risultano per tabulas disattese (come appare evidente in base alla documentazione fotografica del fabbricato ante e post lavori presente in atti, da cui emerge che la cromia in concreto utilizzata per tutte le facciate dell’edificio non era presente in alcuna parte dell’immobile nello stato di fatto precedente), sicché l’amministrazione competente si è attivata onde sanzionare la violazione paesaggistica e assicurare l’esecuzione dell’ordine di armonizzazione delle facciate.
Irrilevante è poi il fatto che una cromia simile sia stata utilizzata per l’entrata del Municipio, sia perché dalle risultanze fotografiche in atti si evince agevolmente che la parte in questione non è la facciata (immediatamente visibile dall’esterno) sia perché, in ogni caso, quel che rileva è il mancato rispetto di specifiche prescrizioni vincolanti imposte per fini di armonizzazione con la bellezza d’insieme dall’autorità preposta alla tutela paesaggistica.
In definitiva, il ricorso è infondato e va respinto.
Nulla per le spese, stante la mancata costituzione in giudizio del Comune.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Michele Di Martino, Primo Referendario
AU PP, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AU PP | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO