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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 26/11/2025, n. 715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 715 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Pistoia In Nome del Popolo Italiano il giudice dott.ssa Lucia Leoncini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 2151/2024 tra le parti:
(cf ), Parte_1 C.F._1 con l'avv. BRESCHI PAOLO (cf C.F._2
ATTORE
(cf ), Controparte_1 P.IVA_1 con l'avv. PAIANO LORENZO (cf ) C.F._3
CONVENUTA
Fatto e diritto
I.1. cita in giudizio in relazione Parte_1 Controparte_1
a contratto di fornitura di una piscina marca “ ” datato Controparte_2
14.9.2017, rispetto al quale parte attrice invoca la risoluzione per definitiva impossibilità sopravvenuta della prestazione per fatto della controparte, non essendo questa più concessionario ufficiale della marca “ ”, Controparte_2 con conseguente domanda di restituzione degli importi a suo tempo corrisposti a titolo di acconto per la somma complessiva di euro 37.125,66; conclude quindi per sentir “respinta e disattesa ogni contraria istanza e/o domanda, accertata e dichiarata l'impossibilità sopravvenuta della prestazione pattuita da parte della convenuta per fatto e colpa Controparte_1 della stessa convenuta e, comunque, previo ogni diverso dovuto accertamento
e/o diversa dovuta dichiarazione, condannare la convenuta Controparte_1
al pagamento e/o alla restituzione in favore del Dott.
[...] [...]
della somma capitale di € 37.125,66 per le causali di cui in Parte_1 premessa, o a quella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia a seguito dell'espletanda istruttoria;
il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese e compensi del giudizio”. I.2. Si costituisce in giudizio parte convenuta, ricostruendo il rapporto negoziale intercorso fra le parti a partire dal primo contatto nel gennaio 2016, per poi descrivere le attività a oggi svolte nell'interesse del cliente ed esprimere disponibilità alla realizzazione dell'opera e così concludere:
“NEL MERITO
IN TESI ▪ Respingere la domanda di pagamento svolta nei confronti della convenuta dal dr. , poiché infondata in fatto e in diritto;
Parte_1
IN IPOTESI ▪ previo ogni diverso dovuto accertamento e/o diversa dovuta compensazione di cui alla premessa, quantificare la maggiore o minor somma ritenuta di giustizia a seguito dell'espletanda istruttoria che la convenuta
[...] sia tenuta nei confronti dell'attore. Controparte_1
Con vittoria di spese e onorari”.
I.3. Disposto il deposito delle memorie ex art. 171ter c.p.c. e fallito il tentativo di conciliazione svolto in prima udienza, con ampia discussione fra i legali e le parti presenti personalmente, con provvedimento 6.6.2025 viene emessa ordinanza ex art. 186ter c.p.c. immediatamente esecutiva in danno di parte convenuta per il pagamento in favore di parte attrice dell'importo di euro
37.125,66 oltre interessi di legge dalla messa in mora al saldo e viene fissata udienza di discussione della causa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., celebrata in modalità cd. figurata tramite deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c..
******
II. Reputa il Tribunale la fondatezza della domanda attorea per quanto di seguito.
Parte attrice agisce per sentir dichiarare la risoluzione del contratto stipulato con la convenuta per fatto imputabile alla stessa e determinante l'impossibilità sopravvenuta della prestazione: deduce altresì di aver parzialmente adempiuto alla propria obbligazione contrattuale, consistente nel pagamento del prezzo della fornitura, e chiede pertanto la restituzione di quanto corrisposto.
A quest'ultimo riguardo, la circostanza dell'avvenuta corresponsione dell'importo di euro 37.125,66 dall'attore alla convenuta è provata documentalmente (cfr. docc. 3, 4, 5 fasc. attoreo) e non contestata ex adverso, anzi espressamente riconosciuta (cfr. pag.
3-5 comparsa di costituzione e risposta, par. 2). Del pari, v'è prova documentale nonché ammissione espressa della convenuta circa l'avvenuta stipula del contratto di fornitura 14.9.2017 in sostituzione di altro precedente, datato 16.1.2016 (cfr. docc.
1-2 fasc. attoreo), pertanto il fondamento negoziale della domanda attorea è acclarato.
Integrano circostanze non contestate, inoltre, sia la mancata restituzione dell'acconto di euro 37.125,66, sia la mancata fornitura del prodotto concordato.
Dalle difese svolte in comparsa di costituzione e risposta da parte convenuta, si evince (i) che la stessa avrebbe comunque compiuto attività in favore del committente (cfr. pagg.
8-9 comparsa cost. e risp., lett. B)), anche se non viene chiarito il valore monetario della stessa e se tale da coprire gli acconti ricevuti e (ii) che vi sarebbe disponibilità a realizzare l'opera (cfr. pag. 9 comparsa cost.
e risp., lett. C)), anche se non viene contestata la deduzione attorea versata in atto di citazione per cui la prestazione di fornitura gravante sulla convenuta sarebbe divenuta impossibile non essendo più costei rivenditrice del prodotto pattuito, i.e. piscina marca “Piscina Castiglione”.
In ordine a tali aspetti, merita rilevare che:
(i) sotto un primo profilo, la convenuta non ha provato né offerto di provare l'avvenuto svolgimento delle attività pure elencate, a giustificazione del trattenimento degli acconti ricevuti dal committente: in proposito, essa ha infatti articolato un solo capitolo di prova per interpello (cap. 5 mem. 171ter n.
2 c.p.c. di parte convenuta), inammissibile sia perché parte attrice aveva già preso espressa posizione sul punto nei propri scritti difensivi, sia in quanto del tutto genericamente formulata, mentre non è stata articolata alcuna prova per testi e a livello documentale è stato depositato un solo scritto (cfr. doc. 7 fasc. convenuta) consistente in disegno planimetrico della consistenza di 1 pagina, privo di data e privo di riferimento alcuno alla fornitura per cui è contesa, pertanto assolutamente inidoneo a provare alcunché; in ogni caso, non è stata addotta neppure alcuna specifica allegazione circa il valore economico delle attività asseritamente compiute, pertanto anche in quest'ottica la difesa della convenuta non vale a respingere la domanda restitutoria spiegata da parte attrice;
(ii) quanto al secondo profilo, s'è già detto di come in comparsa di costituzione e risposta parte convenuta non abbia specificamente contestato l'asserzione di cui all'atto di citazione (pag. 2) “nel mese di giugno, è stata confermata la definitiva impossibilità della di effettuare la fornitura Controparte_1 concordata con il Dott. poiché la stessa non è più Pt_1 Controparte_1 concessionario ufficiale della marca “ ” sin dal novembre 2022 Controparte_2
(vedasi Pec ”/Dott. del Controparte_3 Controparte_2 Pt_1
24.06.2024 – doc. n. 6 all.)” e neppure ha contestato il documento citato da controparte, consistente in mail pec inviata da all'attore e, Controparte_3 in conoscenza, alla convenuta ove la mittente dà conto dell'avvenuta interruzione dei rapporti commerciali con la “… la Controparte_1 presente per riscontrare la sua del 19/06/2024 e per comunicarle che dal novembre 2022 i rapporti con la scrivente società e si Controparte_1 sono interrotti e ci troviamo nell'impossibilità di fornire a quest'ultima i materiali poiché – a seguito di risoluzione contrattuale – non risulta più nostro concessionario ufficiale ”. Controparte_2
Né, d'altronde, la convenuta ha fornito o offerto di fornire prova del contrario e, a monte, non ha contestato che il contratto 14.9.2017 avesse a oggetto proprio una piscina di marca e quindi un prodotto ben individuato CP_2
e non generico, cosicché è senz'altro accoglibile la prospettazione attorea di intervenuta impossibilità assoluta della prestazione per fatto imputabile alla convenuta consistente nell'impossibilità materiale di fornire lo specifico prodotto pattuito inter partes.
Ogni altra considerazione superflua e assorbita, con integrale conferma delle valutazioni rese nell'ordinanza 6.6.2025 circa l'inammissibilità delle istanze istruttorie formulate dalle parti.
III. Le spese seguono la soccombenza della convenuta e si liquidano, come in dispositivo, a mente del DM 147/2022 in base al valore della causa (scaglione da euro 26.001,00 a euro 52.000,00) e alla consistenza dell'attività processuale svolta, ridotti i compensi rispetto ai medi tabellari sia per la fase di trattazione/istruttoria, limitata al deposito di brevi memorie ex art. 171ter
c.p.c. e alla partecipazione alla prima udienza ex art. 183 c.p.c., sia per la fase decisionale, celebrata in forma semplificata ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. e sostituita la discussione orale con il deposito di breve nota scritta sostitutiva d'udienza a mente dell'art. 127ter c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa o assorbita così provvede:
1) in accoglimento della domanda attorea, accertata e dichiarata l'impossibilità sopravvenuta della prestazione di fornitura posta a carico della convenuta unipersonale, come da pattuizioni di cui al contratto Controparte_1 di fornitura inter partes 14.9.2017, per fatto e colpa della stessa convenuta, condanna la convenuta alla restituzione in favore di parte attrice dell'importo di euro 37.125,66 oltre interessi di legge dalla domanda al saldo;
2) condanna parte convenuta alla refusione, in favore di parte attrice, delle spese del presente giudizio che liquida nell'importo di euro 5.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cpa di legge e di euro
545,00 per esborsi.
Pistoia, 26/11/2025
Il giudice dr. Lucia Leoncini