Cass. civ., sez. II, sentenza 29/12/2025, n. 34531
CASS
Sentenza 29 dicembre 2025

Argomenti

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  • Rigettato
    Inadempimento della committente per ritardo nel collaudo e mancato pagamento del saldo

    La Corte d'appello ha ritenuto che la notifica della sentenza di primo grado da parte di un terzo chiamato in garanzia facesse decorrere il termine breve per l'impugnazione anche per le parti del rapporto principale, rendendo l'appello principale inammissibile per tardività.

  • Rigettato
    Maggiori costi per prosecuzione del rapporto negoziale

    La Corte d'appello ha ritenuto che la notifica della sentenza di primo grado da parte di un terzo chiamato in garanzia facesse decorrere il termine breve per l'impugnazione anche per le parti del rapporto principale, rendendo l'appello principale inammissibile per tardività.

  • Rigettato
    Nullità dei certificati di collaudo

    La Corte d'appello ha ritenuto che la notifica della sentenza di primo grado da parte di un terzo chiamato in garanzia facesse decorrere il termine breve per l'impugnazione anche per le parti del rapporto principale, rendendo l'appello principale inammissibile per tardività.

  • Rigettato
    Pagamento somme oggetto delle riserve

    La Corte d'appello ha ritenuto che la notifica della sentenza di primo grado da parte di un terzo chiamato in garanzia facesse decorrere il termine breve per l'impugnazione anche per le parti del rapporto principale, rendendo l'appello principale inammissibile per tardività.

  • Rigettato
    Riduzione equitativa delle penali e detrazioni

    La Corte d'appello ha ritenuto che la notifica della sentenza di primo grado da parte di un terzo chiamato in garanzia facesse decorrere il termine breve per l'impugnazione anche per le parti del rapporto principale, rendendo l'appello principale inammissibile per tardività.

  • Rigettato
    Restituzione somme maggiori versate

    La Corte d'appello ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello principale e incidentale per tardività.

  • Rigettato
    Risarcimento danni subiti dall'appaltante

    La Corte d'appello ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello principale e incidentale per tardività.

  • Rigettato
    Manleva da parte dei progettisti e direttori dei lavori

    La Corte d'appello ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello principale e incidentale per tardività. Ha inoltre statuito che la LP S.p.A. era soccombente verso HI AL, BO TO e RM SS per aver svolto inammissibilmente azioni di manleva.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 29/12/2025, n. 34531
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 34531
    Data del deposito : 29 dicembre 2025

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