Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 21/01/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 4328/2024 GA RA
, rappresentato e difeso dall'avv. HERMAN Parte_1
ALTOMARE
ricorrente E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1 dagli avv. UMBERTO FERRATO e GILDA AVENA
resistente Oggetto: prestazioni previdenziali FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato il Sig. conveniva Parte_1 dinanzi a questo Giudice l' deducendo di aver lavorato dal 07.02.2018 CP_1 al 11.03.2019 alle dipendenze della e successivamente, a seguito CP_2 di un accordo rilevante ai sensi dell'art. 2112 c.c., alle dipendenze della società JOB INVEST S.r.l., attualmente in liquidazione, riconosciuta sua debitrice, a titolo di trattamento di fine rapporto, della somma di euro 21.856,00; somma accertata dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Cosenza che in data 23.01.2023 ha emesso una diffida accertativa per crediti patrimoniali, che ha acquisito efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 12, comma 3, del D.lgs. n. 124/2004. Esponeva di aver inutilmente inoltrato all' domanda di liquidazione CP_1 del credito rimasto insoddisfatto, al fine di ottenere, sulla base della legge n. 297/82 e del D.lgs. n. 80/1992, la liquidazione della somma sopra indicata 1
Chiedeva, quindi, che la parte convenuta, in applicazione delle leggi in materia, fosse condannata alla corresponsione della somma sopra indicata, oltre accessori. Si costituiva l' chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza. CP_1
Veniva fissata per la discussione l'udienza del 20.01.2025, sostituita, ex art. 127 ter c.p.c, dal deposito di note scritte con decreto comunicato alle parti. La parte ricorrente depositava le note scritte in sostituzione dell'udienza in data 17.01.2025.
L'art. 2 l. 29 maggio 1982 n. 297 ha istituito presso l' Controparte_3 un apposito “Fondo di garanzia”, con lo scopo di
[...] sostituirlo al datore di lavoro, in caso di insolvenza di quest'ultimo, nel pagamento del trattamento di fine rapporto dovuto ai lavoratori dipendenti. A norma del secondo comma dell'articolo, infatti, i lavoratori o i loro aventi causa possono ottenere dal Fondo il pagamento sia della somma capitale che delle relative somme accessorie, previa detrazione di quelle eventualmente già corrisposte;
il Fondo svolge quindi una duplice funzione, quella di permettere l'anticipato pagamento del trattamento di fine rapporto e quella di assicurare, in ogni caso, tale pagamento anche nell'ipotesi di insufficienza dell'attivo. I commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 2 regolano i presupposti e i termini per la presentazione al Fondo della richiesta di pagamento. In particolare, come si desume dalla lettera di tali disposizioni, la legge distingue a seconda che il datore di lavoro sia stato sottoposto a una procedura concorsuale o che il medesimo, “non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267”, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro non adempia al pagamento del credito del lavoratore o adempia in misura parziale.
2 Nel primo caso è necessario che il credito sia stato esaminato e ammesso (con decreto o con sentenza) nello stato passivo del fallimento o della liquidazione coatta amministrativa o sia relativo a un procedimento di concordato preventivo riguardo al quale sia stata già emanata e pubblicata la sentenza di omologazione;
nel secondo caso è necessario il previo e inutile esperimento della procedura esecutiva individuale. Ai sensi degli art. 1 e 2 del D.lgs. n. 80/1992 gli stessi lavoratori (già dipendenti da un datore di lavoro assoggettabile o meno alle procedure concorsuali) possono ottenere dal “Fondo di Garanzia” con le modalità e nei termini previsti dallo stesso art. 2, anche il pagamento di crediti di lavoro diversi dal TFR “…inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro…”. Tanto premesso, si osserva che la prima questione controversa attiene alla dedotta assenza di prova della non assoggettabilità del datore di lavoro del ricorrente alla liquidazione giudiziale. In materia la Suprema Corte ha affermato il principio per cui “Questa Corte ha ritenuto (cfr. Cass. 7585 del 2011; Cass. 15662 del 2010; Cass. 1178 del 2008; Cass. 7466 del 2007) che una lettura della legge nazionale orientata nel senso voluto dalla direttiva CE n. 987 del 1980 consente, secondo una ragionevole interpretazione, l'ingresso ad un'azione nei confronti del Fondo di garanzia anche quando l'imprenditore, pur astrattamente fallibile, non sia in concreto assoggettabile al fallimento (sempre che, comunque, l'esecuzione forzata si riveli infruttuosa).
L'espressione «non soggetto alle disposizioni del R.D. n. 267 del 1942» va quindi interpretata nel senso che l'azione della citata L. n. 297 del 1982, ex art. 2, comma 5, trova ingresso quante volte il datore di lavoro non sia assoggettato a fallimento, vuoi per le sue condizioni soggettive vuoi per ragioni ostative di carattere oggettivo. In applicazione di tale principio ha ripetutamente affermato (Cass., sez. lav., 28 gennaio 2015 nr. 1607; 4 luglio 2014 nr. 15369; 1 aprile 2011 nr. 7585) che il rigetto della istanza di fallimento da parte del Tribunale fallimentare per esiguità del credito, a tenore dell'articolo 15, ultimo comma, RD 267/1942 (secondo cui «Non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare e' complessivamente
3 inferiore a euro trentamila...») assolve alla condizione della non-assoggettabilità del datore di lavoro a fallimento. Nel caso in esame, tuttavia, la non assoggettabilità al fallimento della è stata Pt_2 ritenuta dalla Corte territoriale sulla base del solo rilievo che non sussistevano i presupposti per presentare l'istanza di fallimento per l'esiguo importo del credito del lavoratore;
la assoggettabilità o meno della società alla procedura concorsuale doveva essere invece accertata dal competente Tribunale fallimentare, sulla base di quanto risultante dalla relativa istruttoria, secondo le testuali previsioni del citato articolo 15.
La ratio della predetta disposizione è evidente e consiste nella esclusione della procedura di liquidazione concorsuale in ragione di una soglia di rilevanza dell'insolvenza riferita all'indebitamento complessivo della impresa e non alla posizione del creditore istante per il fallimento. Il ragionamento seguito dal giudice del gravame porterebbe, invece, ad affermare ovvero ad escludere l'intervento dell non già in ragione della situazione CP_1 dell'impresa ma in relazione a singole posizioni creditorie, senza alcuna verifica effettiva della fallibilità dell'imprenditore. Consentirebbe, inoltre, al titolare di un credito di importo inferiore alla soglia di fallibilità di optare per la richiesta della dichiarazione di fallimento ovvero per l'intervento della garanzia dell senza alcuna preliminare verifica in sede CP_1 prefallimentare. Né rileva l'esito infruttuoso delle iniziative di esecuzione individuale in concreto intraprese dal creditore-lavoratore in danno del proprio datore di lavoro, stante la assenza della preliminare condizione, verificata da parte del Tribunale fallimentare, della non assoggettabilità dell'imprenditore al fallimento ai sensi del citato articolo 15 RD 267/1942…” (Cass., Sez. L. n. 21734 del 06.09.2018).
Più di recente la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “In tema di intervento del Fondo di garanzia gestito dall' il presupposto della non CP_1 assoggettabilità a fallimento dell'imprenditore, sia in astratto che in concreto, costituisce una tipica questione pregiudiziale in senso logico rispetto alla domanda giudiziale concernente la prestazione previdenziale, che può essere accertata dal giudice adito in via incidentale, ai sensi dell'art. 34 c.p.c., senza che sia necessaria una preventiva verifica da parte del Tribunale fallimentare con il concorso degli
4 altri creditori” (cfr. sentenza n. 1887/2020; nello stesso senso sentenza n.
11531/2020). E', quindi, compito del Tribunale adito verificare in via incidentale la sussistenza dei requisiti di “non fallibilità” del datore di lavoro. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. d) si intende per “«impresa minore»: l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila;
i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 348”.
Ebbene, il ricorrente ha depositato gli ultimi tre bilanci precedenti la cessazione dell'attività della JOB INVEST S.r.l. avvenuta il 10.09.2020, da cui incontestabilmente risultano i presupposti indicati nella norma sopra citata. La contestazione dell' infatti, non attiene alla sussistenza di tali CP_1 presupposti con riferimento ai tre anni precedenti la cessazione dell'attività di impresa (2017, 2018 e 2019) quanto alla circostanza che non risultano depositati i bilanci successivi “con la conseguenza che non è possibile verificare le soglie di cui all''articolo 2, comma 1, lettera d), del CCII”. Ebbene, considerato che la società è inattiva, come ammesso anche dall' , non si vede come possano essere state superate le soglie CP_3 dell'attivo patrimoniale, dei ricavi e dei debiti risultanti dai precedenti bilanci. Quanto al numero dei dipendenti, che secondo l' sarebbero stati in CP_1 numero di nove fino al 2022, non può che convenirsi con la deduzione del ricorrente, come articolata nelle note depositate il 17.01.2025, laddove ha evidenziato che, essendo la società inattiva, il dato “non può che essere riferito agli anni precedenti”. Ciò posto, deve tuttavia rilevarsi che il ricorrente non ha assolto l'onere
5 sullo stesso gravante di dimostrare l'insufficienza in tutto o in parte delle garanzie patrimoniali del suo debitore. La Suprema Corte (n. 4783/2003) ha avuto infatti modo di chiarire che l'azione nei confronti del Fondo è subordinata alla condizione che il
“preventivo esperimento delle azioni intese a concretare la responsabilità patrimoniale del debitore sia stato serio ed adeguato”; ed ha precisato, altresì che “…la sufficienza o meno della garanzia patrimoniale offerta dal debitore va (invece) commisurata alla globalità del suo patrimonio, con la conseguenza che l'infruttuoso esercizio di alcuno dei mezzi di espropriazione di cui ai Capi secondo, terzo e quarto del Titolo secondo del Libro terzo del codice di rito intanto può legittimare l'azione verso il fondo, in quanto non esistano le condizioni, per la proficua utilizzazione dell'altro mezzo. Dalla mancanza di cose mobili o di crediti di valore adeguato al credito (per trattamento di fine rapporto) azionato non risulta necessariamente l'insufficienza delle garanzie patrimoniali del debitore, quando questo sia titolare di beni mobili utilmente aggredibili…”.
Più di recente “In caso di insolvenza del datore di lavoro non soggetto alle disposizioni della legge fallimentare, ai fini dell'accoglimento della domanda di intervento del fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, istituito presso
l' ex art. 2 della l. n. 297 del 1982, grava sul lavoratore l'onere di dimostrare CP_1 che le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti a seguito di un serio e adeguato esperimento dell'esecuzione forzata, comportante, in particolare, secondo l'uso della normale diligenza, la ricerca di beni presso i luoghi ricollegabili "de jure" alla persona del debitore, come ad esempio quelli della nascita, della residenza, del domicilio o della sede dell'impresa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito fondata sul rilievo che il ricorrente si era limitato all'infruttuosa esecuzione mobiliare senza nulla documentare in ordine alla consistenza del patrimonio immobiliare del debitore)” (Sez. L. n. 17593/2016) Applicando allora tali dettami al caso di specie deve ritenersi che il ricorrente non ha offerto prova adeguata di aver inutilmente esperito una seria esecuzione sul patrimonio del debitore. Dal verbale di pignoramento mobiliare eseguito il 16 novembre 2023 presso la sede legale della società in Napoli, alla presenza del liquidatore, non risulta, infatti, che il pignoramento sia stato negativo. In tale verbale si legge, infatti: “Mi oppongo all'esecuzione in quanto sono il
6 liquidatore della JOB INVEST e non il legale rappresentante e non ho alcuna responsabilità patrimoniale nei confronti della JOB INVEST”. Si legge ancora (la dichiarazione è del funzionario UNEP): “Stante
l'opposizione, assente l'istante, e privo dell'assistenza necessaria per procedere forzatamente, ho redatto il presente verbale per informare il richiedente”.
Nessun ulteriore tentativo di aggredire il patrimonio mobiliare della società JOB INVEST S.r.l è stato documentato e, pertanto, alcuna prova dell'insussistenza di beni mobili su cui soddisfare il credito è stata offerta dal ricorrente. In altri termini nel caso di specie non può ritenersi sussistente un presupposto evidentemente imprescindibile perché possa considerarsi operativa la garanzia richiesta, vale a dire l'insufficienza della garanzia patrimoniale del debitore. Il ricorso, pertanto, va respinto. In presenza della dichiarazione resa personalmente dall'interessato relativa al possesso di un reddito imponibile non superiore a due volte l'importo previsto dall'art. 76 DPR 115/2002, deve farsi applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese di lite, pertanto, vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Dichiara irripetibili le spese di lite. Cosenza, 21/01/2025 IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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