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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 29/07/2025, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1788/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone delle magistrate:
Il Tribunale Civile di Lodi, riunito in Camera di Consiglio, in persona delle sig.re magistrate:
dott.ssa Ada Cappello Presidente dott.ssa Giulia I. Loi Giudice dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1788/2024, introdotta con ricorso congiunto da
(c.f. ; Parte_1 C.F._1
- Ricorrente
e
(c.f. ; Controparte_1 C.F._2
- Ricorrente
entrambi rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv.ta Benedetta Pavesi
(c.f. ) in Lodi (LO), al corso Ettore Archinti n. 76; C.F._3
Data regolare comunicazione degli atti del procedimento al PUBBLICO MINISTERO in sede ex artt.
70 e 71 c.p.c.
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO della DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato il 25.06.2024, i sig.ri e Parte_1 hanno chiesto all'intestato Tribunale congiuntamente la pronuncia di separazione Controparte_1 alle condizioni meglio indicate nel ricorso. Le parti hanno altresì chiesto l'ulteriore e conseguente pronuncia divorzile ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c. alle seguenti condizioni, così come pagina 1 di 4 modificate con note depositate in sostituzione dell'udienza del 18.06.2025, successivamente ulteriormente modificate con note scritte depositate il 9.07.2025:
“A) Le parti dichiarano di essere entrambe economicamente indipendenti e, pertanto, rinunciano reciprocamente alla corresponsione dell'assegno di mantenimento;
B) La figlia minore viene affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, con Persona_1 collocazione abitativa presso il padre al quale viene assegnata la casa coniugale Controparte_1 sita in San Martino in Strada, Via Camillo Benso Cavour, 13;
C) La Sig.ra si impegna a corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento Parte_1 ordinario della figlia, la somma complessiva di euro 300,00 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo l'indice ISTAT, da versarsi al padre entro il giorno 5 di ogni mese, e oltre Controparte_1 al pagamento del 50% delle spese straordinarie come da linee guida in uso presso la Corte d'Appello di Milano;
D) La Sig.ra potrà tenere con sé la figlia minore quando lo vorrà, previo accordo con il Parte_1 padre e comunque tenendo conto delle esigenze e degli impegni scolastici ed extrascolastici di . Per_1
La minore trascorrerà le festività, comprese quelle natalizie e pasquali, ad anni alterni con ciascun genitore. Durante le vacanze estive, la madre trascorrerà con la figlia due settimane anche non consecutive, previa comunicazione al Sig. entro la fine del mese di aprile di ciascun anno;
CP_1
E) Il Sig. verserà mensilmente alla sig.ra la somma di Euro 300,00 a titolo di parziale CP_1 Pt_1 rimborso di quanto dalla stessa anticipato per il pagamento dei due finanziamenti indicati in ricorso fino all'integrale estinzione degli stessi;
F) La Sig.ra percepirà integralmente l'assegno unico;
CP_1
G) I genitori daranno il proprio consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei documenti validi per
l'espatrio per sé e per la figlia minore”.
In particolare, consta che i coniugi hanno contratto matrimonio in Villanova del Sillaro (LO), in data
07.04.2002, con atto trascritto nei Registri di Stato Civile del predetto Comune n. 1, parte I, anno 2002
e del Comune di San Martino in Strada (LO) n. 2, parte II, serie C, anno 2002.
Con sentenza n. 224/2024 del 25.09.2024, pubblicata il 07.10.2024, questo Tribunale ha pronunciato la separazione dei coniugi alle condizioni ivi indicate e rimesso la causa sul ruolo della Giudice relatrice per i successivi adempimenti funzionali all'adozione dell'ulteriore sentenza di divorzio.
L'udienza del 18.06.2025 è stata sostituita ex art. 473-bis.51, comma II c.p.c. con il deposito di note scritte, in cui i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Alla predetta udienza la Giudice, rilevato che le note scritte depositate contenessero alcune modifiche alle condizioni di separazione omologate con sentenza n. 224/2024 in ragione del trasferimento della pagina 2 di 4 figlia presso il padre, ha domandato chiarimenti in merito all'Assegno Unico, assegnando Per_1 termine per tale deposito sino al 09.07.2025. Le parti hanno provveduto al deposito di note scritte, con precisazione delle condizioni di divorzio, nel rispetto del termine assegnato.
Risulta dagli atti: (i) che è depositata copia informatica del ricorso in formato analogico sottoscritto dalle parti personalmente ex art. 473-bis.51, comma II, prima frase, c.p.c.; (ii) che sono state fornite adeguate indicazioni reddituali e patrimoniali.
Risulta inoltre a attestato il passaggio in giudicato dell'anzidetta sentenza di separazione il 07.04.2025.
*.*.*
Il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per la pronuncia divorzile (art. 3, comma I n. 2, lett. b, legge
898 del 1970), attesa la definitiva frattura della comunione materiale dei coniugi, nonché quanto al recepimento integrale degli accordi raggiunti tra le parti.
L'assetto individuato dai coniugi, quanto ai rapporti con la prole, non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, pare adeguato a garantire una effettiva bigenitorialità, in quanto consente un adeguato e sereno percorso di crescita assicurando altresì il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473-bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Quanto ai rapporti patrimoniali, i profili economici dell'accordo risultano idonei ad assicurare alla prole condizioni di vita funzionali alla crescita ed evoluzione nonché del tutto equi e adeguati, nella valutazione delle rispettive posizioni personali ed economico–patrimoniali, a contemperare le pretese e le sottostanti diverse esigenze. Analoga considerazione vale con riferimento a ogni altra statuizione avente una rilevanza economica.
Nulla sulle spese di procedura.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. RG 1788/2024, così provvede:
- DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra i coniugi e Parte_1 in data 07.04.2022 in Villanova del Sillaro (LO), con atto trascritto nei Controparte_1
Registri di Stato Civile del predetto Comune n. 1, parte I, anno 2002 e del Comune di San
Martino in Strada (LO) n. 2, parte II, serie C, anno 2002;
- OMOLOGA e PRENDE ATTO delle condizioni concordate tra le parti;
- ORDINA all'ufficiale di Stato civile del Comune di Villanova del Sillaro (LO) e San Martino in Strada (LO) di provvedere agli incombenti di legge;
pagina 3 di 4 - MANDA alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di propria competenza;
- Nulla sulle spese di lite.
Così deciso a Lodi, nella Camera di Consiglio del 24.07.2025.
La Giudice rel./est. La Presidente
dott.ssa Luisa Dalla Via dott.ssa Ada Cappello
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone delle magistrate:
Il Tribunale Civile di Lodi, riunito in Camera di Consiglio, in persona delle sig.re magistrate:
dott.ssa Ada Cappello Presidente dott.ssa Giulia I. Loi Giudice dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1788/2024, introdotta con ricorso congiunto da
(c.f. ; Parte_1 C.F._1
- Ricorrente
e
(c.f. ; Controparte_1 C.F._2
- Ricorrente
entrambi rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv.ta Benedetta Pavesi
(c.f. ) in Lodi (LO), al corso Ettore Archinti n. 76; C.F._3
Data regolare comunicazione degli atti del procedimento al PUBBLICO MINISTERO in sede ex artt.
70 e 71 c.p.c.
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO della DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato il 25.06.2024, i sig.ri e Parte_1 hanno chiesto all'intestato Tribunale congiuntamente la pronuncia di separazione Controparte_1 alle condizioni meglio indicate nel ricorso. Le parti hanno altresì chiesto l'ulteriore e conseguente pronuncia divorzile ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c. alle seguenti condizioni, così come pagina 1 di 4 modificate con note depositate in sostituzione dell'udienza del 18.06.2025, successivamente ulteriormente modificate con note scritte depositate il 9.07.2025:
“A) Le parti dichiarano di essere entrambe economicamente indipendenti e, pertanto, rinunciano reciprocamente alla corresponsione dell'assegno di mantenimento;
B) La figlia minore viene affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, con Persona_1 collocazione abitativa presso il padre al quale viene assegnata la casa coniugale Controparte_1 sita in San Martino in Strada, Via Camillo Benso Cavour, 13;
C) La Sig.ra si impegna a corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento Parte_1 ordinario della figlia, la somma complessiva di euro 300,00 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo l'indice ISTAT, da versarsi al padre entro il giorno 5 di ogni mese, e oltre Controparte_1 al pagamento del 50% delle spese straordinarie come da linee guida in uso presso la Corte d'Appello di Milano;
D) La Sig.ra potrà tenere con sé la figlia minore quando lo vorrà, previo accordo con il Parte_1 padre e comunque tenendo conto delle esigenze e degli impegni scolastici ed extrascolastici di . Per_1
La minore trascorrerà le festività, comprese quelle natalizie e pasquali, ad anni alterni con ciascun genitore. Durante le vacanze estive, la madre trascorrerà con la figlia due settimane anche non consecutive, previa comunicazione al Sig. entro la fine del mese di aprile di ciascun anno;
CP_1
E) Il Sig. verserà mensilmente alla sig.ra la somma di Euro 300,00 a titolo di parziale CP_1 Pt_1 rimborso di quanto dalla stessa anticipato per il pagamento dei due finanziamenti indicati in ricorso fino all'integrale estinzione degli stessi;
F) La Sig.ra percepirà integralmente l'assegno unico;
CP_1
G) I genitori daranno il proprio consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei documenti validi per
l'espatrio per sé e per la figlia minore”.
In particolare, consta che i coniugi hanno contratto matrimonio in Villanova del Sillaro (LO), in data
07.04.2002, con atto trascritto nei Registri di Stato Civile del predetto Comune n. 1, parte I, anno 2002
e del Comune di San Martino in Strada (LO) n. 2, parte II, serie C, anno 2002.
Con sentenza n. 224/2024 del 25.09.2024, pubblicata il 07.10.2024, questo Tribunale ha pronunciato la separazione dei coniugi alle condizioni ivi indicate e rimesso la causa sul ruolo della Giudice relatrice per i successivi adempimenti funzionali all'adozione dell'ulteriore sentenza di divorzio.
L'udienza del 18.06.2025 è stata sostituita ex art. 473-bis.51, comma II c.p.c. con il deposito di note scritte, in cui i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Alla predetta udienza la Giudice, rilevato che le note scritte depositate contenessero alcune modifiche alle condizioni di separazione omologate con sentenza n. 224/2024 in ragione del trasferimento della pagina 2 di 4 figlia presso il padre, ha domandato chiarimenti in merito all'Assegno Unico, assegnando Per_1 termine per tale deposito sino al 09.07.2025. Le parti hanno provveduto al deposito di note scritte, con precisazione delle condizioni di divorzio, nel rispetto del termine assegnato.
Risulta dagli atti: (i) che è depositata copia informatica del ricorso in formato analogico sottoscritto dalle parti personalmente ex art. 473-bis.51, comma II, prima frase, c.p.c.; (ii) che sono state fornite adeguate indicazioni reddituali e patrimoniali.
Risulta inoltre a attestato il passaggio in giudicato dell'anzidetta sentenza di separazione il 07.04.2025.
*.*.*
Il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per la pronuncia divorzile (art. 3, comma I n. 2, lett. b, legge
898 del 1970), attesa la definitiva frattura della comunione materiale dei coniugi, nonché quanto al recepimento integrale degli accordi raggiunti tra le parti.
L'assetto individuato dai coniugi, quanto ai rapporti con la prole, non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, pare adeguato a garantire una effettiva bigenitorialità, in quanto consente un adeguato e sereno percorso di crescita assicurando altresì il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473-bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Quanto ai rapporti patrimoniali, i profili economici dell'accordo risultano idonei ad assicurare alla prole condizioni di vita funzionali alla crescita ed evoluzione nonché del tutto equi e adeguati, nella valutazione delle rispettive posizioni personali ed economico–patrimoniali, a contemperare le pretese e le sottostanti diverse esigenze. Analoga considerazione vale con riferimento a ogni altra statuizione avente una rilevanza economica.
Nulla sulle spese di procedura.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. RG 1788/2024, così provvede:
- DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra i coniugi e Parte_1 in data 07.04.2022 in Villanova del Sillaro (LO), con atto trascritto nei Controparte_1
Registri di Stato Civile del predetto Comune n. 1, parte I, anno 2002 e del Comune di San
Martino in Strada (LO) n. 2, parte II, serie C, anno 2002;
- OMOLOGA e PRENDE ATTO delle condizioni concordate tra le parti;
- ORDINA all'ufficiale di Stato civile del Comune di Villanova del Sillaro (LO) e San Martino in Strada (LO) di provvedere agli incombenti di legge;
pagina 3 di 4 - MANDA alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di propria competenza;
- Nulla sulle spese di lite.
Così deciso a Lodi, nella Camera di Consiglio del 24.07.2025.
La Giudice rel./est. La Presidente
dott.ssa Luisa Dalla Via dott.ssa Ada Cappello
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