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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 10/01/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Andrea Tinelli Presidente dott.ssa Costanza Teti Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 09/01/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 10618/2021, promossa da:
nato a [...] il [...], Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. PETTENADU PIETRO PAOLO RICORRENTE contro
, nata a [...] il [...], Controparte_1 con il patrocinio dell'Avv. – RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A d i S E P A R A Z I O N E
1. e contraevano matrimonio il 22.1.1999 Parte_1 Controparte_1
a BA (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Capriano del Colle al numero 3 Parte II Serie C dell'anno 2001).
Dalla loro unione non nascevano figli.
2. Con ricorso depositato il 24.9.21, il ricorrente ha chiesto la separazione dal coniuge.
All'udienza presidenziale del 28-6-22, il giudice ha autorizzato i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto.
Il fascicolo è stato assegnato a questo relatore il 12-12-22.
Si sono susseguite varie udienze di rinvio, per regolarizzare la notifica alla resistente, che è stata infine eseguita il 15-10-24 ai sensi dell'art. 143 c.p.c.
La resistente non si è costituita in giudizio e pertanto può esserne dichiarata la contumacia.
3. Con le note scritte del 2-12-24, il ricorrente ha precisato le seguenti conclusioni:
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«a) autorizzazione dei coniugi a vivere separati;
b) niente è dovuto dai coniugi l'uno all'altra e viceversa, stante l'indipendenza economica di entrambi;
c) autorizzazione all'espatrio sia per motivi di lavoro che di vacanza».
Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato il 5-10-21, non ha formulato osservazioni.
4. Visto il tenore degli atti di parte, devono ritenersi sussistenti i requisiti che consentono di dichiarare la separazione ai sensi dell'art. 151 c.c.
Cass. n. 16698/20 ha infatti ben chiarito il concetto di intollerabilità della convivenza: «In tema di separazione personale dei coniugi, la condizione di intollerabilità della convivenza deve essere intesa in senso soggettivo, non essendo necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una sola delle parti, che sia verificabile in base a fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze negative del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere venuto meno, al ricorrere di tali evenienze, quel principio del consenso che caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale».
Non vi sono altre domande su cui pronunciarsi (essendo superflua la lett. c).
5. Le spese di lite debbono essere dichiarate irripetibili, perché sul mero vincolo non è possibile applicare il principio della soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, provvedendo in via definitiva, disattesa ogni ulteriore istanza:
− pronuncia la separazione tra i coniugi:
nato a [...] il [...] e Parte_1
, nata a [...] il [...], Controparte_1 unitisi in matrimonio il 22.1.1999 a BA (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Capriano del Colle al numero 3 Parte II Serie C dell'anno 2001);
− dichiara irripetibili le spese di lite;
− manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza all'ufficiale dello stato civile del suddetto Comune, ordinandogli di annotarla.
Brescia, 09/01/2025
Il Giudice est. Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente Dott. Andrea Tinelli
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