Sentenza 3 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/05/2001, n. 6235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6235 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA INNO62 3 5 /0 1 LA CORTE SUPRE SSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo TREZZA - Presidente R.G.N. 15774/00 Dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere 16986/00 - Cron.13783 Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere Dott. Gabriella COLETTI Consigliere Rep. Dott. Gianfranco SERVELLO - Rel. Consigliere Ud.13/03/01 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NI NN, NI EL, elettivamente domiciliati in ROMA VIA EMILIA 88, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO GRIECO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato RICCARDO SABADINI, giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
F.A.T.A. FONDO ASSICURATIVO TRA AGRICOLTORI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA V. LE BRUNO BUOZZI 59, presso lo studio dell'avvocato STEFANO GIORGIO, 2001 1152 che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato -1- GIUSEPPE SAVINI, giusta delega in atti;
-> controricorrente nonchè
contro
S.I.S.M. I. SRL, C.A.P. CONSORZIO AGRARIO PROV. RAVENNA;
- intimati e sul 2° ricorso n° 16986/00 proposto da: S.I.S.M.I. SRL, in persona del legale rappresentante elettivamente domiciliato in ROMA VIA pro tempore, VITTORIO COLONNA 32, presso lo studio dell'avvocato MARIA CONCETTA TOPA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIOVANNI STROCCHI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale Horchs
contro
PROVINCIALE DI RAVENNA, in persona CONSORZIO AGRARIO del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA P.LE CLODIO 12, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO CRISCI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato RINO PAGANINI, giusta delega in atti;
controricorrente al ricorso incidentale e
contro
NI NN, MO EL, F.A.T.A. ASSIC. SPA;
- intimati -
2- avverso la sentenza n. 239/99 del Tribunale di RAVENNA, depositata il 21/07/99 R.G.N. 1175/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/03/01 dal Consigliere Dott. Gianfranco SERVELLO;
udito l'Avvocato CRISCI e SAVINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale ed il rigetto del ricorso incidentale. -3- 15774/00 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il giorno 21/3/1986 NT TE, artigiano iscritto alla C.C.I.A.A. rimaneva vittima di un infortunio mortale, precipitando da un castello metallico e, più precisamente, da un ponteggio ivi collocato ad un'altezza di circa 11 m. dal suolo. Nel 1996 ON NA e NT NI, rispettivamente moglie e figlia del suddetto, riassumendo un giudizio erroneamente proposto avanti il Tribunale di Ravenna, hanno promosso di fronte al Giudice del Lavoro azione di risarcimento danni nei confronti della SISMI s.n.c., assumendo che, al di là della qualifica formale di artigiano, il NT fosse in realtà un lavoratore subordinato di quest'ultima società, la quale non aveva adottato i dispositivi e le misure di sicurezza imposte dalle leggi antinfortunistiche e di igiene del lavoro. Il giudizio veniva altresì instaurato nei confronti del C.A.P.- Consorzio Agrario Provinciale di Ravenna, in quanto committente dei lavori appaltati alla S.I.S.M.I. S.n.c., nonché proprietario del ponteggio metallico. Il C.A.P. chiamava quindi in giudizio la FATA Assicurazioni, società assicuratrice di esso consorzio, chiedendo di essere manlevato e garantito dalle pretese avversarie - anche la S.I.S.M.I. S.n.c. aveva chiesto la condanna del C.A.P. nella sua qualità di committente - in ipotesi di accoglimento di queste. Il ET di Ravenna,in funzione di Giudice del Lavoro, accertata la sussistenza del vincolo di subordinazione tra il NT e la società S.I.S.M.I., condannava quest'ultima, a corrispondere a ON NA, a titolo di danno morale, la somma di L. 80.900.000, oltre rivalutazione dal giorno dell'infortunio mortale al saldo e interessi legali sulle somme annualmente rivalutate. Con la stessa pronuncia il ET ha condannato la S.I.S.M.I. 3 S.n.c. a corrispondere in favore di NT NI, oltre al danno morale come sopra descritto, a titolo di danno patrimoniale, la somma di L. 25. 680.000,oltre interessi e rivalutazione. Contro tale decisione ha proposto appello la S.I.S.M.I. ribadendo la qualifica di lavoratore autonomo del NT, nonché l'esistenza di una responsabilità del C.A.P. per aver fornito l'impalcatura dalla quale era precipitato il NT. L'appellante ha inoltre eccepito che il giudice di primo grado non aveva tenuto nella dovuta considerazione la compartecipazione colposa del NT, lamentando infine l'eccessivo ammontare del risarcimento del danno riconosciuto alle due eredi. Queste proponevano appello incidentale, impugnando la decisione del ET laddove non aveva ravvisato alcuna responsabilità in capo al Consorzio,che invece doveva, pertanto, essere condannato al risarcimento del danno. Il Tribunale di Ravenna, Sezione lavoro, con sentenza depositata il 21.7.1999, confermava la qualificazione del rapporto in termini di lavoro subordinato effettuata dal primo giudice, escludeva ogni responsabilità del Consorzio proprietario del ponteggio ed accoglieva l'ultimo motivo dell'appello principale, relativo all'eccessività del risarcimento e all'errato utilizzo criteri di calcolo, affermando testualmente: ".... Ferme restando le corrette e condivisibili valutazioni operate dal ET sul danno patrimoniale...., va rilevato come il danno morale non possa commisurarsi al danno biologico del "de cuius"; il secondo, infatti, spetterebbe alle eredi - "iure succesionis", mentre il danno morale spetta "iure proprio" ai superstiti, facendo riferimento ad una lesione patita da loro stessi in prima persona. Né, d'altro canto, può liquidarsi il danno morale calcolato al valore attuale, e purtuttavia rivalutando lo stesso dall'epoca dell'infortunio al momento del saldo: invero, solo un danno calcolato al جتنا momento della decorrenza può essere rivalutato sino al momento dell'effettivo pagamento. Ciò posto, confermando integralmente nel resto l'impugnata sentenza, il danno morale da riconoscersi a NT NI e ON NA, in moneta attuale (e pertanto senza rivalutazione alcuna) e ridimensionato in parte in forza della valutazione della condotta imprudente posta in essere autonomamente e consapevolmente dal lavoratore, viene liquidato in L. 20.000.000 ciascuna". Contro la sentenza del Tribunale di Ravenna hanno proposto ricorso per Cassazione, articolato su tre motivi, NT NI e ON NA, resiste con controricorso la SISMI s.r.l. (già SISMI s.n.c.) e propone a sua volta ricorso incidentale, fondato su tre motivi, al quale resiste il Consorzio agrario provinciale con controricorso illustrato da memoria;
anche il Fondo assicurazioni tra agricoltori s.p.a. resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE I ricorsi vanno riuniti in quanto proposti avverso la medesima sentenza. Le ricorrenti principali deducono: 1) Omessa motivazione su un punto fondamentale della controversia- sua contraddittorietà- errore nella determinazione del risarcimento- violazione e falsa applicazione degli artt. 360 c.p.c., 2059, 1226 e 1227. Nel ridurre l'importo del danno morale il Tribunale avrebbe omesso di considerare la gravità delle conseguenze della morte del NT sulla vita della moglie e della figlia adolescente, errando altresì nell'addebitare al lavoratore una parte della responsabilità (peraltro contraddittoriamente esclusa dallo stesso giudice in altro passo della motivazione). 2) Omessa motivazione- altri errori nella determinazione del risarcimento, violazione degli artt. 360 c.p.c. e 2059, 1223, 1226 e 1227 c.c. Sarebbe errato il riferimento al danno biologico di cui alla sentenza impugnata, essendo pacifico che questo non possa spettare alle eredi iure proprio;
il Tribunale avrebbe potuto utilizzarlo come criterio per la liquidazione del danno morale, secondo le indicazioni della giurisprudenza. 3) Omessa, erronea e contraddittoria motivazione in ordine al momento dal quale fare decorrere la rivalutazione. Il Tribunale avrebbe dovuto rivalutare il risarcimento, quale debito di valore, con decorrenza dal giorno dell'evento mortale. Il ricorso incidentale proposto dalle SISMI s.r.l. nei confronti delle ricorrenti, nonché del CAP e del FATA assicurazioni s.p.a., si articola sui seguenti motivi: 1) Violazione di legge con riferimento all'art. 50, comma 2, c.p.c. "cumulato" all'art. 3 L. 7/10/1969 n. 742, in quanto, a seguito della declinatoria di competenza del Tribunale di Ravenna del 19.3.1996, le ricorrenti avrebbero riassunto il processo dinanzi al ET di quella città soltanto il 2.11.1996, oltre cioè i sei mesi, da calcolarsi senza computo dei termini feriali trattandosi di controversia soggetta al rito del lavoro. 2) Omessa, erronea e contraddittoria motivazione in ordine al presunto rapporto di lavoro subordinato fra la ditta SISMI s.n.c. e NT TE. Il Tribunale avrebbe integralmente accettato la qualificazione del rapporto come subordinato, effettuata dal primo giudice, senza considerare invece la sua posizione di subappaltatore di parte dei lavori commessi dal Consorzio. In particolare, il NT avrebbe goduto dell'autonomia caratteristica dell'artigiano, disponendo di attrezzature proprie- seppure non utilizzate in occasione dell'infortunio-, emettendo fatture per le prestazioni effettuate, in quanto regolarmente iscritto alla CCIA di Ravenna. 3) Omessa e contraddittoria motivazione in ordine alla responsabilità del Consorzio Provinciale di Ravenna, con riferimento alla tesi del Tribunale secondo cui il ponteggio sarebbe stato prelevato all'insaputa Kesi dei responsabili del Consorzio, (che viene definita "poco credibile" dal ricorrente incidentale, il quale richiama alcune dichiarazioni rese dai testi nel procedimento penale, in base alle quali dovrebbe risultare evidente che il CAP mise consapevolmente a disposizione del NT il ponteggio, ben sapendo che se ne sarebbe po tuto fare uso alle altezze in cui si svolgeva il lavoro di questi. Infine il Consorzio e il FATA deducono in controricorso la loro estraneità al ricorso principale. Il Consorzio deduce altresì la tardività del ricorso incidentale, per essere stato notificato oltre un anno dopo il deposito della sentenza impugnata e ne sottolinea -a riguardo- l'autonomia rispetto al ricorso principale. Devono preliminarmente essere esaminati i motivi del ricorso incidentale, per la priorità logica della questione di rito concernente la riassunzione del processo di primo grado e di quelle di merito relative alla qualificazione del rapporto di lavoro del NT ed all'individuazione del soggetto responsabile. Va anzitutto disattesa l'eccezione d'inammissibilità sollevata dal Consorzio e va affermata la tempestività del ricorso incidentale, in quanto notificato entro quaranta giorni dalla notifica del ricorso principale. Secondo l'insegnamento di questa Corte, il principio dell'unicita' del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e percio', 7 5 nel caso del ricorso per cassazione, con l'atto contenente il controricorso;
tuttavia quest'ultima modalita' non puo' considerarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta, ed ancorche' proposto con atto a se' stante, in ricorso incidentale, la cui ammissibilita' e' condizionata al rispetto del termine di quaranta giorni (venti piu' venti) risultante dal combinato disposto degli artt. 370 e 371 cod. proc. civ., indipendentemente dai termini - l'abbreviato o l'annuale - di impugnazione in astratto operativi (Cass.n.3335/1999). Il primo motivo è infondato. Come esattamente rileva il Tribunale, nel giudizio di primo grado, unitamente all'azione di risarcimento danni era stata radicata una domanda di garanzia proposta dal convenuto Consorzio nei confronti dell'assicuratore FATA. Trova quindi applicazione la regola per cui “ove nello stesso giudizio siano proposte piu' domande, una soggetta alla sospensione dei termini nel periodo feriale ed altra non soggetta a tale termine, tutta la causa e' soggetta al regime della sospensione, stante l'impossibilita' di configurare una duplicita' di termini di impugnazione, del medesimo tipo, per una stessa sentenza e ad opera della stessa parte" (ex plurimis: Cass. nn. 4199/1996, 5777/1997 e 5262/1999). possono essere trattatiAnche gli altri due motivi, che congiuntamente- in quanto basati su una sostanziale riproposizione dei motivi di appello e volti ad un riesame dei dati di fatto- non sono fondati. Il Tribunale, con motivazione coerente ed esaustiva, ha ravvisato gli elementi caratteristici del rapporto di lavoro subordinato nell'opera prestata dal NT, analizzando in modo puntuale e conseguente le risultanze istruttorie già valutate in primo grado. Attraverso un iter logico parimenti DDL COMMITTENTE corretto, il collegio di merito ha escluso ogni consapevolezza circa l'utilizzo del ponteggio dal quale il NT precipitò, sottolineando altresì come nella specie difettasse la prova -neppure richiesta di - un'effettiva ingerenza del Consorzio nei lavora commissionati alla SISMI. i by Anche alla luce di ciò,il Tribunale non ha conclusivamente ravvisato alcuna J responsabilità del CAP. Il ricorrente incidentale prospetta una propria versione della vicenda, scarsamente coerente nella parte in cui sostiene un'ingerenza del Consorzio nei lavoro, per poi imputare al medesimo un difetto di vigilanza, e non corrispondente all'attenta lettura delle risultanze istruttorie effettuata dai giudici di merito. A riguardo è appena il caso di ricordare come la valutazione delle risultanze della prova testimoniale ed il giudizio sull'attendibilita' dei testi e sulla credibilita' di alcuni invece che di altri – e così pure la scelta, tra le - varie risultanze probatorie, di quelle ritenute piu' idonee a sorreggere la decisione non siano deducibili in sede di legittimita', se non nei limiti - della mancanza, insufficienza contraddittorieta' di motivazione, involgendo apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, peraltro, nel porre a fondamento della sua decisione una fonte di prova ad esclusione di altre, e' tenuto ad indicare le ragioni del proprio convincimento, ma non a discutere ogni singolo elemento ne' a confutare tutte le deduzioni avverse, né, tantomeno, a motivare il diniego di assumere ulteriori mezzi di prova che, ripetesi, può risultare per implicito dalla - motivazione- allorchè, in base alle prove già espletate, egli ritenga di aver già acquisito la certezza degli elementi necessari per la decisione (Cass. n. 4347/1999). Va quindi escluso il difetto di motivazione, quando dal ragionamento seguito dal giudice risulti che egli, pur senza confutare esplicitamente e singolarmente tutte le argomentazioni svolte dalle parti e tutte le risultanze di causa, abbia dimostrato di dissentire, anche implicitamente, dal difforme assunto delle parti, incompatibile con la soluzione da lui adottata, considerando i fatti dedotti irrilevanti ed assorbiti dagli altri elementi già acquisiti al processo (Cass. n. 3306/1973). E nella specie il ricorrente non fa che riproporre la lettura dei fatti già disattesa dai giudici di merito, sostanzialmente reiterando le censure espresse con i motivi di appello. Può essere a questo punto esaminato il primo motivo del ricorso principale, con il quale le ricorrenti, nel lamentare la violazione di norme di diritto, in particolare dell'art. 1227 c.c., si dolgono altresì del difetto di motivazione in ordine alla riduzione dell'importo liquidato per danno morale. Il motivo è fondato. Va premesso che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, il datore di lavoro, in caso di violazione delle norme poste a tutela dell'integrita' fisica del lavoratore, e' interamente responsabile dell'infortunio che ne sia conseguito, e non puo' invocare il concorso di colpa del lavoratore, poiche' egli ha il dovere di proteggere l'incolumita' di quest'ultimo, nonostante la imprudenza o negligenza, la quale viene ad assumere solo l'efficacia sua di mera occasione o modalita' dell'iter produttivo dell'evento. (Cass. nn. 6993/1998 e 9202/2000). E' stato, inoltre, affermato che “le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, tese ad impedire l'insorgenza di situazioni pericolose, sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso: ne consegue che il datore di lavoro e' sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente 10 14 uso da parte del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente, per l'imprenditore che abbia provocato un infortunio sul lavoro per violazione delle relative prescrizioni, l'eventuale concorso di colpa del lavoratore;
con l'ulteriore conseguenza che l'imprenditore e' esonerato da responsabilita' solo quando il comportamento del dipendente presenti i caratteri dell'abnormita', inopinabilita' e esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, come pure dell'atipicita' ed eccezionalita', cosi' da porsi come causa esclusiva dell'evento" (Cass. nn. 7636/1996 e 2432/1999). Nell'impugnata sentenza si leggono alcune considerazioni sulla impossibilità di commisurare il danno morale dei superstiti a quello biologico del de cuius (peraltro non ravvisabile in caso di morte istantanea) non pertinenti al thema decidendum, che era individuato dal motivo di appello con cui l'azienda lamentava “l'eccessività della quantificazione del danno operate dal ET". L'unico argomento a supporto dell'operata riduzione è dato dal riferimento "alla condotta imprudente pur posta in essere autonomamente e consapevolmente dal lavoratore". Peraltro, in altro passaggio della motivazione lo stesso collegio, a proposito dell'avvenuto montaggio del ponteggio privo delle dovute misure di sicurezza da parte del NT e del fatto che questi vi fosse salito senza le necessarie protezioni, aveva osservato che tale condotta non valeva in alcun modo ad addebitare al lavoratore la responsabilità dell'infortunio. Il Tribunale aveva quindi concluso,escludendo il concorso di colpa del NT. Ma anche alla luce della giurisprudenza sopra riportata- è evidente come il ragionamento seguito dal Tribunale presenti non poche lacune e non soddisfi a quanto imposto dalla citata norma. Dispone l'art. 1227 c.c. che, in caso di concorso, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa. 1t هنا Il Tribunale avrebbe anzitutto dovuto determinare l'importo del risarcimento dovuto, procedendo ad una nuova quantificazione rispetto a quella operata dal ET, ovvero- per relationem- ritenendo congrua la medesima. Quindi, con successivo e distinto passaggio logico, avrebbe dovuto verificare l'esistenza in concreto della colpa secondo lo svolgimento dei fatti, ma soprattutto in un quadro di compatibilità con il riconosciuto vincolo di subordinazione e di soggezione alle direttive imprenditoriali e sempre in coerenza con la peculiarità ed il particolare rigore che tale scrutinio riveste nell'ambito degli infortuni sul lavoro-. Solo all'esito positivo di tale accertamento, sarebbe stato possibile determinare il grado della colpa e solamente a tal punto si sarebbe potuto individuare in quale misura esso potesse tradursi in una percentuale di riduzione del risarcimento. Il collegio di merito non ha effettuato nessuno degli anzidetti, indispensabili passaggi logici, limitandosi a fissare l'importo del risarcimento in venti milioni. A riguardo è opportuno ricordare che la liquidazione del danno morale da fatto illecito, benche' rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, non si sottrae alla esigenza di una motivazione adeguatala quale, con un riscontro sia pur sintetico, tenga conto delle effettive sofferenze patite dall'offeso, della gravita' del fatto e di tutti gli elementi della fattispecie, in modo da garantire l'adeguatezza del risarcimento (Cass.n. 5366/1998). L'impugnata sentenza va dunque cassata,con rinvio ad altro giudice- designato in dispositivo- al quale vanno demandati sia l'accertamento della colpa in concreto che l'eventuale incidenza di questa sulla determinazione del danno morale, oltre al regolamento delle spese tra le ricorrenti principali e la SISMI s.rl., restando assorbiti gli altri motivi del ricorso principale. 12 Va poi dichiarato inammissibile il ricorso avverso il CAP e la FATA, non essendo state oggetto di ricorso le statuizioni del Tribunale che escludevano ogni responsabilità del Consorzio e del suo assicuratore, ravvisandosi giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le ricorrenti principali, il CAP e la s.p.a. FATA ese del presente giudizio. Ing Al rigetto del ricorso incidentale proposto avverso il CAP e la s.p.a ک چ ھ FATA, consegue infine la condanna della s.r.l. SISMI a rimborsare a queste le spese del presente giudizio, che si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso principale;
dichiara assorbiti gli altri;
dichiara inammissibile lo stesso ricorso proposto avverso il CAP e la s.p.a. FATA. Rigetta il ricorso incidentale. Dichiara compensate le spese tra le ricorrenti principali, il CAP e la s.p.a. FATA. Condanna il ricorrente incidentale a rimborsare al CAP e alla s.p.a FATA le spese del presente giudizio, liquidate in £..31000 .,oltre a £ 2.000.000. per onorari ciascuno. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per il regolamento delle spese tra le ricorrenti principali e la s.r.l. SISMI, alla Corte d'Appello di Bologna. Così deciso in Roma il 13 Marzo 2001. Viiceuro Cesse Shill Il Presidente Il Relatore I I R Safran Seille S E ÄI H N o S I L IL CANCELLIERE L IL C ʻ I O ' Ɑ N I 1 Depositato in Cancelleria 3 V 1 L V - L I Ɑ U 3 MAG. 2001 8 K O - S V J I 4 oggi, O O 8 N D S S I I N EMA D I N CAS I ' V IL CANCELLE Ɑ S A R Ɑ H I S P I U T E S . N S E V O ' V I N O X I T L P ' V O S ' I S O Ɑ V 13 I