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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/01/2025, n. 545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 545 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 90739/2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- QUARTA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Biancamaria
Pisciotta pronunzia la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 90739 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2011 e vertente
TRA
(c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(c.f. ), (c.f.
[...] C.F._2 Parte_3
), nella qualità di eredi della de cuius C.F._3 Per_1
e (c.f. )
[...] Parte_4 C.F._4
nella qualità di unico erede testamentario del de cuius , Persona_2
tutti rappresentati e difesi dall'avv.to Maria Pezzullo presso il cui studio, sito in GR EV (Na) alla Via V. Cimmino n. 12, sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti;
-ATTORI-
E
Par
(C.F. ), nella qualità di Controparte_1 C.F._5 erede della de cuius , rappresentata e difesa dall'avv. Amalia Persona_1
Granata presso il cui studio, sito in Napoli alla Via Cassano n. 101, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
-ATTRICE-
E
, residente in [...]; Controparte_2
-CONVENUTA CONTUMACE-
E
, residente in [...]
33/4; , residente in [...]
Cavalieri di Vittorio Veneto n. 47; , residente in CP_5
TA (Na) alla via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 77;
[...]
, residente in [...]; CP_6
, residente in [...]; CP_7
-CONVENUTI CONTUMACI-
NONCHé
, residente in [...]
n.3; e in qualità di genitori Controparte_9 CP_10
esercenti la capacità genitoriale sul minore;
Persona_3 CP_11
, nato a [...] il [...]; , nata
[...] Controparte_12
a Giugliano in Campania (Na) il 25/07/2018, tuttu nella qualità di eredi di
; Persona_4
-CONVENUTI CONTUMACI-
NONCHé
DI (C.F. , CP_13 C.F._6 [...]
n persona del suo amm.re Controparte_14
pro tempore (P.I. , (C.F. P.IVA_1 Controparte_15
in proprio e nella qualità di socio amministratore della C.F._7
Controparte_14 CP_16
(c.f. ) in proprio e nella qualità di
[...] C.F._8
socio amministratore della , Controparte_14
tutti rappresenti e difesi dall'Avv. Francesco Conte presso il cui studio, sito in
San Marcellino (CE) alla Via Gramsci n. 10, sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti;
-CONVENUTI-
- 2 -
Conclusioni: come da atti e verbali di causa, da note di trattazione scritta per l'udienza del 27/09/2024 e da comparse conclusionali.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente questo Giudice dà atto di redigere la presente sentenza secondo il disposto di cui all'art. 135 c.p.c. e 118 disp. Att. c.p.c. come novellati dalla l. n. 69/2009, secondo cui la sentenza contiene “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Con atto di citazione, ritualmente notificato, e Persona_2
adivano l'intestato Tribunale - Sez. Distaccata di Marano Persona_1
esponendo: - di essere comproprietari pro quota di alcuni beni immobili siti in
Giugliano in Campania, contrada Santo Spirito e precisamente degli immobili iscritti al NCT alla partita 663, fgl. 2, nn. 41, 110, 114, 119, 164, 174 e alla partita n. 15676, fgl. 2, n. 163 per complessiva superficie di mq. 11.848, per averne fatto acquisto iure ereditario; - che nella sua Persona_5
qualità di curatrice del fallimento delle coeredi e Parte_5 [...]
aveva venduto a con atto del 14/6/2000, Per_6 Persona_7
l'intero terreno sito in Giugliano iscritto al NCEU part. 15676. Foglio 2, particella 163 nonché, successivamente, con atto del 25/03/2004, la quota pari a 40/100 delle zonette di terreno site in Giugliano in Campania e iscritte al
NCEU alle particelle nn. 110, 174, 41, 164, 114, 119 di superfice complessiva di mq. 5669; - che era stato, di conseguenza, instaurato giudizio di responsabilità nei confronti della curatrice fallimentare in quanto si riteneva che i diritti delle coeredi e avessero Parte_5 Persona_6
consistenza inferiore rispetto a quelli oggetto di cessione;
- che il diritto di comproprietà degli attori sui predetti beni concorreva con quello degli altri coeredi, quali: , , Persona_4 Controparte_2 Controparte_3 [...]
e - CP_4 CP_5 CP_7 Controparte_6 Persona_7 che, tuttavia, l'intera proprietà immobiliare di cui sopra era nella esclusiva disponibilità di e dei figli di quest'ultima, Persona_7 CP_15
- 3 -
e che impedivano ai terzi l'accesso e che CP_9 Controparte_16
tramite la società gestivano Controparte_14
i beni e i frutti dell'intero compendio immobiliare.
Tanto premesso gli originari attori citavano in giudizio tutti i coeredi nonché la Persona_7 Controparte_14
e affinché il Tribunale,
[...] Controparte_15 Controparte_16
previa nomina di un amministratore giudiziario che gestisse, medio tempore, i beni immobili siti in Giugliano in Campania, contrada Santo Spirito iscritti al
NCT alla partita 663, fgl. 2, nn. 41, 110, 114, 119, 164, 174 e alla partita n.
15676, fgl. 2 , n. 163 per complessiva superficie di mq. 11.848, accertasse e dichiarasse l'inefficacia e/o inopponibilità nei confronti di Persona_2
e delle vendite effettuate in favore di Controparte_17 Persona_7
e, per l'effetto, accertasse che Persona_7 Controparte_15
nonché la Controparte_16 Controparte_14
non avevano titolo per occupare e fruire degli immobili oggetto
[...]
delle vendite effettuate in data 14/06/2000 e in data 25/03/2004 con condanna degli stessi all'immediato rilascio e/o restituzione dei beni nonché condanna degli stessi al pagamento di un'indennità di occupazione a partire dal
14/06/2000; chiedevano, altresì, anche la divisione di tutti i beni oggetto di causa, vinte le spese di lite.
In data 9/06/2011 si costituiva in giudizio Persona_4
eccependo, in primo luogo, la carenza di legittimazione attiva di;
Per_2
nel merito, nell' ipotesi di declaratoria di inefficacia del contratto di vendita dell'intero terreno sito in Giugliano in Campania, ovvero di una sua quota, chiedeva al Tribunale di dichiarare lo stesso non opponibile nei suoi confronti, con condanna dei convenuti la Persona_7 [...]
e Controparte_14 Controparte_15
al rilascio dell'immobile nonché al pagamento di Controparte_16 un'indennità di occupazione commisurata al valore di mercato del bene;
- 4 -
chiedeva, poi, procedersi alla divisione e assegnazione delle quote dei beni tra i comunisti, vinte le spese di lite.
In data 11/01/2012 si costituivano in giudizio anche Persona_7
nonché la Controparte_15 Controparte_16 [...]
i quali eccepivano, sia la carenza di Controparte_14
legittimazione attiva degli attori che la prescrizione del diritto dagli stessi azionato in giudizio. Ritenevano, pertanto, la domanda infondata sia in fatto che in diritto e ne chiedevano il rigetto, vinte le spese di lite.
Restavano, invece, contumaci Controparte_2 CP_4
. CP_5 CP_7 Controparte_6 Controparte_3
Ammessa ed espletata prova orale, il precedente istruttore, dott.ssa con provvedimento reso in data 25/09/2018 disponeva ctu al Persona_8
fine di individuare il bene oggetto di divisione e predisporre un progetto di divisione con eventuali conguagli in danaro affidando l'incarico all'ing.
. Per_9
Dopo alcuni rinvii chiesti dal tecnico nominato dal Tribunale al fine di tentare la conciliazione della lite la consulenza veniva depositata in data
15/10/2019.
Mutati nel corso del giudizio vari istruttori, la causa, a seguito dell'udienza svoltasi tramite il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c veniva riservata, per la prima volta, in decisione dal precedente istruttore con provvedimento reso in data 1° giugno 2021 nel quale, tra l'altro, il giudicante precisava che “ rilevato che solo quest'ultimo (= attore) ha ridepositato la produzione di parte mentre le produzioni delle altre parti risultano ritirate in corso di lite, come da annotazione a margine dei verbali,
e non più ridepositate;
ricordato che il termine ultimo per il rideposito è quello per il deposito della comparsa conclusionale…”
Successivamente con ordinanza resa in data 20/11/2021 la causa veniva dallo stesso rimessa sul ruolo al fine di verificare la corretta instaurazione del contraddittorio nonché permettere alle parti il provare il
- 5 -
passaggio in giudicato delle sentenze n. 4148/2002 e n. 3309/2005 (alla quale fu fatta riserva di appello), e quella definitiva n. 1983/2013 richiamate negli scritti difensivi.
Il giudizio, rimesso in istruttoria, veniva, poi, interrotto in data
1/04/2022 in quanto la procuratrice di si era cancellata Persona_1
volontariamente dall'albo degli avvocati.
In data 16/06/2022 si costituivano in giudizio , Parte_1 [...]
e in qualità di eredi di Parte_2 Parte_3 Persona_1
deceduta in data 9/05/2017, chiedendo la prosecuzione del giudizio.
Successivamente, riassunto il giudizio, lo stesso veniva assegnato alla scrivente, subentrata nella gestione del ruolo a far data dal 5/09/2022.
All'udienza del 28/10/2022 veniva nuovamente dichiarata l'interruzione del procedimento stante la dichiarazione, in udienza, di morte sia di , avvenuta in data 3/11/2018, che , Persona_4 Persona_2
avvenuta in data 28/01/2021.
Gli eredi di , , e Persona_1 Parte_1 Parte_2
riassumevano ancora una volta il giudizio che veniva, così, Parte_3
rinviato all'udienza del 28/04/2023.
Dopo un primo rinvio concesso per permettere alle parti di provare la notifica del ricorso in riassunzione, il Tribunale, con provvedimento reso in data 23/06/2023, esaminati gli atti, rilevava che non si era perfezionata la notifica in riassunzione nei confronti di e e CP_4 CP_5 pertanto così disponeva “Autorizza la parte alla rinotifica dell'atto di citazione in riassunzione entro il 31 luglio 2023; onera la parte al deposito entro la prossima anche del certificato di residenza storica di CP_4
e nonché allo stato di famiglia integrale dei de cuius al fine di CP_5
valutare la corretta integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le parti citate in giudizio”.
Intanto, in data 8/11/2023 si costituiva in giudizio anche
[...]
sempre in qualità di erede del de cuius . Parte_4 Persona_2
- 6 -
Pertanto, la scrivente, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte del 7/11/2023, ritenendo necessario che le tutte le parti in causa dessero prova dalla loro legittimazione ad agire in giudizio anche al fine di verificare la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di altri soggetti, rinviava la causa al 26/03/2024. In tale sede i procuratori chiedevano un rinvio della causa stante la pendenza di trattative di bonario componimento della controversia in stato di definizione avanzato.
Alla successiva udienza del 7/05/2024, non essendosi raggiunto alcuno accordo transattivo tra le parti, la difesa degli eredi degli originari attori chiedeva di “essere autorizzata ad integrare il contraddittorio nei confronti dei genitori esercenti la potestà genitoriale dei minori chiamati all'eredità nello specifico nato il [...] quale figlio minore di Persona_10
che, chiamato all'eredità dal de cuius con Persona_11 Persona_2 testamento pubblico, ha rinunciato all'eredità come da documentazione depositata in atti nonché , nato il [...], figlio di CP_11 Per_12
e nata il [...], figlia di , eredi
[...] Controparte_12 Per_13 legittimi del de cuius che hanno rinunciato all'eredità come Persona_4
da documentazione in atti”.
La causa, ritenuta matura per la decisione, veniva quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 27/09/2024 per essere in quella sede riservata in decisione previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Così ricostruita la complessa vicenda giudiziaria oggetto di causa osserva, in via preliminare, il Tribunale che non risultano depositate nel fascicolo d'ufficio cartaceo né tantomeno nel fascicolo telematico le produzioni delle originarie parti in causa che come risulta dai verbali in atti erano state dalle stesse ritirate (cfr. verbale dell'1/04/2022).
Com'è noto, “il secondo comma dell'art. 169 c.p.c., quando dice che il fascicolo ritirato ritualmente per come consentito direttamente dalla legge all'atto della rimessione della causa al collegio, cioè in decisione, dev'essere
- 7 -
ridepositato “al più tardi al momento del deposito della comparsa conclusionale”, prevede un termine che, per il tenore della norma, certamente dev'essere inteso come perentorio agli effetti del secondo comma dell'art. 153 c.p.c., poiché, com'è stato correttamente detto in dottrina, la proclamazione dell'avverbio "espressamente" come condizione di perentorietà di un termine stabilito dalla legge va intesa nel senso che deve sussistere una previsione di legge che in modo inequivoco sottenda la perentorietà, e, dunque, dire che il rideposito deve avvenire “al più tardi” implica una siffatta previsione” (cfr. Cass. n. 28462/2013).
Nel caso in esame le parti non hanno provveduto al rideposito delle rispettive produzioni pertanto il Tribunale terrà conto solo degli atti che risultano, allo stato, depositati in applicazione dei principi espressi dalla
Suprema Corte di Cassazione secondo cui “ Il giudice che accerti che una parte ha ritualmente ritirato, ex art. 169 c.p.c., il proprio fascicolo, senza che poi risulti, al momento della decisione, nuovamente depositato o reperibile, non è tenuto, in difetto di annotazioni della cancelleria e di ulteriori allegazioni indiziarie attinenti a fatti che impongano accertamenti presso quest'ultima, a rimettere la causa sul ruolo per consentire alla medesima parte di ovviare alla carenza riscontrata, ma ha il dovere di decidere la controversia allo stato degli atti” (cfr. Cass. Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 2264 del 26/01/2022 (Rv. 663863 - 01)).
Tanto premesso va dichiarata l'estinzione del presente procedimento.
Ed infatti gli odierni attori, a seguito dell'ultima riassunzione del giudizio avvenuta in data 5/01/2023, non ottemperavano a quanto disposto nel decreto del 20/01/2023 laddove il Tribunale aveva previsto “fissa per la prosecuzione del giudizio l'udienza del 28 aprile 2023, ore 12:00 assegnando termine per la notifica del ricorso e del presente decreto a cura dell'istante a coloro che debbono costituirsi per proseguire il processo entro e non oltre il
10 marzo 2023”.
- 8 -
Le parti, tuttavia, non provvedevano nel termine perentorio assegnato dal giudice ad integrare il contraddittorio: ed infatti entro il 10 marzo 2023 non venivano citati in giudizio, come poi confermato anche all'udienza del
7/05/2024 dalla dall'avv. Granata Amalia, anche per delega dell'avv.
Pezzullo, né (figlio minorenne di , Persona_10 Persona_11
chiamato all'eredità di che vi aveva, però, rinunciato), Persona_2
nato in data [...], né tantomeno alcuni degli eredi legittimi di
[...]
e nello specifico: , nato il [...], figlio di Per_4 CP_11 Per_12
e nata il [...], figlia di .
[...] Controparte_12 Per_13
Entrambe le figlie di avevano, infatti, rinunciato all'eredità Persona_4
del padre in data 4/2/2019 come si evince dal deposito effettuato dalla difesa di parte attrice già in data 26/05/2023.
Tanto premesso, trova, dunque, applicazione, nel caso di specie, l'art. 307 co. III c.p.c. secondo cui “Oltre che nei casi previsti dai commi precedenti, e salvo diverse disposizioni di legge, il processo si estingue altresì qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato
a fissarlo. Quando la legge autorizza il giudice a fissare il termine, questo non può essere inferiore ad un mese né superiore a tre”.
Ebbene, stante l'inattività delle parti, che non hanno riassunto nel termine perentorio assegnato dal Tribunale, il giudizio nei confronti di tutte le parti interessate che rivestivano, altresì, la natura di contraddittori necessari tenuto conto dell'oggetto delle domande proposte, va pronunciato provvedimento di estinzione del processo che avendo contenuto decisorio viene assunto in forma di sentenza (cfr. Cass. Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 26914 del 26/11/2020 (Rv. 659926 - 01)).
Nulla per spese tenuto conto della circostanza che all'integrazione del contraddittorio non era onerata non soltanto la parte attrice, ma chiunque aveva interesse a impedire l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 307
- 9 -
c.p.c.: ne consegue che, nei confronti di una sentenza con la quale sia stata pronunziata l'estinzione del processo per inattività delle parti, è impossibile identificare quale sia la parte soccombente sulla quale far gravare le spese di lite (cfr. Cass. n. 3967/2012).
Le spese di C.T.U., ferma restando la solidarietà passiva fra tutte le parti nei confronti del consulente in base ai decreti di liquidazione del
19/06/2020 e del 29/06/2020 (cfr. Cass. civ., sent. n. 28094 del 30/12/2009), si pongono nei rapporti interni carico di tutte le parti costituite in misura uguale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) dichiara estinto il giudizio;
2) nulla per le spese;
3) pone le spese di ctu a carico di tutte le parte costituite in misura uguale.
Così deciso in Napoli, il 17 gennaio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Biancamaria Pisciotta
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- QUARTA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Biancamaria
Pisciotta pronunzia la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 90739 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2011 e vertente
TRA
(c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(c.f. ), (c.f.
[...] C.F._2 Parte_3
), nella qualità di eredi della de cuius C.F._3 Per_1
e (c.f. )
[...] Parte_4 C.F._4
nella qualità di unico erede testamentario del de cuius , Persona_2
tutti rappresentati e difesi dall'avv.to Maria Pezzullo presso il cui studio, sito in GR EV (Na) alla Via V. Cimmino n. 12, sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti;
-ATTORI-
E
Par
(C.F. ), nella qualità di Controparte_1 C.F._5 erede della de cuius , rappresentata e difesa dall'avv. Amalia Persona_1
Granata presso il cui studio, sito in Napoli alla Via Cassano n. 101, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
-ATTRICE-
E
, residente in [...]; Controparte_2
-CONVENUTA CONTUMACE-
E
, residente in [...]
33/4; , residente in [...]
Cavalieri di Vittorio Veneto n. 47; , residente in CP_5
TA (Na) alla via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 77;
[...]
, residente in [...]; CP_6
, residente in [...]; CP_7
-CONVENUTI CONTUMACI-
NONCHé
, residente in [...]
n.3; e in qualità di genitori Controparte_9 CP_10
esercenti la capacità genitoriale sul minore;
Persona_3 CP_11
, nato a [...] il [...]; , nata
[...] Controparte_12
a Giugliano in Campania (Na) il 25/07/2018, tuttu nella qualità di eredi di
; Persona_4
-CONVENUTI CONTUMACI-
NONCHé
DI (C.F. , CP_13 C.F._6 [...]
n persona del suo amm.re Controparte_14
pro tempore (P.I. , (C.F. P.IVA_1 Controparte_15
in proprio e nella qualità di socio amministratore della C.F._7
Controparte_14 CP_16
(c.f. ) in proprio e nella qualità di
[...] C.F._8
socio amministratore della , Controparte_14
tutti rappresenti e difesi dall'Avv. Francesco Conte presso il cui studio, sito in
San Marcellino (CE) alla Via Gramsci n. 10, sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti;
-CONVENUTI-
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Conclusioni: come da atti e verbali di causa, da note di trattazione scritta per l'udienza del 27/09/2024 e da comparse conclusionali.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente questo Giudice dà atto di redigere la presente sentenza secondo il disposto di cui all'art. 135 c.p.c. e 118 disp. Att. c.p.c. come novellati dalla l. n. 69/2009, secondo cui la sentenza contiene “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Con atto di citazione, ritualmente notificato, e Persona_2
adivano l'intestato Tribunale - Sez. Distaccata di Marano Persona_1
esponendo: - di essere comproprietari pro quota di alcuni beni immobili siti in
Giugliano in Campania, contrada Santo Spirito e precisamente degli immobili iscritti al NCT alla partita 663, fgl. 2, nn. 41, 110, 114, 119, 164, 174 e alla partita n. 15676, fgl. 2, n. 163 per complessiva superficie di mq. 11.848, per averne fatto acquisto iure ereditario; - che nella sua Persona_5
qualità di curatrice del fallimento delle coeredi e Parte_5 [...]
aveva venduto a con atto del 14/6/2000, Per_6 Persona_7
l'intero terreno sito in Giugliano iscritto al NCEU part. 15676. Foglio 2, particella 163 nonché, successivamente, con atto del 25/03/2004, la quota pari a 40/100 delle zonette di terreno site in Giugliano in Campania e iscritte al
NCEU alle particelle nn. 110, 174, 41, 164, 114, 119 di superfice complessiva di mq. 5669; - che era stato, di conseguenza, instaurato giudizio di responsabilità nei confronti della curatrice fallimentare in quanto si riteneva che i diritti delle coeredi e avessero Parte_5 Persona_6
consistenza inferiore rispetto a quelli oggetto di cessione;
- che il diritto di comproprietà degli attori sui predetti beni concorreva con quello degli altri coeredi, quali: , , Persona_4 Controparte_2 Controparte_3 [...]
e - CP_4 CP_5 CP_7 Controparte_6 Persona_7 che, tuttavia, l'intera proprietà immobiliare di cui sopra era nella esclusiva disponibilità di e dei figli di quest'ultima, Persona_7 CP_15
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e che impedivano ai terzi l'accesso e che CP_9 Controparte_16
tramite la società gestivano Controparte_14
i beni e i frutti dell'intero compendio immobiliare.
Tanto premesso gli originari attori citavano in giudizio tutti i coeredi nonché la Persona_7 Controparte_14
e affinché il Tribunale,
[...] Controparte_15 Controparte_16
previa nomina di un amministratore giudiziario che gestisse, medio tempore, i beni immobili siti in Giugliano in Campania, contrada Santo Spirito iscritti al
NCT alla partita 663, fgl. 2, nn. 41, 110, 114, 119, 164, 174 e alla partita n.
15676, fgl. 2 , n. 163 per complessiva superficie di mq. 11.848, accertasse e dichiarasse l'inefficacia e/o inopponibilità nei confronti di Persona_2
e delle vendite effettuate in favore di Controparte_17 Persona_7
e, per l'effetto, accertasse che Persona_7 Controparte_15
nonché la Controparte_16 Controparte_14
non avevano titolo per occupare e fruire degli immobili oggetto
[...]
delle vendite effettuate in data 14/06/2000 e in data 25/03/2004 con condanna degli stessi all'immediato rilascio e/o restituzione dei beni nonché condanna degli stessi al pagamento di un'indennità di occupazione a partire dal
14/06/2000; chiedevano, altresì, anche la divisione di tutti i beni oggetto di causa, vinte le spese di lite.
In data 9/06/2011 si costituiva in giudizio Persona_4
eccependo, in primo luogo, la carenza di legittimazione attiva di;
Per_2
nel merito, nell' ipotesi di declaratoria di inefficacia del contratto di vendita dell'intero terreno sito in Giugliano in Campania, ovvero di una sua quota, chiedeva al Tribunale di dichiarare lo stesso non opponibile nei suoi confronti, con condanna dei convenuti la Persona_7 [...]
e Controparte_14 Controparte_15
al rilascio dell'immobile nonché al pagamento di Controparte_16 un'indennità di occupazione commisurata al valore di mercato del bene;
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chiedeva, poi, procedersi alla divisione e assegnazione delle quote dei beni tra i comunisti, vinte le spese di lite.
In data 11/01/2012 si costituivano in giudizio anche Persona_7
nonché la Controparte_15 Controparte_16 [...]
i quali eccepivano, sia la carenza di Controparte_14
legittimazione attiva degli attori che la prescrizione del diritto dagli stessi azionato in giudizio. Ritenevano, pertanto, la domanda infondata sia in fatto che in diritto e ne chiedevano il rigetto, vinte le spese di lite.
Restavano, invece, contumaci Controparte_2 CP_4
. CP_5 CP_7 Controparte_6 Controparte_3
Ammessa ed espletata prova orale, il precedente istruttore, dott.ssa con provvedimento reso in data 25/09/2018 disponeva ctu al Persona_8
fine di individuare il bene oggetto di divisione e predisporre un progetto di divisione con eventuali conguagli in danaro affidando l'incarico all'ing.
. Per_9
Dopo alcuni rinvii chiesti dal tecnico nominato dal Tribunale al fine di tentare la conciliazione della lite la consulenza veniva depositata in data
15/10/2019.
Mutati nel corso del giudizio vari istruttori, la causa, a seguito dell'udienza svoltasi tramite il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c veniva riservata, per la prima volta, in decisione dal precedente istruttore con provvedimento reso in data 1° giugno 2021 nel quale, tra l'altro, il giudicante precisava che “ rilevato che solo quest'ultimo (= attore) ha ridepositato la produzione di parte mentre le produzioni delle altre parti risultano ritirate in corso di lite, come da annotazione a margine dei verbali,
e non più ridepositate;
ricordato che il termine ultimo per il rideposito è quello per il deposito della comparsa conclusionale…”
Successivamente con ordinanza resa in data 20/11/2021 la causa veniva dallo stesso rimessa sul ruolo al fine di verificare la corretta instaurazione del contraddittorio nonché permettere alle parti il provare il
- 5 -
passaggio in giudicato delle sentenze n. 4148/2002 e n. 3309/2005 (alla quale fu fatta riserva di appello), e quella definitiva n. 1983/2013 richiamate negli scritti difensivi.
Il giudizio, rimesso in istruttoria, veniva, poi, interrotto in data
1/04/2022 in quanto la procuratrice di si era cancellata Persona_1
volontariamente dall'albo degli avvocati.
In data 16/06/2022 si costituivano in giudizio , Parte_1 [...]
e in qualità di eredi di Parte_2 Parte_3 Persona_1
deceduta in data 9/05/2017, chiedendo la prosecuzione del giudizio.
Successivamente, riassunto il giudizio, lo stesso veniva assegnato alla scrivente, subentrata nella gestione del ruolo a far data dal 5/09/2022.
All'udienza del 28/10/2022 veniva nuovamente dichiarata l'interruzione del procedimento stante la dichiarazione, in udienza, di morte sia di , avvenuta in data 3/11/2018, che , Persona_4 Persona_2
avvenuta in data 28/01/2021.
Gli eredi di , , e Persona_1 Parte_1 Parte_2
riassumevano ancora una volta il giudizio che veniva, così, Parte_3
rinviato all'udienza del 28/04/2023.
Dopo un primo rinvio concesso per permettere alle parti di provare la notifica del ricorso in riassunzione, il Tribunale, con provvedimento reso in data 23/06/2023, esaminati gli atti, rilevava che non si era perfezionata la notifica in riassunzione nei confronti di e e CP_4 CP_5 pertanto così disponeva “Autorizza la parte alla rinotifica dell'atto di citazione in riassunzione entro il 31 luglio 2023; onera la parte al deposito entro la prossima anche del certificato di residenza storica di CP_4
e nonché allo stato di famiglia integrale dei de cuius al fine di CP_5
valutare la corretta integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le parti citate in giudizio”.
Intanto, in data 8/11/2023 si costituiva in giudizio anche
[...]
sempre in qualità di erede del de cuius . Parte_4 Persona_2
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Pertanto, la scrivente, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte del 7/11/2023, ritenendo necessario che le tutte le parti in causa dessero prova dalla loro legittimazione ad agire in giudizio anche al fine di verificare la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di altri soggetti, rinviava la causa al 26/03/2024. In tale sede i procuratori chiedevano un rinvio della causa stante la pendenza di trattative di bonario componimento della controversia in stato di definizione avanzato.
Alla successiva udienza del 7/05/2024, non essendosi raggiunto alcuno accordo transattivo tra le parti, la difesa degli eredi degli originari attori chiedeva di “essere autorizzata ad integrare il contraddittorio nei confronti dei genitori esercenti la potestà genitoriale dei minori chiamati all'eredità nello specifico nato il [...] quale figlio minore di Persona_10
che, chiamato all'eredità dal de cuius con Persona_11 Persona_2 testamento pubblico, ha rinunciato all'eredità come da documentazione depositata in atti nonché , nato il [...], figlio di CP_11 Per_12
e nata il [...], figlia di , eredi
[...] Controparte_12 Per_13 legittimi del de cuius che hanno rinunciato all'eredità come Persona_4
da documentazione in atti”.
La causa, ritenuta matura per la decisione, veniva quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 27/09/2024 per essere in quella sede riservata in decisione previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Così ricostruita la complessa vicenda giudiziaria oggetto di causa osserva, in via preliminare, il Tribunale che non risultano depositate nel fascicolo d'ufficio cartaceo né tantomeno nel fascicolo telematico le produzioni delle originarie parti in causa che come risulta dai verbali in atti erano state dalle stesse ritirate (cfr. verbale dell'1/04/2022).
Com'è noto, “il secondo comma dell'art. 169 c.p.c., quando dice che il fascicolo ritirato ritualmente per come consentito direttamente dalla legge all'atto della rimessione della causa al collegio, cioè in decisione, dev'essere
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ridepositato “al più tardi al momento del deposito della comparsa conclusionale”, prevede un termine che, per il tenore della norma, certamente dev'essere inteso come perentorio agli effetti del secondo comma dell'art. 153 c.p.c., poiché, com'è stato correttamente detto in dottrina, la proclamazione dell'avverbio "espressamente" come condizione di perentorietà di un termine stabilito dalla legge va intesa nel senso che deve sussistere una previsione di legge che in modo inequivoco sottenda la perentorietà, e, dunque, dire che il rideposito deve avvenire “al più tardi” implica una siffatta previsione” (cfr. Cass. n. 28462/2013).
Nel caso in esame le parti non hanno provveduto al rideposito delle rispettive produzioni pertanto il Tribunale terrà conto solo degli atti che risultano, allo stato, depositati in applicazione dei principi espressi dalla
Suprema Corte di Cassazione secondo cui “ Il giudice che accerti che una parte ha ritualmente ritirato, ex art. 169 c.p.c., il proprio fascicolo, senza che poi risulti, al momento della decisione, nuovamente depositato o reperibile, non è tenuto, in difetto di annotazioni della cancelleria e di ulteriori allegazioni indiziarie attinenti a fatti che impongano accertamenti presso quest'ultima, a rimettere la causa sul ruolo per consentire alla medesima parte di ovviare alla carenza riscontrata, ma ha il dovere di decidere la controversia allo stato degli atti” (cfr. Cass. Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 2264 del 26/01/2022 (Rv. 663863 - 01)).
Tanto premesso va dichiarata l'estinzione del presente procedimento.
Ed infatti gli odierni attori, a seguito dell'ultima riassunzione del giudizio avvenuta in data 5/01/2023, non ottemperavano a quanto disposto nel decreto del 20/01/2023 laddove il Tribunale aveva previsto “fissa per la prosecuzione del giudizio l'udienza del 28 aprile 2023, ore 12:00 assegnando termine per la notifica del ricorso e del presente decreto a cura dell'istante a coloro che debbono costituirsi per proseguire il processo entro e non oltre il
10 marzo 2023”.
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Le parti, tuttavia, non provvedevano nel termine perentorio assegnato dal giudice ad integrare il contraddittorio: ed infatti entro il 10 marzo 2023 non venivano citati in giudizio, come poi confermato anche all'udienza del
7/05/2024 dalla dall'avv. Granata Amalia, anche per delega dell'avv.
Pezzullo, né (figlio minorenne di , Persona_10 Persona_11
chiamato all'eredità di che vi aveva, però, rinunciato), Persona_2
nato in data [...], né tantomeno alcuni degli eredi legittimi di
[...]
e nello specifico: , nato il [...], figlio di Per_4 CP_11 Per_12
e nata il [...], figlia di .
[...] Controparte_12 Per_13
Entrambe le figlie di avevano, infatti, rinunciato all'eredità Persona_4
del padre in data 4/2/2019 come si evince dal deposito effettuato dalla difesa di parte attrice già in data 26/05/2023.
Tanto premesso, trova, dunque, applicazione, nel caso di specie, l'art. 307 co. III c.p.c. secondo cui “Oltre che nei casi previsti dai commi precedenti, e salvo diverse disposizioni di legge, il processo si estingue altresì qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato
a fissarlo. Quando la legge autorizza il giudice a fissare il termine, questo non può essere inferiore ad un mese né superiore a tre”.
Ebbene, stante l'inattività delle parti, che non hanno riassunto nel termine perentorio assegnato dal Tribunale, il giudizio nei confronti di tutte le parti interessate che rivestivano, altresì, la natura di contraddittori necessari tenuto conto dell'oggetto delle domande proposte, va pronunciato provvedimento di estinzione del processo che avendo contenuto decisorio viene assunto in forma di sentenza (cfr. Cass. Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 26914 del 26/11/2020 (Rv. 659926 - 01)).
Nulla per spese tenuto conto della circostanza che all'integrazione del contraddittorio non era onerata non soltanto la parte attrice, ma chiunque aveva interesse a impedire l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 307
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c.p.c.: ne consegue che, nei confronti di una sentenza con la quale sia stata pronunziata l'estinzione del processo per inattività delle parti, è impossibile identificare quale sia la parte soccombente sulla quale far gravare le spese di lite (cfr. Cass. n. 3967/2012).
Le spese di C.T.U., ferma restando la solidarietà passiva fra tutte le parti nei confronti del consulente in base ai decreti di liquidazione del
19/06/2020 e del 29/06/2020 (cfr. Cass. civ., sent. n. 28094 del 30/12/2009), si pongono nei rapporti interni carico di tutte le parti costituite in misura uguale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) dichiara estinto il giudizio;
2) nulla per le spese;
3) pone le spese di ctu a carico di tutte le parte costituite in misura uguale.
Così deciso in Napoli, il 17 gennaio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Biancamaria Pisciotta
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
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