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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 08/04/2025, n. 735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 735 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA Il Giudice del lavoro, dott.ssa Roberta Gambardella all'esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 07.04.2025 ha pronunciato, la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 4676/2023 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “altre controversie in materia di previdenza obbligatoria” e vertente TRA in persona del legale rapp.te p.t. rapp.to e difeso Parte_1 dagli avv. Luca Cuzzupoli, Davide Catalano, Ida Verrengia ed Itala De Benedictis ed elettivamente domiciliati come in atti
OPPONENTE E
- in persona del legale rappresentante p.t. rapp.ta e difesa Controparte_1 iciliata presso lo studio del proprio difensore in Napoli al Viale Antonio Gramsci n. 21 OPPOSTA NONCHE'
in persona del legale rappresentante p.t. rapp.ta e Controparte_2 difesa dall'avvocato Antonio Talladira ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Roma, via Buccari n. 11
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato, in data 18/07/2023, parte opponente, in epigrafe indicata, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 322/2023 del 19.07.2018, reso del reso dal Tribunale di CP_ Santa Maria Capua Vetere, con il quale era stato ingiunto all' il pagamento, in favore della Pt_1 dell'importo di euro 834.042,42 a titolo di contributi previdenziali per il periodo contributivo dal 1991 al 1999, deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva.
Concludeva, pertanto, chiedendo di disporsi in via preliminare, ai sensi dell'art. 26 Dlgs 112/1999,
l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' affinché lo Controparte_3 stesso sia tenuto alla eventuale restituzione in favore del contribuente di tutte le somme dallo stesso versate e relative alle voci proprie di competenza del Concessionario ed in quanto tali non trasferite all' (compensi di riscossione, spese di esecuzione, interessi di dilazione, interessi di mora ed Pt_1 interessi di rateizzazione) ed in ogni caso affinché lo stesso Agente della Riscossione, per ogni richiesta di restituzione invocata nei confronti dell' voglia manlevare e tenere indenne l Pt_1 [...]
; e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto. Vinte le spese di lite. CP_4
1 Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio la in persona del l.r.p.t., deducendo CP_1
l'infondatezza dell'avversa opposizione e concludevano per la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, in subordine l'esecuzione provvisoria parziale, nel merito il rigetto dell'avversa opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto. Chiedeva, in ogni caso, di condannare l' e/o l' , in solido tra loro e/o ognuno per quanto di CP_5 Controparte_3 ragione, ex art. 2033 c.c. o, in via gradata, ex art. 2041 c.c., al pagamento in favore di CP_1 dell'importo di euro 834.042,42, e/o del diverso importo che sarà determinato in corso di causa. Vinte le spese di lite con distrazione.
Il Giudice autorizzava la chiamata in causa del terzo.
All'esito si costituiva l che concludeva come in atti per Controparte_3
l'inammissibilità ovvero il rigetto della domanda.
All'esito dell'odierna udienza, la causa viene decisa, all'esito del deposito delle note sostitutive, mediante la pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto.
*****
E' documentato – oltre che pacifico – che il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in accoglimento del ricorso proposto dalla con sentenza n. 1499/2021 pubblicata il 17/05/2021, passata in CP_1 giudicato (confermata dalla Corte di Appello di Napoli del 13.11.2023 ) ha dichiarato non dovuti i crediti previdenziali (dichiarando il difetto di giurisdizione per i contributi dovuti al Controparte_6
indicati nella cartella di pagamento impugnata n. 028 2003 00076070 02/000, con la quale
[...] il Concessionario per la Riscossione richiedeva, alla il pagamento dell'importo di € 936.292.24 per CP_1 contributi previdenziali per lavoratori dipendenti e contributi servizio sanitario nazionale - sulla base dei verbali ispettivi redatti dai funzionari dell' e dell'Ispettorato del lavoro, rispettivamente, del 28 Pt_1 novembre 1997 e del 28 gennaio 2000 – relativi al periodo 1° gennaio 1991 /31 ottobre 1999.
E' altresì documentato che, nelle more del giudizio, onde evitare l'esecuzione ed il mancato rilascio del
DURC, la effettuava il pagamento di detti contributi previdenziali, all CP_1 [...]
, in ottemperanza ad un piano di rateizzazione del 5.08.2008, per un importo Controparte_3 complessivo di euro 834.042,00 (Cfr. allegati produzione parte opposta)
In virtù dell'annullamento da parte del Tribunale della impugnata cartella di pagamento e delle pretese contributive ivi indicate, la richiedeva la restituzione delle somme erogate a tale titolo, divenute CP_1 ormai indebite e deducendo di aver ripetutamente sollecitato gli enti pubblici all'accredito degli importi indicati senza ottenere alcun esito, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con il ricorso monitorio.
2 CP_ La otteneva l'opposto decreto ingiuntivo con il quale si ingiungeva all' la restituzione della Pt_1 somma di euro 834.042,42 versata in conto della cartella esattoriale n. 028 2003 00076070 02 000 annullata con la predetta sentenza n. 1499/21 (emessa dal Tribunale di SMCV il 17/05/2021), e passata in giudicato.
Successivamente l' proponeva l'odierna opposizione con la quale non contestava la debenza della Pt_1 predetta somma, portata dal decreto ingiuntivo opposto, ma deduceva il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto competente per legge ad effettuare il suddetto rimborso è il concessionario esattoriale, ora . Controparte_3
Tanto premesso, in punto di fatto, rileva il Tribunale che le somme richieste in restituzione dalla CP_1 sono dunque dovute sulla base del titolo giudiziario, innanzi richiamato, ormai passato in giudicato,
[...] che ha annullato la pretesa contributiva dell' E' altresì documentato – oltre che non contestato - Pt_1
l'intervenuto pagamento, da parte della all' , dell'importo di € CP_1 Controparte_3
834.042,00 (cfr. allegato 7 fascicolo monitorio – certificazione dettaglio pagamenti CP_3
).
[...]
Venendo all'eccezione dell' in relazione al proprio difetto di legittimazione passiva, rileva il Pt_1
Tribunale che la detta eccezione è fondata richiamando la scrivente il proprio orientamento, già espresso, su analoga questione, in numerose sentenze, e condividendosi, altresì, le argomentazioni in diritto dei precedenti giurisprudenziali di merito della locale Corte di Appello, che si richiamano, in tale sede, anche ai sensi dell'art. 118, co. 2 disp. att. c.p.c. (Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione lavoro, Sentenza n. 271/2020; Corte di Appello di Napoli Sezione Lavoro sentenza n. 5114/2018).
L'art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 112/99 ha stabilito che, se le somme iscritte a ruolo pagate dal debitore sono riconosciute indebite, la qual cosa nel caso di specie non è in contestazione, l'ente creditore incarica dell'effettuazione del rimborso il concessionario, che provvede al pagamento invitando il debitore a presentarsi presso i propri sportelli per ritirare il rimborso ovvero ad indicare che intende riceverlo mediante bonifico in conto corrente bancario o postale.
Il comma 1-bis prevede, poi, che “L'agente della riscossione anticipa le somme di cui al comma 1, provvedendo al pagamento:
a) immediatamente, in caso di presentazione dell'avente diritto presso i propri sportelli;
b) entro dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta, in caso di scelta del pagamento mediante bonifico;
in tale caso le somme erogate sono diminuite dell'importo delle relative spese”
Il comma 5 del medesimo articolo stabilisce che gli enti creditori diversi dallo Stato possono, con proprio provvedimento, determinare modalità di rimborso differenti da quella prevista dal comma 1.
Ebbene è proprio in forza della suddetta disposizione che l' ha provveduto ad effettuare tutte le Pt_1 attività propedeutiche al rimborso trasmettendo la documentazione alla LI di SE (ora
3 ) al fine di effettuare l'erogazione delle somme in favore della società Controparte_3 debitrice (cfr. allegati produzione telematica . Pt_1
E' vero che la legge prevede anche la possibilità che l'istituto possa provvedere in proprio al rimborso, ma non può negarsi che nel caso di specie l'istituto non si sia avvalso di tale facoltà tanto è vero che, come può evincersi dalla documentazione allegata dalla società opposta, il pagamento è stato effettuato all' in attuazione del piano di rateizzo del 5.08.2008., approvato Controparte_3 proprio dal suddetto ente (Cfr. allegati prod. opposta piano rateizzo e dettaglio pagamenti).
La circolare 165/2004 conferma che per le somme direttamente incassate dal e non CP_7 riversate all' il rimborso va fatto dal Concessionario come doveva essere nel caso di specie. Pt_1
Ne consegue che l'obbligo di restituzione cade sull' . Controparte_8
A questo punto occorre valutare se sia possibile in tale sede condannare il terzo chiamato in causa, alla restituzione delle suddette somme come richiesto dall' e dalla parte opposta con la memoria Pt_1 difensiva.
Deve essere chiarito che, in linea generale, l'opposizione a decreto ingiuntivo si configura come un giudizio ordinario di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dal creditore opposto (che riveste la posizione sostanziale di attore) e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume la posizione sostanziale di convenuto); in tale giudizio incombe quindi al creditore, per la sua veste sostanziale di attore, ogni onere della prova dei fatti a sostegno della propria pretesa, mentre grava sull'opponente l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass., sez. lav., 17 novembre 1997, n. 11417).
Orbene, va subito rilevato, in rito, che “l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto, e può proporre domanda riconvenzionale, a fondamento della quale può anche dedurre un titolo non strettamente dipendente da quello posto a fondamento della ingiunzione, quando … sia … ravvisabile un collegamento obiettivo tra il titolo fatto valere con l'ingiunzione e la domanda riconvenzionale, tale da rendere opportuna la celebrazione del “simultaneus processus” (cfr. sul punto Cass. sent. n. 6091 del
04.03.2020).
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, dunque, l'opponente, sostanzialmente convenuto, può proporre domande riconvenzionali, mentre l'opposto, sostanzialmente attore, ha i limiti derivanti dalla domanda fatte valere con l'ingiunzione.
Si è detto, infatti, che “Nell'ordinario giudizio di cognizione, che si instaura a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con il ricorso monitorio, salvo il caso in cui, per effetto di una
4 riconvenzionale formulata dall'opponente, egli si venga a trovare, a sua volta, nella posizione processuale di convenuto, al quale non può essere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, mediante la proposizione (eventuale) di una reconventio reconventionis che deve, però, dipendere dal titolo dedotto in causa o da quello che già appartiene alla stessa come mezzo di eccezione ovvero di domanda riconvenzionale” (cfr. Cass. n. 5415 del 2019).
Ad ogni modo la reconventio reconventionis deve dipendere dal titolo dedotto in causa o da quello che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione ovvero di domanda riconvenzionale (Cass. n. 2244 del 2006; Cass. n. 8582 del 2013).
E, del resto, anche la sentenza delle Sezioni unite (Cass. sez. un. n. 26128 del 2010) consente la proposizione di una nuova domanda da parte dell'opposto solo se essa nasca dalle difese dell'opponente contenute nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, e tale circostanza ricorre nel caso in esame, in quanto l'opposto ha richiesto la condanna del terzo alla restituzione delle somme rivendicate, a seguito della eccezione dell' (che ha dedotto il proprio difetto di legittimazione passiva ed ha richiesto di Pt_1 chiamare in causa il terzo - legittimato alla restituzione - ) . Controparte_3
Ancora in relazione alla chiamata in causa del terzo, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, sul punto è pacifico che la detta chiamata sia possibile previa autorizzazione del giudice, che nella fattispecie in esame è pacificamente avvenuta (cfr. ordinanza del 10.05.2024 emessa da questo
Giudice)
Si richiama, al riguardo, Cass. n. 21706/2019, in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, ove l'opponente, deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva in merito al pagamento richiesto con il provvedimento di ingiunzione, chiedeva chiamarsi in causa un terzo al fine di tenerlo indenne ovvero condannare quest'ultima al pagamento di tutte le somme pretese in giudizio.
Secondo l'interpretazione costante di questa Corte, l'opponente a decreto ingiuntivo, che intenda chiamare i n causa un terzo, non può direttamente citarlo per la prima udienza ma deve chiedere al giudice, nell'atto di opposizione, di essere a ciò autorizzato. Ciò in quanto, nel procedimento per ingiunzione, per effetto dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto anche in ordine ai poteri ed alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti. Ne consegue che, sebbene il disposto dell'art. 269 c.p.c., che disciplina le modalità della chiamata di terzo in causa, non si concilia con l'opposizione al decreto, in ogni caso l'opponente deve citare unicamente il soggetto istante per l'ingiunzione, e contemporaneamente chiedere al giudice l'autorizzazione a chiamare in giudizio il terzo al quale ritenga comune la causa sulla base dell'esposizione dei fatti e delle considerazioni giuridiche contenute nel ricorso per decreto (Cass. Sez.
1, 29/10/2015, n. 22113; Cass. Sez. 2, 14/05/2014, n. 10610; Cass. Sez. 3, 01/03/2007, n. 4800; Cass.
Sez. 2, 16/07/2004, n. 13272; Cass. Sez. 1, 27/06/2000, n. 8718).
5 Da ciò discende evidentemente che, ove sia stata chiesta l'autorizzazione alla chiamata in causa di un terzo e la stessa sia stata autorizzata, come nel caso di specie, ed il terzo si sia costituito, quest'ultimo ha ormai assunto la qualità di parte e come tale può essere condannata al pagamento delle somme spettanti alla in quanto soggetto legittimato passivo alla restituzione degli importi indicati e divenuti CP_1 indebiti.
Nelle more del giudizio le parti rappresentavano che l' aveva effettuato un Controparte_3 rimborso parziale in favore della pari ad euro 478.700,39 (cfr. note sostitutive depositate CP_1 per l'udienza del 07.04.2025: “ l'opposta nella posizione originaria, dandosi atto che da ultimo la ha CP_1 ricevuto il rimborso soltanto parziale di euro 478.700,39” e doc. depositata da in data 31.03.2025) . Pt_1
Pertanto il procuratore di parte ricorrente ha rappresentato il pagamento parziale della somma rivendicata.
Ne consegue che va dichiarata, parte cessata la materia del contendere in relazione all'importo innanzi indicato.
Permane , tuttavia, il diritto della società opposta alla percezione della residua somma di euro
355.341,61
Pertanto, il decreto ingiuntivo in oggetto va revocato e, per l'effetto l' Controparte_3 va condannata al pagamento della residua somma di euro 355.341,61 oltre interessi legali dalla data in cui il pagamento è divenuto definitivamente indebito (passaggio in giudicato della sentenza n.
1499/2021), fino al soddisfo.
Non sussistono i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c. tenuto conto che nulla è stato dedotto e provato in relazione ai danni subiti.
Le spese di lite tra la e l' sono interamente compensate, stante la controvertibilità e CP_1 Pt_1 complessità della questione giuridica sottesa relativa al difetto di legittimazione passiva dell . Pt_1
Tenuto conto della complessità della vicenda esaminata, sia in diritto che in fatto, le spese di lite tra la e l' sono compensate nella misura della metà. La restante CP_1 Controparte_3 metà segue la soccombenza ed è pertanto posta a carico dell'Agente per la Riscossione e si liquida, come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore della dichiaratosi antistatario. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo Pt_1 opposto n. 322/2023
2) dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla richiesta di pagamento della somma di euro 478.700,39
6 3) condanna l' al pagamento in favore della opposta del Controparte_3 CP_1 residuo importo di € 355.341,61 oltre interessi legali come indicato in parte motiva
4) condanna l' al pagamento di metà delle spese di lite detta metà che Controparte_3 liquida in euro 7.620,00 oltre iva cpa e spese generali come per legge, con distrazione in favore dell'avvocato Massimo Villa, compensando tra le dette parti la restante metà delle spese di lite
5) compensa interamente le spese di lite tra l' e la Pt_1 CP_1
Si comunichi
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere data di deposito Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella
7
OPPONENTE E
- in persona del legale rappresentante p.t. rapp.ta e difesa Controparte_1 iciliata presso lo studio del proprio difensore in Napoli al Viale Antonio Gramsci n. 21 OPPOSTA NONCHE'
in persona del legale rappresentante p.t. rapp.ta e Controparte_2 difesa dall'avvocato Antonio Talladira ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Roma, via Buccari n. 11
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato, in data 18/07/2023, parte opponente, in epigrafe indicata, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 322/2023 del 19.07.2018, reso del reso dal Tribunale di CP_ Santa Maria Capua Vetere, con il quale era stato ingiunto all' il pagamento, in favore della Pt_1 dell'importo di euro 834.042,42 a titolo di contributi previdenziali per il periodo contributivo dal 1991 al 1999, deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva.
Concludeva, pertanto, chiedendo di disporsi in via preliminare, ai sensi dell'art. 26 Dlgs 112/1999,
l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' affinché lo Controparte_3 stesso sia tenuto alla eventuale restituzione in favore del contribuente di tutte le somme dallo stesso versate e relative alle voci proprie di competenza del Concessionario ed in quanto tali non trasferite all' (compensi di riscossione, spese di esecuzione, interessi di dilazione, interessi di mora ed Pt_1 interessi di rateizzazione) ed in ogni caso affinché lo stesso Agente della Riscossione, per ogni richiesta di restituzione invocata nei confronti dell' voglia manlevare e tenere indenne l Pt_1 [...]
; e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto. Vinte le spese di lite. CP_4
1 Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio la in persona del l.r.p.t., deducendo CP_1
l'infondatezza dell'avversa opposizione e concludevano per la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, in subordine l'esecuzione provvisoria parziale, nel merito il rigetto dell'avversa opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto. Chiedeva, in ogni caso, di condannare l' e/o l' , in solido tra loro e/o ognuno per quanto di CP_5 Controparte_3 ragione, ex art. 2033 c.c. o, in via gradata, ex art. 2041 c.c., al pagamento in favore di CP_1 dell'importo di euro 834.042,42, e/o del diverso importo che sarà determinato in corso di causa. Vinte le spese di lite con distrazione.
Il Giudice autorizzava la chiamata in causa del terzo.
All'esito si costituiva l che concludeva come in atti per Controparte_3
l'inammissibilità ovvero il rigetto della domanda.
All'esito dell'odierna udienza, la causa viene decisa, all'esito del deposito delle note sostitutive, mediante la pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto.
*****
E' documentato – oltre che pacifico – che il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in accoglimento del ricorso proposto dalla con sentenza n. 1499/2021 pubblicata il 17/05/2021, passata in CP_1 giudicato (confermata dalla Corte di Appello di Napoli del 13.11.2023 ) ha dichiarato non dovuti i crediti previdenziali (dichiarando il difetto di giurisdizione per i contributi dovuti al Controparte_6
indicati nella cartella di pagamento impugnata n. 028 2003 00076070 02/000, con la quale
[...] il Concessionario per la Riscossione richiedeva, alla il pagamento dell'importo di € 936.292.24 per CP_1 contributi previdenziali per lavoratori dipendenti e contributi servizio sanitario nazionale - sulla base dei verbali ispettivi redatti dai funzionari dell' e dell'Ispettorato del lavoro, rispettivamente, del 28 Pt_1 novembre 1997 e del 28 gennaio 2000 – relativi al periodo 1° gennaio 1991 /31 ottobre 1999.
E' altresì documentato che, nelle more del giudizio, onde evitare l'esecuzione ed il mancato rilascio del
DURC, la effettuava il pagamento di detti contributi previdenziali, all CP_1 [...]
, in ottemperanza ad un piano di rateizzazione del 5.08.2008, per un importo Controparte_3 complessivo di euro 834.042,00 (Cfr. allegati produzione parte opposta)
In virtù dell'annullamento da parte del Tribunale della impugnata cartella di pagamento e delle pretese contributive ivi indicate, la richiedeva la restituzione delle somme erogate a tale titolo, divenute CP_1 ormai indebite e deducendo di aver ripetutamente sollecitato gli enti pubblici all'accredito degli importi indicati senza ottenere alcun esito, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con il ricorso monitorio.
2 CP_ La otteneva l'opposto decreto ingiuntivo con il quale si ingiungeva all' la restituzione della Pt_1 somma di euro 834.042,42 versata in conto della cartella esattoriale n. 028 2003 00076070 02 000 annullata con la predetta sentenza n. 1499/21 (emessa dal Tribunale di SMCV il 17/05/2021), e passata in giudicato.
Successivamente l' proponeva l'odierna opposizione con la quale non contestava la debenza della Pt_1 predetta somma, portata dal decreto ingiuntivo opposto, ma deduceva il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto competente per legge ad effettuare il suddetto rimborso è il concessionario esattoriale, ora . Controparte_3
Tanto premesso, in punto di fatto, rileva il Tribunale che le somme richieste in restituzione dalla CP_1 sono dunque dovute sulla base del titolo giudiziario, innanzi richiamato, ormai passato in giudicato,
[...] che ha annullato la pretesa contributiva dell' E' altresì documentato – oltre che non contestato - Pt_1
l'intervenuto pagamento, da parte della all' , dell'importo di € CP_1 Controparte_3
834.042,00 (cfr. allegato 7 fascicolo monitorio – certificazione dettaglio pagamenti CP_3
).
[...]
Venendo all'eccezione dell' in relazione al proprio difetto di legittimazione passiva, rileva il Pt_1
Tribunale che la detta eccezione è fondata richiamando la scrivente il proprio orientamento, già espresso, su analoga questione, in numerose sentenze, e condividendosi, altresì, le argomentazioni in diritto dei precedenti giurisprudenziali di merito della locale Corte di Appello, che si richiamano, in tale sede, anche ai sensi dell'art. 118, co. 2 disp. att. c.p.c. (Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione lavoro, Sentenza n. 271/2020; Corte di Appello di Napoli Sezione Lavoro sentenza n. 5114/2018).
L'art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 112/99 ha stabilito che, se le somme iscritte a ruolo pagate dal debitore sono riconosciute indebite, la qual cosa nel caso di specie non è in contestazione, l'ente creditore incarica dell'effettuazione del rimborso il concessionario, che provvede al pagamento invitando il debitore a presentarsi presso i propri sportelli per ritirare il rimborso ovvero ad indicare che intende riceverlo mediante bonifico in conto corrente bancario o postale.
Il comma 1-bis prevede, poi, che “L'agente della riscossione anticipa le somme di cui al comma 1, provvedendo al pagamento:
a) immediatamente, in caso di presentazione dell'avente diritto presso i propri sportelli;
b) entro dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta, in caso di scelta del pagamento mediante bonifico;
in tale caso le somme erogate sono diminuite dell'importo delle relative spese”
Il comma 5 del medesimo articolo stabilisce che gli enti creditori diversi dallo Stato possono, con proprio provvedimento, determinare modalità di rimborso differenti da quella prevista dal comma 1.
Ebbene è proprio in forza della suddetta disposizione che l' ha provveduto ad effettuare tutte le Pt_1 attività propedeutiche al rimborso trasmettendo la documentazione alla LI di SE (ora
3 ) al fine di effettuare l'erogazione delle somme in favore della società Controparte_3 debitrice (cfr. allegati produzione telematica . Pt_1
E' vero che la legge prevede anche la possibilità che l'istituto possa provvedere in proprio al rimborso, ma non può negarsi che nel caso di specie l'istituto non si sia avvalso di tale facoltà tanto è vero che, come può evincersi dalla documentazione allegata dalla società opposta, il pagamento è stato effettuato all' in attuazione del piano di rateizzo del 5.08.2008., approvato Controparte_3 proprio dal suddetto ente (Cfr. allegati prod. opposta piano rateizzo e dettaglio pagamenti).
La circolare 165/2004 conferma che per le somme direttamente incassate dal e non CP_7 riversate all' il rimborso va fatto dal Concessionario come doveva essere nel caso di specie. Pt_1
Ne consegue che l'obbligo di restituzione cade sull' . Controparte_8
A questo punto occorre valutare se sia possibile in tale sede condannare il terzo chiamato in causa, alla restituzione delle suddette somme come richiesto dall' e dalla parte opposta con la memoria Pt_1 difensiva.
Deve essere chiarito che, in linea generale, l'opposizione a decreto ingiuntivo si configura come un giudizio ordinario di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dal creditore opposto (che riveste la posizione sostanziale di attore) e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume la posizione sostanziale di convenuto); in tale giudizio incombe quindi al creditore, per la sua veste sostanziale di attore, ogni onere della prova dei fatti a sostegno della propria pretesa, mentre grava sull'opponente l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass., sez. lav., 17 novembre 1997, n. 11417).
Orbene, va subito rilevato, in rito, che “l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto, e può proporre domanda riconvenzionale, a fondamento della quale può anche dedurre un titolo non strettamente dipendente da quello posto a fondamento della ingiunzione, quando … sia … ravvisabile un collegamento obiettivo tra il titolo fatto valere con l'ingiunzione e la domanda riconvenzionale, tale da rendere opportuna la celebrazione del “simultaneus processus” (cfr. sul punto Cass. sent. n. 6091 del
04.03.2020).
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, dunque, l'opponente, sostanzialmente convenuto, può proporre domande riconvenzionali, mentre l'opposto, sostanzialmente attore, ha i limiti derivanti dalla domanda fatte valere con l'ingiunzione.
Si è detto, infatti, che “Nell'ordinario giudizio di cognizione, che si instaura a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con il ricorso monitorio, salvo il caso in cui, per effetto di una
4 riconvenzionale formulata dall'opponente, egli si venga a trovare, a sua volta, nella posizione processuale di convenuto, al quale non può essere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, mediante la proposizione (eventuale) di una reconventio reconventionis che deve, però, dipendere dal titolo dedotto in causa o da quello che già appartiene alla stessa come mezzo di eccezione ovvero di domanda riconvenzionale” (cfr. Cass. n. 5415 del 2019).
Ad ogni modo la reconventio reconventionis deve dipendere dal titolo dedotto in causa o da quello che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione ovvero di domanda riconvenzionale (Cass. n. 2244 del 2006; Cass. n. 8582 del 2013).
E, del resto, anche la sentenza delle Sezioni unite (Cass. sez. un. n. 26128 del 2010) consente la proposizione di una nuova domanda da parte dell'opposto solo se essa nasca dalle difese dell'opponente contenute nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, e tale circostanza ricorre nel caso in esame, in quanto l'opposto ha richiesto la condanna del terzo alla restituzione delle somme rivendicate, a seguito della eccezione dell' (che ha dedotto il proprio difetto di legittimazione passiva ed ha richiesto di Pt_1 chiamare in causa il terzo - legittimato alla restituzione - ) . Controparte_3
Ancora in relazione alla chiamata in causa del terzo, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, sul punto è pacifico che la detta chiamata sia possibile previa autorizzazione del giudice, che nella fattispecie in esame è pacificamente avvenuta (cfr. ordinanza del 10.05.2024 emessa da questo
Giudice)
Si richiama, al riguardo, Cass. n. 21706/2019, in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, ove l'opponente, deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva in merito al pagamento richiesto con il provvedimento di ingiunzione, chiedeva chiamarsi in causa un terzo al fine di tenerlo indenne ovvero condannare quest'ultima al pagamento di tutte le somme pretese in giudizio.
Secondo l'interpretazione costante di questa Corte, l'opponente a decreto ingiuntivo, che intenda chiamare i n causa un terzo, non può direttamente citarlo per la prima udienza ma deve chiedere al giudice, nell'atto di opposizione, di essere a ciò autorizzato. Ciò in quanto, nel procedimento per ingiunzione, per effetto dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto anche in ordine ai poteri ed alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti. Ne consegue che, sebbene il disposto dell'art. 269 c.p.c., che disciplina le modalità della chiamata di terzo in causa, non si concilia con l'opposizione al decreto, in ogni caso l'opponente deve citare unicamente il soggetto istante per l'ingiunzione, e contemporaneamente chiedere al giudice l'autorizzazione a chiamare in giudizio il terzo al quale ritenga comune la causa sulla base dell'esposizione dei fatti e delle considerazioni giuridiche contenute nel ricorso per decreto (Cass. Sez.
1, 29/10/2015, n. 22113; Cass. Sez. 2, 14/05/2014, n. 10610; Cass. Sez. 3, 01/03/2007, n. 4800; Cass.
Sez. 2, 16/07/2004, n. 13272; Cass. Sez. 1, 27/06/2000, n. 8718).
5 Da ciò discende evidentemente che, ove sia stata chiesta l'autorizzazione alla chiamata in causa di un terzo e la stessa sia stata autorizzata, come nel caso di specie, ed il terzo si sia costituito, quest'ultimo ha ormai assunto la qualità di parte e come tale può essere condannata al pagamento delle somme spettanti alla in quanto soggetto legittimato passivo alla restituzione degli importi indicati e divenuti CP_1 indebiti.
Nelle more del giudizio le parti rappresentavano che l' aveva effettuato un Controparte_3 rimborso parziale in favore della pari ad euro 478.700,39 (cfr. note sostitutive depositate CP_1 per l'udienza del 07.04.2025: “ l'opposta nella posizione originaria, dandosi atto che da ultimo la ha CP_1 ricevuto il rimborso soltanto parziale di euro 478.700,39” e doc. depositata da in data 31.03.2025) . Pt_1
Pertanto il procuratore di parte ricorrente ha rappresentato il pagamento parziale della somma rivendicata.
Ne consegue che va dichiarata, parte cessata la materia del contendere in relazione all'importo innanzi indicato.
Permane , tuttavia, il diritto della società opposta alla percezione della residua somma di euro
355.341,61
Pertanto, il decreto ingiuntivo in oggetto va revocato e, per l'effetto l' Controparte_3 va condannata al pagamento della residua somma di euro 355.341,61 oltre interessi legali dalla data in cui il pagamento è divenuto definitivamente indebito (passaggio in giudicato della sentenza n.
1499/2021), fino al soddisfo.
Non sussistono i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c. tenuto conto che nulla è stato dedotto e provato in relazione ai danni subiti.
Le spese di lite tra la e l' sono interamente compensate, stante la controvertibilità e CP_1 Pt_1 complessità della questione giuridica sottesa relativa al difetto di legittimazione passiva dell . Pt_1
Tenuto conto della complessità della vicenda esaminata, sia in diritto che in fatto, le spese di lite tra la e l' sono compensate nella misura della metà. La restante CP_1 Controparte_3 metà segue la soccombenza ed è pertanto posta a carico dell'Agente per la Riscossione e si liquida, come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore della dichiaratosi antistatario. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo Pt_1 opposto n. 322/2023
2) dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla richiesta di pagamento della somma di euro 478.700,39
6 3) condanna l' al pagamento in favore della opposta del Controparte_3 CP_1 residuo importo di € 355.341,61 oltre interessi legali come indicato in parte motiva
4) condanna l' al pagamento di metà delle spese di lite detta metà che Controparte_3 liquida in euro 7.620,00 oltre iva cpa e spese generali come per legge, con distrazione in favore dell'avvocato Massimo Villa, compensando tra le dette parti la restante metà delle spese di lite
5) compensa interamente le spese di lite tra l' e la Pt_1 CP_1
Si comunichi
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere data di deposito Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella
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