TRIB
Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 10/11/2025, n. 899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 899 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott. Alessandro Petronzi Giudice Rel. est. dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1370/2023 R.G. promossa da:
(C.F. , nata a [...] il [...], con Controparte_1 C.F._1 il patrocinio dell'avv. GIOVANNA PETAZZI in qualità di curatrice speciale della minore;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a [...] l'[...], e Controparte_2 C.F._2
(C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_3 C.F._3
nella loro qualità di eredi del sig. nato a [...] l'[...], deceduto in Persona_1
ZZ (CO) in data 24.10.2016, con il patrocinio dell'avv. MARUSKA BASSI, con elezione di domicilio presso e nello studio del difensore;
RESISTENTI con l'intervento di
(C.F.: , nata a [...] il [...], con il Controparte_4 C.F._4 patrocinio dell'avv. DOMENICO VENTURA, con elezione di domicilio presso e nello studio del difensore;
INTERVENUTO
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Como (Visto agli atti)
- INTERVENUTO-
Oggetto: dichiarazione giudiziale di paternità (art. 269 c.c.)
Data della decisione: 7.11.2025
CONCLUSIONI
Per Controparte_1
Voglia il Tribunale di Como, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale emettere sentenza parziale sullo status filiationis e per il mantenimento del cognome, rimettendo la causa sul ruolo per le ulteriori statuizioni:
Nel merito, in via parziale, ma definitiva:
- Avendo accertatatene la paternità biologica, pronunciare sentenza di dichiarazione della filiazione ai fini e per gli effetti del riconoscimento di paternità da parte di Persona_1
] nato l'[...] in [...], deceduto in data 24-10-2016, nei C.F._5
confronti di ( , cittadina italiana, nata a [...]_1 C.F._1 il 27 giugno 2009, con ordine all'ufficiale di stato di civile italiano per le annotazioni di legge;
- Quanto al cognome, valutato l'interesse superiore della minore e la qualità distintiva per la sua personalità, mantenere invariato lo stesso in CP_1
- Rimettere la causa sul ruolo per le ulteriori istanze formulate in ricorso.
Per e Controparte_2 Controparte_3
Nel merito sullo status: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Como: 1) dichiarare con sentenza parziale la paternità di nei confronti di , con i necessari provvedimenti Persona_1 Controparte_1 sul cognome come ritenuti opportuni, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato civile di procedere con le relative annotazioni di legge. Spese di lite e di CT compensate;
2) disporre la prosecuzione del giudizio sulle restanti domande.”
Per Controparte_4
1.- Accogliere l'azione proposta da sua figlia;
Controparte_1
2.- Accertare e dichiarare che è la figlia naturale di deceduto in Controparte_1 Persona_1
data 24/10/2016 e quindi disporre la dichiarazione giudiziale di paternità ex art. 269. c.c.; 3.- Accertare e dichiarare che è la erede legittima di deceduto Controparte_1 Persona_1
in data 24/10/2016;
3.- Rimettere la causa sul ruolo per il pagamento del mantenimento e dei danni, anche ricorrendo ad una CT;
Vittoria di spese e competenze con attribuzione
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso in fatto che:
1. con atto di citazione iscritto al ruolo il 6.4.2023, ritualmente notificato, CP_1
in persona delle curatrice speciale, ha convenuto in giudizio
[...] Controparte_2
e in qualità di eredi di nato a [...] Controparte_3 Persona_1
l'8.12.1956, deceduto in ZZ (CO) in data 24.10.2016, chiedendo che l'intestato Tribunale accertasse e dichiarasse che quest'ultimo è il padre biologico dell'attrice, riconosciuta dalla sola madre, mantenendo l'attuale cognome, assumendo i provvedimenti ritenuti più opportuni in ordine alla tutela degli interessi patrimoniali della minore circa l'eredità del padre e dichiarando dovuto dal padre – ora dal suo asse ereditario – il mantenimento economico della figlia per gli anni dalla sua nascita sino al decesso del padre (quindi per 7 anni e 4 mesi), per l'importo di €
300 mensili;
2. con decreto di fissazione udienza del 3.5.2023, rilevato che, ai sensi dell'art. 473 bis c.p.c., i procedimenti relativi allo stato delle persone rientrano nel campo di applicazione del nuovo rito unico, per cui vanno introdotti con ricorso, è stata ritenuta priva di effetti la vocatio in ius contenuta nell'atto di citazione e fissata udienza di comparizione delle parti;
3. i sono costituiti in giudizio in data 26.9.2023, Controparte_2 Controparte_3 contestando la versione dei fatti fornita dalla controparte e chiedendo la pronuncia di sentenza di dichiarazione giudiziale di paternità ex art 269 c.c. previo accertamento medico legale con idonee indagini immunogenetiche ed ematologiche, nonché il rigetto delle ulteriori domande attoree;
4. in data 26.9.2023 è intervenuta in giudizio madre della minore, la Controparte_4 quale ha aderito alle domande attoree, domandando altresì la condanna dei convenuti al pagamento di € 800 mensili a titolo di mantenimento della minore a partire dalla nascita di quest'ultima sino al raggiungimento dell'indipendenza economica, al pagamento delle spese ordinarie e straordinarie affrontate dalla madre per la figlia nella misura di € 50.000, nonché al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla minore;
5. all'udienza del 26.10.2023 sono state sentite le parti, le quali hanno insistito nelle rispettive domande come articolate in atti;
con ordinanza riservata del 22.11.2023 il Giudice ha disposto
CT genetica volta ad accertare lo status filiationis, nominando il dott. Persona_2
6. l'elaborato peritale è stato debitamente depositato dal consulente in data 3.7.2024;
7. la causa è stata istruita con l'ascolto della minore all'udienza del 28.5.2025 e rinviata per la decisione ai sensi dell'art. 473 bis 28 c.p.c. (senza assegnazione dei termini per comparse conclusionali) in merito alla decisione sullo status e le domande sul cognome all'udienza del
30.9.2025, allorquando è stata rimessa al Collegio.
Tutto ciò premesso in punto svolgimento del processo, il Collegio osserva quanto segue.
a) SULLA DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA'
La domanda principale svolta dalla ricorrente risulta fondata e deve pertanto essere accolta.
Rileva al riguardo il Collegio che dagli accertamenti genetici svolti dal nominato CT (dott.
è emersa una piena compatibilità genetica tra il profilo di e quello Per_2 Controparte_1 relativo a “Dal confronto diretto dei profili dei soggetti interessati è emersa una Persona_1 compatibilità genetica tra il profilo di e quello relativo a Controparte_1 Persona_1
Dal calcolo biostatistico effettuato sui profili risultati compatibili tra loro, tenendo altresì conto del profilo della madre emergono indicazioni decisive a favore dell'ipotesi Controparte_4 di paternità (probabilità di paternità =99,99999522%); in altre parole è possibile affermare che
è la figlia biologica di e di (cfr. CT, Controparte_1 Persona_1 Controparte_4 pag. 12).
Le conclusioni a cui è giunto il CT risultano pienamente condivisibili, atteso che si fondano su esami tecnico-scientifici della cui correttezza non vi è motivo di dubitare. A tal riguardo occorre chiarire che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di accertamento giudiziale della paternità naturale, le indagini genetiche, grazie ai progressi della scienza biomedica, consentono di dimostrare l'esistenza o la non esistenza del rapporto di filiazione ed hanno pertanto un valore decisivo e non solo meramente integrativo di risultanze altrimenti acquisite (cfr. Cass. Civ. n. 10007/2008).
Risulta dunque provato che è padre biologico di . Persona_1 Controparte_1
b) SULL'ATTRIBUZIONE DEL COGNOME AT
Come noto in diritto, l'articolo 262 II co. codice civile, applicabile nel caso di specie, prevede che se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio può assumere il cognome del padre aggiungendolo, anteponendo o sostituendolo a quello della madre. Il diritto al nome costituisce uno dei diritti fondamentali di ciascun individuo avente copertura costituzionale assoluta. Il cognome assume infatti un'essenziale funzione privatistica quale strumento identificativo dell'identità della persona che diventa prevalente in caso di filiazione naturale, come nel caso che ci occupa, non essendovi una famiglia legittima dalla quale identificare i componenti attraverso il cognome
(Cass.
5.6.2009 n. 12983).
Orbene, ritiene il Collegio che nel caso di specie emerge chiaramente la volontà della minore di mantenere il proprio cognome , senza acquisire -in aggiunta o in sostituzione- quello CP_1 del padre biologico. ha infatti così affermato in sede di audizione: “Riguardo al CP_1
cognome, poiché papà mi ha sempre trattato come una figlia, vorrei mantenere Per_3
solamente il cognome non mi importa che venga aggiunto il cognome Mi CP_1 Per_1 basta sapere che vi sia il riconoscimento del fatto che io sia figlia naturale di (cfr. Per_1 verbale d'udienza del 28.5.2025).
Tanto premesso, nulla deve essere disposto circa l'attribuzione del cognome paterno.
Dopo la pronuncia sullo status filiationis, la causa deve però essere rimessa in istruttoria con separata ordinanza pronunciata contestualmente, essendo opportuna la prosecuzione del giudizio con riferimento alle ulteriori domande formulate in atti, come richiesto concordemente dalle parti.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como, Sezione I civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1. DICHIARA che nato a [...] l'[...] e deceduto in ZZ Persona_1
(CO) in data 24.10.2016, è il padre biologico di , nata a [...] Controparte_1
il 27.6.2009;
2. PROVVEDE in ordine alla prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza contestuale all'odierna sentenza;
3. RISERVA alla pronuncia definitiva la statuizione sulle spese di lite e di CT.
Così deciso in Como, nella camera di consiglio del 7.11.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Petronzi dott.ssa Barbara Cao
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott. Alessandro Petronzi Giudice Rel. est. dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1370/2023 R.G. promossa da:
(C.F. , nata a [...] il [...], con Controparte_1 C.F._1 il patrocinio dell'avv. GIOVANNA PETAZZI in qualità di curatrice speciale della minore;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a [...] l'[...], e Controparte_2 C.F._2
(C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_3 C.F._3
nella loro qualità di eredi del sig. nato a [...] l'[...], deceduto in Persona_1
ZZ (CO) in data 24.10.2016, con il patrocinio dell'avv. MARUSKA BASSI, con elezione di domicilio presso e nello studio del difensore;
RESISTENTI con l'intervento di
(C.F.: , nata a [...] il [...], con il Controparte_4 C.F._4 patrocinio dell'avv. DOMENICO VENTURA, con elezione di domicilio presso e nello studio del difensore;
INTERVENUTO
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Como (Visto agli atti)
- INTERVENUTO-
Oggetto: dichiarazione giudiziale di paternità (art. 269 c.c.)
Data della decisione: 7.11.2025
CONCLUSIONI
Per Controparte_1
Voglia il Tribunale di Como, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale emettere sentenza parziale sullo status filiationis e per il mantenimento del cognome, rimettendo la causa sul ruolo per le ulteriori statuizioni:
Nel merito, in via parziale, ma definitiva:
- Avendo accertatatene la paternità biologica, pronunciare sentenza di dichiarazione della filiazione ai fini e per gli effetti del riconoscimento di paternità da parte di Persona_1
] nato l'[...] in [...], deceduto in data 24-10-2016, nei C.F._5
confronti di ( , cittadina italiana, nata a [...]_1 C.F._1 il 27 giugno 2009, con ordine all'ufficiale di stato di civile italiano per le annotazioni di legge;
- Quanto al cognome, valutato l'interesse superiore della minore e la qualità distintiva per la sua personalità, mantenere invariato lo stesso in CP_1
- Rimettere la causa sul ruolo per le ulteriori istanze formulate in ricorso.
Per e Controparte_2 Controparte_3
Nel merito sullo status: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Como: 1) dichiarare con sentenza parziale la paternità di nei confronti di , con i necessari provvedimenti Persona_1 Controparte_1 sul cognome come ritenuti opportuni, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato civile di procedere con le relative annotazioni di legge. Spese di lite e di CT compensate;
2) disporre la prosecuzione del giudizio sulle restanti domande.”
Per Controparte_4
1.- Accogliere l'azione proposta da sua figlia;
Controparte_1
2.- Accertare e dichiarare che è la figlia naturale di deceduto in Controparte_1 Persona_1
data 24/10/2016 e quindi disporre la dichiarazione giudiziale di paternità ex art. 269. c.c.; 3.- Accertare e dichiarare che è la erede legittima di deceduto Controparte_1 Persona_1
in data 24/10/2016;
3.- Rimettere la causa sul ruolo per il pagamento del mantenimento e dei danni, anche ricorrendo ad una CT;
Vittoria di spese e competenze con attribuzione
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso in fatto che:
1. con atto di citazione iscritto al ruolo il 6.4.2023, ritualmente notificato, CP_1
in persona delle curatrice speciale, ha convenuto in giudizio
[...] Controparte_2
e in qualità di eredi di nato a [...] Controparte_3 Persona_1
l'8.12.1956, deceduto in ZZ (CO) in data 24.10.2016, chiedendo che l'intestato Tribunale accertasse e dichiarasse che quest'ultimo è il padre biologico dell'attrice, riconosciuta dalla sola madre, mantenendo l'attuale cognome, assumendo i provvedimenti ritenuti più opportuni in ordine alla tutela degli interessi patrimoniali della minore circa l'eredità del padre e dichiarando dovuto dal padre – ora dal suo asse ereditario – il mantenimento economico della figlia per gli anni dalla sua nascita sino al decesso del padre (quindi per 7 anni e 4 mesi), per l'importo di €
300 mensili;
2. con decreto di fissazione udienza del 3.5.2023, rilevato che, ai sensi dell'art. 473 bis c.p.c., i procedimenti relativi allo stato delle persone rientrano nel campo di applicazione del nuovo rito unico, per cui vanno introdotti con ricorso, è stata ritenuta priva di effetti la vocatio in ius contenuta nell'atto di citazione e fissata udienza di comparizione delle parti;
3. i sono costituiti in giudizio in data 26.9.2023, Controparte_2 Controparte_3 contestando la versione dei fatti fornita dalla controparte e chiedendo la pronuncia di sentenza di dichiarazione giudiziale di paternità ex art 269 c.c. previo accertamento medico legale con idonee indagini immunogenetiche ed ematologiche, nonché il rigetto delle ulteriori domande attoree;
4. in data 26.9.2023 è intervenuta in giudizio madre della minore, la Controparte_4 quale ha aderito alle domande attoree, domandando altresì la condanna dei convenuti al pagamento di € 800 mensili a titolo di mantenimento della minore a partire dalla nascita di quest'ultima sino al raggiungimento dell'indipendenza economica, al pagamento delle spese ordinarie e straordinarie affrontate dalla madre per la figlia nella misura di € 50.000, nonché al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla minore;
5. all'udienza del 26.10.2023 sono state sentite le parti, le quali hanno insistito nelle rispettive domande come articolate in atti;
con ordinanza riservata del 22.11.2023 il Giudice ha disposto
CT genetica volta ad accertare lo status filiationis, nominando il dott. Persona_2
6. l'elaborato peritale è stato debitamente depositato dal consulente in data 3.7.2024;
7. la causa è stata istruita con l'ascolto della minore all'udienza del 28.5.2025 e rinviata per la decisione ai sensi dell'art. 473 bis 28 c.p.c. (senza assegnazione dei termini per comparse conclusionali) in merito alla decisione sullo status e le domande sul cognome all'udienza del
30.9.2025, allorquando è stata rimessa al Collegio.
Tutto ciò premesso in punto svolgimento del processo, il Collegio osserva quanto segue.
a) SULLA DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA'
La domanda principale svolta dalla ricorrente risulta fondata e deve pertanto essere accolta.
Rileva al riguardo il Collegio che dagli accertamenti genetici svolti dal nominato CT (dott.
è emersa una piena compatibilità genetica tra il profilo di e quello Per_2 Controparte_1 relativo a “Dal confronto diretto dei profili dei soggetti interessati è emersa una Persona_1 compatibilità genetica tra il profilo di e quello relativo a Controparte_1 Persona_1
Dal calcolo biostatistico effettuato sui profili risultati compatibili tra loro, tenendo altresì conto del profilo della madre emergono indicazioni decisive a favore dell'ipotesi Controparte_4 di paternità (probabilità di paternità =99,99999522%); in altre parole è possibile affermare che
è la figlia biologica di e di (cfr. CT, Controparte_1 Persona_1 Controparte_4 pag. 12).
Le conclusioni a cui è giunto il CT risultano pienamente condivisibili, atteso che si fondano su esami tecnico-scientifici della cui correttezza non vi è motivo di dubitare. A tal riguardo occorre chiarire che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di accertamento giudiziale della paternità naturale, le indagini genetiche, grazie ai progressi della scienza biomedica, consentono di dimostrare l'esistenza o la non esistenza del rapporto di filiazione ed hanno pertanto un valore decisivo e non solo meramente integrativo di risultanze altrimenti acquisite (cfr. Cass. Civ. n. 10007/2008).
Risulta dunque provato che è padre biologico di . Persona_1 Controparte_1
b) SULL'ATTRIBUZIONE DEL COGNOME AT
Come noto in diritto, l'articolo 262 II co. codice civile, applicabile nel caso di specie, prevede che se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio può assumere il cognome del padre aggiungendolo, anteponendo o sostituendolo a quello della madre. Il diritto al nome costituisce uno dei diritti fondamentali di ciascun individuo avente copertura costituzionale assoluta. Il cognome assume infatti un'essenziale funzione privatistica quale strumento identificativo dell'identità della persona che diventa prevalente in caso di filiazione naturale, come nel caso che ci occupa, non essendovi una famiglia legittima dalla quale identificare i componenti attraverso il cognome
(Cass.
5.6.2009 n. 12983).
Orbene, ritiene il Collegio che nel caso di specie emerge chiaramente la volontà della minore di mantenere il proprio cognome , senza acquisire -in aggiunta o in sostituzione- quello CP_1 del padre biologico. ha infatti così affermato in sede di audizione: “Riguardo al CP_1
cognome, poiché papà mi ha sempre trattato come una figlia, vorrei mantenere Per_3
solamente il cognome non mi importa che venga aggiunto il cognome Mi CP_1 Per_1 basta sapere che vi sia il riconoscimento del fatto che io sia figlia naturale di (cfr. Per_1 verbale d'udienza del 28.5.2025).
Tanto premesso, nulla deve essere disposto circa l'attribuzione del cognome paterno.
Dopo la pronuncia sullo status filiationis, la causa deve però essere rimessa in istruttoria con separata ordinanza pronunciata contestualmente, essendo opportuna la prosecuzione del giudizio con riferimento alle ulteriori domande formulate in atti, come richiesto concordemente dalle parti.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como, Sezione I civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1. DICHIARA che nato a [...] l'[...] e deceduto in ZZ Persona_1
(CO) in data 24.10.2016, è il padre biologico di , nata a [...] Controparte_1
il 27.6.2009;
2. PROVVEDE in ordine alla prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza contestuale all'odierna sentenza;
3. RISERVA alla pronuncia definitiva la statuizione sulle spese di lite e di CT.
Così deciso in Como, nella camera di consiglio del 7.11.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Petronzi dott.ssa Barbara Cao