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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 17/07/2025, n. 559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 559 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
394/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE di ROVIGO riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -giudice- dott. Nicola Del Vecchio -giudice- ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa n. 394/2024 R.G. promossa da (c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Lorenzo Maltarello, con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo telematico del difensore, giusta procura allegata al ricorso;
- ricorrente -
contro (c.f. , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Michela Girardello, con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo telematico del difensore, giusta procura allegata alla memoria difensiva;
- resistente -
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione giudiziale – scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI Parte ricorrente e Parte resistente 1) Pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti il 19 giugno 2023 ad Adria (RO), con atto trascritto nei registri dello stato civile di quel Comune al n. 12, Parte I, anno 2023;
- il figlio è affidato ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente Per_1 presso la madre, e con facoltà del padre di vederlo e tenerlo con sé, salvi migliori accordi tra i genitori, un pomeriggio infrasettimanale per tre ore, nonché tutte le domeniche dalle ore 10 alle ore 19;
- il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra Controparte_1 Pt_1 entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio , la somma di 150,00 euro, da rivalutarsi annualmente secondo Per_1 l'indice ISTAT FOI, oltre alla quota di metà delle spese straordinarie come di seguito indicate:
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche e ortodontiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
f) mensa;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter); c) vacanze e campi estivi;
- la ricorrente rinuncia all'assegnazione della casa coniugale, sita in Adria località Pontinovi 5/A;
- i genitori prestano il consenso al rilascio del passaporto a favore del figlio;
Per_1
- spese di lite compensate.
Ragioni della decisione
1. Con ricorso depositato l'8-3-2024 innanzi al Tribunale di Rovigo, Parte_1 chiedeva la pronuncia separazione personale e, in via cumulativa, quella di scioglimento del matrimonio contratto ad Adria (RO) il 19-6-2023 con CP_1
trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 12,
[...]
Parte I, anno 2023, ed esponeva che:
- dal matrimonio era nato in data [...] il figlio;
Per_1
- il nucleo familiare aveva fissato la propria residenza in Adria, loc. Pontinovi, presso un immobile di cui i coniugi erano comproprietari e per il quale erano tenuti mensilmente al pagamento della rata di 600,00 euro a titolo di restituzione del mutuo fondiario acceso per l'acquisto; - sotto il profilo economico, la ricorrente deduceva di aver prestato attività lavorativa presso un bar di Adria, ma di essere ora disoccupata e di aver percepito sino al 31-12-2023 una indennità di disoccupazione dell'importo mensile di 1.511,7 euro, oltre alla somma di 316,00 euro quale assegno unico e universale erogato dall' , mentre il marito aveva ceduto la macelleria di sua proprietà nel mese di CP_2 dicembre del 2023, come pure la propria autovettura.
La ricorrente chiedeva pertanto di poter continuare a vivere presso l'abitazione coniugale unitamente al fratello e al marito, fino a quando la stessa non avesse reperito una stabile occupazione, nonché l'affidamento condiviso del figlio con regolamentazione dell'esercizio di visita paterno, e la statuizione dell'obbligo del coniuge di corrisponderle ex art. 337-ter c.c. l'assegno mensile di 350,00 euro, oltre al pagamento della metà delle spese straordinarie. Dichiarava inoltre la disponibilità a cedere gratuitamente all' la propria quota di comproprietà CP_1 dell'immobile adibito ad abitazione coniugale, previa liberazione della stessa quale garante del mutuo.
2. Con decreto depositato il 13-3-2024 il Presidente fissava l'udienza ex art. 473- bis.21 c.p.c. alla data del 9-7-2024.
3. Con comparsa di risposta depositata il 7-6-2024 il resistente, pur aderendo alla domanda cumulativa di separazione giudiziale e di scioglimento del matrimonio, si opponeva al trasferimento del fratello della ricorrente presso l'abitazione coniugale, come pure all'esercizio del diritto di visita prospettato dalla ricorrente, ritenendolo eccessivamente restrittivo nei suoi confronti, nonché alla determinazione del contributo economico in favore del figlio nella misura di 350,00 euro mensili. A tal proposito affermava che, in seguito alla cessione della propria attività, a decorrere dal mese di maggio del 2024 egli aveva reperito occupazione lavorativa presso Ravenna Navi S.r.l. con contratto a termine e stipendio mensile di circa 1.200,00 euro, ma precisava di essere gravato dall'onere del rimborso mensile delle rate del mutuo dell'importo di 318,00 euro. Si dichiarava pertanto disposto a corrispondere per il figlio, oltre alla metà delle spese straordinarie, un importo mensile non superiore a 300,00 euro.
4. Nella memoria in data 27-6-2024 la ricorrente esprimeva le proprie preoccupazioni in relazione all'esercizio del diritto di visita paterno, affermando che il marito era da tempo dipendente da sostanze stupefacenti, e che pure la vendita della sua attività e dell'autovettura erano dipese dalle necessità di far fronte ai debiti conseguentemente contratti.
5. All'udienza del 9-7-2024, esperito inutilmente dal giudice relatore il tentativo di conciliazione, dopo ampia discussione le parti raggiungevano un accordo, sicché il giudice relatore, sulle conclusioni rassegnate dalle stesse in forma congiunta, rimetteva la causa al Collegio per la decisione senza l'assegnazione dei termini ex art. 473-bis.28 c.p.c., avendovi le parti espressamente rinunciato.
6. Con la sentenza n. 561/2024, depositata il 15-7-2024, il Tribunale di Rovigo pronunciava la separazione giudiziale dei coniugi alle condizioni rassegnate congiuntamente dalle parti all'udienza del 9-7-2024.
Con separata ordinanza le parti erano rimesse innanzi al giudice relatore per la prosecuzione del procedimento in ordine alla domanda di divorzio proposta dalla ricorrente.
7. e comparivano personalmente all'udienza Parte_1 Controparte_1 del 17-7-2025 all'esito della quale confermavano l'accordo già raggiunto e i rispettivi difensori precisavano le conclusioni, rinunciando all'assegnazione dei termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c., cosicché il giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
8. Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti e delle dichiarazioni rese dalle stesse all'udienza del 17-7-2025, nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. 898/1970 per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, atteso che nel procedimento di separazione personale, pronunciata dal Tribunale di Rovigo con la sentenza n. 561/2024, i coniugi sono comparsi all'udienza sopra indicato, sicché, non essendo la convivenza mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
9. Gli accordi raggiunti dalle parti in ordine all'affidamento del figlio , minore Per_1 di età, e la regolamentazione degli aspetti economici inerenti al mantenimento dello stesso sono conformi alla legge e non contrari all'interesse morale e materiale del minore.
10. Le spese di lite si dichiarano interamente compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 394/2024 R.G. promossa da Pt_1
nei confronti di con l'intervento del Pubblico
[...] Controparte_1
Ministero, vista la sentenza di separazione personale dei coniugi n. 561/2024,
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 il 19-6-2023 ad Adria (RO), trascritto nei registri dello stato Controparte_1 civile di quel Comune al n. 12, Parte I, anno 2023;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti;
- prende atto degli accordi raggiunti dalle parti, come riportati nelle conclusioni in epigrafe da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso a Rovigo, il 17 luglio 2025
il Presidente estensore
Paola Di Francesco
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE di ROVIGO riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -giudice- dott. Nicola Del Vecchio -giudice- ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa n. 394/2024 R.G. promossa da (c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Lorenzo Maltarello, con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo telematico del difensore, giusta procura allegata al ricorso;
- ricorrente -
contro (c.f. , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Michela Girardello, con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo telematico del difensore, giusta procura allegata alla memoria difensiva;
- resistente -
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione giudiziale – scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI Parte ricorrente e Parte resistente 1) Pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti il 19 giugno 2023 ad Adria (RO), con atto trascritto nei registri dello stato civile di quel Comune al n. 12, Parte I, anno 2023;
- il figlio è affidato ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente Per_1 presso la madre, e con facoltà del padre di vederlo e tenerlo con sé, salvi migliori accordi tra i genitori, un pomeriggio infrasettimanale per tre ore, nonché tutte le domeniche dalle ore 10 alle ore 19;
- il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra Controparte_1 Pt_1 entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio , la somma di 150,00 euro, da rivalutarsi annualmente secondo Per_1 l'indice ISTAT FOI, oltre alla quota di metà delle spese straordinarie come di seguito indicate:
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche e ortodontiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
f) mensa;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter); c) vacanze e campi estivi;
- la ricorrente rinuncia all'assegnazione della casa coniugale, sita in Adria località Pontinovi 5/A;
- i genitori prestano il consenso al rilascio del passaporto a favore del figlio;
Per_1
- spese di lite compensate.
Ragioni della decisione
1. Con ricorso depositato l'8-3-2024 innanzi al Tribunale di Rovigo, Parte_1 chiedeva la pronuncia separazione personale e, in via cumulativa, quella di scioglimento del matrimonio contratto ad Adria (RO) il 19-6-2023 con CP_1
trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 12,
[...]
Parte I, anno 2023, ed esponeva che:
- dal matrimonio era nato in data [...] il figlio;
Per_1
- il nucleo familiare aveva fissato la propria residenza in Adria, loc. Pontinovi, presso un immobile di cui i coniugi erano comproprietari e per il quale erano tenuti mensilmente al pagamento della rata di 600,00 euro a titolo di restituzione del mutuo fondiario acceso per l'acquisto; - sotto il profilo economico, la ricorrente deduceva di aver prestato attività lavorativa presso un bar di Adria, ma di essere ora disoccupata e di aver percepito sino al 31-12-2023 una indennità di disoccupazione dell'importo mensile di 1.511,7 euro, oltre alla somma di 316,00 euro quale assegno unico e universale erogato dall' , mentre il marito aveva ceduto la macelleria di sua proprietà nel mese di CP_2 dicembre del 2023, come pure la propria autovettura.
La ricorrente chiedeva pertanto di poter continuare a vivere presso l'abitazione coniugale unitamente al fratello e al marito, fino a quando la stessa non avesse reperito una stabile occupazione, nonché l'affidamento condiviso del figlio con regolamentazione dell'esercizio di visita paterno, e la statuizione dell'obbligo del coniuge di corrisponderle ex art. 337-ter c.c. l'assegno mensile di 350,00 euro, oltre al pagamento della metà delle spese straordinarie. Dichiarava inoltre la disponibilità a cedere gratuitamente all' la propria quota di comproprietà CP_1 dell'immobile adibito ad abitazione coniugale, previa liberazione della stessa quale garante del mutuo.
2. Con decreto depositato il 13-3-2024 il Presidente fissava l'udienza ex art. 473- bis.21 c.p.c. alla data del 9-7-2024.
3. Con comparsa di risposta depositata il 7-6-2024 il resistente, pur aderendo alla domanda cumulativa di separazione giudiziale e di scioglimento del matrimonio, si opponeva al trasferimento del fratello della ricorrente presso l'abitazione coniugale, come pure all'esercizio del diritto di visita prospettato dalla ricorrente, ritenendolo eccessivamente restrittivo nei suoi confronti, nonché alla determinazione del contributo economico in favore del figlio nella misura di 350,00 euro mensili. A tal proposito affermava che, in seguito alla cessione della propria attività, a decorrere dal mese di maggio del 2024 egli aveva reperito occupazione lavorativa presso Ravenna Navi S.r.l. con contratto a termine e stipendio mensile di circa 1.200,00 euro, ma precisava di essere gravato dall'onere del rimborso mensile delle rate del mutuo dell'importo di 318,00 euro. Si dichiarava pertanto disposto a corrispondere per il figlio, oltre alla metà delle spese straordinarie, un importo mensile non superiore a 300,00 euro.
4. Nella memoria in data 27-6-2024 la ricorrente esprimeva le proprie preoccupazioni in relazione all'esercizio del diritto di visita paterno, affermando che il marito era da tempo dipendente da sostanze stupefacenti, e che pure la vendita della sua attività e dell'autovettura erano dipese dalle necessità di far fronte ai debiti conseguentemente contratti.
5. All'udienza del 9-7-2024, esperito inutilmente dal giudice relatore il tentativo di conciliazione, dopo ampia discussione le parti raggiungevano un accordo, sicché il giudice relatore, sulle conclusioni rassegnate dalle stesse in forma congiunta, rimetteva la causa al Collegio per la decisione senza l'assegnazione dei termini ex art. 473-bis.28 c.p.c., avendovi le parti espressamente rinunciato.
6. Con la sentenza n. 561/2024, depositata il 15-7-2024, il Tribunale di Rovigo pronunciava la separazione giudiziale dei coniugi alle condizioni rassegnate congiuntamente dalle parti all'udienza del 9-7-2024.
Con separata ordinanza le parti erano rimesse innanzi al giudice relatore per la prosecuzione del procedimento in ordine alla domanda di divorzio proposta dalla ricorrente.
7. e comparivano personalmente all'udienza Parte_1 Controparte_1 del 17-7-2025 all'esito della quale confermavano l'accordo già raggiunto e i rispettivi difensori precisavano le conclusioni, rinunciando all'assegnazione dei termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c., cosicché il giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
8. Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti e delle dichiarazioni rese dalle stesse all'udienza del 17-7-2025, nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. 898/1970 per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, atteso che nel procedimento di separazione personale, pronunciata dal Tribunale di Rovigo con la sentenza n. 561/2024, i coniugi sono comparsi all'udienza sopra indicato, sicché, non essendo la convivenza mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
9. Gli accordi raggiunti dalle parti in ordine all'affidamento del figlio , minore Per_1 di età, e la regolamentazione degli aspetti economici inerenti al mantenimento dello stesso sono conformi alla legge e non contrari all'interesse morale e materiale del minore.
10. Le spese di lite si dichiarano interamente compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 394/2024 R.G. promossa da Pt_1
nei confronti di con l'intervento del Pubblico
[...] Controparte_1
Ministero, vista la sentenza di separazione personale dei coniugi n. 561/2024,
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 il 19-6-2023 ad Adria (RO), trascritto nei registri dello stato Controparte_1 civile di quel Comune al n. 12, Parte I, anno 2023;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti;
- prende atto degli accordi raggiunti dalle parti, come riportati nelle conclusioni in epigrafe da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso a Rovigo, il 17 luglio 2025
il Presidente estensore
Paola Di Francesco