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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 27/10/2025, n. 1676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1676 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 478/2018
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO Il Giudice Unico del Tribunale di Castrovillari in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 09.10.2025, esaminate le note scritte pervenute, PRONUNZIA, la seguente, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 478/2018 del Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza, vertente TRA
, nato il [...] a [...], CF. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Enzo Franco FILARDI; C.F._1
Ricorrente E
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., in proprio nonché quale mandatario della Controparte_2
Società di cartolarizzazione dei crediti , rappresentato e difeso dall'avv. Gilda AVENA CP_1 giusta comparsa di costituzione di nuovo difensore del 16.09.2024 Resistente
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito – gestione separata avvocati anno 2010. CONCLUSIONI: come in atti, da intendersi qui integralmente riportate
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 08.02.2018 il ricorrente ha proposto opposizione avverso l'avviso
CP_ di addebito n. 334 2017 00045323 01 000, notificato il 03.01.2018, con il quale l' ha chiesto il pagamento della somma di € 1.875,31 per omesso versamento di contributi alla gestione separata relativamente all'anno 2010. A sostegno dell'opposizione ha eccepito preliminarmente
CP_ il difetto di legittimazione attiva dell' e l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti, nonché l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla gestione separata e, infine, l'illegittimità della sanzione applicata. Ha quindi chiesto di accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o infondatezza dell'avviso di addebito opposto, e, per l'effetto, di
CP_ CP_ accertare e dichiarare non dovute le somme pretese dall' e di Condannare l' al pagamento delle spese e competenze del giudizio.
CP_ Si è costituito in giudizio l' contestando nel merito la fondatezza dell'opposizione chiedendo di dichiarare l'inammissibilità o\e l'improcedibilità dell'azione giudiziaria intrapresa, di rigettare
1 l'opposizione siccome infondata e di confermare l'avviso di addebito opposto, con vittoria di spese di causa. La causa, istruita mediante acquisizione documentale e già matura per la decisione innanzi ad altro magistrato, è stata assegnata a questo Giudice in esecuzione di provvedimento di variazione tabellare prot. n. 434i decreto n. 46 del 9.9.2025. Acquisiti agli atti i documenti prodotti, verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza del 09.10.2025 ex art. 127 ter c.p.c., il Giudicante decide la causa con sentenza.
In via preliminare, deve rilevarsi il difetto di legittimazione della soc. Invero, tale Controparte_2 CP_ soggetto è cessionario dei crediti maturati fino al 31 dicembre 2008, ai sensi dell'art. 13, comma 8, della legge n. 448/98, che lo indica come litisconsorte necessario dei crediti maturati fino alla detta data. Poiché il credito vantato riguarda i contributi dovuti alla Gestione separata per l'anno 2010, non sussiste legittimazione della suddetta società.
Tanto premesso, nel merito l'opposizione risulta fondata e va, pertanto, accolta per le ragioni di cui alla presente motivazione. Trova applicazione, in questo caso, il principio della ragione più liquida ai fini della decisione (da ultimo, si segnala Consiglio di Stato, sentenza 14 dicembre 2022 n. 10970). Nel caso in esame, infatti, l'omissione addebitata riguarda contributi da versare alla gestione separata per il periodo 01/2010 - 12/2010; parte opponente eccepisce l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione CP_ È fondata l'eccezione di prescrizione della pretesa contributiva dell' CP_ L' sostiene la decorrenza del termine di prescrizione quinquennale dalla data della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2010 (che nella specie, differentemente da quanto dedotto in memoria, è il 21/9/2011, cfr. Unico PF anno 2011 depositato da parte resistente) ed eccepisce di averne interrotto il decorso con la notifica – in data 04.07.2016 - dell' avviso bonario di pagamento del 22 giugno 2016, donde l'insussistenza dell'eccepita prescrizione. Si deve rilevare, preliminarmente, che nel caso di specie trova applicazione la disposizione di cui all'art. 3, comma 9, lett. b) della L. 8 agosto 1995, n. 335, che assoggetta a prescrizione quinquennale il credito richiesto dapprima con l'avviso bonario e di poi con l'avviso di addebito oggetto di opposizione. Infatti, la disposizione ora citata così recita: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis , comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”. Il diritto di credito di cui all'avviso di addebito opposto (avente ad oggetto contributi dovuti alla gestione separata per l'anno 2010), è dunque prescritto: infatti, il primo atto interruttivo in atti
2 (cioè l'avviso bonario) è stato ricevuto in data 04.07.2016 - in relazione a contributi che, commisurati ai redditi percepiti nell'anno 2010, dovevano essere versati nell'anno successivo e precisamente il 16 giugno 2011, data entro la quale doveva essere versato il saldo IRPEF dell'anno 2010 nonché i contributi previdenziali commisurati al reddito percepito nell'anno precedente. Invero, nella specie, il termine per il versamento del saldo, cioè il termine più avanzato da cui inizia a decorrere la prescrizione, era fissato in base all'art. 17, co. 1, d.P.R. n. 435/2001 e successive modificazioni, al 16 giugno 2011, anno successivo a quello in cui i redditi sono stati prodotti. L'art. 1 D.P.C.M. del 12 maggio 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 2011 ha prorogato detta scadenza e ha disposto quali termini per i versamenti delle persone fisiche il 6 luglio 2011 e il 5 agosto 2011 con la maggiorazione dello 0,40%. Con il medesimo D.P.C.M., viene previsto che i soggetti, per i quali sono stati elaborati gli studi di settore, tenuti ai versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi e IRAP, possono effettuare i predetti versamenti sempre entro il 6 luglio 2011 ovvero 5 agosto 2011 con la maggiorazione dello 0,40%. La medesima proroga è applicabile anche nei confronti di soggetti (collaboratori dell'impresa familiare, soci di società di persone, di associazioni professionali o di società di capitali trasparenti) che partecipano in società, associazioni o imprese che hanno i requisiti per beneficiare della proroga. Per le società di capitali i termini di versamento sono collegati alla data di approvazione del bilancio 2010. La proroga al 6 luglio ovvero al 5 agosto 2011, con la maggiorazione dello 0,40%, trova applicazione solo con riferimento alle società che hanno approvato il bilancio entro il 30 aprile 2011 e, pertanto, sarebbero tenute al versamento delle imposte (IRES e IRAP) entro il 16 giugno 2011 (ovvero 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40%). Sono quindi escluse dalla proroga le società che approvano il bilancio nel mese di giugno 2011 (entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio), che devono effettuare i versamenti entro il 16 luglio 2011 (ovvero 16 agosto con la maggiorazione dello 0,40%). Detta proroga del versamento degli oneri fiscali al 6 luglio 2011 non ha interessato la parte ricorrente in quanto assoggettata al c.d. regime dei minimi in forza dell'art. 1, comma 113 L. n. 244/2007 (come evincibile dalla dichiarazione dei redditi prodotta dalla parte resistente). Al riguardo, deve ritenersi consolidato l'orientamento della Suprema Corte sul dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione dei crediti contributivi della gestione separata, coincidente con il momento in cui scadono i termini di pagamento di detti contributi che, a sua volta, coincide con la scadenza del versamento degli oneri fiscali. Questa la motivazione della pronuncia della Corte di Cassazione nella parte in cui ribadisce un principio oramai consolidato: “… (omissis)… il motivo deve ritenersi infondato alla luce dell'orientamento consolidatosi nella giurisprudenza di questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. 18 luglio 2019, n. 19403 ma già Cass. 31 ottobre 2018, n. 27950) per cui il termine di prescrizione decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla successiva data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo che, pertanto, il ricorso va rigettato … (omissis)…”.
3 Pertanto, atteso che il giorno di scadenza per il versamento dei contributi previdenziali in relazione all'anno 2010 era il 16.06.2011, alla data di notificazione del primo atto interruttivo (4 luglio 2016), era già spirato il termine quinquennale di prescrizione (termine quinquennale di prescrizione: 16.6.2016) e, di conseguenza, alla data di ricezione dell'avviso di addebito opposto CP_ i crediti previdenziali pretesi dall' erano inesigibili in quanto già estinti per maturata prescrizione quinquennale. Detta tipologia di prescrizione, tra l'altro, per come disciplinata dal legislatore dell'epoca, in termini diversi rispetto a quella ordinaria del Codice civile, poiché sottratta alla disponibilità delle parti, opera di diritto ed è rilevabile d'ufficio in ogni momento. CP_ L' in merito a tale eccezione, ha, altresì, dedotto che la mancata compilazione del quadro RR del modello Unico (cioè, quello deputato all'indicazione del reddito da assoggettare alla contribuzione previdenziale) integra – per ciò solo – un doloso occultamento da parte del contribuente dei redditi di lavoro autonomo, con conseguente sospensione della prescrizione ex art. 2941 c.c. Ebbene, questo Giudice sul punto ritiene di aderire alla giurisprudenza, seguita anche da questo Tribunale, secondo cui affinché l'omessa compilazione - in sede di dichiarazione reddituale - della parte relativa ai proventi della propria attività, utile al calcolo dei contributi per la gestione separata (quadro RR del modello) possa costituire doloso occultamento del debito contributivo verso l'ente previdenziale, ai fini dell'applicabilità dell'art. 2941, n. 8 c.c., la condotta omissiva richiamata non possa sic et simpliciter costituire un automatismo, come sembra pretendere l' , dovendosi tale principio raccordare con quanto afferma la Corte in tema di causa di CP_1 sospensione della prescrizione, di cui all'art. 2941, n. 8): "l'operatività della causa di sospensione della prescrizione, di cui all'art. 2941, n. 8), cod. civ., ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito, e, quindi quando sia posto in essere dal debitore un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l'esistenza dell'obbligazione; con la conseguenza che tale criterio non impone neppure di far riferimento ad un'impossibilità assoluta di superare l'ostacolo prodotto dal comportamento del debitore, ma richiede di considerare l'effetto dell'occultamento in termini di impedimento non sormontabile con gli ordinari controlli (Cass. sent. n. 9113/2007, n. 19640/2018 e conf. Cass. n. 5413/2020). Ne deriva che la mera omessa compilazione del quadro RR – in assenza di ulteriori elementi – CP_ non può reputarsi comportamento intenzionalmente diretto ad occultare, all' creditore, l'esistenza dell'obbligazione contributiva;
solo a fronte di una condotta intenzionale - secondo l'insegnamento della Suprema Corte - può operare la causa di sospensione della prescrizione di cui all'art. 2941, n. 8 c.c., che deve implicare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire e non una mera difficoltà di accertamento del credito. In definitiva, il fatto che il professionista abbia regolarmente dichiarato, non occultandoli CP_ neanche all' i propri redditi professionali all'Agenzia delle Entrate e considerata la facoltà di accertamento propria dell'ente previdenziale nonché l'attività di controllo dell'Agenzia delle Entrate e di trasmissione all'ente previdenziale a norma del D.Lgs n. 462/1997 dei dati in suo possesso, e non di meno la assoluta buona fede del professionista che, appunto, riteneva di non essere obbligato all'iscrizione alla Gestione Separata, sono elementi che non consentono di reputare - alla stregua della mera mancata compilazione del quadro RR - integrata la fattispecie
4 del doloso occultamento del credito quale causa per il creditore di vera e propria impossibilità di agire e non di mera difficoltà di accertamento del credito. Del resto, si rileva, che anche la citata giurisprudenza a presunto contrasto con tale interpretazione (ordinanza n. 6677/2019 della Corte di Cassazione “In tema di sospensione della prescrizione, costituisce doloso occultamento del debito contributivo verso l'ente previdenziale, ai fini dell'applicabilità dell'art. 2941, n. 8 c.c., la condotta del professionista che ometta di compilare la dichiarazione dei redditi nella parte relativa ai proventi della propria attività, utile al calcolo dei contributi per la gestione separata (quadro RR del modello)”), ove letta attentamente e per esteso, non contiene affatto l'affermazione secondo cui la mancata compilazione del quadro RR integra sempre la fattispecie del doloso occultamento, limitandosi a dare atto che il giudice di merito in quel caso di specie, con giudizio insindacabile in sede di legittimità, aveva ritenuto che la mancata compilazione del quadro RR avesse implicato il doloso occultamento e quindi la causa di sospensione di cui all'art. 2941 n. 8 c.c.; e ciò in continuità con la sentenza n. 27950/2018, nella quale - in ordine alla rilevanza dell'omessa compilazione del quadro RR - veniva rimesso il relativo vaglio alla valutazione del giudice di merito. Ciò posto, e venendo al caso di specie, non sussistono elementi concreti per desumere dalla mancata compilazione del quadro RR (relativo agli importi dovuti a titolo di contributi previdenziali sul reddito da lavoro autonomo), l'intenzionale occultamento del debito ai fini della sospensione del termine prescrizionale medesimo, rilevandosi che, nonostante la mancata compilazione del quadro RR, il credito dell'istituto previdenziale risulta facilmente evincibile dalla compilazione dell'Unico PF 2011 allegato alla memoria costitutiva di parte resistente. In conclusione, e in accoglimento della domanda, va dichiarata la prescrizione del credito contributivo intimato nell'avviso di addebito opposto e, dunque, la non debenza dello stesso. Assorbite tutte le altre eccezioni e doglianze ugualmente formulate dalle parti.
Le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo, sono regolate facendo applicazione del principio della soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, nella persona del Giudice unico del Lavoro dott.ssa Maria Assunta Pacelli, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede: 1. DICHIARA il difetto di legittimazione passiva della Controparte_2
2. ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, ACCERTA E DICHIARA non dovute dall'opponente all' , per intervenuta prescrizione, le somme di cui all'avviso di addebito CP_1 opposto;
3. ND l' , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in CP_1 favore della parte ricorrente delle spese di lite che liquida in complessivi € 886,00 a titolo di compenso professionale, oltre contributo unificato se dovuto, oltre Iva e Cpa se dovute come per legge e spese forfettarie pari al 15% del compenso;
4. MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza. Castrovillari, 27.10.2025. Il Giudice del Lavoro dott.ssa Maria Assunta Pacelli.
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO Il Giudice Unico del Tribunale di Castrovillari in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 09.10.2025, esaminate le note scritte pervenute, PRONUNZIA, la seguente, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 478/2018 del Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza, vertente TRA
, nato il [...] a [...], CF. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Enzo Franco FILARDI; C.F._1
Ricorrente E
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., in proprio nonché quale mandatario della Controparte_2
Società di cartolarizzazione dei crediti , rappresentato e difeso dall'avv. Gilda AVENA CP_1 giusta comparsa di costituzione di nuovo difensore del 16.09.2024 Resistente
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito – gestione separata avvocati anno 2010. CONCLUSIONI: come in atti, da intendersi qui integralmente riportate
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 08.02.2018 il ricorrente ha proposto opposizione avverso l'avviso
CP_ di addebito n. 334 2017 00045323 01 000, notificato il 03.01.2018, con il quale l' ha chiesto il pagamento della somma di € 1.875,31 per omesso versamento di contributi alla gestione separata relativamente all'anno 2010. A sostegno dell'opposizione ha eccepito preliminarmente
CP_ il difetto di legittimazione attiva dell' e l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti, nonché l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla gestione separata e, infine, l'illegittimità della sanzione applicata. Ha quindi chiesto di accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o infondatezza dell'avviso di addebito opposto, e, per l'effetto, di
CP_ CP_ accertare e dichiarare non dovute le somme pretese dall' e di Condannare l' al pagamento delle spese e competenze del giudizio.
CP_ Si è costituito in giudizio l' contestando nel merito la fondatezza dell'opposizione chiedendo di dichiarare l'inammissibilità o\e l'improcedibilità dell'azione giudiziaria intrapresa, di rigettare
1 l'opposizione siccome infondata e di confermare l'avviso di addebito opposto, con vittoria di spese di causa. La causa, istruita mediante acquisizione documentale e già matura per la decisione innanzi ad altro magistrato, è stata assegnata a questo Giudice in esecuzione di provvedimento di variazione tabellare prot. n. 434i decreto n. 46 del 9.9.2025. Acquisiti agli atti i documenti prodotti, verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza del 09.10.2025 ex art. 127 ter c.p.c., il Giudicante decide la causa con sentenza.
In via preliminare, deve rilevarsi il difetto di legittimazione della soc. Invero, tale Controparte_2 CP_ soggetto è cessionario dei crediti maturati fino al 31 dicembre 2008, ai sensi dell'art. 13, comma 8, della legge n. 448/98, che lo indica come litisconsorte necessario dei crediti maturati fino alla detta data. Poiché il credito vantato riguarda i contributi dovuti alla Gestione separata per l'anno 2010, non sussiste legittimazione della suddetta società.
Tanto premesso, nel merito l'opposizione risulta fondata e va, pertanto, accolta per le ragioni di cui alla presente motivazione. Trova applicazione, in questo caso, il principio della ragione più liquida ai fini della decisione (da ultimo, si segnala Consiglio di Stato, sentenza 14 dicembre 2022 n. 10970). Nel caso in esame, infatti, l'omissione addebitata riguarda contributi da versare alla gestione separata per il periodo 01/2010 - 12/2010; parte opponente eccepisce l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione CP_ È fondata l'eccezione di prescrizione della pretesa contributiva dell' CP_ L' sostiene la decorrenza del termine di prescrizione quinquennale dalla data della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2010 (che nella specie, differentemente da quanto dedotto in memoria, è il 21/9/2011, cfr. Unico PF anno 2011 depositato da parte resistente) ed eccepisce di averne interrotto il decorso con la notifica – in data 04.07.2016 - dell' avviso bonario di pagamento del 22 giugno 2016, donde l'insussistenza dell'eccepita prescrizione. Si deve rilevare, preliminarmente, che nel caso di specie trova applicazione la disposizione di cui all'art. 3, comma 9, lett. b) della L. 8 agosto 1995, n. 335, che assoggetta a prescrizione quinquennale il credito richiesto dapprima con l'avviso bonario e di poi con l'avviso di addebito oggetto di opposizione. Infatti, la disposizione ora citata così recita: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis , comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”. Il diritto di credito di cui all'avviso di addebito opposto (avente ad oggetto contributi dovuti alla gestione separata per l'anno 2010), è dunque prescritto: infatti, il primo atto interruttivo in atti
2 (cioè l'avviso bonario) è stato ricevuto in data 04.07.2016 - in relazione a contributi che, commisurati ai redditi percepiti nell'anno 2010, dovevano essere versati nell'anno successivo e precisamente il 16 giugno 2011, data entro la quale doveva essere versato il saldo IRPEF dell'anno 2010 nonché i contributi previdenziali commisurati al reddito percepito nell'anno precedente. Invero, nella specie, il termine per il versamento del saldo, cioè il termine più avanzato da cui inizia a decorrere la prescrizione, era fissato in base all'art. 17, co. 1, d.P.R. n. 435/2001 e successive modificazioni, al 16 giugno 2011, anno successivo a quello in cui i redditi sono stati prodotti. L'art. 1 D.P.C.M. del 12 maggio 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 2011 ha prorogato detta scadenza e ha disposto quali termini per i versamenti delle persone fisiche il 6 luglio 2011 e il 5 agosto 2011 con la maggiorazione dello 0,40%. Con il medesimo D.P.C.M., viene previsto che i soggetti, per i quali sono stati elaborati gli studi di settore, tenuti ai versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi e IRAP, possono effettuare i predetti versamenti sempre entro il 6 luglio 2011 ovvero 5 agosto 2011 con la maggiorazione dello 0,40%. La medesima proroga è applicabile anche nei confronti di soggetti (collaboratori dell'impresa familiare, soci di società di persone, di associazioni professionali o di società di capitali trasparenti) che partecipano in società, associazioni o imprese che hanno i requisiti per beneficiare della proroga. Per le società di capitali i termini di versamento sono collegati alla data di approvazione del bilancio 2010. La proroga al 6 luglio ovvero al 5 agosto 2011, con la maggiorazione dello 0,40%, trova applicazione solo con riferimento alle società che hanno approvato il bilancio entro il 30 aprile 2011 e, pertanto, sarebbero tenute al versamento delle imposte (IRES e IRAP) entro il 16 giugno 2011 (ovvero 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40%). Sono quindi escluse dalla proroga le società che approvano il bilancio nel mese di giugno 2011 (entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio), che devono effettuare i versamenti entro il 16 luglio 2011 (ovvero 16 agosto con la maggiorazione dello 0,40%). Detta proroga del versamento degli oneri fiscali al 6 luglio 2011 non ha interessato la parte ricorrente in quanto assoggettata al c.d. regime dei minimi in forza dell'art. 1, comma 113 L. n. 244/2007 (come evincibile dalla dichiarazione dei redditi prodotta dalla parte resistente). Al riguardo, deve ritenersi consolidato l'orientamento della Suprema Corte sul dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione dei crediti contributivi della gestione separata, coincidente con il momento in cui scadono i termini di pagamento di detti contributi che, a sua volta, coincide con la scadenza del versamento degli oneri fiscali. Questa la motivazione della pronuncia della Corte di Cassazione nella parte in cui ribadisce un principio oramai consolidato: “… (omissis)… il motivo deve ritenersi infondato alla luce dell'orientamento consolidatosi nella giurisprudenza di questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. 18 luglio 2019, n. 19403 ma già Cass. 31 ottobre 2018, n. 27950) per cui il termine di prescrizione decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla successiva data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo che, pertanto, il ricorso va rigettato … (omissis)…”.
3 Pertanto, atteso che il giorno di scadenza per il versamento dei contributi previdenziali in relazione all'anno 2010 era il 16.06.2011, alla data di notificazione del primo atto interruttivo (4 luglio 2016), era già spirato il termine quinquennale di prescrizione (termine quinquennale di prescrizione: 16.6.2016) e, di conseguenza, alla data di ricezione dell'avviso di addebito opposto CP_ i crediti previdenziali pretesi dall' erano inesigibili in quanto già estinti per maturata prescrizione quinquennale. Detta tipologia di prescrizione, tra l'altro, per come disciplinata dal legislatore dell'epoca, in termini diversi rispetto a quella ordinaria del Codice civile, poiché sottratta alla disponibilità delle parti, opera di diritto ed è rilevabile d'ufficio in ogni momento. CP_ L' in merito a tale eccezione, ha, altresì, dedotto che la mancata compilazione del quadro RR del modello Unico (cioè, quello deputato all'indicazione del reddito da assoggettare alla contribuzione previdenziale) integra – per ciò solo – un doloso occultamento da parte del contribuente dei redditi di lavoro autonomo, con conseguente sospensione della prescrizione ex art. 2941 c.c. Ebbene, questo Giudice sul punto ritiene di aderire alla giurisprudenza, seguita anche da questo Tribunale, secondo cui affinché l'omessa compilazione - in sede di dichiarazione reddituale - della parte relativa ai proventi della propria attività, utile al calcolo dei contributi per la gestione separata (quadro RR del modello) possa costituire doloso occultamento del debito contributivo verso l'ente previdenziale, ai fini dell'applicabilità dell'art. 2941, n. 8 c.c., la condotta omissiva richiamata non possa sic et simpliciter costituire un automatismo, come sembra pretendere l' , dovendosi tale principio raccordare con quanto afferma la Corte in tema di causa di CP_1 sospensione della prescrizione, di cui all'art. 2941, n. 8): "l'operatività della causa di sospensione della prescrizione, di cui all'art. 2941, n. 8), cod. civ., ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito, e, quindi quando sia posto in essere dal debitore un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l'esistenza dell'obbligazione; con la conseguenza che tale criterio non impone neppure di far riferimento ad un'impossibilità assoluta di superare l'ostacolo prodotto dal comportamento del debitore, ma richiede di considerare l'effetto dell'occultamento in termini di impedimento non sormontabile con gli ordinari controlli (Cass. sent. n. 9113/2007, n. 19640/2018 e conf. Cass. n. 5413/2020). Ne deriva che la mera omessa compilazione del quadro RR – in assenza di ulteriori elementi – CP_ non può reputarsi comportamento intenzionalmente diretto ad occultare, all' creditore, l'esistenza dell'obbligazione contributiva;
solo a fronte di una condotta intenzionale - secondo l'insegnamento della Suprema Corte - può operare la causa di sospensione della prescrizione di cui all'art. 2941, n. 8 c.c., che deve implicare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire e non una mera difficoltà di accertamento del credito. In definitiva, il fatto che il professionista abbia regolarmente dichiarato, non occultandoli CP_ neanche all' i propri redditi professionali all'Agenzia delle Entrate e considerata la facoltà di accertamento propria dell'ente previdenziale nonché l'attività di controllo dell'Agenzia delle Entrate e di trasmissione all'ente previdenziale a norma del D.Lgs n. 462/1997 dei dati in suo possesso, e non di meno la assoluta buona fede del professionista che, appunto, riteneva di non essere obbligato all'iscrizione alla Gestione Separata, sono elementi che non consentono di reputare - alla stregua della mera mancata compilazione del quadro RR - integrata la fattispecie
4 del doloso occultamento del credito quale causa per il creditore di vera e propria impossibilità di agire e non di mera difficoltà di accertamento del credito. Del resto, si rileva, che anche la citata giurisprudenza a presunto contrasto con tale interpretazione (ordinanza n. 6677/2019 della Corte di Cassazione “In tema di sospensione della prescrizione, costituisce doloso occultamento del debito contributivo verso l'ente previdenziale, ai fini dell'applicabilità dell'art. 2941, n. 8 c.c., la condotta del professionista che ometta di compilare la dichiarazione dei redditi nella parte relativa ai proventi della propria attività, utile al calcolo dei contributi per la gestione separata (quadro RR del modello)”), ove letta attentamente e per esteso, non contiene affatto l'affermazione secondo cui la mancata compilazione del quadro RR integra sempre la fattispecie del doloso occultamento, limitandosi a dare atto che il giudice di merito in quel caso di specie, con giudizio insindacabile in sede di legittimità, aveva ritenuto che la mancata compilazione del quadro RR avesse implicato il doloso occultamento e quindi la causa di sospensione di cui all'art. 2941 n. 8 c.c.; e ciò in continuità con la sentenza n. 27950/2018, nella quale - in ordine alla rilevanza dell'omessa compilazione del quadro RR - veniva rimesso il relativo vaglio alla valutazione del giudice di merito. Ciò posto, e venendo al caso di specie, non sussistono elementi concreti per desumere dalla mancata compilazione del quadro RR (relativo agli importi dovuti a titolo di contributi previdenziali sul reddito da lavoro autonomo), l'intenzionale occultamento del debito ai fini della sospensione del termine prescrizionale medesimo, rilevandosi che, nonostante la mancata compilazione del quadro RR, il credito dell'istituto previdenziale risulta facilmente evincibile dalla compilazione dell'Unico PF 2011 allegato alla memoria costitutiva di parte resistente. In conclusione, e in accoglimento della domanda, va dichiarata la prescrizione del credito contributivo intimato nell'avviso di addebito opposto e, dunque, la non debenza dello stesso. Assorbite tutte le altre eccezioni e doglianze ugualmente formulate dalle parti.
Le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo, sono regolate facendo applicazione del principio della soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, nella persona del Giudice unico del Lavoro dott.ssa Maria Assunta Pacelli, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede: 1. DICHIARA il difetto di legittimazione passiva della Controparte_2
2. ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, ACCERTA E DICHIARA non dovute dall'opponente all' , per intervenuta prescrizione, le somme di cui all'avviso di addebito CP_1 opposto;
3. ND l' , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in CP_1 favore della parte ricorrente delle spese di lite che liquida in complessivi € 886,00 a titolo di compenso professionale, oltre contributo unificato se dovuto, oltre Iva e Cpa se dovute come per legge e spese forfettarie pari al 15% del compenso;
4. MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza. Castrovillari, 27.10.2025. Il Giudice del Lavoro dott.ssa Maria Assunta Pacelli.
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