Art. 8.
Il primo comma dell'articolo 401 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 401. - Limiti di applicazione delle norme. - Le disposizioni del presente titolo si applicano anche ai minori che sono figli di genitori non conosciuti, ovvero figli naturali riconosciuti dalla sola madre che si trovi nell'impossibilita' di provvedere al loro allevamento".
Il primo comma dell'articolo 401 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 401. - Limiti di applicazione delle norme. - Le disposizioni del presente titolo si applicano anche ai minori che sono figli di genitori non conosciuti, ovvero figli naturali riconosciuti dalla sola madre che si trovi nell'impossibilita' di provvedere al loro allevamento".