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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/11/2025, n. 9148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9148 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. 25821/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa NN Cattaneo Presidente rel. est.
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 07.07.2025 da
1) Parte_1
Nata a Sant'Antonio Ruinas (OR) il 01 luglio 1973 cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]
Professione operaia con l'Avv. Massimo Ornato, presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
pagina 1 di 6 Nato a Morigerati (SA) il 26 luglio 1969 cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], piazzale Martini n. 11
Professione autista A.T.M. con l'Avv. Eugenio Cherchi, presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Carugate (MI), in data 7 gennaio 2008 (anno 2008, atto n. 1, parte II, serie C) e trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Milano al n. 427, p. II, s. C, anno 2008.
separati consensualmente con verbale in data 19 luglio 2023 omologato con decreto del 4 agosto 2023
con i seguenti figli: , nata a [...], il [...], cittadina italiana. Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, in occasione dell'udienza tenutasi in data 11 novembre 2025 dinanzi al GOT
Delegato dott.ssa Angelamaria Serpico, hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo per la risoluzione della controversia, di procedersi ex art. 473 bis 51 c.p.c., ottenendo una pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
resta affidata congiuntamente al padre ed alla madre, con collocamento prevalente presso il Per_1 padre, cui viene assegnata la casa coniugale in Milano, via Eugenio Camerini 7, con tutto quanto l'arreda. Stante l'età della minore (16 anni) le visite tra la figlia e la madre saranno liberamente determinate tra le stesse, previo accordo nel rispetto degli impegni scolastici della minore. I periodi di sospensione scolastica saranno ripartiti tra i genitori con il criterio dell'alternanza ed in base ai desiderata della figlia. Ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto di nei tempi di Per_1 rispettiva pertinenza. L'assegno unico per la minore sarà percepito integralmente dal padre.
pagina 2 di 6 Ciascun genitore concorrerà al pagamento del 50% delle spese come da linee guida del Tribunale e della Corte di Appello di Milano del 10 giugno 2025 secondo il seguente schema e con le seguenti modalità:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici.
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post-universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica.
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
pagina 3 di 6 - spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby-sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.);
f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
MODALITA' DI RICHIESTA, DI RIMBORSO E DI ANTICIPAZIONE
Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne
l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
Le detrazioni fiscali relative alle spese straordinarie della figlia saranno ripartite tra i genitori al 50%.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
pagina 4 di 6 Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1.Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Carugate (MI) il 7 gennaio 2008, iscritto anno 2008, atto n. 1, parte II, serie C, e trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Milano al n. 427, p. II, s. C, anno 2008, tra e;
Parte_1 Parte_2
2.Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3.Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4.Compensa tra le parti le spese di procedura;
5.Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Carugate (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Milano dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 26.11.2025
Il Presidente
Dott.ssa NN Cattaneo
pagina 5 di 6 Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa NN Cattaneo Presidente rel. est.
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 07.07.2025 da
1) Parte_1
Nata a Sant'Antonio Ruinas (OR) il 01 luglio 1973 cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]
Professione operaia con l'Avv. Massimo Ornato, presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
pagina 1 di 6 Nato a Morigerati (SA) il 26 luglio 1969 cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], piazzale Martini n. 11
Professione autista A.T.M. con l'Avv. Eugenio Cherchi, presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Carugate (MI), in data 7 gennaio 2008 (anno 2008, atto n. 1, parte II, serie C) e trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Milano al n. 427, p. II, s. C, anno 2008.
separati consensualmente con verbale in data 19 luglio 2023 omologato con decreto del 4 agosto 2023
con i seguenti figli: , nata a [...], il [...], cittadina italiana. Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, in occasione dell'udienza tenutasi in data 11 novembre 2025 dinanzi al GOT
Delegato dott.ssa Angelamaria Serpico, hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo per la risoluzione della controversia, di procedersi ex art. 473 bis 51 c.p.c., ottenendo una pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
resta affidata congiuntamente al padre ed alla madre, con collocamento prevalente presso il Per_1 padre, cui viene assegnata la casa coniugale in Milano, via Eugenio Camerini 7, con tutto quanto l'arreda. Stante l'età della minore (16 anni) le visite tra la figlia e la madre saranno liberamente determinate tra le stesse, previo accordo nel rispetto degli impegni scolastici della minore. I periodi di sospensione scolastica saranno ripartiti tra i genitori con il criterio dell'alternanza ed in base ai desiderata della figlia. Ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto di nei tempi di Per_1 rispettiva pertinenza. L'assegno unico per la minore sarà percepito integralmente dal padre.
pagina 2 di 6 Ciascun genitore concorrerà al pagamento del 50% delle spese come da linee guida del Tribunale e della Corte di Appello di Milano del 10 giugno 2025 secondo il seguente schema e con le seguenti modalità:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici.
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post-universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica.
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
pagina 3 di 6 - spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby-sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.);
f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
MODALITA' DI RICHIESTA, DI RIMBORSO E DI ANTICIPAZIONE
Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne
l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
Le detrazioni fiscali relative alle spese straordinarie della figlia saranno ripartite tra i genitori al 50%.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
pagina 4 di 6 Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1.Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Carugate (MI) il 7 gennaio 2008, iscritto anno 2008, atto n. 1, parte II, serie C, e trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Milano al n. 427, p. II, s. C, anno 2008, tra e;
Parte_1 Parte_2
2.Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3.Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4.Compensa tra le parti le spese di procedura;
5.Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Carugate (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Milano dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 26.11.2025
Il Presidente
Dott.ssa NN Cattaneo
pagina 5 di 6 Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________
IL PM IL PG
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