Art. 256.
(Cattura e confisca dell'aeromobile che trasporta contrabbando).
Se il contrabbando di guerra trasportato dall'aeromobile, calcolato in peso o in volume o in valore o in nolo, costituisce piu' della meta' del carico commerciale, anche l'aeromobile e' soggetto a cattura e confisca.
La cattura dell'aeromobile puo' avvenire soltanto fino a che il contrabbando si trova a bordo.
(Cattura e confisca dell'aeromobile che trasporta contrabbando).
Se il contrabbando di guerra trasportato dall'aeromobile, calcolato in peso o in volume o in valore o in nolo, costituisce piu' della meta' del carico commerciale, anche l'aeromobile e' soggetto a cattura e confisca.
La cattura dell'aeromobile puo' avvenire soltanto fino a che il contrabbando si trova a bordo.