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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/11/2025, n. 16081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16081 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 28689/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
RT EN Presidente
IL SI IU
AN RI IU relatore
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 28689/2024, vertente
TRA
Parte_1
nata il [...] a [...] con il patrocinio dell'avvocato Giulia Fiorucci
-ricorrente-
E
Controparte_1 nato il [...] a [...] con il patrocinio degli avvocati. Sebastiano Russo e Controparte_2
-resistente-
NONCHÉ
Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione personale
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti del presente giudizio hanno celebrato matrimonio concordatario in data 6 agosto 2011 nel comune di Roma. Dall'unione matrimoniale sono nati le figlie nata a [...] Persona_1
il 4 febbraio 2013, e nata a [...] il [...]. Persona_2
ha chiesto all'intestato Tribunale di pronunciare la Parte_1
propria separazione personale da rappresentando che nel Controparte_1
tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile e chiedendo altresì provvedimenti di carattere accessorio come in atti.
senza opporsi alla pronuncia sullo status, ha Controparte_1
formulato inizialmente richieste alternative in ordine ai provvedimenti accessori alla separazione.
All'udienza del 5 giugno 2025 il IU relatore, dopo ampia discussione con le parti e i rispettivi procuratori sulle questioni accessorie della separazione rimaste controverse, ha invitato le medesime parti a trovare una soluzione ragionevole del contenzioso, sulla base di determinati punti di mediazione specificamente indicati. A tal fine i procuratori delle parti hanno chiesto un rinvio per poter raggiungere un'intesa sui punti ancora controversi tra di loro.
Nelle more del giudizio le parti hanno rappresentato di avere raggiunto un'intesa in ordine alle condizioni della loro separazione e hanno formulato,
2 con le note scritte in sostituzione dell'udienza del 16 ottobre 2025 le seguenti condizioni congiunte:
3 Quanto alla domanda principale, dalla lettura degli atti e delle dichiarazioni delle parti appare chiaro che tra di loro sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e risulta venuto meno il
4 sentimento di affetto coniugale. Pertanto, la prosecuzione della convivenza tra la sig.ra e il sig. non può che rivelarsi intollerabile;
deve Parte_1 CP_1
quindi essere pronunciata la separazione personale tra le parti.
Gli accordi raggiunti tra le parti devono essere fatti propri dal Tribunale
in quanto non contrari a norme imperative di legge e non contrastanti con l'interesse della prole minore, né sul piano materiale né sul piano affettivo.
La causa deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, come già disposto con separata ordinanza.
Per questi motivi
Il Tribunale non definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalle parti nel giudizio indicato in intestazione:
- dichiara la separazione personale dei coniugi nata il 17 Parte_1
febbraio 1986 a Roma, e nato il [...] a [...] Controparte_1
Inferiore, i quali hanno celebrato matrimonio in Roma in data 6 agosto 2011;
matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Roma al n. 00562, Parte 2, Serie A01, Anno 2011;
- dispone, quanto alle condizioni accessorie, che la separazione avvenga nei termini di cui in motivazione;
- dispone che la causa prosegua per la definizione della domanda di divorzio, come da ordinanza già emessa dal giudice relatore.
Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione in copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
5 Stato Civile del Comune di Roma per le annotazioni e gli altri adempimenti di cui di cui al d.P.R. n. 396-2000.
Roma, 3 novembre 2025
Il IU estensore
AN RI
Il Presidente
RT EN
-
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
RT EN Presidente
IL SI IU
AN RI IU relatore
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 28689/2024, vertente
TRA
Parte_1
nata il [...] a [...] con il patrocinio dell'avvocato Giulia Fiorucci
-ricorrente-
E
Controparte_1 nato il [...] a [...] con il patrocinio degli avvocati. Sebastiano Russo e Controparte_2
-resistente-
NONCHÉ
Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione personale
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti del presente giudizio hanno celebrato matrimonio concordatario in data 6 agosto 2011 nel comune di Roma. Dall'unione matrimoniale sono nati le figlie nata a [...] Persona_1
il 4 febbraio 2013, e nata a [...] il [...]. Persona_2
ha chiesto all'intestato Tribunale di pronunciare la Parte_1
propria separazione personale da rappresentando che nel Controparte_1
tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile e chiedendo altresì provvedimenti di carattere accessorio come in atti.
senza opporsi alla pronuncia sullo status, ha Controparte_1
formulato inizialmente richieste alternative in ordine ai provvedimenti accessori alla separazione.
All'udienza del 5 giugno 2025 il IU relatore, dopo ampia discussione con le parti e i rispettivi procuratori sulle questioni accessorie della separazione rimaste controverse, ha invitato le medesime parti a trovare una soluzione ragionevole del contenzioso, sulla base di determinati punti di mediazione specificamente indicati. A tal fine i procuratori delle parti hanno chiesto un rinvio per poter raggiungere un'intesa sui punti ancora controversi tra di loro.
Nelle more del giudizio le parti hanno rappresentato di avere raggiunto un'intesa in ordine alle condizioni della loro separazione e hanno formulato,
2 con le note scritte in sostituzione dell'udienza del 16 ottobre 2025 le seguenti condizioni congiunte:
3 Quanto alla domanda principale, dalla lettura degli atti e delle dichiarazioni delle parti appare chiaro che tra di loro sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e risulta venuto meno il
4 sentimento di affetto coniugale. Pertanto, la prosecuzione della convivenza tra la sig.ra e il sig. non può che rivelarsi intollerabile;
deve Parte_1 CP_1
quindi essere pronunciata la separazione personale tra le parti.
Gli accordi raggiunti tra le parti devono essere fatti propri dal Tribunale
in quanto non contrari a norme imperative di legge e non contrastanti con l'interesse della prole minore, né sul piano materiale né sul piano affettivo.
La causa deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, come già disposto con separata ordinanza.
Per questi motivi
Il Tribunale non definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalle parti nel giudizio indicato in intestazione:
- dichiara la separazione personale dei coniugi nata il 17 Parte_1
febbraio 1986 a Roma, e nato il [...] a [...] Controparte_1
Inferiore, i quali hanno celebrato matrimonio in Roma in data 6 agosto 2011;
matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Roma al n. 00562, Parte 2, Serie A01, Anno 2011;
- dispone, quanto alle condizioni accessorie, che la separazione avvenga nei termini di cui in motivazione;
- dispone che la causa prosegua per la definizione della domanda di divorzio, come da ordinanza già emessa dal giudice relatore.
Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione in copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
5 Stato Civile del Comune di Roma per le annotazioni e gli altri adempimenti di cui di cui al d.P.R. n. 396-2000.
Roma, 3 novembre 2025
Il IU estensore
AN RI
Il Presidente
RT EN
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