Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Veneto, sentenza 27/11/2025, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Veneto |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sentenza n. /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO
composta dai Magistrati:
RT TONOLO Presidente OB ANGIONI Giudice relatore Daniela ALBERGHINI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di conto iscritto al n. 32553 del registro di Segreteria avente ad oggetto il conto giudiziale n. 71430 reso dall’agente contabile LU UL, quale consegnatario dei titoli azionari e delle partecipazioni del Comune di Caorle (VE), per il periodo di gestione 01.01.2020 al 31.12.2020, depositato in data 11 giugno 2021;
Vista la relazione n. 293/2025 del 28.5.2025 del magistrato istruttore del conto;
Vista la memoria difensiva dell’agente contabile depositata in data 16.10.2025;
Esaminati gli atti di causa;
Uditi, nella pubblica udienza del 13 novembre 2025 - celebrata con l’assistenza della funzionaria Paola Franchini, e data per letta la relazione del
giudice relatore, Cons. OB GI - il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Massimiliano Spagnuolo, il quale ha concluso per l’irregolarità del conto.
SVOLGIMENTO IN FATTO
1. Con relazione n.293/2025 del 28.05.2025, il magistrato istruttore del conto giudiziale n. 71430 reso dall’agente contabile LU UL, quale consegnatario dei titoli azionari e delle partecipazioni del Comune di Caorle (VE), per il periodo di gestione 01.01.2020 al 31.12.2020, depositato in data 11 giugno 2021, riferiva al Presidente di questa Sezione giurisdizionale quanto segue:
a) il conto in esame, redatto su modello conforme a quello ministeriale (mod.
22 del d.P.R. n. 194/1996) e sottoscritto dal consegnatario di titoli azionari, recava il visto di regolarità del dott. Enrico Balossi, in qualità di Responsabile del Servizio Economico Finanziario del Comune di Caorle
(VE);
b) il conto non era stato oggetto di specifica approvazione, ma la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 20.04.2021 di approvazione del rendiconto di gestione esercizio 2020 comprendeva anche i valori delle partecipazioni;
c) non risultava adottata la relazione dell’organo interno ex art.139, comma 2, c.g.c.;
d) alla data dell’1.1.2020 il valore dei titoli azionari era pari a euro 8.936.024,82 e non era possibile fare un confronto con l’esercizio precedente perché il conto giudiziale non era mai stato presentato prima dell’esercizio 2020. Tale valore, comunque, concordava con quanto indicato nel conto del Patrimonio dell’Ente (parte attiva) alla voce “Immobilizzazioni Finanziarie –
Partecipazioni in: a) imprese controllate, b) imprese partecipate, c) altri soggetti” (euro 8.936.024,82, di cui € 543.348,00 in “imprese controllate”,
euro 7.719.278,82 in “imprese partecipate” ed euro 673.398,00 in “altri soggetti”);
e) il valore complessivo dei titoli azionari e delle partecipazioni di proprietà dell’Ente al 31.12.2020 pari a euro 8.936.024,82 non corrispondeva al valore iniziale di euro 11.854.587,70 del conto reso dal consegnatario di titoli azionari subentrante (Sindaco RC Sarto) per il periodo di gestione 01.01.2021- 31.12.2021;
f) il provvedimento di individuazione del Sindaco pro-tempore quale agente contabile (in quanto incaricato della gestione dei diritti di socio) risultava tardivamente adottato dopo la chiusura dell’esercizio, in data 28.01.2021;
g) la gestione del Sindaco uscente LU UL si era protratta fino al 4.10.2021 essendo stato proclamato il nuovo Sindaco RC Sarto in data 5.10.2021;
h) essendovi stato il subentro nella gestione del nuovo Sindaco, il conto doveva intendersi come ultima gestione, ma non era stato redatto il verbale di passaggio di consegne. Era invece agli atti un verbale di verifica straordinaria di cassa, datato 27.10.2021 redatto ex art. 224 del D.Lgs. n.
267/2000, alla quale avevano presenziato sia il Sindaco uscente che quello subentrante, nel quale tuttavia mancava ogni riferimento al passaggio di gestione tra consegnatari dei titoli del Comune di Caorle.
2. Ritenuto che le indicate discordanze contabili e le carenze riscontrate costituissero rilevanti irregolarità che impedivano di discaricare il contabile, il magistrato istruttore del conto rinveniva la necessità di una loro valutazione collegiale ai sensi dell’art. 145, co. 4 c.g.c.
3. Con memoria depositata in data 16 ottobre 2025, l’agente contabile, evidenziato preliminarmente che la trasmissione della relazione dell’organo interno non costituisce adempimento specifico dell’agente contabile, osservava quanto segue:
a) la discrepanza dei valori riscontrati alla data di chiusura del conto 2020 rispetto al valore indicato all’apertura della gestione 2021 era da ricondurre all’utilizzo, per la redazione di quest’ultimo, del criterio del patrimonio netto sulla base dei bilanci dell’esercizio 2019 delle società partecipate – unico disponibile al momento della redazione del conto - sia all’apertura che alla chiusura dell’esercizio 2020, mentre, per l’apertura dell’esercizio successivo 2021, era stato utilizzato il valore dei bilanci 2020;
b) la tardività della nomina di agente contabile sarebbe in realtà irrilevante in quanto necessaria solo qualora l’Ente voglia individuare un soggetto diverso dal Sindaco, in quanto istituzionalmente tenuto a esercitare i diritti di socio.
Si trattava, dunque, di mero atto di ratifica di quanto già previsto dalla legge;
c) quanto alla mancanza di un verbale di passaggio di consegne, nel richiamare le deduzioni presentate in sede istruttoria dal Responsabile finanziario (ovvero che la consistenza dei titoli risultava dal verbale di verifica straordinaria di cassa), osservava che la redazione del conto per l’intero esercizio successivo da parte del Sindaco subentrante era avvenuta senza alcuna contestazione.
All’udienza odierna il Pubblico Ministero, evidenziata la rilevanza delle irregolarità rilevate dal magistrato istruttore, concludeva per la dichiarazione di irregolarità del conto e il non discarico dell’agente, senza addebito di responsabilità in assenza di ammanchi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
5. In via assolutamente preliminare il Collegio osserva che il conto oggetto del presente giudizio pur in assenza di formale provvedimento di nomina dell’agente contabile, è stato correttamente sottoscritto e presentato da parte del Sindaco del Comune di Caorle.
È infatti principio consolidato, nella giurisprudenza contabile, quello secondo il quale il consegnatario dei titoli azionari e delle quote di partecipazioni va individuato non nel soggetto che ne ha la disponibilità materiale, ma in quello che ne ha la disponibilità giuridica, esercitando per legge o per delega i poteri dell’azionista.
Conseguentemente, è stato da ultimo affermato (Corte dei conti, Giurisdizionale Trentino-Alto Adige, sede di Bolzano, n. 83/2025), che “in mancanza della nomina di uno o più dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, è il Sindaco, nella sua qualità di organo di vertice dell’amministrazione, che assume la veste di agente contabile, come confermato, ora, dall’espressa previsione dell’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016:
“per le partecipazioni di enti locali i diritti di socio sono esercitati dal sindaco o dal presidente o da un loro delegato” (sez. Toscana, n. 127 del 2020).
Infatti, l’agente contabile consegnatario di azioni è chiamato a svolgere un’attività di gestione e non di mera detenzione, rappresentando l’Ente alle riunioni delle società ed esercitando, in proprio o per delega, i diritti connessi alla partecipazione sociale, avendone la disponibilità giuridica e non meramente materiale (sez. Toscana, n. 20 del 2024 e n. 127 del 2020;
sez. Veneto, n. 99 del 2019”).
6. Ciò premesso il conto risulta irregolare per via della mancata coincidenza tra i valori indicati alla data del 31.12.2020 (euro 8.936.024,82) e quelli indicati nel conto dell’esercizio successivo alla data dell’1.1.2021 (euro 11.854.587,70).
Al riguardo l’agente contabile - di fatto riconoscendo l’indicata irregolarità -
ha riferito tale discrepanza ad un mero errore materiale, consistito nell’aver erroneamente riportato nel conto oggi in esame alla data del 31.12.2020 il valore delle partecipazioni come indicati nei bilanci delle società partecipate relativi all’esercizio 2019, in luogo di quelli indicati nel bilancio relativo all’esercizio 2020.
Si tratta, tuttavia, di vistosa irregolarità che, per quanto dovuta ad errore di compilazione, rimane certamente inescusabile in quanto il conto non indica un valore delle partecipazioni dell’Ente corretto e corrispondente a quello effettivo. È principio consolidato, recentemente riaffermato anche da questa stessa Sezione (sentenza n.104/2025) che “i conti del consegnatario devono rappresentare la situazione reale dei titoli, non avendo senso rappresentare nei conti giudiziali una consistenza di valore che resti immutata esercizio dopo esercizio e, come nel caso di specie, disallineata dalle altre scritture contabili dell’Ente pubblico,…”, affermazione ben riferibile al caso di specie anche se usualmente riferita a difformità generalmente dovute all’utilizzo di diverso criterio valutativo per la redazione del conto giudiziale rispetto a quello del conto del patrimonio.
A tale irregolarità si somma inoltre quella relativa alla mancanza di una valida e specifica parificazione del conto.
In proposito, è di tutta evidenza che l’approvazione del bilancio di gestione ad opera del Consiglio comunale con deliberazione n. 23 del 20.04.2021 di approvazione del rendiconto di gestione esercizio 2020, non può avere alcun effetto sostitutivo della parificazione del conto prescritta dall’art.139 c.g.c.,
risultando anzi incomprensibile il motivo per il quale la ridetta discrasia valutativa non sia stata oggetto di rilievo da parte dell’Organo comunale.
Ciò, evidentemente, conferma la necessità che, secondo i principi di legge, il conto sia appositamente e specificamente parificato dagli organi interni competenti all’interno dell’Ente.
7. Il Collegio non riscontra invece irregolarità ascrivibili al conto in esame con riferimento alla mancata sottoscrizione del verbale di passaggio di consegne: ciò in quanto la gestione 2020, oggi scrutinata, non può correttamente individuarsi quale ultima gestione dell’agente contabile.
Ravvisa, infatti, il Collegio che, avendo l’istruttoria evidenziato un’ulteriore gestione dell’agente contabile LU UL, relativa al periodo 1.1.2021 - 5.10.2021 (data della proclamazione del nuovo Sindaco RC Sarto, che ha reso il conto per il periodo 1.1.2021-31.12.2021, è appunto nella verifica della regolarità di tali due gestioni che dovranno valutarsi, anzitutto, l’esistenza della resa di un conto per il periodo 1.1.2021-4.10.2021 e poi, ovviamente, i profili relativi alla confusione di gestione e alla mancata redazione del verbale prescritta dall’art.26 del DPR n.254/2022.
8. In ultimo, non costituisce irregolarità riferibile all’agente contabile, ma all’Amministrazione, l’accertata mancata trasmissione della relazione dell’organo interno sulla gestione, prevista e disciplinata dall’art. 139, comma 2 c.g.c., secondo l’orientamento già in precedenza espresso da questa stessa Sezione (sentenza n.198/2024).
Con riferimento al contenuto della relazione, la stessa - come da ordinanza n.
15/2023 di questa Sezione Giurisdizionale - “dovrebbe, preferibilmente, dare conto dell’attività di verifica svolta, comprendente, ad esempio: la regolarità formale del conto; la corrispondenza della documentazione giustificativa con le scritture contabili dell’ente e con le risultanze contenute nel conto; la tipologia delle entrate e delle uscite e i versamenti effettuati in tesoreria; ogni evenienza che possa aver determinato un’alterazione dell'assetto contabile con evidenza di eventuali elementi significativi che siano intervenuti nel periodo di rendicontazione”.
9. Per quanto sopra, pur non sussistendo ammanchi addebitabili all’agente, il Collegio, in accoglimento delle richieste formulate dal Pubblico Ministero, deve dichiararsi irregolare il conto e pronunciarsi il non discarico dell’agente, demandando agli Organi responsabili dell’ente locale, per il futuro, il puntuale adempimento degli obblighi di legge.
10. Quanto alle spese di giudizio, in considerazione della natura del procedimento e dell’assenza di ammanchi, non è luogo a provvedere sulle stesse.
P.Q.M.
la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Veneto, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 32553 del registro di Segreteria dichiara irregolare il conto giudiziale n. 71430 reso dall’agente contabile LU UL, quale consegnatario dei titoli azionari e delle partecipazioni del Comune di Caorle (VE), per il periodo di gestione 01.01.2020 al 31.12.2020, depositato in data 11 giugno 2021, e non ammette a discarico l’agente.
Nulla per le spese.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio de1 13 novembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
OB GI RT ON
(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)
Depositata in Segreteria, il Il Funzionario preposto