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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 15/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, all'esito dell'udienza, tenuta con modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R. G. n. 3742/2022,
TRA
(c.f. rapp e dif. dall'avv.to Vetrano Parte_1 C.F._1
Marianna ed elettivamente domiciliato presso il suo studio;
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall'Avvocatura interna;
CP_1
CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.12.2022 e ritualmente notificato, la ricorrente agiva al fine di ottenere la declaratoria dell'insussistenza dell'indebito n. 68983262856-7 del 04/10/2022, in cui si richiedeva la restituzione della somma di euro 7.520,30 per “indebito scaturito dall'inserimento dei redditi da lavoro a seguito di un ricalcolo della pensione numero 07087444 categoria INVCIV
(conguaglio lordo anno 2020, 2021, 2022). Beneficio inizialmente corrisposto dall'istituto a titolo di pensione di invalidità civile in relazione al periodo dall'1.01.2020 al'1.11.2022. CP_ Instaurato il contraddittorio, regolarmente evocato in giudizio l' lo stesso non si costituiva e pertanto ne va dichiarata la contumacia.
All'udienza di discussione tenuta con le modalità ex art 127 cpc ter, la causa è stata decisa come da presente sentenza.
Il ricorso è fondato.
1 CP_ Dalla documentazione in atti l' ha rappresentato la sussistenza del pagamento indebito in argomento adducendo come motivazione l'insussistenza in capo alla parte ricorrente del requisito reddituale inerente alla pensione di invalidità civile originariamente incassata.
Oggetto del contendere è la disciplina dell'indebito assistenziale collegato alla carenza del cd. requisito reddituale.
Sul punto si richiama la sentenza della Corte di Cassazione nr. 28771/2018 che ha affermato che
“l'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che l'"accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito”.
La Suprema Corte osserva che “si è andato affermando, in ambito assistenziale, un quadro di fondo tale per cui «in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite (...) trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale» (Cass. 1 ottobre 2015, n. 19638; Cass. 17 aprile 2014,
n. 8970; Cass. 23 gennaio 2008, n. 1446; Cass. 28 marzo 2006, n. 7048) e quindi, in sostanza, il dl.
850/1976, art.
3-ter, convertito in L. 29/1977 (secondo cui «gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore.., degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento») e il d.l. 173/1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. 291/1988 (secondo cui «con decreto del Ministro del Te. sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte» (risultando invece abrogata la L. 537/1993, che regolava l'indebito assistenziale all'art. 11, co. 4 e non applicabile, per eccesso del regolamento dalla delega di legge, l'art. 5, co. 5, d.p.r.
698/1994: sul tema v. in dettaglio, Cass. 7048/2006, cit.).
Sicché la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di
2 prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass.
23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali
(Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens.
Regole specifiche ricorrono per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (art. 37, co.
8, L. 448/1998), che consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica, mentre non può dirsi che sussistano rispetto all'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti economici.
Questo Giudicante non ritiene che il venire meno dei requisiti economici determini la regola della piena ripetibilità.
Si deve in definitiva confermare il principio, desumibile dall'insieme delle norme e delle pronunce sopra esaminate, per cui l'indebito assistenziale per venire meno dei requisiti reddituali, inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire, determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali;
ciò a meno che risulti provato che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in situazione di dolo rispetto al venire meno del suo diritto (…)”
Nel caso di specie si ravvisa sia l'insussistenza di dolo da parte dell'odierna ricorrente considerato
CP_ che la stessa ha provveduto a inviare ogni anno i propri redditi all' sia una situazione idonea a
CP_ creare in ella un affidamento incolpevole atteso che per tre anni le corrispondeva ogni mese l'assegno senza che la stessa potesse rendersi conto che la loro somma determinava il superamento del reddito ai fini della pensione di invalidità civile.
Conseguentemente vanno restituiti i ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta essendo irripetibili i ratei percepiti anteriormente a esso.
Le spese di lite si compensano integralmente per lo stabilizzarsi di nuovi orientamenti in materia.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione disattesa così provvede:
a) Dichiara la contumacia dell' ; CP_1
b) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta l'insussistenza dell'indebito prospettato dall' ; CP_1
c) compensa le spese legali.
3 Così deciso, in Avellino, lì 15.1.2025
4
Il Giudice del Lavoro
MONICA d'AGOSTINO
In Nome Del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, all'esito dell'udienza, tenuta con modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R. G. n. 3742/2022,
TRA
(c.f. rapp e dif. dall'avv.to Vetrano Parte_1 C.F._1
Marianna ed elettivamente domiciliato presso il suo studio;
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall'Avvocatura interna;
CP_1
CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.12.2022 e ritualmente notificato, la ricorrente agiva al fine di ottenere la declaratoria dell'insussistenza dell'indebito n. 68983262856-7 del 04/10/2022, in cui si richiedeva la restituzione della somma di euro 7.520,30 per “indebito scaturito dall'inserimento dei redditi da lavoro a seguito di un ricalcolo della pensione numero 07087444 categoria INVCIV
(conguaglio lordo anno 2020, 2021, 2022). Beneficio inizialmente corrisposto dall'istituto a titolo di pensione di invalidità civile in relazione al periodo dall'1.01.2020 al'1.11.2022. CP_ Instaurato il contraddittorio, regolarmente evocato in giudizio l' lo stesso non si costituiva e pertanto ne va dichiarata la contumacia.
All'udienza di discussione tenuta con le modalità ex art 127 cpc ter, la causa è stata decisa come da presente sentenza.
Il ricorso è fondato.
1 CP_ Dalla documentazione in atti l' ha rappresentato la sussistenza del pagamento indebito in argomento adducendo come motivazione l'insussistenza in capo alla parte ricorrente del requisito reddituale inerente alla pensione di invalidità civile originariamente incassata.
Oggetto del contendere è la disciplina dell'indebito assistenziale collegato alla carenza del cd. requisito reddituale.
Sul punto si richiama la sentenza della Corte di Cassazione nr. 28771/2018 che ha affermato che
“l'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che l'"accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito”.
La Suprema Corte osserva che “si è andato affermando, in ambito assistenziale, un quadro di fondo tale per cui «in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite (...) trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale» (Cass. 1 ottobre 2015, n. 19638; Cass. 17 aprile 2014,
n. 8970; Cass. 23 gennaio 2008, n. 1446; Cass. 28 marzo 2006, n. 7048) e quindi, in sostanza, il dl.
850/1976, art.
3-ter, convertito in L. 29/1977 (secondo cui «gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore.., degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento») e il d.l. 173/1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. 291/1988 (secondo cui «con decreto del Ministro del Te. sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte» (risultando invece abrogata la L. 537/1993, che regolava l'indebito assistenziale all'art. 11, co. 4 e non applicabile, per eccesso del regolamento dalla delega di legge, l'art. 5, co. 5, d.p.r.
698/1994: sul tema v. in dettaglio, Cass. 7048/2006, cit.).
Sicché la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di
2 prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass.
23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali
(Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens.
Regole specifiche ricorrono per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (art. 37, co.
8, L. 448/1998), che consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica, mentre non può dirsi che sussistano rispetto all'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti economici.
Questo Giudicante non ritiene che il venire meno dei requisiti economici determini la regola della piena ripetibilità.
Si deve in definitiva confermare il principio, desumibile dall'insieme delle norme e delle pronunce sopra esaminate, per cui l'indebito assistenziale per venire meno dei requisiti reddituali, inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire, determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali;
ciò a meno che risulti provato che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in situazione di dolo rispetto al venire meno del suo diritto (…)”
Nel caso di specie si ravvisa sia l'insussistenza di dolo da parte dell'odierna ricorrente considerato
CP_ che la stessa ha provveduto a inviare ogni anno i propri redditi all' sia una situazione idonea a
CP_ creare in ella un affidamento incolpevole atteso che per tre anni le corrispondeva ogni mese l'assegno senza che la stessa potesse rendersi conto che la loro somma determinava il superamento del reddito ai fini della pensione di invalidità civile.
Conseguentemente vanno restituiti i ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta essendo irripetibili i ratei percepiti anteriormente a esso.
Le spese di lite si compensano integralmente per lo stabilizzarsi di nuovi orientamenti in materia.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione disattesa così provvede:
a) Dichiara la contumacia dell' ; CP_1
b) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta l'insussistenza dell'indebito prospettato dall' ; CP_1
c) compensa le spese legali.
3 Così deciso, in Avellino, lì 15.1.2025
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Il Giudice del Lavoro
MONICA d'AGOSTINO