Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 27/01/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 145/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice dott.ssa Lucia Rocchi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N.R.G. 145/2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall' Avv. Paola Parte_1 C.F._1
Lupi, giusta procura depositata telematicamente in allegato al ricorso introduttivo;
- Ricorrente contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea CP_1 C.F._2
Craia, giusta procura depositata telematicamente in allegato alla comparsa di costituzione del
20/2/2023;
- Resistente
E con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
***
OGGETTO: “divorzio giudiziale”
***
1
CONCLUSIONI
All'udienza del 4/12/2024, svolta con le modalità della trattazione scritta, i difensori delle parti hanno rassegnato conclusioni congiunte come segue “1) Voler disporre che le parti vivranno definitIVmente separate nel rispetto degli obblighi di legge con reciproco impegno al mutuo rispetto, mantenendo, in ogni momento e luogo, una condotta civile, dignitosa e rispettosa dell'altro genitore. 2) Voler disporre che i figli e saranno affidati in Persona_1 Persona_2 Persona_3 modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente degli stessi presso la madre. I genitori, anche ai fini dell'esercizio dell'affido condiviso, si impegnano a tentare di ricostruire un colloquio sereno e costruttivo nonché, se necessario, ad intraprendere un percorso di mediazione famigliare usufruendo delle istituzioni pubbliche, visto che le condizioni reddituali ed economiche degli stessi non permettono loro di sostenere incontri di mediazione a pagamento. 3) Voler disporre, in linea generale, che il diritto di visita del padre verrà esercitato nell'assoluto rispetto delle volontà e delle esigenze dei figli minori, che non potranno in alcun modo essere forzati al tassativo adempimento del seguente calendario di visita che viene di seguito precisato in linea di massima, salvo diverso accordo tra i genitori per le vie brevi e salva diversa volontà dei figli minori: a) ogni mercoledì dalle 18.30 sino alle ore 21.00 con cena presso il padre che li riaccompagnerà dalla madre;
b) a fine settimana alterni rispettIVmente dall'uscita da scuola del sabato (ore 13) fino alle ore
19.00 della domenica con relativi pernottamenti dei figli maggiori;
c) durante il periodo estivo verrà mantenuto il medesimo calendario di visite salva la facoltà di diverso accordo in occasione di vacanze e viaggi;
d) durante le festività natalizie i figli resteranno con i genitori alternatIVmente nei giorni della Vigilia,
Natale, Santo Stefano, 31 dicembre, Capodanno e dell'Epifania; lo stesso criterio sarà seguito per le vacanze di Pasqua (sabato, domenica e lunedì dell'Angelo) da trascorrere ad anni alterni con ciascun genitore, salva la facoltà di diverso accordo in occasione di vacanze e viaggi;
e) i figli potranno festeggiare i compleanni dei genitori presso gli stessi con le modalità di volta in volta scelte. 4) Voler disporre che l'assegno unico, le detrazioni fiscali nonché ogni altro emolumento, contributo, sussidio ecc. relativo ai figli minori saranno percepiti in via esclusIV, quindi per la quota del 100%, dalla madre , in quanto genitore Parte_1 collocatario dei figli minori, i quali rimarranno fiscalmente a carico della madre per la quota del 100%. 5)
Voler disporre a carico di in favore di il versamento, secondo le modalità di CP_1 Parte_1 cui al punto 6) del presente atto o in subordine tramite pagamento diretto in caso di perdita del posto di lavoro, della somma di complessivi Euro 300,00 (trecento//00) mensili, a titolo di assegno per il mantenimento dei tre figli minori e . 6) Persona_1 Persona_2 Persona_3
2 Voler ordinare in sentenza, ai sensi dell'art.8 Legge 898/1979, il pagamento diretto in favore di
[...]
nata a [...] il [...], C.f. , da parte del Pt_1 C.F._1 datore di lavoro di nato a [...] il [...] C.f. CP_1
che attualmente è la ditta in p.l.r.p.t. con sede in C.F._2 Controparte_2
Porto Sant'Elpidio, Strada Corva n. 679 P.IV , della somma mensile di Euro 300,00 P.IVA_1
(trecento//00), a titolo di mantenimento dei tre figli, fino alla completa indipendenza economica degli stessi.
Tale importo mensile dovrà essere corrisposto dal datore di lavoro, dal mese successivo alla emissione e notifica della sentenza che definisce il presente giudizio, direttamente in favore della madre , alle Parte_1 seguenti coordinate di conto corrente postale, iban IT9K060113500001014429623. Nel frattempo il IG. verserà tale somma direttamente alla IG.ra . 7) Le parti determinano concordemente a CP_1 Parte_1 saldo e stralcio degli assegni di mantenimento arretrati non corrisposti nel periodo da Aprile a Novembre
2023, la somma di Euro 1.000,00 che con le conclusioni congiunte del 24.01.2024 si è già CP_1 impegnato a corrispondere in favore di in n. 20 rate mensili dell'importo di euro 50 Parte_1
(cinquanta/00). Visto che nel periodo gennaio-novembre 2024 il IG. ha già corrisposto n. 11 rate, CP_1 le parti danno atto che l'importo residuo dovuto è pari ad euro 450,00 e che pertanto si CP_1 impegna a corrispondere sempre a mezzo bonifico alle coordinate sopra indicate n. 9 rate mensili di Euro 50 per il periodo da dicembre 2024 ad agosto 2025. 8) Voler disporre che le spese straordinarie saranno sostenute nella misura del 50% da ciascun genitore e che le stesse dovranno essere rimborsate con cadenza mensile dall'altro genitore a quello che le ha anticipate, previa esibizione della documentazione probatoria. In particolare in ordine alle spese scolastiche per acquisto libri, materiale scolastico, abbonamento pullman per i tre figli minori, si impegna a corrisponde in via anticipata, entro il giorno 30 agosto di CP_1 ciascun anno, l'importo di euro 400,00 (quattrocento/00) a titolo di acconto delle somme dovute a titolo di spese straordinarie, il cui importo definitivo a saldo verrà successIVmente determinato dalle parti nel successivo mese di settembre, a seguito di esibizione delle relative ricevute di spese sostenute. Voler rimandare, circa la classificazione e la distinzione tra spese ordinarie e straordinarie, al “Protocollo di intesa spese straordinarie in materia di diritto di famiglia” tra il Tribunale di Fermo ed il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Fermo del 26.11.2014. 9) Voler compensare le spese tra le parti. essendo Parte_1 ammessa al patrocinio si riserva di depositare relatIV istanza di liquidazione”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
3 1. Con ricorso depositato in data 27/1/2022 ha instaurato il Parte_1 presente procedimento al fine di sentir dichiarare lo scioglimento del vincolo matrimoniale contratto con a Fermo il 9/12/2006 e trascritto nel registro CP_1 degli atti di matrimonio del medesimo comune Anno 2006, Numero 6, Parte I, Serie,
Ufficio 3.
In sintesi e per quanto di interesse la ricorrente ha rappresentato che: i) dal matrimonio sono nati tre figli e – gemelli, nati il Persona_1 Persona_2
10/12/2007 - ed nata il [...]; ii) a decorrere dalla comparizione Persona_3 dinanzi al Presidente del Tribunale di Fermo - nell'ambito del procedimento di separazione R.G. 1000/2020 conclusosi con decreto di omologa emesso in data
7/1/2021 - i coniugi non hanno più ripreso la convivenza essendo del tutto venuta meno l'affectio coniugalis;
iii) con il predetto accordo omologato i coniugi, in ordine alle condizioni della separazione, hanno previsto l' affidamento congiunto dei figli ad entrambi i genitori con collocamento prevalente dei medesimi presso la madre, la regolamentazione del diritto di visita del padre, nonché l'obbligo del padre di versare mensilmente alla moglie a titolo di contributo al mantenimento per i figli la somma complessIV di euro 700 e di contribuire per il 50% al pagamento delle spese straordinarie;
iv) la ricorrente nell'attualità vive con i figli presso un'abitazione condotta in locazione per la quale paga un canone mensile ed, essendo sola nella gestione dei minori, a seguito della separazione svolge attività lavoratIV unicamente nel periodo estivo;
v) il resistente è assunto a tempo indeterminato presso un CP_1 calzaturificio;
vi) il contributo di mantenimento previsto in sede di separazione non risulta adeguato alle esigenze dei figli e sussiste, inoltre, il pericolo di inadempimento dell' rispetto agli obblighi economici assunti, considerato che lo stesso ha omesso il CP_1 pagamento del contributo nei mesi di gennaio e febbraio 2021 – circostanza che giustifica l'ordine di pagamento diretto al datore di lavoro.
Pertanto, in ordine alle condizioni del divorzio la ricorrente ha domandato al Tribunale di: “1) Voler disporre che le parti vivranno definitIVmente separati nel rispetto degli obblighi di legge con reciproco impegno al mutuo rispetto, mantenendo, in ogni momento e luogo, una condotta civile, dignitosa e rispettosa dell'altro genitore. 2) Voler disporre che i figli Persona_1 [...]
e saranno affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, con Persona_2 Persona_3
4 collocazione prevalente degli stessi presso l'abitazione materna. 3) Voler disporre a carico di CP_1 il versamento della somma di Euro 800,00 (ottocento//00) mensili, in favore di
[...] Parte_1
a titolo di contributo per il mantenimento dei tre figli minori e voler disporre, come per legge, che gli
[...] assegni familiari, le detrazioni fiscali nonché l'assegno unico per i figli minori dovranno essere percepiti da
, in quanto genitore collocatario in modo prevalente. Voler disporre, ai sensi dell'art. 8 Parte_1
Legge 898/1979, il pagamento diretto da parte del datore di lavoro Società “Suolificio Mannini
Romano” con sede in Porto Sant'Elpidio, Strada Corva n. 679, nonché da parte di ogni successivo datore di lavoro di in favore della ricorrente dell'assegno di CP_1 Parte_1 mantenimento determinato e dovuto dal padre per i tre figli minori. 4) In ordine alle spese straordinarie,
Voler disporre che saranno sostenute nella misura del 50% da ciascun genitore. Voler rimandare, circa la classificazione e la distinzione tra spese ordinarie e straordinarie, al “Protocollo di intesa spese straordinarie in materia di diritto di famiglia” tra il Tribunale di Fermo ed il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Fermo del 26.11.2014. 5) In ordine al diritto di visita, Voler disporre che i figli rimarrano con il padre: a) ogni mercoledì dalle 18.30 sino alle ore 21.00 cenandovi ed il padre li riaccompagnerà dalla madre;
b) a fine settimana alterni rispettIVmente dall'uscita da scuola del sabato (ore 13) fino alle ore 19.00 della domenica con relativi pernottamenti dei figli maggiori;
c) ordinare che durante il periodo estivo venga mantenuto il medesimo calendario di visite salva la facoltà di diverso accordo in occasione di vacanze e viaggi;
d) durante le festività natalizie i figli resteranno con i genitori alternatIVmente nei giorni della Vigilia, Natale, Santo Stefano, 31 dicembre, Capodanno e dell'Epifania; lo stesso criterio sarà seguito per le vacanze di Pasqua (sabato, domenica e lunedì dell'Angelo) da trascorrere ad anni alterni con ciascun genitore, salva la facoltà di diverso accordo in occasione di vacanze e viaggi;
e) disporre che i figli festeggeranno i compleanni dei genitori presso gli stessi con le modalità di volta in volta scelte”.
2. - nonostante la regolarità della notifica del ricorso - non si è CP_1 costituito nella fase presidenziale – all'esito della quale con ordinanza in data 14/4/2022 sono state confermate interinalmente le condizioni di separazione (concordate tra i coniugi).
3. All'esito della prima udienza svolta dinanzi al Giudice istruttore in data
7/7/2022, è stato dichiarato lo scioglimento del matrimonio tra le parti – con sentenza non definitIV n. 536/2022 emessa in data 22/9/2022 (pubblicata in data 6/10/2022).
Con ordinanza emessa in pari data la causa è stata rimessa sul ruolo per la prosecuzione dell'istruttoria in ordine alle domande accessorie. Con il medesimo provvedimento è stato
5 ordinato ex art. 213 c.p.c. ad Agenzia delle Entrate di Fermo ed INPS la trasmissione di documentazione economico-patrimoniale relatIV al resistente (documentazione trasmessa in data 12/1/2023).
In data 20/2/2023 il resistente si è costituito in giudizio, prendendo atto dello CP_3 scioglimento del matrimonio già dichiarato e, tuttavia, contestando le allegazione della ricorrente ed avanzando a propria volta richieste alternative riguardo alle pronunce accessorie. Lo stesso in particolare ha dedotto di trovarsi in condizione di difficoltà economica, tale da non essere più in grado di contribuire al mantenimento dei figli nella misura richiesta dalla coniuge. Per tali ragioni, il resistente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) Voler disporre che le parti vivranno definitIVmente separati nel rispetto degli obblighi di legge con reciproco impegno al mutuo rispetto, mantenendo, in ogni momento e luogo, una condotta civile, dignitosa e rispettosa dell'altro genitore. 2) Voler disporre che i figli Persona_1 Persona_2
e saranno affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione
[...] Persona_3 prevalente degli stessi presso l'abitazione materna e con obbligo dei genitori di collaborare e dialogare per le questioni che riguardano i figli. 3) Voler disporre a carico di il versamento della somma di CP_1
Euro 300,00 (trecento) in favore di a titolo di contributo per il mantenimento dei figli Parte_1 minori, tenuto conto della sua attuale situazione reddituale e della percezione da parte della Ricorrente dell'assegno unico, infine il 50% le detrazioni fiscali tra i genitori;
4) In ordine alle spese straordinarie, Voler disporre che saranno sostenute nella misura del 50% da ciascun genitore e che le stesse dovranno essere rimborsate al genitore che le ha anticipate con cadenza mensile. 5) In ordine al diritto di visita, Voler disporre che i figli, se lo vorranno e quindi nel rispetto della loro volontà, potranno rimanere con il padre: a) ogni mercoledì dalle 18.30 sino alle ore 21.00 cenandovi ed il padre li riaccompagnerà dalla madre;
b) a fine settimana alterni rispettIVmente dall'uscita da scuola del sabato (ore 13) fino alle ore 19.00 della domenica con relativi pernottamenti dei figli maggiori;
c) ordinare che durante il periodo estivo venga mantenuto il medesimo calendario di visite salva la facoltà di diverso accordo in occasione di vacanze e viaggi;
d) durante le festività natalizie i figli resteranno con i genitori alternatIVmente nei giorni della Vigilia, Natale, Santo
Stefano, 31 dicembre, Capodanno e dell'Epifania;lo stesso criterio sarà seguito per le vacanze di Pasqua
(sabato, domenica e lunedì dell'Angelo) da trascorrere ad anni alterni con ciascun genitore, salva la facoltà di diverso accordo in occasione di vacanze e viaggi;
e) disporre che i figli festeggeranno i compleanni dei genitori presso gli stessi con le modalità di volta in volta scelte”. 6) Voler disporre ed autorizzare il rilascio della carta di identità valida per l'espatrio e del passaporto in favore dei figli minori Persona_1
6 e . 7) rigettare la richiesta di pagamento diretto da parte del Persona_2 Persona_3 datore di lavoro del resistente Società “Suolificio Mannini Romano” con sede in Porto Sant'Elpidio, Strada
Corva n. 679, dell'assegno di mantenimento”.
4. Nel prosieguo del giudizio, all'udienza dell'8/3/2023 parte ricorrente ha dedotto come l' si sia “sottratto integralmetne, per quasi un anno, al pagamento dell'assegno di CP_1 mantenimento, nonché sottratto, da sempre, al pagamento delle spese straordinarie per i tre figli minori”.
Nel prosieguo del giudizio le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni di divorzio ed alla successIV udienza del 28/3/2024 i difensori hanno rassegnato conclusioni congiunte chiedendo l'integrale recepimento del predetto accordo
(depositato in data 1/2/2024).
Con ordinanza Collegiale in data 16/5/2024 – preso atto della pendenza dinanzi al Tribunale per i Minorenni delle Marche del procedimento R.G.N. 304/2023 - è stato assegnato alle parti termine per il deposito degli atti relativi al predetto procedimento. All'udienza del
30/5/2024 è stato, conferito incarico ai Servizi Sociali del Comune di Fermo - tramite l'ausilio del Consultorio territorialmente competente - di relazionare in ordine alle condizioni del nucleo familiare ed alla capacità genitoriali delle parti (relazione depositata in data
30/3/2024). All'esito della successIV udienza del 3/10/2024 è stato assegnato termine alle parti per il deposito di documentazione economica aggiornata ed è stato disposto rinvio per la precisazione delle conclusioni – poi avvenuta all'udienza del 22/5/2024 nel corso della quale entrambi i difensori hanno dato atto che le parti hanno raggiunto un accordo e rassegnato conclusioni congiunte (con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c) domandando il recepimento da parte del Collegio del predetto accordo (depositato con sottoscrizione delle parti in data 3/12/2024), di seguito trascritto: “1) Voler disporre che le parti vivranno definitIVmente separati nel rispetto degli obblighi di legge con reciproco impegno al mutuo rispetto, mantenendo, in ogni momento e luogo, una condotta civile, dignitosa e rispettosa dell'altro genitore.
2) Voler disporre che i figli e saranno Persona_1 Persona_2 Persona_3 affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente degli stessi presso la madre. I genitori, anche ai fini dell'esercizio dell'affido condiviso, si impegnano a tentare di ricostruire un colloquio sereno e costruttivo nonché, se necessario, ad intraprendere un percorso di mediazione famigliare usufruendo delle istituzioni pubbliche, visto che le condizioni reddituali ed economiche degli stessi non permettono loro di sostenere incontri di mediazione a pagamento.
7 3) Voler disporre, in linea generale, che il diritto di visita del padre verrà esercitato nell'assoluto rispetto delle volontà e delle esigenze dei figli minori, che non potranno in alcun modo essere forzati al tassativo adempimento del seguente calendario di visita che viene di sgeuito precisato in linea di massima, salvo diverso accordo tra i genitori per le vie brevi e salva diversa volontà dei figli minori:
a) ogni mercoledì dalle 18.30 sino alle ore 21.00 con cena presso il padre che li riaccompagnerà dalla madre;
b) a fine settimana alterni rispettIVmente dall'uscita da scuola del sabato (ore 13) fino alle ore 19.00 della domenica con relativi pernottamenti dei figli maggiori;
c) durante il periodo estivo verrà mantenuto il medesimo calendario di visite salva la facoltà di diverso accordo in occasione di vacanze e viaggi;
d) durante le festività natalizie i figli resteranno con i genitori alternatIVmente nei giorni della Vigilia,
Natale, Santo Stefano, 31 dicembre, Capodanno e dell'Epifania; lo stesso criterio sarà seguito per le vacanze di Pasqua (sabato, domenica e lunedì dell'Angelo) da trascorrere ad anni alterni con ciascun genitore, salva la facoltà di diverso accordo in occasione di vacanze e viaggi;
e) i figli potranno festeggiare i compleanni dei genitori presso gli stessi con le modalità di volta in volta scelte.
4) Voler disporre che l'assegno unico, le detrazioni fiscali nonché ogni altro emolumento, contributo, sussidio ecc. relativo ai figli minori saranno percepiti in via esclusIV, quindi per la quota del 100%, dalla madre
, in quanto genitore collocatario dei figli minori, i quali rimarranno fiscalmente a carico della Parte_1 madre per la quota del 100%.
5) Voler disporre a carico di in favore di il versamento, secondo le modalità CP_1 Parte_1 di cui al punto 6) del presente atto o in subordine tramite pagamento diretto in caso di perdita del posto di lavoro, della somma di complessivi Euro 300,00 (trecento//00) mensili, a titolo di assegno per il mantenimento dei tre figli minori e . Persona_1 Persona_2 Persona_3
6) Voler ordinare in sentenza, ai sensi dell'art.8 Legge 898/1979, il pagamento diretto in favore di nata a [...] il [...], C.f. , da Parte_1 C.F._1 parte del datore di lavoro di nato a [...] il [...] C.f. CP_1
che attualmente è la ditta in p.l.r.p.t. con sede in C.F._2 Controparte_2
Porto Sant'Elpidio, Strada Corva n. 679 P.IV , della somma mensile di Euro 300,00 P.IVA_1
(trecento//00), a titolo di mantenimento dei tre figli, fino alla completa indipendenza economica degli stessi.
Tale importo mensile dovrà essere corrisposto dal datore di lavoro, dal mese successivo alla emissione e notifica della sentenza che definisce il presente giudizio, direttamente in favore della madre , alle Parte_1
8 seguenti coordinate di conto corrente postale, iban IT9K060113500001014429623. Nel frattempo il IG. verserà tale somma direttamente alla IG.ra . CP_1 Parte_1
7) Le parti determinano concordemente a saldo e stralcio degli assegni di mantenimento arretrati non corrisposti nel periodo da Aprile a Novembre 2023, la somma di Euro 1.000,00 che con le CP_1 conclusioni congiunte del 24.01.2024 si è già impegnato a corrispondere in favore di in n. 20 Parte_1 rate mensili dell'importo di euro 50 (cinquanta/00).
Visto che nel periodo gennaio-novembre 2024 il IG. ha già corrisposto n. 11 rate, le parti danno CP_1 atto che l'importo residuo dovuto è pari ad euro 450,00 e che pertanto si impegna a CP_1 corrispondere sempre a mezzo bonifico alle coordinate sopra indicate n. 9 rate mensili di Euro 50 per il periodo da dicembre 2024 ad agosto 2025.
8) Voler disporre che le spese straordinarie saranno sostenute nella misura del 50% da ciascun genitore e che le stesse dovranno essere rimborsate con cadenza mensile dall'altro genitore a quello che le ha anticipate, previa esibizione della documentazione probatoria.
In particolare in ordine alle spese scolastiche per acquisto libri, materiale scolastico, abbonamento pullman per i tre figli minori, si impegna a corrisponde in via anticipata, entro il giorno 30 agosto di CP_1 ciascun anno, l'importo di euro 400,00 (quattrocento/00) a titolo di acconto delle somme dovute a titolo di spese straordinarie, il cui importo definitivo a saldo verrà successIVmente determinato dalle parti nel successivo mese di settembre, a seguito di esibizione delle relative ricevute di spese sostenute.
Voler rimandare, circa la classificazione e la distinzione tra spese ordinarie e straordinarie, al “Protocollo di intesa spese straordinarie in materia di diritto di famiglia” tra il Tribunale di Fermo ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Fermo del 26.11.2014.
9) Voler compensare le spese tra le parti. essendo ammessa al patrocinio si riserva di Parte_1 depositare relatIV istanza di liquidazione”.
5. Così ricostruito il thema disputandum, il Collegio – considerato che dalla relazione depositata in data 30/9/2024 dai Servizi Sociali (cui è allegata la valutazione psico- diagnostica del consultorio) è emerso che: a) quanto alla madre “il sistema composto da madre e tre minori mostra di funzionare bene in quanto gli scambi comunicativi, la suddivisione delle regole, degli spazi e delle responsabilità appaiono flessibili ed equilibrati nel carico che ognuno ha. La sig. Pt_1 mostra di comprendere le diverse esigenze dei minori, lascia loro gli spazi necessari perché possano esprimersi e crescere emotIVmente […] la qualità della relazione madre minori appare all'osservazione buona e prIV di elementi che richiedono approfondimenti clinici” (cfr. p. 6 valutazione del consultorio); b) quanto al
9 padre (il quale “mostra una modalità di pensiero piuttosto povera, rigida ed eccessIVmente concreta, con difficoltà di accedere ai processi di pensiero simbilico”), con riguardo ai gemelli “la relazione è di tipo conflittuale e la comunicazione non centrata sull'ascolto reciproco”, mentre per Persona_3
“non si evidenziano elementi che facciano pensare ad una condizione di malessere nella relazione padre- minore” (cfr. pp. 9 e 10 del consultorio); c) in occasione dell'ultimo incontro svolto con i servizi sociali la madre “ha dichiarato che la situazione è molto più distesa e che anche i suoi figli hanno ripreso ad avere una comunicazione molto più tranquilla con il padre”, inoltre “i figli hanno riferito di trascorrere con il padre sia i giorni stabiliti durante la settimana che weekend alternati, preferendo rientrare a casa per il pernotto” (cfr. relazione servizi del 30/9/2024) - ritiene che le condizioni di divorzio concordate nel corso del presente giudizio, come sopra riportate, non risultino contrarie a norme imperative e possano essere condivise, sia nella parte relatIV all'affidamento ed al collocamento dei figli minorenni ( Persona_1 Persona_2 ed , sia nella parte riguardante il relativo mantenimento
[...] Persona_3 concordato in misura adeguata alle esigenze degli stessi ed alle risorse di cui concretamente dispone il padre.
Possono altresì essere recepite le ulteriori condizioni proposte, aventi ad oggetto diritti disponibili delle parti secondo modalità che non contrastano con l'ordine pubblico.
Quanto all'obbligo di mantenimento in favore dei figli posto a carico dell' ne va CP_1 ordinato – in recepimento dell'accordo intervenuto tra le parti, in considerazione dell'omesso versamento del contributo per più mensilità (cfr. diffide ed atto di precetto depositati) - il pagamento diretto a carico del datore di lavoro;
sul punto va richiama la costante giurisprudenza secondo cui l 'applicazione della predetta misura è giustificata non solo dall' inadempimento totale, ma anche dal ritardo nell'adempimento o dall'adempimento parziale idoneo a pregiudicare le esigenze dell'avente diritto (cfr. ex multis Cass. 14.2.1990 n.
1095; Cass. 22 aprile 2013, n. 9671; Cass. 11062/2011; Tribunale Milano sez. IX,
18/02/2020).
6. La definizione consensuale della vicenda costituisce, infine, valido motivo per compensare integralmente le spese di lite tra le parti, come congiuntamente proposto.
P.Q.M.
10 Il Tribunale di Fermo, in composizione Collegiale, definitIVmente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, così decide:
AFFIDA i figli minorenni ed Persona_1 Persona_2 Persona_3 congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento presso la residenza della
[...] madre e diritto di visita del padre – in conformità all'accordo raggiunto tra le parti sopra trascritto;
PONE a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli ed al CP_1 pagamento delle spese straordinarie necessarie per gli stessi - in conformità alle condizioni dell'accordo sopra riportato;
PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti da intendersi ivi integralmente trascritti;
ORDINA a con sede in Porto Sant'Elpidio, Controparte_4
Strada Corva n. 679 P.IV , in persona del legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_1 in qualità di datore di lavoro tenuto al pagamento della retribuzione mensile a favore di di
(C.F. ), di versare direttamente a CP_1 C.F._2 Parte_1
(C.F. ), ogni mese, la somma di € 300,00, annualmente
[...] C.F._1 rIVlutabile sulla base della variazione degli indici ISTAT, dovuta dall'obbligato a titolo di contributo al mantenimento dei figli;
ONERA parte ricorrente della notifica della presente provvedimento al terzo;
DICHIARA compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del Tribunale del 19/12/2024
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Lucia Rocchi Dott.ssa Sara Marzialetti
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