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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIII, sentenza 06/02/2026, n. 1762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1762 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1762/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 33, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
LETTIERI NICOLA, Giudice monocratico in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1832/2025 depositato il 17/01/2025
proposto da
Ricorrete_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 0020244223 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 0020244223 TARI 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1274/2026 depositato il
05/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La ricorrente impugnava l'avviso di accertamento esecutivo n. 112401433631, notificato da
Roma Capitale, con il quale le si ingiungeva il pagamento di complessivi euro 2.638,00 per omessa dichiarazione TARI e TEFA, per gli anni 2022-2023, in relazione all'immobile sito in Roma al viale Indirizzo_1
. La parte ricorrente deduceva di aver acquistato l'immobile in data 14.06.2022 e di averlo ceduto in locazione a terzi (Società_1 srl) il 15.07.2022, per cui l'Ufficio era incorso in un errore nell'identificazione del soggetto tenuto al pagamento.
2. Quanto alla difesa erariale convenuta (AMA e Comune di Roma), AMA eccepiva la carenza di legittimazione passiva, essendo l'emissione degli atti tributari di competenza dell'autorità comunale, mentre
Roma Capitale deduceva che la parte ricorrente non avesse debitamente e tempestivamente comunicato l'inizio della detenzione da parte del locatario né di aver dato prova dell'effettivo assolvimento della tassa da parte di quest'ultimo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte operative suscettibili di produrre rifiuti urbani (art. 1, commi 641 e 642, primo periodo, della legge n. 147 del 2013) ed il possessore o detentore ha l'obbligo di dichiarare tempestivamente al
Comune tale situazione di possesso o detenzione, che legittima il Comune stesso a richiedere il pagamento della tassa. Al verificarsi di uno degli eventi possibili e teoricamente produttivi dell'effetto di far venir meno la legittimazione passiva al pagamento della tassa (ad esempio, vendita dell'immobile, locazione ad altri, risoluzione anticipata del contratto di locazione, ecc.), il possessore o detentore ha poi l'onere di comunicare al Comune la perdita della proprietà o del possesso al fine di evitare di essere ulteriormente sottoposto ad imposizione fiscale.
2. E' pertanto corretta l'argomentazione di parte ricorrente secondo cui la dichiarazione di detenzione ai fini del pagamento delle tasse sui rifiuti competeva al conduttore dell'unità immobiliare incisa dalla pretesa tributaria, né incombeva sul proprietario alcun obbligo specifico di comunicazione al Comune, se non quello generale di registrazione del contratto, né tantomeno sussisteva a suo carico un'obbligazione in solido in caso di mancato pagamento del contribuente a ciò tenuto, atteso il tenore dell'art. 1 comma 642 della legge menzionata il quale stabilisce che la TARI è dovuta solo da chi possiede o detiene a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, suscettibili di produrre rifiuti urbani, non anche dal proprietario non possessore.
3. Quanto al governo delle spese, il quale è consequenziale ed accessorio rispetto alla definizione del giudizio, potendo perciò la condanna al relativo pagamento legittimamente essere emessa - ex articoli
91 e, ove il caso, 96 comma 3 c.p.c. -, a carico della parte soccombente - che ad ogni buon conto deve individuarsi facendo ricorso al principio di causalità (Cass. Sez. II, sentenza n. 189 del 09.01.2017) -, anche d'ufficio ed in difetto di una esplicita richiesta in tal senso della parte vittoriosa (Cass. Civ., sentenza n°
42/2012), le stesse seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria accoglie il ricorso, condannando l'Ufficio al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente e costituita, che si liquidano complessivamente (spese vive e onorari) in euro
700,00.
Così deciso in Roma il 4 febbraio 2026.
Il Giudice Monocratico
Dott. Nicola Lettieri
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 33, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
LETTIERI NICOLA, Giudice monocratico in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1832/2025 depositato il 17/01/2025
proposto da
Ricorrete_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 0020244223 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 0020244223 TARI 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1274/2026 depositato il
05/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La ricorrente impugnava l'avviso di accertamento esecutivo n. 112401433631, notificato da
Roma Capitale, con il quale le si ingiungeva il pagamento di complessivi euro 2.638,00 per omessa dichiarazione TARI e TEFA, per gli anni 2022-2023, in relazione all'immobile sito in Roma al viale Indirizzo_1
. La parte ricorrente deduceva di aver acquistato l'immobile in data 14.06.2022 e di averlo ceduto in locazione a terzi (Società_1 srl) il 15.07.2022, per cui l'Ufficio era incorso in un errore nell'identificazione del soggetto tenuto al pagamento.
2. Quanto alla difesa erariale convenuta (AMA e Comune di Roma), AMA eccepiva la carenza di legittimazione passiva, essendo l'emissione degli atti tributari di competenza dell'autorità comunale, mentre
Roma Capitale deduceva che la parte ricorrente non avesse debitamente e tempestivamente comunicato l'inizio della detenzione da parte del locatario né di aver dato prova dell'effettivo assolvimento della tassa da parte di quest'ultimo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte operative suscettibili di produrre rifiuti urbani (art. 1, commi 641 e 642, primo periodo, della legge n. 147 del 2013) ed il possessore o detentore ha l'obbligo di dichiarare tempestivamente al
Comune tale situazione di possesso o detenzione, che legittima il Comune stesso a richiedere il pagamento della tassa. Al verificarsi di uno degli eventi possibili e teoricamente produttivi dell'effetto di far venir meno la legittimazione passiva al pagamento della tassa (ad esempio, vendita dell'immobile, locazione ad altri, risoluzione anticipata del contratto di locazione, ecc.), il possessore o detentore ha poi l'onere di comunicare al Comune la perdita della proprietà o del possesso al fine di evitare di essere ulteriormente sottoposto ad imposizione fiscale.
2. E' pertanto corretta l'argomentazione di parte ricorrente secondo cui la dichiarazione di detenzione ai fini del pagamento delle tasse sui rifiuti competeva al conduttore dell'unità immobiliare incisa dalla pretesa tributaria, né incombeva sul proprietario alcun obbligo specifico di comunicazione al Comune, se non quello generale di registrazione del contratto, né tantomeno sussisteva a suo carico un'obbligazione in solido in caso di mancato pagamento del contribuente a ciò tenuto, atteso il tenore dell'art. 1 comma 642 della legge menzionata il quale stabilisce che la TARI è dovuta solo da chi possiede o detiene a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, suscettibili di produrre rifiuti urbani, non anche dal proprietario non possessore.
3. Quanto al governo delle spese, il quale è consequenziale ed accessorio rispetto alla definizione del giudizio, potendo perciò la condanna al relativo pagamento legittimamente essere emessa - ex articoli
91 e, ove il caso, 96 comma 3 c.p.c. -, a carico della parte soccombente - che ad ogni buon conto deve individuarsi facendo ricorso al principio di causalità (Cass. Sez. II, sentenza n. 189 del 09.01.2017) -, anche d'ufficio ed in difetto di una esplicita richiesta in tal senso della parte vittoriosa (Cass. Civ., sentenza n°
42/2012), le stesse seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria accoglie il ricorso, condannando l'Ufficio al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente e costituita, che si liquidano complessivamente (spese vive e onorari) in euro
700,00.
Così deciso in Roma il 4 febbraio 2026.
Il Giudice Monocratico
Dott. Nicola Lettieri